Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2553
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 165 c.p.

    Il Tribunale ha revocato il beneficio in quanto il condannato non ha adempiuto all'obbligo di risarcimento entro il termine stabilito. La Corte ha ritenuto che il mancato adempimento, in assenza di prova di un'impossibilità sopravvenuta non dipendente da atto volontario, comporti la revoca di diritto del beneficio. La valutazione del Tribunale ha tenuto conto della completa inerzia del condannato, della sufficiente ampiezza del termine concesso e della capacità economica dei soggetti conviventi, escludendo l'assoluta incapacità reddituale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2553
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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