Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4828 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. MARIA DI Parte_1
BARTOLOMEO;
ricorrente contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO Controparte_1
BOSETTI;
resistente e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.05.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice di seguito trascritta, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “1) I figli e verranno affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
1
Pt_1
3) il nucleo familiare verrà preso in carico dal Consultorio familiare di Fabriano, a cui viene affidato l'incarico di svolgere un percorso di supporto alla genitorialità congiunto per le parti e, se ritenuto necessario, un percorso di supporto psicologico per i minori, volto a consentire il recupero del rapporto con la figura materna;
4) verserà al NO , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva Controparte_1 Pt_1 di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento dei minori (€ 150,00 per ciascun figlio);
5) le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
6) l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori a metà ciascuno;
fermo restando che, nell'ipotesi in cui la SI.ra dovesse perdere momentaneamente il lavoro e sospendere il CP_1
pagamento del contributo al mantenimento dei minori, il SI. potrà richiedere la Pt_1 corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100%;
7) le detrazioni IRPEF spettanti per i figli e gli altri sussidi statali verranno utilizzate al 50% tra i genitori;
8) le indennità previste in favore del figlio continueranno a confluire integralmente sul conto Per_1
corrente allo stesso intestato;
9) rinuncia a ogni ulteriore domanda;
10) spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2024, il SI. si è rivolto a questo Tribunale Parte_1 per ottenere la modifica delle condizioni relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minori e nati rispettivamente il 16.07.2008 e il 20.11.2010 dalla relazione Per_1 Per_2
sentimentale con la SI.ra condizioni disciplinate nel decreto emesso da questo Controparte_1
Tribunale il 10.07.2013 nell'ambito del procedimento iscritto al n. v.g. 759/2013.
Con comparsa depositata in data 29.01.2025, si è costituita in giudizio la SI.ra , CP_1 chiedendo l'accoglimento di conclusioni differenti da quelle proposte dal ricorrente.
Gli atti sono stati trasmessi regolarmente al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis 51 c.p.c.
2 Alla prima udienza del 26.02.2025, vista l'eccezione della convenuta in relazione all'inosservanza dei termini a comparire, il giudice ha fissato una nuova udienza di comparizione personale delle parti.
Alla successiva udienza del 7.05.2025, le stesse hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “1) I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
2) la madre potrà tenerli con sè quando vorrà, compatibilmente con le eSIenze dei minori e previo accordo con il NO;
3) Pt_1
il nucleo familiare verrà preso in carico dal Consultorio familiare di Fabriano, a cui viene affidato l'incarico di svolgere un percorso di supporto alla genitorialità congiunto per le parti e, se ritenuto necessario, un percorso di supporto psicologico per i minori, volto a consentire il recupero del rapporto con la figura materna;
4) verserà al NO , entro il giorno 5 di Controparte_1 Pt_1 ogni mese, la somma complessiva di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat,
a titolo di concorso al mantenimento dei minori (€ 150,00 per ciascun figlio); 5) le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
6) l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori a metà ciascuno;
fermo restando che, nell'ipotesi in cui la SI.ra dovesse CP_1
perdere momentaneamente il lavoro e sospendere il pagamento del contributo al mantenimento dei minori, il SI. potrà richiedere la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100%; Pt_1
7) le detrazioni IRPEF spettanti per i figli e gli altri sussidi statali verranno utilizzate al 50% tra i genitori;
8) le indennità previste in favore del figlio continueranno a confluire integralmente Per_1
sul conto corrente allo stesso intestato;
9) rinuncia a ogni ulteriore domanda;
10) spese di lite compensate”.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, in quanto rispondente all'interesse morale e materiale dei figli minori, la cui audizione appare del tutto superflua.
Considerati gli attuali rapporti tra la madre e i figli minori, risulta pienamente appropriata la previsione contenuta al punto 3) dell'accordo, relativa all'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio familiare. Una volta preso in carico il nucleo, il Consultorio potrà inoltre valutare l'opportunità di attivare un percorso psicologico per i minori, finalizzato a facilitare il riavvicinamento alla figura materna.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come stabilito dalle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto delle nuove condizioni concordate delle parti e sopra riportate e, per l'effetto, incarica il Consultorio familiare di Fabriano di svolgere un percorso di supporto alla genitorialità congiunto per le parti e, se ritenuto necessario, un percorso di supporto psicologico per i minori, volto a consentire il recupero del rapporto con la figura materna;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e al Consultorio familiare di Fabriano.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 7.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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