CASS
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/08/2025, n. 29539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29539 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE CA RA Sent. n. sez. 646 CC – 10/04/2025 AL AC SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Isernia nel procedimento a carico di IC BR, nato a [...] il [...], IC NR, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 25/11/2024 del Tribunale di Isernia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PE RI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti;
letta per gli indagati la memoria dell’avv. Annamaria Serafino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 25 novembre 2024 il G.o.p. del Tribunale di Isernia ha dichiarato la nullità e inutilizzabilità del verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria perché atto irripetibile.
2. Ricorre per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Isernia ed eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 554-ter cod. proc. pen. (primo motivo) nonché l’erronea valutazione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine perché erano stati eseguiti solo dei rilievi fotografici e aerofotografici e le misurazioni della pista, che per giunta non erano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, e che non costituivano accertamenti tecnici irripetibili (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 29539 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 10/04/2025 2 3. Il ricorso è fondato. Nella fase predibattimentale, il giudice, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., o pronuncia sentenza di non luogo a procedere, se ricorrono le condizioni del comma 1, o definisce il processo con un rito alternativo, se ricorrono le condizioni del comma 2, o fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero, ai sensi del comma 3. Non è contemplata la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero per presunti vizi di un atto di indagine, peraltro neppure in concreto sussistenti posto che si tratta di rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini su cui i ricorrenti potranno interloquire nel corso del processo. Tale decisione è abnorme perché determina un’indebita stasi processuale, siccome il pubblico ministero è privato della facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di non luogo a procedere. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l’ulteriore corso (tra le più recenti, Sez. 2, n. 7691 del 11/02/2025, Civici, Rv. 287582 – 01).
P.Q.M.
Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC CA RA
udita la relazione svolta dal consigliere AL AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PE RI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti;
letta per gli indagati la memoria dell’avv. Annamaria Serafino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 25 novembre 2024 il G.o.p. del Tribunale di Isernia ha dichiarato la nullità e inutilizzabilità del verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria perché atto irripetibile.
2. Ricorre per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Isernia ed eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 554-ter cod. proc. pen. (primo motivo) nonché l’erronea valutazione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine perché erano stati eseguiti solo dei rilievi fotografici e aerofotografici e le misurazioni della pista, che per giunta non erano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, e che non costituivano accertamenti tecnici irripetibili (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 29539 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 10/04/2025 2 3. Il ricorso è fondato. Nella fase predibattimentale, il giudice, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., o pronuncia sentenza di non luogo a procedere, se ricorrono le condizioni del comma 1, o definisce il processo con un rito alternativo, se ricorrono le condizioni del comma 2, o fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero, ai sensi del comma 3. Non è contemplata la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero per presunti vizi di un atto di indagine, peraltro neppure in concreto sussistenti posto che si tratta di rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini su cui i ricorrenti potranno interloquire nel corso del processo. Tale decisione è abnorme perché determina un’indebita stasi processuale, siccome il pubblico ministero è privato della facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di non luogo a procedere. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l’ulteriore corso (tra le più recenti, Sez. 2, n. 7691 del 11/02/2025, Civici, Rv. 287582 – 01).
P.Q.M.
Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC CA RA