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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 59/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 7 febbraio 2024,
da
(c.f. ) deceduto in data 28.11.2024 e Parte_1 C.F._1 proseguita, in qualità di erede, da (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della C.F._2 memoria di costituzione per l'erede dall'avv. Fulvio Carollo (pec:
, Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr.ssa
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata telematica Controparte_2 allegata alla memoria di costituzione in appello, dall' Avv. Barbara Balboni (pec:
), Email_2
1 appellata
nonché contro
(p.i.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_3 P.IVA_2 forza di procura alle liti depositata in foglio separato nel fascicolo telematico dall'Avv. Luca Tracanzan (pec: ), Email_3
appellata
nonché contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 signor rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della Controparte_5 memoria di costituzione in appello dall'avv. Nicola Spagnol (pec
, Email_4
appellata
nonché contro
(c.f. - p.iva ), in Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Procuratore ad negotia dr. , rappresentata e difesa, Controparte_7 giusta procura apposta in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv.
Pierluigi Vinci (pec: , Email_5
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza n. 242/2023 d.d. 05.01.2024, notificata in data 09.01.2024.-
In punto: risarcimento danni.-
CONCLUSIONI
: Parte_2
“Voglia la Corte di Appello di Venezia, a riforma dell'impugnata sentenza. Per quanto dichiarato in premessa, accertare che le società convenute per le quali e presso le quali il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, gli hanno cagionato un danno alla salute del ricorrente e, per tale effetto, dichiarare la piena responsabilità delle stesse in
2 merito.
1. in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2 via dei Laghi 67 36077 Altavilla Vicentina 2. ( ), in persona CP_4 P.IVA_3 del l.r.p.t., con sede in Via Villafontana 150, 37051 Bovolone (VR) 3.
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Bolzano (BZ) Via Alessandro Volta 4 , unità produttiva sede amministrativa stabilimento in Viale della Scienza 25, 36100 Vicenza Condannare
l'assicuratore di 4. Controparte_1 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_6
Bologna, VIA Stalingrado 45. Per tale effetto, condannarle tutte in via solidale ex art.
41 c.p., e in via equitativa pro quota esposizione temporale a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di cui alle tabelle del Tribunale di Milano come indicata nella tabella di seguito riportata o nella diversa misura che emergerà in corso di causa. A)
DANNO BIOLOGICO………….Totale con personalizzazione massima € 568.551,00; B)
DANNO MORALE: € 250.000 C) DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA: €
13.427,88 (reddito annuo)x 16.720:100x50% = € 112.249,72 TOTALE COMPLESSIVO
€ 930.800,72. Anzi, considerata la non reperibilità degli ultimi tre datori di lavoro, la sproporzione economica tra le parti, i costi e i tempi di un lungo processo, la particolarità del tema, la gravità dello stato di salute del ricorrente e il bisogno di cure, si riduce
l'importo ad euro 180.614,00 così come quantificato all'udienza del 22.3.2022- doc. 29, in base al ricalcolo con detrazione rendita IL futura (doc. 30) di cui alla Mail conciliativa del 28.2.2022 che pure si produce – doc. 29 bis. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi
Controparte_1
“in via principale: - dichiarare inammissibile, ovvero in subordine rigettare, il ricorso in appello proposto avverso la sentenza n.242/2023, R.G. 925/2021, emessa dal Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, nella persona del G.L. Dott. Paolo Sartorello, per le ragioni esposte in memoria al punto B.1, per omessa redazione secondo lo schema previsto dall'art.434 c.p.c. e mancato rispetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità,
e per intervenuto passaggio in giudicato delle questioni ritenute assorbite nella sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile la nuova produzione dei documenti avversari n.
22 bis, 23, 24, 25, 29 bis, 30, per le ragioni di cui ai precedenti punti B.2 e B.3; in
3 subordine nel merito: - rigettare l'appello confermando la impugnata sentenza
n.242/2023, Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. Dott. Paolo Sartorello, essendo tutte le domande formulate dall'appellante infondate in fatto e in diritto di cui al precedente punto C). Con vittoria delle spese di lite e condanna al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.”
Controparte_3
“- In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro n. 242/2023 Parte_2 pubblicata in data 05.01.2024, per mancanza dei requisiti di chiarezza sinteticità e specificità previsti dall'art. 434 cpc;
- Nel merito: Respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro n. 242/2023 Parte_2 pubblicata in data 05.01.2024 di cui si chiede la conferma, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti in narrativa. - Con vittoria di spese e competenze del presente gravame, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge”.
Controparte_4
“In via pregiudiziale di rito: - accertato e dichiarato che il signor è deceduto Parte_2 dopo il deposito del ricorso in appello, qualora non si dovessero costituire i suoi eredi nel presente procedimento, dichiararsi l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300
c.p.c.. Nel merito in via principale: - respingersi tutte le domande avanzate dal ricorrente (e dagli eredi dello stesso) in quanto integralmente destituite di ogni fondamento, in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Con il favore di compenso e spese, con distrazione in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
Controparte_6
In via principale: Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in Parte_2 fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art.
4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenesse di entrare nel merito del giudizio di appello, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado……………..
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., in seguito alla riassegnazione del fascicolo alla Sezione Lavoro, il ricorrente riferiva:
a) di aver operato alle dipendenze delle convenute - alcune delle quali erano cd. imprese terziste (l'allora NUOVA LEO s.n.c. ora Controparte_3
, che operavano all'interno di -
[...] Controparte_4 Controparte_1 nel periodo compreso tra il 1987 e il 2011 con mansioni di saldatore, sbavatore, verniciatore ed applicatore di colori e resine;
b) che nell'ambito delle mansioni assegnate veniva quotidianamente in contatto con polveri e sostanze nocive con conseguente inalazione di fumi, vapori e gas altamente dannosi in assenza di dispositivi di protezione;
c) che in ragione di quanto sopra, il ricorrente contraeva la BPCO
Broncopneumopatia cronica restrittiva con dispnea e tosse persistente.
Tanto premesso, domandava la condanna delle convenute ex art. 2087 c.c. al risarcimento del danno patito (biologico, morale e da perdita della capacità lavorativa) quantificato nella misura di € 930.800,72.
nel costituirsi in giudizio, eccepiva la rinuncia del Controparte_3 ricorrente al diritto al risarcimento del danno (come si evince dalla lettera del
27.03.2008) la prescrizione decennale del diritto nonché il proprio difetto di legittimazione passiva laddove la prima richiesta risarcitoria (18.09.2020) era stata formulata a distanza di quindici anni dal manifestarsi della malattia e a distanza di oltre trent'anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il medesimo (intercorso dal 26.07.1988 al 26.10.1994). Nel merito evidenziava l'insussistenza di prove atte a dimostrare la correlazione tra la malattia multifattoriale e la prestazione lavorativa nonché la sussistenza, comunque, di adeguati presidi di prevenzione (come da documentazione in atti).
azienda presso la quale avrebbero operato le Controparte_1 datrici di lavoro del , eccepiva, a sua volta, in via preliminare, Parte_1 la rinuncia del ricorrente al diritto al risarcimento del danno e la conseguente carenza di interesse ad agire (come si evince dalla lettera del 27.03.2008) nonché la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi la malattia
5 manifestata in data antecedente (2005) al suo presso il proprio stabilimento in qualità di dipendente di (27.02.2007). Nel merito concludeva, Controparte_9 comunque, per l'infondatezza delle pretese attoree in conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio e della natura extra lavorativa della malattia per cui è causa.
assicuratrice di evidenziava Controparte_8 Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'assicurata e, in ogni caso, la rinuncia al diritto di risarcimento azionato e quindi la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente.
chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che la patologia Controparte_4 denunciata avesse causa estranea alle mansioni lavorative. Eccepiva inoltre l'intervenuta rinuncia ad ogni pretesa effettuata dal ricorrente (come si evince dalla lettera del 27.03.2008) nonché la natura confessoria della dichiarazione ivi contenuta con la quale lo stesso lavoratore riconosceva di essere sempre stato dotato dei dispositivi di sicurezza nello svolgimento delle proprie mansioni.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza rigettava le domande formulate in ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, liquidando, allo scopo, per ciascuna di esse, l'importo di € 3.500,00 (oltre accessori di legge). Rigettava, invece, la domanda di condanna per lite temeraria formulata da Controparte_1 non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., con riferimento in
[...] particolare all'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure evidenziava: ” La missiva allegata da sub doc. 2 e richiamata da Parte_3 CP_4
e datata 27/03/2008, contiene in termini inequivocabili la Controparte_3 rinuncia alle pretese in precedenza fatte valere proprio con riferimento ai diritti in questa sede azionati, menzionando espressamente la patologia respiratoria (BPCO)
e la relativa data di insorgenza, nonché il riconoscimento che il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, era sempre stato dotato di dispositivi di protezione contro emissioni di fumo. La scrittura non è stata disconosciuta ed anzi le difese formulate in merito ne confermano la provenienza dal ricorrente. Il vizio
6 della volontà da questi eccepito in sede di prima udienza, e richiamato nella memoria depositata a seguito del cambio di rito, appare sfornito di qualunque prova né questa è stata richiesta dalla parte interessata. La rinuncia risulta pertanto valida ed efficace, avendo quale specifico oggetto la malattia dedotta in questa sede, già all'epoca manifestatasi e diagnosticata, e per la quale, sull'assunto che fosse stata causata da esposizione a esalazioni nocive presenti nell'ambiente di lavoro, era stata avanzata richiesta di risarcimento. Essa, pacificamente, non è comunque stata impugnata nei termini di cui all'art. 2113 cod. civ. La missiva si riferisce poi in modo non equivoco a tutti i datori di lavoro precedenti all'insorgenza della malattia, e pertanto la sua efficacia si estende a tutti i soggetti chiamati in giudizio dal ricorrente, ai quali comunque, essendo gli stessi solidalmente obbligati come espressamente affermato dal ricorrente, si applica la norma di cui all'art. 1301 cod. civ. secondo cui la remissione a favore di un debitore in solido libera anche gli altri”.
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello. Parte_2
2.1. Con un unico articolato motivo di gravame censura la sentenza per l'erronea valutazione dell'atto d.d. 27.03.2008 laddove avrebbe dovuto dichiarare la nullità della rinuncia in quanto:
a) mancherebbe dei requisiti dell'aliquid datum e aliquid retentum;
b) è stata “estorta” con minaccia di licenziamento;
c) vertendo su diritti futuri e controversi è comunque invalida;
d) non è stata formata in sede c.d. “protetta”;
e) è stata comunque impugnata con lettera del 20.12.2010.
In particolare, evidenzia la nullità della rinuncia del 27.03.2008 già eccepita.
Con particolare riferimento alla mancata impugnazione evidenzia che la rinuncia del 27.03.2008, avente ad oggetto diritti futuri ed eventuali non era soggetta ad alcun termine di decadenza ex art. 2113 c.c. in quanto giuridicamente nulla ed inefficace, non sottoscritta in sede protetta e sfornita di tutela reale, rilevando, altresì, che con lettera del 20.12.2010, inviata alla compagnia assicuratrice di allegata sub 2 del ricorso in appello, veniva Controparte_1 comunque impugnata nei termini di legge.
Ripropone, altresì, le domande ed eccezioni non accolte e non esaminate dal
7 giudice di prime cure e a pag. 15 del ricorso in appello.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello nel merito, impugna autonomamente il capo della sentenza sulle spese del quale ne chiede la riforma alla luce del tenore dell'art. 91 c.p.c. come letto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
3. Radicatosi il contraddittorio nel costituirsi in giudizio Controparte_1
nonché
[...] Controparte_4 Controparte_3 [...] difendono la sentenza e ne chiedono l'integrale Controparte_6 conferma. Ripropongono, in ogni caso, le domande ed eccezioni non accolte e non esaminate dal giudice di prime cure.
In via preliminare evidenziano l'inammissibilità dell'appello per omessa redazione secondo lo schema ex art. 434 c.p.c. e per mancato rispetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità.
Rilevano, in particolare, che nell'atto di appello controparte elenca i motivi di appello e contrassegnati con le lettere A, B, C, D, E, F, ma sviluppa unicamente i motivi di cui alla lettera A).
Sempre in via preliminare evidenzia l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per intervenuto passaggio in giudicato delle domande attoree e relative istanze istruttorie rimaste assorbite in primo grado e non riproposte in modo espresso in appello ex art. 346 c.p.c.
Evidenziano, altresì, l'inammissibilità della produzione dei documenti allegati sub
22 bis, 23, 24, 25, 29 bis, 30 per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Con particolare riferimento alla carenza di aliquid datum e aliquid retentum le convenute evidenziano che l'atto in esame è un atto unilaterale recettizio e non corrisponde ad una transazione.
In merito alla rinuncia di diritti futuri e controversi rilevano che alla data di sottoscrizione della rinuncia il ricorrente era consapevole della patologia, del quantum della sua domanda risarcitoria e il diritto era già acquisito nel suo patrimonio.
8 Con riferimento al vizio di volontà rilevano che il ricorrente non ha fornito prova alcuna con riferimento alla presunta minaccia di licenziamento e che la minaccia esercitata è stata dedotta solo alla prima udienza.
In merito all'impugnazione rilevano che il documento allegato sub 23 non è presente nel fascicolo telematico e comunque tardivo ed evidenziano, altresì, il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c..
4. Con atto del 11.06.2025 il procuratore di parte appellante dava atto del decesso di parte appellante avvenuto in data 28.11.2024 e della costituzione nel presente giudizio di , in qualità di erede. Parte_2
5. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. sollevata dalle convenute che va rigettata poiché parte appellante ha dapprima premesso il contenuto della sentenza e poi ha indicato le ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della propria impugnazione con riferimento al primo motivo di appello.
La norma di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non deve essere interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello
è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante ha nel proprio atto contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso, argomenti compresi dalle controparti che si sono difese sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
In merito all'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 346 c.p.c., la giurisprudenza ha stabilito che: “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad
9 evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 22311/2020).
Con riferimento alle istanze istruttorie, la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende alle istanze istruttorie.
In particolare, nel rito del lavoro, l'appellante che impugna “in toto” la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande (Cass. 11703/2019)
Alla luce delle considerazioni che precedono questo Collegio non ravvisa le dedotte violazioni.
7. Il Collegio precisa di non aver tenuto conto, ai fini della decisione, dei documenti prodotti sub 23, 24, 25, 29 bis e 30 (lettera del 20.12.2010, lettera del
23.07.2012, lettera del 03.04.2014, mail conciliativa e calcolo rendita INAIL) in quanto inammissibili e tardivi ex art. 345 c.p.c.
Invero i documenti sub 23 e sub 29 bis non sono stati nemmeno depositati nel fascicolo telematico.
8. Superate le istanze ed eccezioni preliminari, l'appello va esaminato nel merito e va rigettato per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
9. Appare opportuna una preliminare ricognizione sulla disciplina delle disposizioni sulle rinunzie e transazioni.
L'art. 2113 c.c. dispone che: “ Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
10 medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.
La giurisprudenza, con orientamento unanime, ha stabilito che: “l'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione” (Cass. n.
9160/2022)
“in caso di intervenuta transazione circa un infortunio sul lavoro, il dipendente può successivamente chiedere il ristoro di ulteriori danni solo se riesce a dimostrare che gli stessi erano imprevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo” (Cass. n.
25603/2023).
“La disciplina dell'annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, prevista dall'art.
2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre non trova applicazione qualora il diritto sia ancora controverso e pertanto non possa dirsi già acquisito nel patrimonio del rinunciante” (Cass. n. 1887/2022)
“La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di
11 violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione” (Cass. n. 19831/2013).
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio rileva che con dichiarazione del 27.03.2008 assistito dal medesimo legale che lo Parte_2 rappresenta nel presente giudizio, dichiarava quanto segue: “relativamente alla richiesta di risarcimento per danni da malattia professionale ipoacusia e malattia respiratoria bpco, manifestatesi in data 09/04/2002, e in data 30/04/2005, e, a seguito dell'incontro avvenuto presso il Vostro Studio il 20 u.s. siamo a rimettere ogni eventuale richiesta di risarcimento alle ditte di cui alla Vostra del 8/01/2008.
Nulla quindi ci è dovuto a seguito del sopraggiungere di quanto surriferito a seguito dell'attività di saldatore e carpentiere, svolte presso la (c/o Controparte_10 [...]
) e/o qualsiasi altra Società presso la quale abbia svolto l'attività CP_1 lavorativa a partire dal 1988. Tengo altresì a precisare che, contrariamente a quanto indicato nella Vostra del 08/01/2008, non ho mai svolto alcuna mansione che lo richiedesse, senza protezione da fumi e rumori”.
10.1. Tale dichiarazione - la cui efficacia si estende a tutte le convenute - è un atto di rinuncia, non avente i presupposti di una transazione e che quindi non necessità di reciproche concessioni, non è stato tempestivamente impugnato, ai sensi dell'art. 2113 c.c., è stata sottoscritta con il consapevole intento di rinunciare al diritto al risarcimento del danno per violazione dell'art. 2087 c.c.. Invero nella nota era espressamente menzionata la rinuncia ai danni ex art. 2087 c.c., con la considerazione che alla data della rinuncia il ricorrente era già consapevole di avere contratto la . Pt_4
In particolare, già con lettera del 08.01.2008 e successivamente richiamata con l'atto di rinuncia del 27.03.2008, il ricorrente aveva quantificato le pretese risarcitorie, specificando la data di manifestazione della patologia, le mansioni svolte, il riconoscimento che - nel corso dell'intero rapporto di lavoro - il datore di lavoro aveva adempiuto all'obbligo di sicurezza nonché la quantificazione
INAIL, con la conseguenza che il diritto era già acquisito nel suo patrimonio e suscettibile di abdicazione.
10.2. In particolare, nel caso di specie, il diritto e il danno non erano futuri ma certi, determinati e prevedibili al momento della sottoscrizione dell'atto di rinuncia, in
12 quanto la patologia era presente sin dall'anno 2005 anche nella loro non riconducibilità eziologica all'attività lavorativa.
10.3. Con particolare riferimento al presunto vizio della volontà, dedotto in giudizio in seguito alle difese delle convenute, questo Collegio evidenzia che parte appellante non ha fornito prova alcuna con riferimento alle presunte minacce subite dal datore di lavoro.
In particolare, l'eccezione non è fondata su elementi precisi e circostanziati;
non vi è specificazione alcuna del soggetto intimidatore e delle modalità della pressione subita. Alcuna specifica istanza istruttoria è stata formulata in primo grado atta a dimostrare che la rinuncia del 27.03.2008 fosse stata estorta con la minaccia del licenziamento.
10.4. In conclusione, l'atto di rinuncia è da intendersi quale volontaria remissione di ogni richiesta, a seguito di plurimi incontri con il proprio legale e priva di alcun elemento di coercizione.
10.5. Deve aggiungersi che l'appellante non produce nemmeno in appello le lettere con le quali avrebbe tempestivamente impugnato le rinunce, laddove sulle base delle allegazioni delle parti in causa le medesime sono comunque da considerarsi tardive.
La lettera d.d. 20.12.2010 sarebbe stata inviata alla sola (doc. 23 CP_6 indicato a pag. 9 dell'appello ma non prodotto cfr. punto 7.), mentre nei confronti delle altre parti appellate la rinuncia non è stata impugnata nei termini cui all'art. 2113 c.c..
In particolare, l'impugnazione della rinuncia è tardiva nei confronti di parte datoriale laddove, da un lato difettano allegazioni sulla responsabilità datoriale e, dall'altro, le attività svolte per il predetto datore di lavoro Controparte_4 presso le sono successive al manifestarsi della patologia. Controparte_1
11. Ad abundantiam -in merito alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa espletata alle dipendenze delle convenute - questo Collegio osserva che il ricorrente non ha fornito prova alcuna, basata su ragionevole certezza, di aver svolto prestazioni lavorative con esposizione ad un danno alla salute, della esistenza di tale danno nonché del nesso causale tra esso e l'attività lavorativa.
13 Le richieste di risarcimento risultano prive di documentazione medico legale idonea a comprovare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso causale tra l'una e l'altra.
Il ricorrente non ha fornito prova alcuna con riferimento all'origine professionale della patologia evidenziando, altresì, che dalla documentazione in atti si evince che diverse cause extralavorative, legate allo stile di vita del ricorrente hanno contribuito all'insorgenza della malattia.
12. Sotto un diverso ed ulteriore profilo, questo Collegio evidenzia che, con particolare riferimento alla sussistenza del nesso causale della patologia manifestatasi nel corso del 2005 con l'attività lavorativa espletata, il ricorrente, come si evince dalla documentazione in atti, ha operato alle dipendenze della convenuta nel periodo compreso tra il 27.03.2007 e il 31.12.2009 e, CP_1 dunque, in epoca successiva all'insorgenza della patologia con la conseguente insussistenza di qualsiasi correlazione tra la malattia e l'attività lavorativa espletata.
13. In merito al rapporto di lavoro alle dipendenze della il Controparte_3
Collegio osserva che il - come si evince dalla documentazione in atti Parte_2
- ha operato alle dipendenze della convenuta dal 26.07.1988 al 26.10.1994 e che la prima richiesta risarcitoria è pervenuta in data 18.09.2020 a distanza di quindici anni dal manifestarsi della patologia per cui è causa e a distanza di trent'anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con conseguente prescrizione dell'azione ex art. 2946 c.c.
14. In merito alle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. parte appellante non ha poi fornito prova alcuna con riferimento alla mancanza di dispositivi di sicurezza, insalubrità dell'ambiente di lavoro nonché esistenza di polveri nocive, laddove il lavoratore con la già citata lettera di rinuncia del 27.03.2008, con valore innegabilmente confessorio, dichiarava di non vantare alcun diritto risarcitorio in ordine alla malattia contratta nei confronti di tutte le convenute, così precisando
“non ho mai svolto alcuna mansione che lo richiedesse, senza protezione da fumi e rumori”.
15. Il motivo di appello sulla mancata compensazione delle spese di lite è parimenti infondato.
14 Va evidenziato che anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2°
c.p.c. (nella versione in vigore dal 13.10.2014) nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, per derogare al principio di soccombenza fra i fattori da tenere in considerazione non rientrano quelli genericamente dedotti dall'appellante concernenti “la novità delle questioni, e il contrasto tra esito e contenuto della domanda pure ridotta a fini deflattivi, sono così elevati che dovevano indurre alla compensazione”.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento
(valore indeterminato, senza fase istruttoria), tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi.
17. Non vi sono, altresì, i presupposti per condannare per lite Parte_2 temeraria ex art. 96.
Nel caso di specie, questa Corte non ritiene provata la mala fede o colpa grave dell'appellante né ritiene di individuare una specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.
18. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
15 1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del grado di giudizio, liquidate per ciascuna in € 3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. SPAGNOL Nicola di dichiaratosi Controparte_4 antistatario;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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