Art. 6. Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione 1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa liquidita' e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , relativamente all'ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile .
2. Il finanziamento previsto al comma 1 e' acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa finanziata ed e' estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR e' stato liquidato ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , si veda nelle note all'art. 4.
2. Il finanziamento previsto al comma 1 e' acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa finanziata ed e' estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR e' stato liquidato ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , si veda nelle note all'art. 4.