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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5191/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
T R A
1. Controparte_1 C.F._1
2. Controparte_2 C.F._2
3. Controparte_3 C.F._3
4. CP_4 C.F._4
5. Controparte_5 C.F._5
6. Parte_1 C.F._6
7. Controparte_6 C.F._7
8. CP_7 C.F._8
9. CP_8 C.F._9
10. CP_9 C.F._10
11. CP_10 C.F._11
12. CP_11 C.F._12
13. Controparte_12 C.F._13
r.g. n. 5191/2021 1 14. Controparte_13 C.F._14
15. CP_14 C.F._15
16. CP_15 C.F._16
17. Controparte_16 C.F._17
18. Controparte_17 C.F._18
19. TO SA C.F._19
20. Controparte_18 C.F._20
21. Controparte_19 C.F._21
22. Controparte_20 C.F._22
23. CP_21 C.F._23
24. CP_22 C.F._24
25. Controparte_23 C.F._25
26. CP_24 C.F._26
27. Parte_2 C.F._27
rappresentati e difesi dall'avv. Marco TO
APPELLANTI
E
(C.F. ), in Controparte_25 P.IVA_1
persona del p.t., Controparte_26 Controparte_27
(C.F. in persona del Ministro p.t.,
[...] P.IVA_2
(C.F. ) in Controparte_28 P.IVA_3
persona del Ministro p.t., il (C.F. ), Controparte_29 P.IVA_4
in persona del p.t, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura CP_30
Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata,
A) condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_25
subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro
r.g. n. 5191/2021 2 confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 15.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007
e successivi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla indebita diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'assoggettamento delle somme percepite alle imposte IRPEF ed IRAP ed ai costi sostenuti per l'assicurazione professionale che si quantificano in via equitativa in Euro 10.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche in relazione e conseguenti alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe.
B) Condannare, altresì, la anche a titolo di Controparte_25
risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, trattandosi di debito di valore, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del legale antistatario.”
Per gli appellati:
“b) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
c) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori. S.J.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato il corso di formazione in Medicina Generale istituito con la legge n. 212/1990, in r.g. n. 5191/2021 3 attuazione della direttiva n. 86/4/CE, di avere conseguito il relativo diploma negli anni compresi tra il 1994 e il 2006 e di avere usufruito solamente della borsa di studio prevista dal D.Lgs n. 257/1991, di circa € 11.603,00 all'anno. A differenza dei medici specializzandi, però, la loro borsa di studio era soggetta alle imposte IRPEF e IRAP ed erano a carico degli stessi le spese di copertura assicurativa.
Gli attori lamentavano inoltre che la normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria perché con i DDPPCCMM del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione solo ai medici specialisti nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati. Quindi lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati, costituenti gli atti di esatta attuazione e trasposizione per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina generale. In ogni caso, ai sensi del d.lgs. n.257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l. n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale di rideterminazione triennale.
Si costituivano la e i indicati Controparte_25 CP_31
in epigrafe eccependo la prescrizione, anche ex art. 4, comma 43, della legge n.
183 del 12.11.2011, l'infondatezza della domanda, l'inapplicabilità delle direttive alla fattispecie ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2355/2021 rigettava le domande per intervenuta prescrizione quinquennale attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 4, comma 43 legge 12 novembre 2011, n. 183.
Gli appellanti hanno impugnato la suddetta sentenza per avere il tribunale erroneamente applicato il termine quinquennale di prescrizione in luogo di quello decennale e fissato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2011 (1.1.2012). Hanno concluso riproponendo le domande formulate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti la e i appellati instando Controparte_25 CP_31
per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
r.g. n. 5191/2021 4 L'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dagli appellanti consente di ritenere assorbito il motivo di appello relativo alla diversa decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere.
Nelle direttive comunitarie citate dagli appellanti non è presente alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche né dette direttive attribuiscono i medesimi diritti di natura economica a coloro che frequentino i rispettivi corsi.
La materia è regolata, infatti, – secondo la previsione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che prevede una disciplina ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Quest'ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.). Ne deriva l'impossibilità di una comparazione tra le due situazioni (v. Cass. Ord.
18588/2024).
Occorre ancora rilevare che la direttiva 93/16/CEE in particolare ha riservato un apposito titolo (il Titolo IV) alla formazione specifica in medicina generale.
In ogni caso tale direttiva, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr., tra le molte, Cass. n. 1449/2018).
r.g. n. 5191/2021 5 Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
La medesima domanda può ritenersi infondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico. Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale
(oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al r.g. n. 5191/2021 6 livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue il criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite, che liquida in complessivi € 36.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un r.g. n. 5191/2021 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 09.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5191/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
T R A
1. Controparte_1 C.F._1
2. Controparte_2 C.F._2
3. Controparte_3 C.F._3
4. CP_4 C.F._4
5. Controparte_5 C.F._5
6. Parte_1 C.F._6
7. Controparte_6 C.F._7
8. CP_7 C.F._8
9. CP_8 C.F._9
10. CP_9 C.F._10
11. CP_10 C.F._11
12. CP_11 C.F._12
13. Controparte_12 C.F._13
r.g. n. 5191/2021 1 14. Controparte_13 C.F._14
15. CP_14 C.F._15
16. CP_15 C.F._16
17. Controparte_16 C.F._17
18. Controparte_17 C.F._18
19. TO SA C.F._19
20. Controparte_18 C.F._20
21. Controparte_19 C.F._21
22. Controparte_20 C.F._22
23. CP_21 C.F._23
24. CP_22 C.F._24
25. Controparte_23 C.F._25
26. CP_24 C.F._26
27. Parte_2 C.F._27
rappresentati e difesi dall'avv. Marco TO
APPELLANTI
E
(C.F. ), in Controparte_25 P.IVA_1
persona del p.t., Controparte_26 Controparte_27
(C.F. in persona del Ministro p.t.,
[...] P.IVA_2
(C.F. ) in Controparte_28 P.IVA_3
persona del Ministro p.t., il (C.F. ), Controparte_29 P.IVA_4
in persona del p.t, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura CP_30
Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata,
A) condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_25
subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro
r.g. n. 5191/2021 2 confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 15.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007
e successivi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla indebita diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'assoggettamento delle somme percepite alle imposte IRPEF ed IRAP ed ai costi sostenuti per l'assicurazione professionale che si quantificano in via equitativa in Euro 10.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche in relazione e conseguenti alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe.
B) Condannare, altresì, la anche a titolo di Controparte_25
risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, trattandosi di debito di valore, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del legale antistatario.”
Per gli appellati:
“b) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
c) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori. S.J.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato il corso di formazione in Medicina Generale istituito con la legge n. 212/1990, in r.g. n. 5191/2021 3 attuazione della direttiva n. 86/4/CE, di avere conseguito il relativo diploma negli anni compresi tra il 1994 e il 2006 e di avere usufruito solamente della borsa di studio prevista dal D.Lgs n. 257/1991, di circa € 11.603,00 all'anno. A differenza dei medici specializzandi, però, la loro borsa di studio era soggetta alle imposte IRPEF e IRAP ed erano a carico degli stessi le spese di copertura assicurativa.
Gli attori lamentavano inoltre che la normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria perché con i DDPPCCMM del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione solo ai medici specialisti nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati. Quindi lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati, costituenti gli atti di esatta attuazione e trasposizione per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina generale. In ogni caso, ai sensi del d.lgs. n.257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l. n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale di rideterminazione triennale.
Si costituivano la e i indicati Controparte_25 CP_31
in epigrafe eccependo la prescrizione, anche ex art. 4, comma 43, della legge n.
183 del 12.11.2011, l'infondatezza della domanda, l'inapplicabilità delle direttive alla fattispecie ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2355/2021 rigettava le domande per intervenuta prescrizione quinquennale attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 4, comma 43 legge 12 novembre 2011, n. 183.
Gli appellanti hanno impugnato la suddetta sentenza per avere il tribunale erroneamente applicato il termine quinquennale di prescrizione in luogo di quello decennale e fissato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2011 (1.1.2012). Hanno concluso riproponendo le domande formulate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti la e i appellati instando Controparte_25 CP_31
per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
r.g. n. 5191/2021 4 L'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dagli appellanti consente di ritenere assorbito il motivo di appello relativo alla diversa decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere.
Nelle direttive comunitarie citate dagli appellanti non è presente alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche né dette direttive attribuiscono i medesimi diritti di natura economica a coloro che frequentino i rispettivi corsi.
La materia è regolata, infatti, – secondo la previsione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che prevede una disciplina ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Quest'ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.). Ne deriva l'impossibilità di una comparazione tra le due situazioni (v. Cass. Ord.
18588/2024).
Occorre ancora rilevare che la direttiva 93/16/CEE in particolare ha riservato un apposito titolo (il Titolo IV) alla formazione specifica in medicina generale.
In ogni caso tale direttiva, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr., tra le molte, Cass. n. 1449/2018).
r.g. n. 5191/2021 5 Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
La medesima domanda può ritenersi infondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico. Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale
(oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al r.g. n. 5191/2021 6 livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue il criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite, che liquida in complessivi € 36.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un r.g. n. 5191/2021 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 09.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5191/2021 8