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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6673/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marzia Serra Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Annarella Controparte_1 C.F._2
Gioi
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
1. I signori e hanno avuto una lunga relazione Parte_1 Controparte_1
Per_ sentimentale, dalla cui unione sono nati tre figli minori: (nato a [...] il [...]),
nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_2 Per_3
2. A seguito della cessazione della loro convivenza, i genitori adivano codesto Ill.mo Tribunale
con ricorso congiunto (R.G. n. 1001/2025) al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale procedimento si concludeva con la Sentenza n. 447/2025,
pubblicata in data 22.04.2025, che omologava integralmente le condizioni concordate tra le parti, qui di seguito riassunte:
Affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione e separato per quelle di ordinaria amministrazione.
Collocamento prevalente e residenza dei tre figli presso la nuova abitazione della madre,
Sig.ra CP_1
Diritto di visita libero del padre, Sig. previa comunicazione alla madre, e alternanza Pt_1
per le festività principali.
Obbligo per il Sig. di corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile di € 300,00 Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli.
Partecipazione di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità
analiticamente indicate nell'accordo.
Percezione integrale dell'Assegno Unico Universale da parte della Sig.ra CP_1
Pag. 2 a 6 Permanenza della casa familiare (sita in IA, località Monte Figu) nella disponibilità del
Sig. Pt_1
3. Successivamente a tale provvedimento, sono sopraggiunte nuove circostanze che rendono necessaria una modifica delle condizioni suddette, sempre nel preminente interesse della prole.
Per_ In particolare, il figlio maggiore, , che oramai ha compiuto 14 anni, ha manifestato in modo chiaro e consapevole il desiderio di vivere stabilmente con il padre presso l'abitazione di quest'ultimo.
4. I genitori, preso atto della volontà del figlio e valutata la sua maturità, hanno concordato di assecondare tale richiesta, ritenendola conforme al suo benessere e al suo superiore interesse,
e hanno di conseguenza raggiunto un nuovo accordo per ridefinire l'assetto del collocamento e i connessi aspetti economici.
*****
Tutto ciò premesso, i signori e come in epigrafe Parte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi, dichiarano fin d'ora di voler rinunciare alla comparizione personale e
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia modificare le condizioni stabilite con la sentenza n.
447/2025 del 22.04.2025, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in modifica delle precedenti condizioni:
Per_ 1) CONFERMARE l'affidamento condiviso dei tre figli minori (nato a [...] il
26.06.2011), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Per_2 Per_3
a favore di entrambi i genitori. Entrambi, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità,
Pag. 3 a 6 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i minori, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Per_ 2) DISPORRE il collocamento prevalente e la residenza del figlio minore presso l'abitazione del padre, Sig. in IA, località Monte Figu. Parte_1
3) CONFERMARE il collocamento prevalente e la residenza dei figli minori Per_2 Per_3
presso l'abitazione della madre, Sig.ra Controparte_1
Per_ 4) DISPORRE che possa incontrare la madre ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le necessità di entrambi.
5) DISPORRE che il padre, Sig. avrà diritto di tenere con sé i figli fine Pt_1 Per_2 Per_3
settimana alterni dalle 14 del venerdì alle 14 del sabato, la settimana successiva dal venerdì h
14, alle 19 della domenica, salvo diversi accordi;
6) CONFERMARE che le festività principali e le relative vacanze, per quanto riguarda i figli e , verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori, previo Per_2 Per_3
accordo tra gli stessi. Mentre, per le ferie estive, prevedere che e possano Per_2 Per_3
trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, previa comunicazione alla madre 7 giorni prima.
7) DISPORRE, in modifica del precedente provvedimento, a carico del Sig. l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori CP_1 Per_2
e , la somma complessiva mensile di € 200,00 (duecento/00), entro il giorno 5 di ciascun Per_3
mese. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) DISPORRE che l'Assegno Unico Universale sia percepito interamente dal Sig. per la Pt_1
Per_ quota spettante al figlio , e interamente dalla Sig.ra per le quote spettanti ai figli CP_1
. Per_2 Per_3
Pag. 4 a 6 9) CONFERMARE che Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno, e senza necessità di preventivo consenso, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
tickets sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola / università pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola / università; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00. Dovranno essere invece preventivamente concordate per iscritto dai genitori e analogamente suddivise le seguenti spese straordinarie:
spese dentistiche, imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole / università
private, corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica,
tennis sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del
Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio);
10) DICHIARARE integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione”.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
Controparte_1
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 447/2025 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile pubblicata in data 22.04.2025 nel procedimento R.G. n. 1001/2025,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6