Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 664/2021 r.g.
Parte_1
Avv.ti POTALIVO RAFFAELLO e PETTERINI CRISTIANO parte attrice rappresentata da Parte_2 Controparte_1
Avv. GALLIGARI MARIA GIOVANNA parte convenuta rappresentata da Controparte_2 Controparte_1
Avv. GALLIGARI MARIA GIOVANNA parte intervenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“piaccia all'Ecc.mo Signor Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'impignorabilità dei beni immobili oggetto del pignoramento di per tutti i motivi espressi e per l'effetto dichiarare Parte_2
l'inammissibilità e/o l'invalidità dell'esecuzione e, infine, dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità e/o la nullità dell'atto di pignoramento impugnato, nonché di tutti gli atti successivi e conseguenti e, infine, ordinare la cancellazione della iscrizione della ipoteca eseguita il 12.10.2017, con atto Registro Generale n. 25596 e Registro Particolare n. 3951 dell'Ufficio
Provinciale del Territorio di Perugia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il convenuto e l'intervenuto:
“Voglia l'adito Tribunale, per le argomentazioni svolte sui singoli punti, rigettata ogni avversa domanda e/o istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare o dell'efficacia esecutiva del titolo. NEL MERITO: - RESPINGERE tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, non provate, e comunque generiche.
1
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto del 20.6.2019, ha proposto opposizione avverso il pignoramento Parte_1 immobiliare, notificato il 10.5.2019, a richiesta di ed ha, contestualmente, formulato Parte_2 istanza di sospensione del processo esecutivo.
L'istituto di credito si è costituito nel procedimento di opposizione all'esecuzione, rubricato al Ruolo
Generale dell'intestato Tribunale al n. 89/2019, con comparsa del 14.10.2019.
All'esito dell'udienza di discussione, il G.E. ha rigettato la proposta istanza di sospensione, fissando i termini per l'instaurazione del giudizio di merito.
1.2. Con atto di citazione del 27.3.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 invocando l'operatività del vincolo impresso dal fondo patrimoniale al bene immobile, di proprietà dell'attore, individuato al NCEU del Comune di Foligno, al foglio 221, con le particelle n. 1842, sub. 12
e sub 11, n. 1844 e n. 1845.
L'attore ha ricostruito la vicenda specificando che, a fronte dei mutui chirografi erogati in favore di e della garanzia personale prestata dallo stesso attore, aveva Parte_3 Parte_2
“dapprima, ha iscritto ipoteca giudiziale in data 12.10.2017 (cfr. doc. 5, prodotto con il ricorso in opposizione all'esecuzione); poi, ha notificato al deducente atto di precetto in data 10.5.2019 e, successivamente, ha notificato l'atto di pignoramento immobiliare opposto” (si veda atto di citazione, pag. 5).
Secondo l'attore ciò violerebbe il disposto di cui all'art. 170 c.c. poiché i “debiti contratti da Parte_3 con non hanno contribuito, né al mantenimento della famiglia del deducente, né al potenziamento Parte_2 della sua capacità lavorativa, ma sono stati esclusivamente funzionali al tentativo, poi rivelatosi inutile, di risolvere la crisi di;
perciò, essendo l'immobile in questione conferito a fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., Parte_3 lo stesso non avrebbe potuto essere oggetto di azione esecutiva.
1.2.1. Con comparsa di costituzione risposta del 2.8.2021, , rappresentata da Parte_2 [...]
, contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice, ha chiesto l'integrale rigetto delle CP_1 domande spiegate.
Più in particolare la convenuta ha evidenziato che i debiti assunti da , in qualità di garante, Parte_1 erano in realtà inerenti ai bisogni della famiglia, intesi questi ultimi come potenziamento della capacità lavorativa e dello sviluppo del nucleo familiare, non trattandosi di soddisfacimento di esigenze meramente voluttuarie ovvero di intenti meramente speculativi che, in quanto tali, avrebbero potuto essere considerati estranei al nucleo familiare.
2 1.2.2. Con atto di intervento ex art. 111 cpc e sostituzione processuale del 10.5.2023, si è costituita nel presente giudizio rappresentata sempre da nella sua qualità di Controparte_2 Controparte_1 cessionaria di facendo propri tutti gli atti, le istanze, le difese, le eccezioni e le Parte_2 deduzioni svolte dalla cedente.
1.3. Il G.I, ritenendo il giudizio maturo per la decisione, ha fissato l'udienza del 9.1.2025, svoltasi con le forme della trattazione scritta, ai fini della precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti, deve procedersi a valutarne nel merito le argomentazioni.
2.1. In primo luogo, appare corretto precisare che e la società il Parte_2 Parte_3
29.9.2011 e il 26.11.2012, stipulavano contratti di mutuo chirografario con erogazione delle somme in favore di assumeva la veste di fideiussore. Parte_3 Parte_1
era socio e amministratore di Parte_1 Parte_3
2.2. Appare dunque corretto ritenere che contraeva il debito nell'ambito di attività Parte_1 imprenditoriale, svolta attraverso veste societaria.
2.3. A fronte del raggiungimento di tale conclusione (peraltro condivisa dalle parti) occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuto maggiormente condivisibile.
2.3.1. Nell'ambito del pronunciamento Cass. Sez. 3, 12/12/2024, n. 32146, Rv. 673161 – 01 (anche massimata), si è raggiunta conclusione equilibrata, soppesando interpretazione contrapposta e raggiungendo un consapevole e convincente approdo ermeneutico.
Infatti, nel corpo del citato provvedimento di legittimità si è rilevato che “La Corte d'appello ha interamente fondato la propria decisione sulla decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523- 01, secondo cui, «in relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni [della famiglia], ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto» (nella specie, era stata cassata la decisione del giudice di merito la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).
La menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata)”.
Sempre secondo Cass. Sez. 3, 12/12/2024, n. 32146, Rv. 673161 – 01 “una simile conclusione non è, però, convincente. Come già rilevato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata
3 «impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materia …, giacché - come pure evidenziato dalla successiva Cass. n.
41255/2021, già citata - l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia (per l'affermazione che la suddetta finalità
“non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge”, v. Cass. n.
3738/2015; conf. Cass. n. 23876/2015, secondo la quale l'inerenza dell'obbligazione - nella specie, tributaria - ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono “circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa”). D'altra parte (come ancora sottolinea la stessa Cass. n. 41255/2021), in base all'espressa e letterale disposizione dell'art. 170 c.c., il fatto che giustifica l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall'opponente, è un fatto negativo
(cioè il fatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia), mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell'assunzione del debito stesso, come parrebbe in qualche modo postulare il più recente orientamento»”.
Perciò “a quanto già statuito con l'ordinanza n. 31575 del 13/11/2023– che il Collegio intende convintamente ribadire
– può aggiungersi che l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari.
6. Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia – sia nella Carta Costituzionale (artt. 2 e 29), sia nel codice civile (artt.
143 e 144 c.c.), quale società naturale – si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione ai bisogni della famiglia (da intendersi in senso ampio: al suo sostentamento, ma pure al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità e così via).
Il dettato normativo individua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.); se è vero che non è possibile riferire direttamente e immediatamente alle esigenze familiari i debiti assunti nell'attività professionale o imprenditoriale svolta di persona dal membro della famiglia (poiché la stessa attiene, in via immediata e diretta, soltanto all'attività stessa), è altrettanto vero che il reddito che è vincolato ai bisogni della famiglia è l'utile netto dell'attività svolta, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi e gli esborsi sostenuti, ordinariamente rivolto a remunerare proprio quella attività e, pertanto, alla doverosa contribuzione alle esigenze della famiglia in cui il singolo è organicamente inserito.
4 7. Rispetto al rischio di un'eccessiva generalizzazione (secondo cui qualsiasi attività con finalità lucrative, professionale od imprenditoriale, finirebbe comunque per essere tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia) che potrebbe trascurare le particolarità della fattispecie concreta, si osserva che, proprio in base alle citate norme, è possibile che l'indirizzo della vita familiare sia stato regolato dai coniugi diversamente da quanto previsto nell'art. 143, ult. co., c.c. (ad esempio prevedendo che i frutti della capacità di lavoro professionale non siano in alcun modo impiegati per il benessere della famiglia, alle cui esigenze si è deciso di destinare le rendite di un determinato patrimonio): ciò è certamente consentito dall'art. 144 c.c., norma che impone l'adozione – necessariamente sull'accordo di entrambi, ma senza richiesta di forme particolari – delle decisioni fondamentali relative alla famiglia e concernenti il tipo ed il tenore di vita da condurre, la distribuzione dei compiti,
l'educazione e l'istruzione dei figli, la determinazione delle rispettive contribuzioni ai sensi dell'art. 143, ult. co., c.c.
In altre parole, la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170
c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144
c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva.
8. A tanto si aggiunga non solo che, ad ogni buon conto, in concreto il coniuge debitore potrebbe comunque provare che lo specifico credito fosse estraneo a quei bisogni, ma pure che la stessa scelta di uno speciale regime quale il fondo patrimoniale rende evidente la centralità che il coniuge che lo ha costituito attribuisce ai bisogni della famiglia anche ai fini della gestione del proprio patrimonio”.
2.4. A fronte della individuazione dell'opzione ermeneutica prescelta, è bene precisare che parte attrice, pur avendo sostenuto interpretazione opposta (quella che restringe il perimetro dei debiti inerenti ai bisogni familiari, presuntivamente escludendo quelli relativi all'attività lavorativa del coniuge), ha comunque proposto una ricostruzione che, in astratto, potrebbe essere compatibile con i criteri indicati nel paragrafo precedente.
2.4.1. Infatti, secondo l'attore, “come si evince dai bilanci depositati unitamente al ricorso in opposizione all'esecuzione
(cfr. docc. 6 e 7, prodotti con il ricorso in opposizione all'esecuzione), dopo un sostanziale pareggio negli anni 2011 e 2012,
l'esercizio di al 31.12.2013 ha chiuso con la rilevante perdita di € 128.478,00, ponendo la società Parte_3 nell'assoluta impossibilità di proseguire la propria attività di impresa.
Il deducente, suo socio ed amministratore unico, ha quindi optato per la cessazione dell'attività di posta in Parte_3 liquidazione volontaria (cfr. doc. 8, prodotto con il ricorso in opposizione all'esecuzione). L'esercizio al 31.12.2014 è stato ancora chiuso con segno negativo a seguito della perdita di € 131.074,00 (cfr. doc. 9, prodotto con il ricorso in opposizione all'esecuzione) ed il trend negativo è stato confermato nei successivi anni 2015, 2016 e 2017 (cfr. docc. all. 10, 11 e 12,
5 prodotti con il ricorso in opposizione all'esecuzione) sino alla dichiarazione di fallimento del 27.11.2018 (cfr. doc. 13 prodotti con il ricorso in opposizione all'esecuzione)” (citazione testuale atto di citazione, pag. 8).
Secondo l'attore risulterebbe consequenziale che, “in tale situazione, le risorse derivanti dai mutui chirografi cocessi a da il 29.9.2011 ed e il 26.11.2012, ora azionati in via monitoria (all. 4), sono Parte_3 Parte_2 state impiegate dalla medesima esclusivamente per far fronte alle necessità finanziarie di breve e brevissimo Parte_3 periodo della società.
E' evidente la correlazione temporale fra le difficoltà finanziarie che avevano colpito e la concessione dei due Parte_3 finanziamenti.
La liquidità messa a disposizione dalla banca è stata impiegata esclusivamente per pagare i debiti correnti dell'azienda, ovvero i dipendenti, i fornitori, le utenze e le spese varie” (citazione testuale atto di citazione, pagg. 8-9).
2.4.2. In altre parole, l'attore prova a vincere la presunzione di inerenza con i bisogni familiari dei debiti contratti nell'ambito di attività lavorativa, specificando che i mutui erano stati contratti per sanare problematiche finanziarie di tanto immediate, significative ed insanabili, tali da escludere Parte_3 la possibilità che gli importi erogati potessero in qualche modo riverberare in favore del nucleo familiare.
2.4.3. Tuttavia, tale ricostruzione risulta provata in maniera poco convincente.
A tal proposito è bene rilevare che i debiti con venivano contratti negli anni 2011 Parte_2
e 2012, nell'ambito di annualità in cui il bilancio di aveva registrato “un sostanziale pareggio” Parte_3
(come dichiarato dalla stessa parte attrice).
Pertanto, nell'anno 2012, la situazione economica e finanziaria di non appariva così Parte_3 irrimediabilmente compromessa come parte attrice parrebbe voler indicare;
tant'è che la stessa parte attrice ha specificamente indicato, quali bilanci in cui si registravano significative passività, quelli successivi chiusi al 31/12/2013 e al 31/12/2014.
Peraltro, a conferma della continuità dello svolgimento dell'attività economica, è bene rilevare che la dichiarazione di fallimento si registrava il 27/11/2018 e che, nel bilancio di esercizio al 31/12/2015, la società aveva registrato utile pari a € 19.667,00 (si veda documento n. 10, allegato atto di Parte_3 citazione).
2.4.4. Perciò alla luce di tale analisi, anche nell'ipotesi di condivisione della logica sottesa alla ricostruzione di parte attrice esplicitata al par. 2.4.1., la documentazione contabile prodotta non consente di riscontrare, nelle annualità 2011 e 2012, quella irrimediabile compromissione della situazione economica di che, in astratto, avrebbe potuto escludere la presunzione di inerenza ai bisogni della Parte_3 famiglia dei debiti contratti nell'ambito di attività lavorativa (si veda giurisprudenza di legittimità al par.
2.3.1.).
2.5. Sulla scorta della conclusione appena raggiunta, l'opposizione di parte attrice deve essere rigettata.
6
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
3.1.
Considerato che
parte convenuta e parte intervenuta sono difese dal medesimo difensore, l'importo indicato nel dispositivo costituisce ristoro complessivo e unitario per le spese processuali affrontate da ambedue le parti non soccombenti;
non viene applicato alcun aumento ai sensi dell'art. 4 co. 2 D.M.
55/2014, in quanto facoltativo e non giustificato da ragioni obiettive.
p.q.m.
rigetta l'opposizione esecutiva formulata da parte attrice. condanna , in favore di parte convenuta e parte intervenuta, al pagamento delle spese Parte_1 di lite complessivamente quantificate in € 8.283,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali del
15%.
Spoleto, 10 maggio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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