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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2719/2024 R.G. Cont.
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Settimo Torinese (TO) via Torino n. 22, presso l'avv. Caterina Bissoli che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
ricorrente contro
, nato a [...] (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
T.se (TO), via Regio Parco n. 33
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni
Per parte ricorrente: “- pronunciare, ai sensi dall'art. 3 n. 2 lettera b) legge 01.12.1970 n. 898, lo
scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino al n. 152, Parte I, Anno
1978, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
sentenza.
Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 21.10.2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale
[...] CP_1
affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 25.3.1978 in Torino atto trascritto al n.
152 P.I (cfr. atto integrale di matrimonio). (doc. 1)
- dal matrimonio nascevano due figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficiente;
- i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Torino n. 2643/2011 passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria del 16.9.2020.
- con decreto n. 2918/2021 il Tribunale di Ivrea ha revocato l'obbligo per il marito di contribuire al mantenimento della moglie;
- la convivenza non era mai ripresa.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (avvenuta a mani il 21.1.2025), per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del giorno 11.6.2025, nemmeno comparsa il convenuto contumace, la ricorrente intendendo ottenere la sola pronuncia sul vincolo, ha chiesto di poter rassegnare le conclusioni definitive, evidenziando che non vi erano provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare e nemmeno istanze istruttorie, rinunciando ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
pagina 2 di 4 Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55).
In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Torino con sentenza n. 2643/2011 passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria del 16.9.2020 pronunciava la separazione tra i coniugi;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al giorno il 17.10.2008- cfr. primo doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 21.10.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali,
spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 12.6.2025), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in data 25.3.1978 in Torino atto trascritto al n. 152 Parte I Atti di CP_1
Matrimonio ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 25 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2719/2024 R.G. Cont.
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Settimo Torinese (TO) via Torino n. 22, presso l'avv. Caterina Bissoli che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
ricorrente contro
, nato a [...] (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
T.se (TO), via Regio Parco n. 33
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni
Per parte ricorrente: “- pronunciare, ai sensi dall'art. 3 n. 2 lettera b) legge 01.12.1970 n. 898, lo
scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino al n. 152, Parte I, Anno
1978, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
sentenza.
Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 21.10.2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale
[...] CP_1
affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 25.3.1978 in Torino atto trascritto al n.
152 P.I (cfr. atto integrale di matrimonio). (doc. 1)
- dal matrimonio nascevano due figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficiente;
- i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Torino n. 2643/2011 passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria del 16.9.2020.
- con decreto n. 2918/2021 il Tribunale di Ivrea ha revocato l'obbligo per il marito di contribuire al mantenimento della moglie;
- la convivenza non era mai ripresa.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (avvenuta a mani il 21.1.2025), per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del giorno 11.6.2025, nemmeno comparsa il convenuto contumace, la ricorrente intendendo ottenere la sola pronuncia sul vincolo, ha chiesto di poter rassegnare le conclusioni definitive, evidenziando che non vi erano provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare e nemmeno istanze istruttorie, rinunciando ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
pagina 2 di 4 Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55).
In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Torino con sentenza n. 2643/2011 passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria del 16.9.2020 pronunciava la separazione tra i coniugi;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al giorno il 17.10.2008- cfr. primo doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 21.10.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali,
spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 12.6.2025), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in data 25.3.1978 in Torino atto trascritto al n. 152 Parte I Atti di CP_1
Matrimonio ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 25 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4