Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2867/2020 R.G. promossa da:
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cuneo, presso Parte_1 lo studio dell'avv. S. Cabutti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. F. Fregni per procura a margine dell'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O già , con sede in Milano, elettivamente domicilia- Controparte_1 Controparte_2 ta in Torino, presso lo studio dell'avv. M. N. Faletti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. P. Faletti, per procura a margine della comparsa di risposta
C O N V E N U T A
, residente in [...]Parte_2
C O N V E N U T A C O N T U M A C E
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. S. Cabutti e F. Fregni per l'attore così concludono:
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale:
Nel merito: dichiarare le convenute responsabili civili in solido per i danni derivati all'attore dal sinistro stradale di cui in narrativa;
Conseguentemente dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro (già Controparte_1
e al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, deri- Controparte_2 Parte_2 vati dal sinistro a da liquidarsi in suo favore in € 17.292,97, o in ogni mi- Parte_1 nor somma equitativamente meglio ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 26.11.2019 sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat;
Con vittoria delle spese di giudizio (ivi comprese di CTU e CTP) e di negoziazione assistita, oltre rimborso spese gen. 15% ed accessori di legge, con richiesta di distrazione delle spese in favore degli scriventi difensori ex art. 93 c.p.c.”.
Gli avv. M.N. Faletti e P. Faletti per la convenuta così concludono:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1
In via istruttoria: ammettersi le prove orali di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del
17.06.2021 con i testi ivi indicati, ferma l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte da controparte per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 del 29.06.21 ed in caso di loro ammissione è ferma l'istanza di prova contraria con il teste indicato nella memo- ria ex art. 183 VI comma n. 3;
Nel merito: In via principale: dichiarare la carenza di legittimazione dell'esponente per le ra- gioni esposte in narrativa e nei propri atti;
Rigettare in ogni caso, le domande proposte da parte attrice poiché prive di supporto probato- rio per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: determinare la entità del risarcimento secondo quanto sarà provato in cor- so di causa;
In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa, oltre spese di CTU e CTP.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 02.10.2020, conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale e oggi chiedendone Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dal sinistro stradale verificatosi in data
26.11.2019, oltre al pagamento delle spese processuali.
Assumeva parte attrice che, il giorno 26.11.2019, alle ore 21.30 circa, in Fossano, Parte_2
alla guida della propria autovettura tg. CL810HX, percorreva l'autostrada Torino-
[...]
Savona in direzione nord. Lo stesso attore ed un altro soggetto erano trasportati sul mezzo.
All'altezza del km 42+958, tratto rettilineo, la conducente perdeva il controllo del veicolo che sbandava verso sinistra e urtava il guard rail introflettendolo per m.
7.80. La vettura non era più marciante poiché subiva gravi danni. L'attore aveva taciuto in un primo momento la causa delle lesioni riportate ma, in seguito, dichiarava dapprima di essere caduto e quindi, di fronte al medico che lo assisteva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cuneo, affermava di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale. L'attore assumeva di aver patito lesioni da cui è de- rivata una inabilità permanente dell'ordine dell'8%, quattro giorni di ricovero ospedaliero e
110 giorni di inabilità temporanea. La richiesta risarcitoria inoltrata all'assicuratore del veico- lo su cui era trasportato non aveva prodotto alcun effetto.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e, riguardo delle modalità di accadimento del sinistro, deduceva prova orali dubitando, altresì, della entità delle conseguenze lesive lamentate da parte attrice.
La convenuta non si costituiva in giudizio. Pt_2
La causa era istruita mediante l'espletamento di una CTU medico legale, al cui esito il Tribu- nale formulava una ipotesi conciliativa cui la Compagnia assicurativa non riteneva di aderire.
Dopo una prima assegnazione a decisione, la causa era rimessa sul ruolo poiché risultava un
2 difetto di notifica nei confronti della convenuta A seguito della rinnovazione Pt_2 dell'atto di citazione alla convenuta non costituita, rilevato che la stessa non si era costituita in giudizio, il Giudice ne dichiarava la contumacia e fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal rapporto d'intervento della Polizia Stradale (v. doc. n. 1 dell'attore), risulta che il
26.11.2019, percorreva la carreggiata verso nord dall'autostrada Torino- Parte_2
Savona, alla guida della sua autovettura tg. CL810HX. Sull'auto viaggiavano in qualità di tra- sportati , sul sedile anteriore, e l'attore , sul sedile Persona_1 Parte_1 posteriore sinistro.
La conducente, giunta in prossimità del km 42+958,30, tenitorio del comune di Fossano, in un tratto rettilineo pianeggiante, ove il sedime stradale era “asciutto ed in buone condizioni di manto stradale” (v. Rapporto Polstrada, doc. n. 1 citato), vedeva improvvisamente ostacolata la propria direttrice di marcia dal passaggio di un animale selvatico, presumibilmente una volpe. A causa dell'improvviso ostacolo, notato all'ultimo momento in conseguenza dell'ora notturna e dell'assenza di illuminazione, la conducente sterzava bruscamente verso sinistra per evitarlo. Tale manovra repentina portava alla perdita del controllo del veicolo che sbanda- va in direzione del margine sinistro della strada, per cui l'autovettura invadeva la corsia di sorpasso andando ad urtare il guard rail sinistro, strisciandolo ed introflettendolo per una lun- ghezza di circa 7,80 metri.
Questa è la dinamica dell'incidente, quale risulta dal Rapporto della Polizia Stradale, interve- nuta nell'immediatezza del fatto.
I danni materiali all'auto sono stati descritti nel citato Rapporto in “gravi danni strutturali”, con distacco della ruota anteriore destra, grave danno agli organi sterzanti ed al motore, intro- flessione del cofano motore.
Ciò premesso, si osserva che l'azione viene esercitata dal trova il suo fondamento Parte_1 nel disposto dell'art. 2054, 1° comma, cod. civ., che pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente per i danni cagionati nell'ambito della circolazione stradale, salva la prova liberatoria data dalla rigorosa dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso in esame, come si vedrà infra, non solo tale prova non è stata fornita, ma, al contra- rio, la condotta di guida della che emerge dalle risultanze in atti è caratterizzata cer- Pt_2 tamente da negligenza, imprudenza ed imperizia.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'assicurazione convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea.
Tale eccezione appare però del tutto inconferente. Infatti, è sufficiente osservare che l'azione esercitata dall'attore si fonda sull'asserita responsabilità della convenuta nella verifi- Pt_2 cazione del sinistro, in ordine alla quale è stato invocato l'art. 2054, 1° comma, cod. civ. E'
3 quindi del tutto ovvio che legittimata passiva a contraddire a tale domanda è la stessa Pt_2 unitamente alla sua assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
La legittimazione passiva, com'è noto, consiste nella coincidenza tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato soggetto passivo di quel diritto o comunque violatore di quel diritto.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la legittimazione passiva attiene all'esatta individuazione del contraddittore e va valutata in relazione alla domanda che propone l'attore, non alle difese o alle eccezioni del convenuto.
Se la convenuta si difende asserendo che il sinistro è avvenuto a causa di un animale, la difesa
è nel merito e non priva certo l'assicurazione della legittimazione passiva riguardo la doman- da giudiziale portata dall'attore, che si fonda sulla responsabilità civile per il sinistro della conducente e sull'obbligo risarcitorio dell'assicurazione, in virtù della polizza R.C. Pt_2 auto sottoscritta dalla stessa.
Tornando all'esame del merito, occorre rilevare che la conducente dell'autovettura, Pt_2 ha sottovalutato i pericoli che derivano dalla manovra effettuata, realizzando una manovra pe- ricolosa, e cioè sterzando bruscamente verso sinistra, mentre procedeva ad alta velocità in au- tostrada, perdendo così il controllo dell'autovettura.
Ora, l'art. 141, 1° comma, C.d.S. sancisce “l'obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stes- so… e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo…”, mentre il 2° comma stabilisce l'obbligo del conducente di conservare sempre il controllo del proprio vei- colo.
Da qui l'evidente responsabilità della convenuta nella verificazione del sinistro in oggetto.
L'assicurazione contesta la propria responsabilità per l'accaduto affermando che la manovra pericolosa è stata provocata dalla presenza di un animale sulla carreggiata, come dichiarato dalla alla Polizia Stradale intervenuta sul posto dopo l'incidente. Pt_2
Peraltro, a parte le dichiarazioni della convenuta, non vi è alcuna prova in atti circa la presen- za di un animale sulla carreggiata, mancando ogni riscontro oggettivo.
Infatti, la dichiarazione del trasportato, (doc. n. 6 della convenuta), Persona_1 non ha alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio, non essendo stata confermata in sede testimoniale.
In ogni caso, anche se la manovra pericolosa posta in essere dalla fosse stata provo- Pt_2 cata dal tentativo di evitare il passaggio di un animale, ciò non escluderebbe certo la negli- genza, imprudenza e imperizia della medesima, che ha eseguito una manovra improvvisa, mentre procedeva a velocità sostenuta, perdendo così il controllo dell'autovettura.
Invero, qualunque transito di animale dev'essere affrontato dal conducente con i normali mezzi precauzionali che ogni guidatore di diligenza media deve padroneggiare, come rallenta- re, frenare con decisione, sterzare (ma ovviamente rimanendo nella propria corsia), suonare il clacson, al limite anche colpire l'animale pur di proteggere le persone che trasporta.
Nel caso in esame, la convenuta non solo non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, onere che le incombeva ai sensi dell'art. 2054, 1° comma, cod. civ., ma risul-
4 ta anzi il contrario, cioè l'imprudenza della stessa che ha effettuato una manovra abnorme, mentre l'autovettura procedeva ad elevata velocità in autostrada.
A tali considerazioni, occorre soltanto aggiungere che, nella fattispecie in esame, non rileva l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, per cui la giurisprudenza citata dalla convenuta è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame. CP_1
Invero, l'attore ha agito invocando quale causa petendi la responsabilità del sinistro in cui è incorsa la facendo valere non l'art. 141, ma l'art. 2054, 1° comma, cod. civ., in qua- Pt_2 lità di trasportato.
Secondo la giurisprudenza, “l'art. 2054 c.c., esprime, in ciascuno dei commi che lo compon- gono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione co- munque ricevano danni, e, quindi, anche ai trasportati…. con la conseguenza che il trasporta- to…. può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente” (Cass. 26.10.1998, n° 10629; nello stesso senso, Cass.
30.01.2006, n° 1873, Cass. 01.06.2006, n° 13130; Cass. 23.06.2009, n° 14644; Cass.
11.6.2010, n° 14068). E quindi, “il trasportato, anche se a titolo di cortesia, è assistito dalla presunzione di colpa a carico dell'autista e del proprietario, per l'art. 2054 c.c. commi 1 e
2…” (Cass. 21.5.2014, n° 11270).
Ancora, “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il dan- neggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lg. 07/09/2005 n. 209” (Cass. 23.06.2021, n. 17963).
Nella fattispecie, quindi, in applicazione dei principi appena riportati, deve ritenersi l'esclusiva responsabilità della convenuta conducente dell'autovettura, nella verifi- Pt_2 cazione del sinistro in esame.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito dall'attore, il CTU nominato ha quan- tificato i postumi subiti dallo stesso, nei seguenti termini: danno biologico: 7%; ITT: 4 giorni,
ITP al 75%: 30 giorni, ITP al 50%: 30 giorni, ITP al 25%: 30 giorni.
Per la liquidazione del danno biologico vanno applicati i criteri previsti dal primo comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) in materia di c.d. lesio- ni micro-permanenti (come aggiornati dal D.M. 16.07.2024, pubblicato sulla G.U. n. 173 del
25/07/2024). I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2024.
Per ciò che concerne il danno morale, si osserva che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, per- tanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno mo- rale sia quello biologico (Cass. Sez. Un. 11.11.2008, n. 26973).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità più recente è intervenuta sul punto, evidenziando che
“pur dovendosi ribadire che la liquidazione del danno morale non è da considerare conse- guenza automatica dell'avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere, in ogni caso, disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima
5 di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione me- dico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
la liquidazione del danno alla per- sona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con l'unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l'integrale riparazione del danno subìto”
(Cass. 15.09.2020, n. 19189).
D'altronde, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 235/2014 – nel fare salva la tenuta costituzionale della norma in virtù del contemperamento che realizza tra l'interesse risarcito- rio particolare del danneggiato e l'interesse generale degli assicurati ad avere un livello accet- tabile e sostenibile di premi assicurativi nel campo dell'assicurazione della responsabilità ci- vile da circolazione di veicoli – ha evidenziato che l'art. 139 cod. ass. non esclude la risarcibi- lità anche del danno morale, ben potendo il Giudice, in presenza dei relativi presupposti, in- crementare la misura del danno biologico, seppure nei limiti fissati dal comma 3, cioè fino al
20%.
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità temporanea, della gravità dell'evento e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'odierno attore debba comprendere anche una quota aggiuntiva per le sofferenze psichiche subite, quantificabile nell'appesantimento del punto percentuale corrispondente all'invalidità accertata dal CTU di un ulteriore 10 % (v. Cass. 24.03.2004, n. 5840).
Sulla scorta di tali premesse il danno non patrimoniale subito dall'attore (23 anni all'epoca del sinistro) va determinato come segue:
- euro 11.780,15 a titolo di danno biologico permanente (nella misura del 7%);
- euro 220,96: ITT al 100% per 4 giorni;
euro 1.242,90: ITP al 75% per 30 giorni;
euro
828,60: ITP al 50% per 30 giorni;
euro 414,30: ITP al 25% per 30 giorni;
per un totale di euro
2.706,76 a titolo di danno biologico temporaneo (euro 55,24 indennità giornaliera);
- euro 1.178,00 per le sofferenze psichiche patite, per un totale di euro 15.664,91.
A tale importo dev'essere aggiunta l'ulteriore somma di euro 208,50 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal CTU e di euro 82,00 di spese ulteriori, non considerate dal CTU, ma di cui l'attore ha documentato l'effettivo esborso (v. doc. n. 12 dell'attore).
Pertanto, il danno complessivamente subito dall'odierno attore in conseguenza del sinistro oggetto del presente giudizio deve quantificarsi in euro 15.955,41, importo espresso in valuta attuale.
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, “di va- lore”, deve tenersi conto del nocumento finanziario subito dai danneggiati per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pe- cuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica de- gli interessi e posto che la liquidazione deve ritenersi già effettuata all'attualità, andranno ul- teriormente corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento del sinistro (26.11.2019) della som- ma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata
6 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le fa- miglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), con divieto di anatocismo.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulle somme ottenute con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi le- gali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento della domanda proposta dall'attore comporta la condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal medesimo nel presente giu- dizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022.
Inoltre, devono essere poste a carico delle convenute le spese di CTU, come liquidate nel giu- dizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di Parte_2
e, conseguentemente, condanna la predetta ed (già
[...] Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della complessiva
[...] Parte_1 somma di euro 15.955,41, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di ciascuna somma al momento del sinistro (26.11.2019) e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla data odierna fino al saldo;
2) condanna ed (già , in solido tra lo- Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ro, al pagamento delle spese processuali sostenute da nel presente giudizio, Parte_1 spese che liquida in complessivi euro 5.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%, con distrazione delle spese a favore dei difensori, ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di CTU già liquidate a carico delle convenute.
Cuneo 12/05/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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