Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 199/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CORRADINI OBERDAN
KH ER (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CORRADINI C.F._2
OBERDAN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“(1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
pagina 1 di 5
Per_ assicurarsi la reperibilità telefonica per ogni comunicazione riguardante;
(3) Il sig. si trasferirà, entro la data fissata per la trattazione scritta, al Parte_1 piano inferiore dell'immobile mantenendo il medesimo indirizzo di residenza;
(4) La casa coniugale, sita in Viale Verga n°21 Sassuolo (MO), di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno (doc. 5), permette una divisione in natura, tale che si possano ricavare due distinti appartamenti indipendenti, con accessi autonomi ed utenze in comune.
(5) alla moglie sarà comunque formalmente assegnata la casa coniugale in cui attualmente vive
Per_ assieme alla figlia che con la stessa permarrà nell'immobile assieme alla nonna materna
(nonna materna); Persona_2
(6) I beni mobili presenti all'interno della casa coniugale rimangono assegnati alla moglie, mentre i beni e gli effetti personali del sig. verranno dal medesimo asportati al Parte_1 momento del passaggio all'appartamento inferiore.
(7) -Gli oneri relativi all'appartamento (bollette, luce acqua telefono Tari) rimangono a carico del sig.
; la moglie contribuirà in una percentuale di spesa, che verrà concordata Parte_1
anno per anno dai coniugi;
Per_ (8) I genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà sulla figlia OR , con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, impegnandosi ad adottare, insieme, tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino quali, per esempio, quelle attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ciascun genitore, quando avrà con sé la figlia OR eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Per_ (9) Il padre ha il diritto e il dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione di e di adottare di comune accordo con la madre le decisioni di maggior interesse, in conformità a quanto previsto dalla legge sull'affidamento congiunto. Per_ (10) Il padre, avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia OR , nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della figlia e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, in qualsiasi occasione lo vorrà previo accordo con la madre, il padre trascorrerà comunque con la figlia OR
Per_
week end alternati con la madre, dal sabato, quando preleverà la OR sino alla domenica sera quando la riporterà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra i genitori;
(11) Durante le festività i coniugi trascorreranno, previo espresso accordo tra loro, un periodo Per_ continuativo di permanenza con e comunque sempre alternando, di anno in anno, la giornata pagina 2 di 5 della Vigilia di Natale, il giorno di Natale, di Pasqua, di Pasquetta e di Capodanno;
i genitori Per_ trascorreranno, comunque, metà delle vacanze scolastiche pasquali e scolastiche natalizie con nonché metà delle vacanze scolastiche estive, impegnandosi a comunicare l'un l'altro i relativi periodi di permanenza entro il giorno 30 Maggio, nonché metà dei ponti festivi.
(12) Sono fatti salvi diversi accordi che le parti potranno assumere di volta in volta in deroga al summenzionato regime di frequentazione.
(13) Quanto al mantenimento della figlia, in ragione del collocamento e delle modalità dell'esercizio del diritto di visita, il sig. corrisponderà alla sig.ra la Parte_1 Parte_2
somma complessiva mensile di euro 500,00= rivalutabili annualmente ai sensi dei coefficienti Istat, a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia entro ogni giorno 10 del mese sino a quando non sarà maggiorenne ed autonoma;
(14) Restano inoltre a carico dei coniugi le spese straordinarie al 50%, con espressa regolamentazione delle stesse sulla base del protocollo per le cause in materia di diritto di famiglia del Tribunale di
Modena, vale a dire.
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
(15) I coniugi pattuiscono che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Pt_3
(16) I coniugi rinunciano reciprocamente al personale mantenimento essendo allo stato economicamente autosufficienti ed indipendenti.
pagina 3 di 5 (17) I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi sia per la figlia OR.
(18) L'autovettura Wolswagen Golf targata EX103BX di proprietà del Sig. Parte_1
rimarrà a intestata e di proprietà dello stesso.
[...]
(19) Le somme di denaro presenti sul c/c del marito rimangono di proprietà dello stesso, come le somme sulla carta Genius card rimangono di proprietà della moglie.
(20) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso tutti gli altri beni comuni, anche de residuo e dichiarano di rimanere in comunione ordinaria per ciò che riguarda la casa coniugale, sita in Viale
Verga n°21 Sassuolo (MO), come sopra identificata.
(21) Le spese legali della presente procedura sono ripartite nella misura del 50% ciascuno.
(22) I coniugi concordemente chiedono l'omologazione del verbale di separazione ed esprimono, sin d'ora, l'intenzione di non volersi riconciliare e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale adito”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 31/10/2012; Persona_3
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole ORnne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole ORnne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e KH ER Parte_1
nata a [...] il [...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 07/04/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere pagina 4 di 5 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 51 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5