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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
UL PA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1638/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/DI/000001024/0/001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4333/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 e, per essa, la rappresentante Società_1 SpA, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, l'Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2022/001/
DI/000001024/0/001, concernente la liquidazione dell'imposta di registro pari ad € 39.650,00 con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1024/2022 del 31 marzo 2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Monza, limitatamente alla parte in cui l'imposta è stata applicata nella misura del 3% alla quota capitale (€ 1.273.540,66) per l'importo di € 38.206,20, mentre ha prestato acquiescenza alla parte dell'atto impositivo, recante l'applicazione dell'imposta nella misura del 3% agli interessi moratori, per l'importo di € 1.443,28.
La società ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha esposto di aver acquistato, in data 23.11.2019, dalla Banca Banca_1 S.p.A., tra gli altri, il credito “in sofferenza” vantato nei confronti della Società_2 S.a.s., credito per il quale era stata prestata garanzia dai signori Nominativo_1 e Nominativo_2 quest'ultimo limitatamente alla quota ereditaria di spettanza ereditata dal de cuius De_cuius_1, pari ad € 1.273.540,66.
In conseguenza di ciò, la società ricorrente conferiva mandato, per gestire e recuperare i crediti acquistati, alla Società_1 S.P.A., la quale avviava il procedimento monitorio teso ad ottenere da parte del Tribunale di Monza l'emissione del sopra indicato decreto ingiuntivo.
Premesso tutto ciò, con il presente ricorso, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'infondatezza dell'Avviso oggetto del presente gravame eccependo: Illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato laddove vi è la
Tassazione della quota capitale, posto che l'Ufficio ha applicato l'aliquota proporzionale del 3% in luogo dell'imposta fissa di euro 200 in violazione dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR e dell'art. 40
TUR.
Si costituisce nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza, contestando quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto e in diritto.
Nel caso in esame, ritiene l'Ufficio, non può trovare applicazione l'invocato disposto di cui alla Nota II dell'art. 8, lett. b), della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in virtù del fatto che per via dell'acquisto del credito in questione si è venuto a creare un nuovo rapporto di credito, distinto ed autonomo rispetto a quello che originariamente intercorreva tra la Banca Banca_1 S.p.A. e l'Immobiliare Maddalena di TA LI & C. S.a.s.
In questo contesto, rileva l'Ufficio, essendo il rapporto tra la cessionaria Ricorrente_1 e la debitrice ceduta autonomo rispetto a quelli precedenti, non sussiste alcuna disposizione di legge che qualifichi lo stesso in termini di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o di cessione di beni ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto. In pratica, non sarebbe configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, la cui applicazione sembrerebbe limitarsi al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale.
Alla udienza del 17 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che, nel caso in esame, non può trovare applicazione l'invocato disposto di cui alla
Nota II dell'art. 8, lett. b), della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, come parte ricorrente ritiene, in quanto con l'acquisto del credito in questione si è venuto a creare un nuovo rapporto di credito, distinto ed autonomo rispetto a quello che originariamente intercorreva tra la Banca Banca_1 S.p.A. e l'Società_2 S.a.s.
In questo contesto, essendo il rapporto tra la cessionaria Ricorrente_1 e la debitrice ceduta autonomo rispetto a quelli precedenti, non sussiste alcuna disposizione di legge che qualifichi lo stesso in termini di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o di cessione di beni ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.
Tale considerazione viene confermata da diverse sentenze di merito che da diverse pronunce di legittimità tutte menzionate dall'Ufficio nell'atto costitutivo.
Una tra tante la C.G.T. I° di Brescia, con la sentenza n. 166/02/2024, depositata il 18.04.2024 e richiamata dalla sentenza n. 254/2/2025, ha confermato la legittimità della tassazione proporzionale, esprimendosi nei seguenti termini “Infatti, l'emissione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa, sta nel fatto che il decreto ingiuntivo tassato è stato chiesto, e ottenuto, non dal creditore originario, ma dal cessionario del credito: e ciò, a parere di questo Collegio, non consente l'applicazione della normativa sull'alternanza Iva/
Registro. L'atto sottoposto a tassazione si riferisce alle somme dovute dai debitori non (più) in conseguenza del finanziamento ottenuto dalle Banche Creditrici, ma in virtù della cessione del credito. Appare pertanto legittima la tassazione con l'imposta di registro proporzionale (3%), secondo la previsione dell'art. 8, lett, b della tariffa, parte prima, del T.U. n. 131/1986, in quanto il decreto ingiuntivo ha sostituito il contratto di finanziamento originariamente stipulato, a seguito del mandato intervenuto tra i creditori e la ricorrente, quale titolo legittimante le ragioni del credito. La Corte intende così uniformarsi a quanto condiviso da buona parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in conseguenza della cessione del credito
(...) possono distinguersi due distinti rapporti: l'uno, tra il cedente ed il ceduto, e, l'altro, tra quest'ultimo ed il cessionario”; e che “l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la società cessionaria”. Pertanto, tale fattispecie non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, perché di fatto esentata. E va, quindi, sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale (Cass., sez. trib.,
28 febbraio 2011, n. 4802, che richiama una precedente sentenza n. 11312/2000). In pratica, non sarebbe configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, la cui applicazione sembrerebbe limitarsi al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale”.
Sul piano civilistico, la ricorrente pur essendo creditrice nel rapporto venutosi a creare a seguito della cessione, al pari della Banca Banca_1 S.p.A., creditrice originaria, agisce nella veste di creditrice con finalità diverse da quelle che furono le finalità della creditrice originaria, essendo manifestamente mutata la conformazione del rapporto sostanziale cui inerisce il diritto di credito oggetto di cessione.
Tale mutazione della natura del rapporto creditorio, con il venir meno di quella che era la sua causa originaria, consistente nell'erogare un finanziamento, fa sì che il regime fiscale proprio del rapporto di credito originario non sia più applicabile al nuovo e diverso tipo di rapporto creditorio venutosi ad instaurare tra il nuovo creditore e il debitore, poiché finalizzato unicamente all'escussione del soggetto debitore.
In senso favorevole all'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'imposta di registro in misura proporzionale, si richiamano, oltre alle decisioni della Corte di Cassazione nn. 15203/2021 e 4802/2011, anche le sentenze nn. 714/1/23 del 16.11.2023 e 551/3/23 del 26.09.2023, rese dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Genova, contenenti richiami a conformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità e, comunque, successive a quelle richiamate da parte ricorrente. Pertanto il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.500,00 a favore dell'Ufficio resistente.
Milano, lì 17 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
UL PA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1638/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/DI/000001024/0/001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4333/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 e, per essa, la rappresentante Società_1 SpA, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, l'Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2022/001/
DI/000001024/0/001, concernente la liquidazione dell'imposta di registro pari ad € 39.650,00 con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1024/2022 del 31 marzo 2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Monza, limitatamente alla parte in cui l'imposta è stata applicata nella misura del 3% alla quota capitale (€ 1.273.540,66) per l'importo di € 38.206,20, mentre ha prestato acquiescenza alla parte dell'atto impositivo, recante l'applicazione dell'imposta nella misura del 3% agli interessi moratori, per l'importo di € 1.443,28.
La società ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha esposto di aver acquistato, in data 23.11.2019, dalla Banca Banca_1 S.p.A., tra gli altri, il credito “in sofferenza” vantato nei confronti della Società_2 S.a.s., credito per il quale era stata prestata garanzia dai signori Nominativo_1 e Nominativo_2 quest'ultimo limitatamente alla quota ereditaria di spettanza ereditata dal de cuius De_cuius_1, pari ad € 1.273.540,66.
In conseguenza di ciò, la società ricorrente conferiva mandato, per gestire e recuperare i crediti acquistati, alla Società_1 S.P.A., la quale avviava il procedimento monitorio teso ad ottenere da parte del Tribunale di Monza l'emissione del sopra indicato decreto ingiuntivo.
Premesso tutto ciò, con il presente ricorso, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'infondatezza dell'Avviso oggetto del presente gravame eccependo: Illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato laddove vi è la
Tassazione della quota capitale, posto che l'Ufficio ha applicato l'aliquota proporzionale del 3% in luogo dell'imposta fissa di euro 200 in violazione dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR e dell'art. 40
TUR.
Si costituisce nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza, contestando quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto e in diritto.
Nel caso in esame, ritiene l'Ufficio, non può trovare applicazione l'invocato disposto di cui alla Nota II dell'art. 8, lett. b), della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in virtù del fatto che per via dell'acquisto del credito in questione si è venuto a creare un nuovo rapporto di credito, distinto ed autonomo rispetto a quello che originariamente intercorreva tra la Banca Banca_1 S.p.A. e l'Immobiliare Maddalena di TA LI & C. S.a.s.
In questo contesto, rileva l'Ufficio, essendo il rapporto tra la cessionaria Ricorrente_1 e la debitrice ceduta autonomo rispetto a quelli precedenti, non sussiste alcuna disposizione di legge che qualifichi lo stesso in termini di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o di cessione di beni ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto. In pratica, non sarebbe configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, la cui applicazione sembrerebbe limitarsi al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale.
Alla udienza del 17 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che, nel caso in esame, non può trovare applicazione l'invocato disposto di cui alla
Nota II dell'art. 8, lett. b), della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, come parte ricorrente ritiene, in quanto con l'acquisto del credito in questione si è venuto a creare un nuovo rapporto di credito, distinto ed autonomo rispetto a quello che originariamente intercorreva tra la Banca Banca_1 S.p.A. e l'Società_2 S.a.s.
In questo contesto, essendo il rapporto tra la cessionaria Ricorrente_1 e la debitrice ceduta autonomo rispetto a quelli precedenti, non sussiste alcuna disposizione di legge che qualifichi lo stesso in termini di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o di cessione di beni ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.
Tale considerazione viene confermata da diverse sentenze di merito che da diverse pronunce di legittimità tutte menzionate dall'Ufficio nell'atto costitutivo.
Una tra tante la C.G.T. I° di Brescia, con la sentenza n. 166/02/2024, depositata il 18.04.2024 e richiamata dalla sentenza n. 254/2/2025, ha confermato la legittimità della tassazione proporzionale, esprimendosi nei seguenti termini “Infatti, l'emissione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa, sta nel fatto che il decreto ingiuntivo tassato è stato chiesto, e ottenuto, non dal creditore originario, ma dal cessionario del credito: e ciò, a parere di questo Collegio, non consente l'applicazione della normativa sull'alternanza Iva/
Registro. L'atto sottoposto a tassazione si riferisce alle somme dovute dai debitori non (più) in conseguenza del finanziamento ottenuto dalle Banche Creditrici, ma in virtù della cessione del credito. Appare pertanto legittima la tassazione con l'imposta di registro proporzionale (3%), secondo la previsione dell'art. 8, lett, b della tariffa, parte prima, del T.U. n. 131/1986, in quanto il decreto ingiuntivo ha sostituito il contratto di finanziamento originariamente stipulato, a seguito del mandato intervenuto tra i creditori e la ricorrente, quale titolo legittimante le ragioni del credito. La Corte intende così uniformarsi a quanto condiviso da buona parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in conseguenza della cessione del credito
(...) possono distinguersi due distinti rapporti: l'uno, tra il cedente ed il ceduto, e, l'altro, tra quest'ultimo ed il cessionario”; e che “l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la società cessionaria”. Pertanto, tale fattispecie non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, perché di fatto esentata. E va, quindi, sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale (Cass., sez. trib.,
28 febbraio 2011, n. 4802, che richiama una precedente sentenza n. 11312/2000). In pratica, non sarebbe configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, la cui applicazione sembrerebbe limitarsi al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale”.
Sul piano civilistico, la ricorrente pur essendo creditrice nel rapporto venutosi a creare a seguito della cessione, al pari della Banca Banca_1 S.p.A., creditrice originaria, agisce nella veste di creditrice con finalità diverse da quelle che furono le finalità della creditrice originaria, essendo manifestamente mutata la conformazione del rapporto sostanziale cui inerisce il diritto di credito oggetto di cessione.
Tale mutazione della natura del rapporto creditorio, con il venir meno di quella che era la sua causa originaria, consistente nell'erogare un finanziamento, fa sì che il regime fiscale proprio del rapporto di credito originario non sia più applicabile al nuovo e diverso tipo di rapporto creditorio venutosi ad instaurare tra il nuovo creditore e il debitore, poiché finalizzato unicamente all'escussione del soggetto debitore.
In senso favorevole all'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'imposta di registro in misura proporzionale, si richiamano, oltre alle decisioni della Corte di Cassazione nn. 15203/2021 e 4802/2011, anche le sentenze nn. 714/1/23 del 16.11.2023 e 551/3/23 del 26.09.2023, rese dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Genova, contenenti richiami a conformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità e, comunque, successive a quelle richiamate da parte ricorrente. Pertanto il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.500,00 a favore dell'Ufficio resistente.
Milano, lì 17 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia