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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, a seguito della udienza del
21.01.2025
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. De Luca, C. Cerbone e A. Parte_1
Zilla;
e
e , in persona Controparte_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti
Giovanni Nardulli, Tommaso Li Bassi ed Emiliano Torresan
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2023 ha convenuto in giudizio di fronte Parte_1
al Tribunale di Milano la e la formulando le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “ 1. in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e in ogni caso l'assenza di giusta causa e/o di giustificatezza del licenziamento intimato dalla
[...] al dott. nonché l'insussistenza della giusta causa di revoca CP_1 Pt_1 dall'incarico di amministratore e, per l'effetto: a. dichiarare il diritto del dott. Pt_1 all'Indennità di Cessazione di cui alla clausola 12 del New Directorship Agreement e ai compensi variabili ivi disciplinati per gli anni 2022 e 2023 e condannare
[...]
a disporre che la corrisponda al dott. , Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
ovvero in subordine a corrispondere direttamente Controparte_2
al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a corrispondere Pt_1 Controparte_1 direttamente al dott. l'Indennità di cessazione del rapporto di cui alla clausola 12 Pt_1
del New Directorship Agreement, pari ad euro 2.500.000 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
il compenso variabile per l'anno 2022 pari ad euro 910.000 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
il compenso variabile pro-quota per l'anno 2023 pari ad euro 259.288 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 178.975,86 lordi (comprensiva dell'incidenza del trattamento di fine rapporto) ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
dell'indennità supplementare nella misura di massima di 24 mensilità, per le ragioni esposte nel presente atto, e pari ad euro 334.824,06 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
2. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito, non dovesse riconoscere al dott. le indennità di cui al New Directorship Agreement Pt_1 richieste in via principale, si chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità e in ogni caso l'assenza di giusta causa e/o di giustificatezza del licenziamento intimato dalla
[...] al dott. e, per l'effetto condannare la al CP_1 Pt_1 Controparte_1 pagamento in favore del dott. dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad Pt_1 euro 178.975,86 lordi (comprensiva dell'incidenza del trattamento di fine rapporto) ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
dell'indennità supplementare nella misura di massima di 24 mensilità, per le ragioni esposte nel presente atto, e pari ad euro 334.824,06 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
3.in ulteriore subordine rispetto alla conclusione numero 2 nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di giustizia la derubricazione del licenziamento intimato al dott. da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, Pt_1
condannare la al pagamento in favore del dott. Controparte_1 Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 178.975,86 lordi (comprensiva dell'incidenza del trattamento di fine rapporto).
4. Sempre in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito, non dovesse riconoscere al dott. le indennità di cui al New Directorship Pt_1
Agreement richieste in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di revoca dall'incarico di amministratore delegato e, per l'effetto condannare
[...]
a disporre che la corrisponda al Controparte_2 Controparte_1
dott. , ovvero in subordine a corrispondere Pt_1 Controparte_2
direttamente al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a Pt_1 Controparte_1 corrispondere direttamente al dott. : a. l'importo a titolo risarcitorio in misura Pt_1 equivalente all'Indennità di Cessazione non percepita e dunque euro 2.500.000 lordi, o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia anche in via equitativa;
b. ovvero in subordine rispetto al punto a. che precede, un importo pari al compenso che questi avrebbe maturato sino alla presunta data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, pari ad euro 718.461 lordi e alla relativa remunerazione variabile stimata nell'importo di euro 910.000 lordi o i diversi importi che saranno ritenuti di giustizia anche in via equitativa;
a. accertare e dichiarare il diritto del dott. a Pt_1 percepire il compenso variabile per l'anno 2022 e per l'effetto, condannare
[...]
a disporre che la corrisponda al Controparte_2 Controparte_1
dott. , ovvero in subordine a corrispondere Pt_1 Controparte_2
direttamente al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a Pt_1 Controparte_1 corrispondere direttamente al dott. , il pagamento del bonus per l'anno 2022 pari Pt_1
ad euro 910.000 lordi (salvo il caso di riconoscimento del medesimo bonus 2022 in via principale); b. accertare e dichiarare la sussistenza del danno reputazionale, alla professionalità ed all'immagine del dott. e, per l'effetto condannare Pt_1 [...]
a disporre che la corrisponda al Controparte_2 CP_1 CP_1
dott. , ovvero in subordine a corrispondere Pt_1 Controparte_2
direttamente al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a Pt_1 Controparte_1
corrispondere direttamente al dott. il risarcimento del danno da determinarsi in Pt_1
misura non inferiore a euro 1.770.000 lordi ovvero alla maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia all'esito dell'odierno procedimento;
c. ordinarsi a cura e spese della e/o di mediante inserzione Controparte_1 Controparte_2
per estratto, ovvero mediante comunicazione, del dispositivo di condanna sui quotidiani
“ ” e “ ” e ”, fissando a tal fine il CP_3 Controparte_4 Controparte_5
termine di 30 giorni dal deposito della sentenza e autorizzando in caso di inottemperanza l'attrice a provvedere alla pubblicazione a propria cura, con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate.
5. In ogni caso tutte le somme indicate nelle conclusioni sopra descritte andranno maggiorate di oneri previdenziali e assistenziali, nonché dei versamenti ai fondi previdenziali e assistenziali, ove previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ogni singolo importo dovrà essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ove applicabili. Il tutto con condanna delle odierne ricorrenti alle spese di lite, oltre accessori e spese forfettarie nella misura del 15% e spese vive sostenute.
Si costituivano le società resistenti chiedendo il rigetto delle domande. Le domande proposte dal ricorrente sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.In via preliminare va ribadita la competenza del Giudice del lavoro per entrambe le domande formulate dal ricorrente.
In linea generale va ricordato che “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale: chi intende far valere il rapporto di lavoro subordinato è tenuto a fornire la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società”
(Cass. n. 9273/2019).
È dunque necessario che la compresenza dei due ruoli non escluda alla base la soggezione del dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, che può essere l'intero consiglio di amministrazione ovvero un suo diverso componente.
Il presente procedimento verte su una richiesta di accertamento della illegittimità di un licenziamento per giusta causa e della revoca, sempre per giusta causa, dall'incarico di amministratore delegato ricoperto dall'istante.
Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si evince che i due provvedimenti espulsivi impugnati si fondano sui medesimi fatti materiali.
L'art. 40 c.p.c. prevede regole finalizzate a consentire la trattazione congiunta di più cause connesse indicando precise modalità di determinazione della competenza e del rito applicabile. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 40 mirano ad omogeneizzare il rito applicabile alle cause connesse, eliminando in tal modo un ostacolo al simultaneus processus e si riferiscono tanto alle cause cumulativamente proposte quanto a quelle successivamente riunite regolando non solo l'ipotesi che il cumulo si sia realizzato per effetto di una riunione, ma anche l'ipotesi in cui il cumulo si sia realizzato ab origine attraverso la proposizione della domanda connessa nel processo già pendente.
Quanto al significato ed alla portata applicativa della locuzione “ragioni di connessione”, con riferimento al cumulo di cause vertenti sul rapporto lavorativo l'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 3, 24 e 35 Cost.) della nuova disciplina porta ad escludere che la vis actractiva della competenza del c.d. Tribunale delle imprese operi quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli articoli 409 e 442 cod. proc. civ., operando in tali ipotesi la regola generale dell'ordinamento desumibile dall'articolo 40
c.p.c. La Suprema Corte a tal proposito ha affermato che “qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell'impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l'altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c.” ( Cass. n. 29580 del 2008 e Cass. n. 19975/2015)
Sussistono, pertanto, i presupposti della competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., in quanto i fatti materiali e le questioni giuridiche sono inscindibilmente legate ad un medesimo procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente.
2. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
la quale dichiara di aver sottoscritto il contratto sub. doc. 20 di cui al ricorso CP_2 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1381 cod. civ.: secondo la CP_2
poiché la ha adempiuto alla obbligazione promessa dal terzo, ossia Controparte_1 la nomina del ricorrente quale Amministratore delegato, la società sarebbe “del tutto estranea all'esecuzione (e a maggior ragione alla cessazione) di tale rapporto” (cfr. pag.
5 e 6 memoria della . CP_2
La tesi della non appare condivisibile, in quanto dall'esame del CP_2
Cont documento in questione si evince che le obbligazioni assunte dalla per il fatto del terzo non erano solo connesse e limitate alla carica di Controparte_1
Amministratore Delegato ricoperta dallo , alla instaurazione del rapporto Pt_1
organico, ma erano connesse anche al rapporto di lavoro ed in particolare alla cessazione del rapporto di lavoro.
All'art. 12 dell'accordo, infatti, le parti oltre a disciplinare la cessazione della carica di
Amministratore delegato, hanno chiaramente disciplinato anche la cessazione del rapporto di lavoro (lett.: “In case of….termination of the employment relationship in force between the Manager and the Company” ossia “in caso di ….cessazione del rapporto di lavoro in essere tra il Manager e la Società”), prevedendo in tale ipotesi l'obbligo, assunto dalla per il fatto del terzo di erogare allo CP_2 CP_1 Pt_1
“un'indennità, strettamente connessa con e che trova ragion d'essere nella cessazione della Carica di Amministratore Delegato e/o del Rapporto di Lavoro” (nell'accordo è scritto: “the Company shall pay to the Manager an indemnity, strictly connected with and caused by the termination of the Office as CEO and/or of the Employment
Relationship”). Considerato, dunque, che le obbligazioni promesse dalla hanno ad CP_2
oggetto anche indennizzi dovuti in connessione alla cessazione del rapporto di lavoro,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non appare accoglibile.
3. Anche l'eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro dirigenziale appare infondata.
Secondo la difesa delle resistenti il ricorrente avrebbe ricoperto esclusivamente la carica di Amministratore Delegato della società e non avrebbe assolto all'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo dirigenziale.
Tale assunto è smentito dal primo contratto di lavoro sottoscritto tra la CP_1
e il ricorrente di cui al doc. 7 allegato al ricorso;
dal successivo contratto di lavoro
[...]
subordinato a tempo indeterminato sottoscritto tra le medesime parti il 15 luglio 2021 di cui al doc. 18 allegato al ricorso;
dai cedolini paga mensilmente emessi dalla CP_1 per il pagamento della retribuzione dovuta al dirigente;
dall'avere le resistenti
[...] espressamente richiamato il rapporto di lavoro (lett. “Employment Relationship”) nell'ambito del Directorship Agreement, direttamente sottoscritto dalla CP_2
disciplinando ogni aspetto connesso alla sua eventuale cessazione;
dalla circostanza che la ha inviato al ricorrente ben due contestazioni disciplinari ex Controparte_1 art. 7, L. 300/1970 e dal fatto di aver licenziato l'istante per giusta causa.
Se l'intento delle resistenti è quello di eccepire una simulazione del contratto di lavoro subordinato, allora grava su chi eccepisce la simulazione l'onere della prova dei presupposti della simulazione. Tuttavia sul punto le convenute non hanno offerto alcuna prova.
4. Venendo al merito delle domande, va ricordato che con le sentenze n. 34092/2021, n. 25732/2021 e n.18168/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato una importante distinzione tra a) i controlli effettuati, per la tutela del patrimonio aziendale, sulla generalità dei propri dipendenti (o gruppi di essi) nello svolgimento della prestazione lavorativa che coinvolge il patrimonio aziendale che si intende tutelare e b) quei controlli effettuati sui singoli dipendenti, rispetto ai quali vi sia un fondato sospetto basato, dunque, su indizi concreti di condotte illecite, volti ad accertare specifiche condotte illecite, anche effettuate nell'ambito dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (c.d. “controlli in senso stretto”).
Ebbene, secondo la Suprema Corte, mentre i controlli di cui all'ipotesi a) sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970 come modificata dal D.
Lgs. n. 22/2015, le forme di controllo di cui alle fattispecie sub b), anche se effettuate tramite strumenti informatici, restano escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in quanto non aventi ad oggetto l'attività lavorativa del lavoratore, bensì l'esigenza esclusiva di tutelare il patrimonio aziendale.
Fatta salva, dunque, la possibilità di far ricorso ai controlli difensivi, il datore di lavoro dovrà sempre assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto e dal rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 8 della CEDU riguardo la tutela alla libertà fondamentale della vita privata e familiare.
Per questi motivi
, la Suprema Corte evidenzia entro quali limiti possano essere effettuati i controlli difensivi “in senso stretto”. Innanzitutto, questo genere di controlli può essere effettuato solamente ex post, cioè successivamente ad un comportamento concreto realizzato dal lavoratore che abbia insospettito il datore di lavoro dandogli motivo fondato di ritenere che sia stato commesso un comportamento illecito. Le indagini potranno pertanto avere inizio solo all'insorgere di un sospetto fondato su indizi concreti che consentano al datore di lavoro di avere un fondato motivo di ritenere che siano poste in essere condotte illecite da parte del lavoratore.
In secondo luogo, perché tali controlli possano essere ritenuti legittimi, “anche in presenza di un sospetto di attività illecita, occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu,
“assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un comportamento che non può prescindere dalle circostanze del caso”.
Il datore di lavoro dovrà quindi assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore operando nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori interessati, in applicazione dei princìpi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Inoltre, le Linee Guida per la Posta Elettronica e Internet emanate dal Garante medesimo in data 1 marzo 2007 (da ritenersi tuttora attuali, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) riconoscono espressamente il diritto del datore di lavoro di effettuare controlli per verificare l'esattezza della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, con la precisazione per cui “deve essere evitata un´interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori”, rimanendo dunque “esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati”, svolti nell'ambito dell'ordinaria gestione e coordinamento dell'attività.
In altre parole, è consentito al datore di lavoro effettuare accessi alla casella di posta elettronica dei dipendenti a fronte di specifiche esigenze ritenute meritevoli di tutela nel bilanciamento con il contrapposto diritto dei dipendenti alla riservatezza, quale senza dubbio deve ritenersi la necessità di impedire o rilevare l'utilizzo non autorizzato di comunicazioni e sistemi aziendali e/o attività criminali nell'ambito di verifiche condotte a seguito dell'emersione di fondati sospetti.
Ebbene, venendo al caso di specie, non v'è dubbio che i requisiti posti dalla legge e dalle prescrizioni del Garante siano stati pienamente rispettati dalla società in occasione delle verifiche in questione.
Infatti, dall'analisi del Codice di Condotta di Business e del relativo Allegato A “Policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e il trattamento delle informazioni” prodotto dalle società resistenti nel corso del giudizio su autorizzazione di questo
Giudice emerge che tali documenti soddisfino pienamente l'esigenza di fornire una preventiva informazione ai dipendenti sulle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli posto dalla legge all'art. 4 St. Lav. più volte citato.
In particolare quanto al Codice di Condotta l'art.
8.2 stabilisce che “i beni di proprietà dell'azienda includono beni materiali e immateriali come ad esempio le informazioni riservate”; l'art. 9 stabilisce che “tutte le attrezzature, le reti e altri canali di comunicazione sono di proprietà del Gruppo, vengono fornite ai dipendenti come strumento aziendale da utilizzare per scopi lavorativi. Il Gruppo si riserva il diritto di monitorare, limitare e rimuovere l'accesso alle reti e alle attrezzature aziendali in linea con la legislazione locale e con la policy IT” e che “è importante per il Gruppo regolare l'utilizzo delle reti aziendali, di internet e delle email, per evitare qualsiasi comportamento che possa danneggiare il business e/o la sicurezza di tutte le reti aziendali e dei canali di comunicazione”.
Quanto alla Policy IT l'art. 3 stabilisce che “i sistemi di comunicazione della CP_1
ono di proprietà esclusiva della medesima e comprendono in via esemplificativa
[...] ma non esaustiva: computer da tavolo, computer portatili, server, … sistemi di comunicazione e-mail … (di seguito cumulativamente anche solo “Devices”)”; l'art. 4 prevede che “la presente policy si propone di trovare un equilibrio tra i diritti e gli interessi diversi, da un lato quello degli utenti alla riservatezza e protezione dei dati e dall'altro quello della di gestire con efficienza e soprattutto a tutelarsi CP_1
contro le responsabilità e i danni cui possono dare origine gli atti e/o i comportamenti degli Utenti”; “ si impegna a verificare le comunicazioni e i dati inerenti CP_1
l'attività lavorativa e solo in relazione alle legittime finalità professionali, così ad esempio
…. impedire o rilevare l'utilizzo non autorizzato di comunicazioni e sistemi della CP_1 od attività criminali” e “mantenere l'efficienza del funzionamento dei sistemi di
[...] comunicazione della;
“la si riserva, tuttavia, la facoltà di CP_1 CP_1
realizzare controlli ad hoc di carattere difensivo e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell'effettuare i controlli per le finalità sopra specificate, la CP_1
garantisce l'assenza di interferenze o violazioni ingiustificate dei diritti e delle libertà fondamentali degli Utenti, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con i preventivi accorgimenti tecnici adottati dalla … essa si riserva la facoltà di adottare CP_1
eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali attraverso i
Devices, salvaguardando la privacy dell'Utente”; fra i controlli effettuabili vi sono i destinatari delle mail, il volume delle e-mail scambiate dall'utente, la frequenza degli scambi, il formato degli allegati ecc”
“La può, inoltre, autorizzare il personale incaricato con il ruolo di CP_1
Amministratore di sistema (di seguito anche solo “ADS”) e/o il l'IT Manager a compiere interventi sui Devices della per motivi tecnici e/o manutentivi diretti CP_1
esclusivamente a garantirne piena funzionalità, continuità di funzionamento, sicurezza e protezione dei dati e delle informazioni”. L'art. 6 stabilisce che “l'indirizzo e-mail che ti viene affidato dalla non è personale ma esclusivamente della CP_1 Parte_2
… ”.
[...]
Dai documenti prodotti emerge come il ricorrente fosse pienamente edotto delle modalità, dell'oggetto, delle circostanze e dei limiti in cui la società avrebbe potuto realizzare controlli e verifiche sugli strumenti aziendali.
I controlli documentati sono stati effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi in materia di tutela dei dati personali, poiché proporzionati e necessari al conseguimento delle dichiarate finalità di sicurezza della rete informatica e di tutela dei dati riservati aziendali.
5. Ciò premesso i fatti posti alla base della revoca dell'incarico di Amministratore delegato e di direttore generale sono i seguenti: secondo le resistenti il ricorrente avrebbe deliberatamente disposto senza alcuna autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che l'83% del compenso per la sua carica di Amministratore delegato pari ad Euro 600.000 lordi annui nonché la totalità del bonus straordinario deliberato in suo favore dal CDA a fronte dell'acquisto della società da parte di
[...]
(pari ad Euro 630.000 lordi) fossero erogati direttamente ad una Controparte_2 società detenuta dallo stesso ricorrente, ossia la con l'esclusivo scopo di CP_6 ottenere per sé un indebito vantaggio fiscale;
che l'istante avrebbe stipulato in nome e per conto della società contratti fittizi e disposto il pagamento di fatture a presunti fornitori a sé vicini per servizi mai resi e per importi che superano complessivamente la somma di Euro 600.000 Euro;
che lo avrebbe stipulato, in nome e per conto Pt_1 della società, contratti di fornitura di servizi in conflitto di interessi con la società “WIIT
s.p.a.” di cui il ricorrente è Presidente, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo e senza alcuna preventiva autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, per un valore complessivo di Euro 167.694; di aver dato abitualmente disposizione ai reparti produttivi della società di produrre articoli in favore dei componenti della sua famiglia a spese della società; di aver installato all'insaputa della società sistemi di videosorveglianza presso i suoi uffici e le due sale riunioni delle sedi di e San Mauro Pascoli della società al fine di controllare e registrare le attività CP_4 lavorative svolte all'interno di tali locali;
di aver addebitato sistematicamente alla società spese non inerenti allo svolgimento delle sue funzioni o al di fuori dei termini delle policy applicabili per un importo di oltre Euro 40.000, di cui almeno Euro 24.000 per l'organizzazione della festa del suo cinquantesimo compleanno;
di aver depositato a nome della società decine di domande di registrazione di disegni e brevetti, indicando in ognuna di esse il suo nome quale inventore/autore di tali disegni e modelli;
di aver ripetutamente disposto il trasferimento presso luoghi di sua privata abitazione o nella sua esclusiva disponibilità di oggetti di arredamento di design e/o di particolare valore che sono pertanto stati utilizzati per anni come propri beni personali;
di aver effettuato il giorno dell'avvio del procedimento disciplinare una operazione di cancellazione e copiatura di e-mail dal computer aziendale della sua assistente con Persona_1 lo scopo di “coprire le tracce” dei comportamenti adottati nel corso degli anni.
Proprio iniziando dall'esame di questa ultima contestazione, la teste ha Persona_1
confermato la ricostruzione fattuale delle resistenti rilasciando la seguente dichiarazione: “ In data 5 aprile 2023 ero in ufficio. Il mio ufficio è comunicante con quello dell'Amministratore Delegato. Quel mattino, prima di arrivare in ufficio, il Dott.
mi ha mandato un messaggio con dei file gift 2021 da visionare. Pt_1
Successivamente, abbiamo visto questo file con i regali fatti nel Natale 2021 e poi ci siamo organizzati per il meeting che sarebbe stato fatto successivamente con la proprietà. Ci siamo spostati nella sala riunioni adiacente all'ufficio. Poiché il ricorrente non voleva partecipare di persona alla riunione, abbiamo deciso di utilizzare il mio computer per la riunione da remoto, lo abbiamo collegato a un microfono esterno e, a quel punto, il ricorrente mi ha aiutato a fare il collegamento anzidetto. A quel punto, il ricorrente si è accorto che sul mio desktop avevo tutti i file, tutta la mia documentazione
(qualsiasi documento io lo archivio sul desktop) e a quel punto il ricorrente ha girato verso di sé il mio portatile, dicendo “tu hai tutto qui sul desktop, non voglio lasciarlo così facilmente a loro”; il ricorrente si è recato nel suo ufficio tornando con un hard disk esterno, il mio portatile è rimasto sul tavolo. A quel punto, il ricorrente ha selezionato tutti i folder che erano presenti sul desktop, ha fatto “cut & paste”. Dopo queste operazioni, non avevo più nulla sul desktop del mio portatile. Tutto ciò che avevo sul desktop è stato trasferito sull'hard disk esterno. Successivamente il ricorrente è andato nel suo ufficio. Io sono entrata nel suo ufficio e ho detto al ricorrente che non avevo più nulla dei miei 7 anni di lavoro. Il ricorrente mi ha tranquillizzata dicendomi che avrebbe copiato i file sul suo computer privato. Il ricorrente non utilizzava il portatile aziendale già da dicembre, utilizzava solo il computer privato dicendo che in questo modo poteva fare quello che voleva. Tra questi file c'era un file denominato “Simo” in cui c'erano bonifici, foto, immagini, tutto ciò che riguardava la mia vita privata. Io mi sono fortemente raccomandata al ricorrente di non copiare almeno questo file. Sciutto mi rispose “sì”. Successivamente, il ricorrente mi ha dato l'hard disk esterno, siamo tornati nella stanza delle riunioni per rimettere il computer perché il mio computer aziendale era indispensabile per attivare la riunione da remoto che sarebbe avvenuta alle 14,
14.30. Tutto questo è accaduto all'ora di pranzo del 5 aprile 2023. Tutti i file presenti sul mio portatile sono stati trasferiti sull'hard disk esterno. All'interno di questi file c'erano tutte le note spese del ricorrente, tutti i file dei regali fatti a Natale, le liste degli eventi, un folder dedicato a lui con la carta d'identità e documenti personali. C'erano anche i contratti di IT. Il ricorrente ha cancellato tutte le mail di provenienza da IT e tutte le mail inviate dalla moglie del ricorrente a me. Le mail della moglie del ricorrente erano inerenti a una richiesta di disponibilità di scarpe in boutique o in azienda. Le mail di IT provenivano dalla segreteria e riguardavano i CdA di IT a cui il ricorrente partecipava.
Il ricorrente ha cancellato definitivamente tutte queste mail. Le mail con questa operazione non erano più recuperabili. Tra i file copiati c'era un file denominato “R
Sciutto” con all'interno note spese, la carta d'identità, il passaporto, la carta di credito aziendale, il codice fiscale. Non ricordo se i passaporti dei figli erano compresi. C'era anche la firma personale del Dott. . Non so se l'hard disk esterno utilizzato dal Pt_1
ricorrente fosse personale o aziendale. Il ricorrente mi ha detto che stava copiando tutti i file”.
Il ricorrente, probabilmente temendo l'esito della attività ispettiva, ha sottratto dalla disponibilità della sua assistente il suo portatile aziendale;
ha fatto accesso tramite l'applicativo Outlook alla casella di posta elettronica aziendale della Persona_1
eliminando dalla medesima casella una serie di e-mail di cui la sua assistente era destinataria diretta o in copia conoscenza;
ha successivamente cancellato tutti i file sia aziendali sia personali presenti sul desktop del computer della ed ha Persona_1
trasferito gli stessi su un hard disk esterno di sua proprietà, nonostante le proteste della che faceva presente che in tal modo le sarebbe stato sottratto il lavoro di Persona_1
sette anni;
ha infine copiato il contenuto di tale hard disk esterno e, quindi, il desktop del
PC della sul suo PC personale. Persona_1
In relazione ad alcune delle ulteriori circostanze contestate, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente sino al maggio 2023 ha depositato in nome e per conto della società resistente numerose domande di design italiano per calzature, borse e scarpe, indicando in ognuna di esse il suo nome quale inventore/autore: dalla documentazione prodotta dalle convenute si evince chiaramente che i modelli oggetto delle domande di design italiano sono stati disegnati dal team dell'Ufficio Stile guidato dalla designer Testimone_1
Sempre sulla base della documentazione prodotta dalle convenute va rilevato che in data 15 luglio 2021 il ricorrente ha cenato presso il ristorante del "Bulgari Hotel" a con cinque persone ed ha addebitato alla società il costo della cena per un CP_4 importo pari a € 784,00 giustificando il pagamento come "cena Legance Team", " Pt_1
+ Legance Team" in assenza di alcun professionista dello studio legale Legance –
Avvocati Associati alla cena e che in data 4 novembre 2022 il ricorrente ha cenato presso il ristorante "Ca Del Lupo Srl", a Montelupo Albese (CN), con quattordici persone per un importo pari a € 1.890,00 giustificandolo come “cena con potenziali clienti - distributori turchi”, mentre hanno partecipato amici e conoscenti del ricorrente.
Inoltre è documentato che nell'ufficio personale del ricorrente e nella sala riunioni della sede della società in via Pontaccio a fossero installate due telecamere di CP_4 sorveglianza, mentre nell'ufficio personale e nella sala riunioni della sede della CP_1
di San Mauro Pascoli erano installate due telecamere di sorveglianza;
che tali
[...] telecamere sono state acquistate dall'istante con carta di credito aziendale e dallo stesso installate in tali luoghi e che le stesse erano collegate con lo smartphone personale del ricorrente: in sostanza l'istante con le quattro telecamere di sorveglianza installate aveva il controllo dei propri uffici personali e delle sale riunioni delle sedi della società di in Via Pontaccio e di San Mauro Pascoli e delle registrazioni da CP_4
queste effettuate. Non vi sono dubbi sul fatto che entrambe le sedi di e di San CP_4
Mauro Pascoli fossero dotate di sistemi di videosorveglianza e di allarmi/antifurto collegati con centrali operative di sicurezza privata. Presso la sede di San Mauro
Pascoli della Società è operativo un servizio di vigilanza notturna tramite guardie giurate armate.
Inoltre dalla documentazione prodotta si desume che tra il 10 giugno 2020 e il 19 giugno 2020 il ricorrente, per il tramite della sua assistente ha disposto il Persona_1
trasferimento dalla sede della società di San Mauro Pascoli presso la propria abitazione sita in località Boves (CN) di due sedie di design “Wassily” appartenenti all'archivio storico di di una lampada Flos Superloon, di due lampadari Controparte_1
“Anastassiades” di proprietà della società presso un box deposito situato in CP_7
Via Alassio, 10 a . CP_4
Il carattere surreale delle giustificazioni addotte dal ricorrente non solo conferma la veridicità delle contestazioni addebitate, ma disvela in maniera più evidente la gravità di tali comportamenti che sono tali da ledere irreparabilmente il vincolo di fiducia e, pertanto, da integrare i presupposti di una giusta causa di revoca ex art. 2383 comma 3
c.c. e della giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. Non è necessario esaminare le ulteriori contestazioni mosse al ricorrente, in quanto gli addebiti esaminati sono sufficienti, anche singolarmente presi, a giustificare i provvedimenti di recesso adottati dalla . Controparte_1
Recentemente la Cassazione ha ritenuto che i fatti posti a fondamento del licenziamento di un dirigente per giustificato motivo soggettivo (e dunque per motivi di minore gravità rispetto alla giusta causa di recesso) integrano altresì una giusta causa di revoca dalle cariche gestorie. In particolare, la Cassazione ha giudicato “non priva di giusta causa la decisione aziendale di non mantenere nel ruolo di amministratore delegato un dirigente apicale a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per accertate condotte idonee a turbare il rapporto di fiducia con la società” ( Cfr. Cass. 22318/2023).
Non vi è dubbio che il fatto che il ricorrente abbia compiuto gli atti oggetto di contestazione in qualità di Amministratore delegato non fa venire meno la possibilità per il datore di lavoro di porre quelli stessi fatti alla base delle contestazioni che hanno poi condotto al licenziamento.
6.In relazione alla non tempestività delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, va osservato che, per costante giurisprudenza, “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza” (così Cass. 17 maggio 2016 n. 10069). E ciò
è tanto più vero considerando il ruolo apicale ricoperto dallo , la cui attività non Pt_1 era soggetta sostanzialmente ad alcun controllo, dato l'elevatissimo vincolo fiduciario esistente nei suoi confronti.
Ciò che conta, quindi, ai fini della tempestività dell'azione datoriale, è il momento in cui la società è venuta compiutamente a conoscenza delle condotte realizzate dal ricorrente, ovvero nel caso di specie solo una volta ricevuto il Report definitivo dell'Audit in data 31 marzo 2023.
A tal proposito, non coglie nel segno l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la Cont società avrebbe avuto conoscenza dei fatti precedenti all'acquisizione da parte di per il tramite dei report di due diligence prodromici al perfezionamento dell'operazione.
In disparte la considerazione che le attività di c.d. due diligence hanno avuto ad oggetto temi di natura esclusivamente legale, non potendo logicamente coprire la commissione di fatti materiali illeciti quali l'indebita appropriazione di beni aziendali, il pagamento di fatture per contratti inesistenti ecc. o contabili quali il rimborso di spese illegittime che possono essere portati alla luce solamente a seguito di uno specifico audit forense, in ogni caso tali attività di due diligence sono state gestite dal ricorrente in prima persona.
7. Parimenti infondata è anche la tesi di parte ricorrente secondo cui i fatti antecedenti il luglio 2021 non avrebbero potuto essere oggetto di addebito a fronte delle rinunce espresse dalla società per il tramite del verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2021 con cui è stato ratificato l'operato del ricorrente in qualità di Amministratore
Delegato e con il verbale di conciliazione del 26 luglio 2021 relativo al suo ruolo di
Direttore Generale.
In disparte la considerazione che tali eccezioni sono riferite soltanto ad una piccola parte degli addebiti contestati, va ricordato che proprio in forza del verbale del
Consiglio di Amministrazione allegato la società ha ratificato l'operato del ricorrente quale Amministratore Delegato “salvo il caso di dolo o colpa grave” e, simmetricamente, ha rinunciato a qualunque pretesa nei suoi confronti “con espressa esclusione dei casi di responsabilità per dolo o colpa grave”. È evidente che, stante la natura “dolosa” delle condotte contestate , tali comportamenti esulano dall'ambito della ratifica, la quale non ha dunque alcuna rilevanza nel caso de quo.
8. La sussistenza della giusta causa di revoca della carica di Amministratore Delegato nonché della giusta causa di licenziamento comportano la attribuzione al ricorrente della qualifica di “Bad Leaver” ai sensi del Nuovo Contratto di Management con la conseguenza che l'istante non ha alcun diritto a percepire l'indennità di cessazione di
Euro 2.500.000 lordi, il cui pagamento è infatti espressamente escluso in caso di “Bad
Leavership” (cfr. paragrafi 12.1 e 12.6 del Nuovo Contratto di Management).
Il ricorrente non ha inoltre alcun diritto a percepire alcun bonus MBO né per l'anno
2022, né tantomeno per il 2023, posto che il paragrafo 12.6 del Nuovo Contratto di
Management espressamente esclude tale diritto.
Infatti va osservato che gli artt. 5 e 12.1 e 12.6 del Nuovo Contratto di Management escludono il riconoscimento dell'emolumento variabile invocato dal ricorrente in caso di
“bad leavership”, ipotesi in cui ricade sia l'ipotesi di revoca dall'incarico gestorio per giusta causa che quella di licenziamento per giusta causa. Per le medesime ragioni, anche le domande avanzate dal ricorrente in via subordinata non sono accoglibili.
Pertanto tutte le domande formulate dal ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed alla complessità della vicenda, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 9.11.2023, nei confronti della “ Parte_1 [...]
e della , così provvede: CP_1 Controparte_2
1) rigetta le domande;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite delle società resistenti, che liquida in complessivi Euro 62.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 21.01.2025
Il Giudice ( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, a seguito della udienza del
21.01.2025
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. De Luca, C. Cerbone e A. Parte_1
Zilla;
e
e , in persona Controparte_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti
Giovanni Nardulli, Tommaso Li Bassi ed Emiliano Torresan
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2023 ha convenuto in giudizio di fronte Parte_1
al Tribunale di Milano la e la formulando le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “ 1. in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e in ogni caso l'assenza di giusta causa e/o di giustificatezza del licenziamento intimato dalla
[...] al dott. nonché l'insussistenza della giusta causa di revoca CP_1 Pt_1 dall'incarico di amministratore e, per l'effetto: a. dichiarare il diritto del dott. Pt_1 all'Indennità di Cessazione di cui alla clausola 12 del New Directorship Agreement e ai compensi variabili ivi disciplinati per gli anni 2022 e 2023 e condannare
[...]
a disporre che la corrisponda al dott. , Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
ovvero in subordine a corrispondere direttamente Controparte_2
al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a corrispondere Pt_1 Controparte_1 direttamente al dott. l'Indennità di cessazione del rapporto di cui alla clausola 12 Pt_1
del New Directorship Agreement, pari ad euro 2.500.000 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
il compenso variabile per l'anno 2022 pari ad euro 910.000 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
il compenso variabile pro-quota per l'anno 2023 pari ad euro 259.288 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 178.975,86 lordi (comprensiva dell'incidenza del trattamento di fine rapporto) ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
dell'indennità supplementare nella misura di massima di 24 mensilità, per le ragioni esposte nel presente atto, e pari ad euro 334.824,06 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
2. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito, non dovesse riconoscere al dott. le indennità di cui al New Directorship Agreement Pt_1 richieste in via principale, si chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità e in ogni caso l'assenza di giusta causa e/o di giustificatezza del licenziamento intimato dalla
[...] al dott. e, per l'effetto condannare la al CP_1 Pt_1 Controparte_1 pagamento in favore del dott. dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad Pt_1 euro 178.975,86 lordi (comprensiva dell'incidenza del trattamento di fine rapporto) ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
dell'indennità supplementare nella misura di massima di 24 mensilità, per le ragioni esposte nel presente atto, e pari ad euro 334.824,06 lordi ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
3.in ulteriore subordine rispetto alla conclusione numero 2 nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di giustizia la derubricazione del licenziamento intimato al dott. da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, Pt_1
condannare la al pagamento in favore del dott. Controparte_1 Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 178.975,86 lordi (comprensiva dell'incidenza del trattamento di fine rapporto).
4. Sempre in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito, non dovesse riconoscere al dott. le indennità di cui al New Directorship Pt_1
Agreement richieste in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di revoca dall'incarico di amministratore delegato e, per l'effetto condannare
[...]
a disporre che la corrisponda al Controparte_2 Controparte_1
dott. , ovvero in subordine a corrispondere Pt_1 Controparte_2
direttamente al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a Pt_1 Controparte_1 corrispondere direttamente al dott. : a. l'importo a titolo risarcitorio in misura Pt_1 equivalente all'Indennità di Cessazione non percepita e dunque euro 2.500.000 lordi, o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia anche in via equitativa;
b. ovvero in subordine rispetto al punto a. che precede, un importo pari al compenso che questi avrebbe maturato sino alla presunta data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, pari ad euro 718.461 lordi e alla relativa remunerazione variabile stimata nell'importo di euro 910.000 lordi o i diversi importi che saranno ritenuti di giustizia anche in via equitativa;
a. accertare e dichiarare il diritto del dott. a Pt_1 percepire il compenso variabile per l'anno 2022 e per l'effetto, condannare
[...]
a disporre che la corrisponda al Controparte_2 Controparte_1
dott. , ovvero in subordine a corrispondere Pt_1 Controparte_2
direttamente al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a Pt_1 Controparte_1 corrispondere direttamente al dott. , il pagamento del bonus per l'anno 2022 pari Pt_1
ad euro 910.000 lordi (salvo il caso di riconoscimento del medesimo bonus 2022 in via principale); b. accertare e dichiarare la sussistenza del danno reputazionale, alla professionalità ed all'immagine del dott. e, per l'effetto condannare Pt_1 [...]
a disporre che la corrisponda al Controparte_2 CP_1 CP_1
dott. , ovvero in subordine a corrispondere Pt_1 Controparte_2
direttamente al dott. , ovvero in ulteriore subordine a a Pt_1 Controparte_1
corrispondere direttamente al dott. il risarcimento del danno da determinarsi in Pt_1
misura non inferiore a euro 1.770.000 lordi ovvero alla maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia all'esito dell'odierno procedimento;
c. ordinarsi a cura e spese della e/o di mediante inserzione Controparte_1 Controparte_2
per estratto, ovvero mediante comunicazione, del dispositivo di condanna sui quotidiani
“ ” e “ ” e ”, fissando a tal fine il CP_3 Controparte_4 Controparte_5
termine di 30 giorni dal deposito della sentenza e autorizzando in caso di inottemperanza l'attrice a provvedere alla pubblicazione a propria cura, con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate.
5. In ogni caso tutte le somme indicate nelle conclusioni sopra descritte andranno maggiorate di oneri previdenziali e assistenziali, nonché dei versamenti ai fondi previdenziali e assistenziali, ove previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ogni singolo importo dovrà essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ove applicabili. Il tutto con condanna delle odierne ricorrenti alle spese di lite, oltre accessori e spese forfettarie nella misura del 15% e spese vive sostenute.
Si costituivano le società resistenti chiedendo il rigetto delle domande. Le domande proposte dal ricorrente sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.In via preliminare va ribadita la competenza del Giudice del lavoro per entrambe le domande formulate dal ricorrente.
In linea generale va ricordato che “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale: chi intende far valere il rapporto di lavoro subordinato è tenuto a fornire la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società”
(Cass. n. 9273/2019).
È dunque necessario che la compresenza dei due ruoli non escluda alla base la soggezione del dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, che può essere l'intero consiglio di amministrazione ovvero un suo diverso componente.
Il presente procedimento verte su una richiesta di accertamento della illegittimità di un licenziamento per giusta causa e della revoca, sempre per giusta causa, dall'incarico di amministratore delegato ricoperto dall'istante.
Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si evince che i due provvedimenti espulsivi impugnati si fondano sui medesimi fatti materiali.
L'art. 40 c.p.c. prevede regole finalizzate a consentire la trattazione congiunta di più cause connesse indicando precise modalità di determinazione della competenza e del rito applicabile. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 40 mirano ad omogeneizzare il rito applicabile alle cause connesse, eliminando in tal modo un ostacolo al simultaneus processus e si riferiscono tanto alle cause cumulativamente proposte quanto a quelle successivamente riunite regolando non solo l'ipotesi che il cumulo si sia realizzato per effetto di una riunione, ma anche l'ipotesi in cui il cumulo si sia realizzato ab origine attraverso la proposizione della domanda connessa nel processo già pendente.
Quanto al significato ed alla portata applicativa della locuzione “ragioni di connessione”, con riferimento al cumulo di cause vertenti sul rapporto lavorativo l'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 3, 24 e 35 Cost.) della nuova disciplina porta ad escludere che la vis actractiva della competenza del c.d. Tribunale delle imprese operi quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli articoli 409 e 442 cod. proc. civ., operando in tali ipotesi la regola generale dell'ordinamento desumibile dall'articolo 40
c.p.c. La Suprema Corte a tal proposito ha affermato che “qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell'impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l'altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c.” ( Cass. n. 29580 del 2008 e Cass. n. 19975/2015)
Sussistono, pertanto, i presupposti della competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., in quanto i fatti materiali e le questioni giuridiche sono inscindibilmente legate ad un medesimo procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente.
2. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
la quale dichiara di aver sottoscritto il contratto sub. doc. 20 di cui al ricorso CP_2 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1381 cod. civ.: secondo la CP_2
poiché la ha adempiuto alla obbligazione promessa dal terzo, ossia Controparte_1 la nomina del ricorrente quale Amministratore delegato, la società sarebbe “del tutto estranea all'esecuzione (e a maggior ragione alla cessazione) di tale rapporto” (cfr. pag.
5 e 6 memoria della . CP_2
La tesi della non appare condivisibile, in quanto dall'esame del CP_2
Cont documento in questione si evince che le obbligazioni assunte dalla per il fatto del terzo non erano solo connesse e limitate alla carica di Controparte_1
Amministratore Delegato ricoperta dallo , alla instaurazione del rapporto Pt_1
organico, ma erano connesse anche al rapporto di lavoro ed in particolare alla cessazione del rapporto di lavoro.
All'art. 12 dell'accordo, infatti, le parti oltre a disciplinare la cessazione della carica di
Amministratore delegato, hanno chiaramente disciplinato anche la cessazione del rapporto di lavoro (lett.: “In case of….termination of the employment relationship in force between the Manager and the Company” ossia “in caso di ….cessazione del rapporto di lavoro in essere tra il Manager e la Società”), prevedendo in tale ipotesi l'obbligo, assunto dalla per il fatto del terzo di erogare allo CP_2 CP_1 Pt_1
“un'indennità, strettamente connessa con e che trova ragion d'essere nella cessazione della Carica di Amministratore Delegato e/o del Rapporto di Lavoro” (nell'accordo è scritto: “the Company shall pay to the Manager an indemnity, strictly connected with and caused by the termination of the Office as CEO and/or of the Employment
Relationship”). Considerato, dunque, che le obbligazioni promesse dalla hanno ad CP_2
oggetto anche indennizzi dovuti in connessione alla cessazione del rapporto di lavoro,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non appare accoglibile.
3. Anche l'eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro dirigenziale appare infondata.
Secondo la difesa delle resistenti il ricorrente avrebbe ricoperto esclusivamente la carica di Amministratore Delegato della società e non avrebbe assolto all'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo dirigenziale.
Tale assunto è smentito dal primo contratto di lavoro sottoscritto tra la CP_1
e il ricorrente di cui al doc. 7 allegato al ricorso;
dal successivo contratto di lavoro
[...]
subordinato a tempo indeterminato sottoscritto tra le medesime parti il 15 luglio 2021 di cui al doc. 18 allegato al ricorso;
dai cedolini paga mensilmente emessi dalla CP_1 per il pagamento della retribuzione dovuta al dirigente;
dall'avere le resistenti
[...] espressamente richiamato il rapporto di lavoro (lett. “Employment Relationship”) nell'ambito del Directorship Agreement, direttamente sottoscritto dalla CP_2
disciplinando ogni aspetto connesso alla sua eventuale cessazione;
dalla circostanza che la ha inviato al ricorrente ben due contestazioni disciplinari ex Controparte_1 art. 7, L. 300/1970 e dal fatto di aver licenziato l'istante per giusta causa.
Se l'intento delle resistenti è quello di eccepire una simulazione del contratto di lavoro subordinato, allora grava su chi eccepisce la simulazione l'onere della prova dei presupposti della simulazione. Tuttavia sul punto le convenute non hanno offerto alcuna prova.
4. Venendo al merito delle domande, va ricordato che con le sentenze n. 34092/2021, n. 25732/2021 e n.18168/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato una importante distinzione tra a) i controlli effettuati, per la tutela del patrimonio aziendale, sulla generalità dei propri dipendenti (o gruppi di essi) nello svolgimento della prestazione lavorativa che coinvolge il patrimonio aziendale che si intende tutelare e b) quei controlli effettuati sui singoli dipendenti, rispetto ai quali vi sia un fondato sospetto basato, dunque, su indizi concreti di condotte illecite, volti ad accertare specifiche condotte illecite, anche effettuate nell'ambito dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (c.d. “controlli in senso stretto”).
Ebbene, secondo la Suprema Corte, mentre i controlli di cui all'ipotesi a) sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970 come modificata dal D.
Lgs. n. 22/2015, le forme di controllo di cui alle fattispecie sub b), anche se effettuate tramite strumenti informatici, restano escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in quanto non aventi ad oggetto l'attività lavorativa del lavoratore, bensì l'esigenza esclusiva di tutelare il patrimonio aziendale.
Fatta salva, dunque, la possibilità di far ricorso ai controlli difensivi, il datore di lavoro dovrà sempre assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto e dal rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 8 della CEDU riguardo la tutela alla libertà fondamentale della vita privata e familiare.
Per questi motivi
, la Suprema Corte evidenzia entro quali limiti possano essere effettuati i controlli difensivi “in senso stretto”. Innanzitutto, questo genere di controlli può essere effettuato solamente ex post, cioè successivamente ad un comportamento concreto realizzato dal lavoratore che abbia insospettito il datore di lavoro dandogli motivo fondato di ritenere che sia stato commesso un comportamento illecito. Le indagini potranno pertanto avere inizio solo all'insorgere di un sospetto fondato su indizi concreti che consentano al datore di lavoro di avere un fondato motivo di ritenere che siano poste in essere condotte illecite da parte del lavoratore.
In secondo luogo, perché tali controlli possano essere ritenuti legittimi, “anche in presenza di un sospetto di attività illecita, occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu,
“assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un comportamento che non può prescindere dalle circostanze del caso”.
Il datore di lavoro dovrà quindi assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore operando nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori interessati, in applicazione dei princìpi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Inoltre, le Linee Guida per la Posta Elettronica e Internet emanate dal Garante medesimo in data 1 marzo 2007 (da ritenersi tuttora attuali, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) riconoscono espressamente il diritto del datore di lavoro di effettuare controlli per verificare l'esattezza della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, con la precisazione per cui “deve essere evitata un´interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori”, rimanendo dunque “esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati”, svolti nell'ambito dell'ordinaria gestione e coordinamento dell'attività.
In altre parole, è consentito al datore di lavoro effettuare accessi alla casella di posta elettronica dei dipendenti a fronte di specifiche esigenze ritenute meritevoli di tutela nel bilanciamento con il contrapposto diritto dei dipendenti alla riservatezza, quale senza dubbio deve ritenersi la necessità di impedire o rilevare l'utilizzo non autorizzato di comunicazioni e sistemi aziendali e/o attività criminali nell'ambito di verifiche condotte a seguito dell'emersione di fondati sospetti.
Ebbene, venendo al caso di specie, non v'è dubbio che i requisiti posti dalla legge e dalle prescrizioni del Garante siano stati pienamente rispettati dalla società in occasione delle verifiche in questione.
Infatti, dall'analisi del Codice di Condotta di Business e del relativo Allegato A “Policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e il trattamento delle informazioni” prodotto dalle società resistenti nel corso del giudizio su autorizzazione di questo
Giudice emerge che tali documenti soddisfino pienamente l'esigenza di fornire una preventiva informazione ai dipendenti sulle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli posto dalla legge all'art. 4 St. Lav. più volte citato.
In particolare quanto al Codice di Condotta l'art.
8.2 stabilisce che “i beni di proprietà dell'azienda includono beni materiali e immateriali come ad esempio le informazioni riservate”; l'art. 9 stabilisce che “tutte le attrezzature, le reti e altri canali di comunicazione sono di proprietà del Gruppo, vengono fornite ai dipendenti come strumento aziendale da utilizzare per scopi lavorativi. Il Gruppo si riserva il diritto di monitorare, limitare e rimuovere l'accesso alle reti e alle attrezzature aziendali in linea con la legislazione locale e con la policy IT” e che “è importante per il Gruppo regolare l'utilizzo delle reti aziendali, di internet e delle email, per evitare qualsiasi comportamento che possa danneggiare il business e/o la sicurezza di tutte le reti aziendali e dei canali di comunicazione”.
Quanto alla Policy IT l'art. 3 stabilisce che “i sistemi di comunicazione della CP_1
ono di proprietà esclusiva della medesima e comprendono in via esemplificativa
[...] ma non esaustiva: computer da tavolo, computer portatili, server, … sistemi di comunicazione e-mail … (di seguito cumulativamente anche solo “Devices”)”; l'art. 4 prevede che “la presente policy si propone di trovare un equilibrio tra i diritti e gli interessi diversi, da un lato quello degli utenti alla riservatezza e protezione dei dati e dall'altro quello della di gestire con efficienza e soprattutto a tutelarsi CP_1
contro le responsabilità e i danni cui possono dare origine gli atti e/o i comportamenti degli Utenti”; “ si impegna a verificare le comunicazioni e i dati inerenti CP_1
l'attività lavorativa e solo in relazione alle legittime finalità professionali, così ad esempio
…. impedire o rilevare l'utilizzo non autorizzato di comunicazioni e sistemi della CP_1 od attività criminali” e “mantenere l'efficienza del funzionamento dei sistemi di
[...] comunicazione della;
“la si riserva, tuttavia, la facoltà di CP_1 CP_1
realizzare controlli ad hoc di carattere difensivo e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell'effettuare i controlli per le finalità sopra specificate, la CP_1
garantisce l'assenza di interferenze o violazioni ingiustificate dei diritti e delle libertà fondamentali degli Utenti, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con i preventivi accorgimenti tecnici adottati dalla … essa si riserva la facoltà di adottare CP_1
eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali attraverso i
Devices, salvaguardando la privacy dell'Utente”; fra i controlli effettuabili vi sono i destinatari delle mail, il volume delle e-mail scambiate dall'utente, la frequenza degli scambi, il formato degli allegati ecc”
“La può, inoltre, autorizzare il personale incaricato con il ruolo di CP_1
Amministratore di sistema (di seguito anche solo “ADS”) e/o il l'IT Manager a compiere interventi sui Devices della per motivi tecnici e/o manutentivi diretti CP_1
esclusivamente a garantirne piena funzionalità, continuità di funzionamento, sicurezza e protezione dei dati e delle informazioni”. L'art. 6 stabilisce che “l'indirizzo e-mail che ti viene affidato dalla non è personale ma esclusivamente della CP_1 Parte_2
… ”.
[...]
Dai documenti prodotti emerge come il ricorrente fosse pienamente edotto delle modalità, dell'oggetto, delle circostanze e dei limiti in cui la società avrebbe potuto realizzare controlli e verifiche sugli strumenti aziendali.
I controlli documentati sono stati effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi in materia di tutela dei dati personali, poiché proporzionati e necessari al conseguimento delle dichiarate finalità di sicurezza della rete informatica e di tutela dei dati riservati aziendali.
5. Ciò premesso i fatti posti alla base della revoca dell'incarico di Amministratore delegato e di direttore generale sono i seguenti: secondo le resistenti il ricorrente avrebbe deliberatamente disposto senza alcuna autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che l'83% del compenso per la sua carica di Amministratore delegato pari ad Euro 600.000 lordi annui nonché la totalità del bonus straordinario deliberato in suo favore dal CDA a fronte dell'acquisto della società da parte di
[...]
(pari ad Euro 630.000 lordi) fossero erogati direttamente ad una Controparte_2 società detenuta dallo stesso ricorrente, ossia la con l'esclusivo scopo di CP_6 ottenere per sé un indebito vantaggio fiscale;
che l'istante avrebbe stipulato in nome e per conto della società contratti fittizi e disposto il pagamento di fatture a presunti fornitori a sé vicini per servizi mai resi e per importi che superano complessivamente la somma di Euro 600.000 Euro;
che lo avrebbe stipulato, in nome e per conto Pt_1 della società, contratti di fornitura di servizi in conflitto di interessi con la società “WIIT
s.p.a.” di cui il ricorrente è Presidente, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo e senza alcuna preventiva autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, per un valore complessivo di Euro 167.694; di aver dato abitualmente disposizione ai reparti produttivi della società di produrre articoli in favore dei componenti della sua famiglia a spese della società; di aver installato all'insaputa della società sistemi di videosorveglianza presso i suoi uffici e le due sale riunioni delle sedi di e San Mauro Pascoli della società al fine di controllare e registrare le attività CP_4 lavorative svolte all'interno di tali locali;
di aver addebitato sistematicamente alla società spese non inerenti allo svolgimento delle sue funzioni o al di fuori dei termini delle policy applicabili per un importo di oltre Euro 40.000, di cui almeno Euro 24.000 per l'organizzazione della festa del suo cinquantesimo compleanno;
di aver depositato a nome della società decine di domande di registrazione di disegni e brevetti, indicando in ognuna di esse il suo nome quale inventore/autore di tali disegni e modelli;
di aver ripetutamente disposto il trasferimento presso luoghi di sua privata abitazione o nella sua esclusiva disponibilità di oggetti di arredamento di design e/o di particolare valore che sono pertanto stati utilizzati per anni come propri beni personali;
di aver effettuato il giorno dell'avvio del procedimento disciplinare una operazione di cancellazione e copiatura di e-mail dal computer aziendale della sua assistente con Persona_1 lo scopo di “coprire le tracce” dei comportamenti adottati nel corso degli anni.
Proprio iniziando dall'esame di questa ultima contestazione, la teste ha Persona_1
confermato la ricostruzione fattuale delle resistenti rilasciando la seguente dichiarazione: “ In data 5 aprile 2023 ero in ufficio. Il mio ufficio è comunicante con quello dell'Amministratore Delegato. Quel mattino, prima di arrivare in ufficio, il Dott.
mi ha mandato un messaggio con dei file gift 2021 da visionare. Pt_1
Successivamente, abbiamo visto questo file con i regali fatti nel Natale 2021 e poi ci siamo organizzati per il meeting che sarebbe stato fatto successivamente con la proprietà. Ci siamo spostati nella sala riunioni adiacente all'ufficio. Poiché il ricorrente non voleva partecipare di persona alla riunione, abbiamo deciso di utilizzare il mio computer per la riunione da remoto, lo abbiamo collegato a un microfono esterno e, a quel punto, il ricorrente mi ha aiutato a fare il collegamento anzidetto. A quel punto, il ricorrente si è accorto che sul mio desktop avevo tutti i file, tutta la mia documentazione
(qualsiasi documento io lo archivio sul desktop) e a quel punto il ricorrente ha girato verso di sé il mio portatile, dicendo “tu hai tutto qui sul desktop, non voglio lasciarlo così facilmente a loro”; il ricorrente si è recato nel suo ufficio tornando con un hard disk esterno, il mio portatile è rimasto sul tavolo. A quel punto, il ricorrente ha selezionato tutti i folder che erano presenti sul desktop, ha fatto “cut & paste”. Dopo queste operazioni, non avevo più nulla sul desktop del mio portatile. Tutto ciò che avevo sul desktop è stato trasferito sull'hard disk esterno. Successivamente il ricorrente è andato nel suo ufficio. Io sono entrata nel suo ufficio e ho detto al ricorrente che non avevo più nulla dei miei 7 anni di lavoro. Il ricorrente mi ha tranquillizzata dicendomi che avrebbe copiato i file sul suo computer privato. Il ricorrente non utilizzava il portatile aziendale già da dicembre, utilizzava solo il computer privato dicendo che in questo modo poteva fare quello che voleva. Tra questi file c'era un file denominato “Simo” in cui c'erano bonifici, foto, immagini, tutto ciò che riguardava la mia vita privata. Io mi sono fortemente raccomandata al ricorrente di non copiare almeno questo file. Sciutto mi rispose “sì”. Successivamente, il ricorrente mi ha dato l'hard disk esterno, siamo tornati nella stanza delle riunioni per rimettere il computer perché il mio computer aziendale era indispensabile per attivare la riunione da remoto che sarebbe avvenuta alle 14,
14.30. Tutto questo è accaduto all'ora di pranzo del 5 aprile 2023. Tutti i file presenti sul mio portatile sono stati trasferiti sull'hard disk esterno. All'interno di questi file c'erano tutte le note spese del ricorrente, tutti i file dei regali fatti a Natale, le liste degli eventi, un folder dedicato a lui con la carta d'identità e documenti personali. C'erano anche i contratti di IT. Il ricorrente ha cancellato tutte le mail di provenienza da IT e tutte le mail inviate dalla moglie del ricorrente a me. Le mail della moglie del ricorrente erano inerenti a una richiesta di disponibilità di scarpe in boutique o in azienda. Le mail di IT provenivano dalla segreteria e riguardavano i CdA di IT a cui il ricorrente partecipava.
Il ricorrente ha cancellato definitivamente tutte queste mail. Le mail con questa operazione non erano più recuperabili. Tra i file copiati c'era un file denominato “R
Sciutto” con all'interno note spese, la carta d'identità, il passaporto, la carta di credito aziendale, il codice fiscale. Non ricordo se i passaporti dei figli erano compresi. C'era anche la firma personale del Dott. . Non so se l'hard disk esterno utilizzato dal Pt_1
ricorrente fosse personale o aziendale. Il ricorrente mi ha detto che stava copiando tutti i file”.
Il ricorrente, probabilmente temendo l'esito della attività ispettiva, ha sottratto dalla disponibilità della sua assistente il suo portatile aziendale;
ha fatto accesso tramite l'applicativo Outlook alla casella di posta elettronica aziendale della Persona_1
eliminando dalla medesima casella una serie di e-mail di cui la sua assistente era destinataria diretta o in copia conoscenza;
ha successivamente cancellato tutti i file sia aziendali sia personali presenti sul desktop del computer della ed ha Persona_1
trasferito gli stessi su un hard disk esterno di sua proprietà, nonostante le proteste della che faceva presente che in tal modo le sarebbe stato sottratto il lavoro di Persona_1
sette anni;
ha infine copiato il contenuto di tale hard disk esterno e, quindi, il desktop del
PC della sul suo PC personale. Persona_1
In relazione ad alcune delle ulteriori circostanze contestate, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente sino al maggio 2023 ha depositato in nome e per conto della società resistente numerose domande di design italiano per calzature, borse e scarpe, indicando in ognuna di esse il suo nome quale inventore/autore: dalla documentazione prodotta dalle convenute si evince chiaramente che i modelli oggetto delle domande di design italiano sono stati disegnati dal team dell'Ufficio Stile guidato dalla designer Testimone_1
Sempre sulla base della documentazione prodotta dalle convenute va rilevato che in data 15 luglio 2021 il ricorrente ha cenato presso il ristorante del "Bulgari Hotel" a con cinque persone ed ha addebitato alla società il costo della cena per un CP_4 importo pari a € 784,00 giustificando il pagamento come "cena Legance Team", " Pt_1
+ Legance Team" in assenza di alcun professionista dello studio legale Legance –
Avvocati Associati alla cena e che in data 4 novembre 2022 il ricorrente ha cenato presso il ristorante "Ca Del Lupo Srl", a Montelupo Albese (CN), con quattordici persone per un importo pari a € 1.890,00 giustificandolo come “cena con potenziali clienti - distributori turchi”, mentre hanno partecipato amici e conoscenti del ricorrente.
Inoltre è documentato che nell'ufficio personale del ricorrente e nella sala riunioni della sede della società in via Pontaccio a fossero installate due telecamere di CP_4 sorveglianza, mentre nell'ufficio personale e nella sala riunioni della sede della CP_1
di San Mauro Pascoli erano installate due telecamere di sorveglianza;
che tali
[...] telecamere sono state acquistate dall'istante con carta di credito aziendale e dallo stesso installate in tali luoghi e che le stesse erano collegate con lo smartphone personale del ricorrente: in sostanza l'istante con le quattro telecamere di sorveglianza installate aveva il controllo dei propri uffici personali e delle sale riunioni delle sedi della società di in Via Pontaccio e di San Mauro Pascoli e delle registrazioni da CP_4
queste effettuate. Non vi sono dubbi sul fatto che entrambe le sedi di e di San CP_4
Mauro Pascoli fossero dotate di sistemi di videosorveglianza e di allarmi/antifurto collegati con centrali operative di sicurezza privata. Presso la sede di San Mauro
Pascoli della Società è operativo un servizio di vigilanza notturna tramite guardie giurate armate.
Inoltre dalla documentazione prodotta si desume che tra il 10 giugno 2020 e il 19 giugno 2020 il ricorrente, per il tramite della sua assistente ha disposto il Persona_1
trasferimento dalla sede della società di San Mauro Pascoli presso la propria abitazione sita in località Boves (CN) di due sedie di design “Wassily” appartenenti all'archivio storico di di una lampada Flos Superloon, di due lampadari Controparte_1
“Anastassiades” di proprietà della società presso un box deposito situato in CP_7
Via Alassio, 10 a . CP_4
Il carattere surreale delle giustificazioni addotte dal ricorrente non solo conferma la veridicità delle contestazioni addebitate, ma disvela in maniera più evidente la gravità di tali comportamenti che sono tali da ledere irreparabilmente il vincolo di fiducia e, pertanto, da integrare i presupposti di una giusta causa di revoca ex art. 2383 comma 3
c.c. e della giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. Non è necessario esaminare le ulteriori contestazioni mosse al ricorrente, in quanto gli addebiti esaminati sono sufficienti, anche singolarmente presi, a giustificare i provvedimenti di recesso adottati dalla . Controparte_1
Recentemente la Cassazione ha ritenuto che i fatti posti a fondamento del licenziamento di un dirigente per giustificato motivo soggettivo (e dunque per motivi di minore gravità rispetto alla giusta causa di recesso) integrano altresì una giusta causa di revoca dalle cariche gestorie. In particolare, la Cassazione ha giudicato “non priva di giusta causa la decisione aziendale di non mantenere nel ruolo di amministratore delegato un dirigente apicale a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per accertate condotte idonee a turbare il rapporto di fiducia con la società” ( Cfr. Cass. 22318/2023).
Non vi è dubbio che il fatto che il ricorrente abbia compiuto gli atti oggetto di contestazione in qualità di Amministratore delegato non fa venire meno la possibilità per il datore di lavoro di porre quelli stessi fatti alla base delle contestazioni che hanno poi condotto al licenziamento.
6.In relazione alla non tempestività delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, va osservato che, per costante giurisprudenza, “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza” (così Cass. 17 maggio 2016 n. 10069). E ciò
è tanto più vero considerando il ruolo apicale ricoperto dallo , la cui attività non Pt_1 era soggetta sostanzialmente ad alcun controllo, dato l'elevatissimo vincolo fiduciario esistente nei suoi confronti.
Ciò che conta, quindi, ai fini della tempestività dell'azione datoriale, è il momento in cui la società è venuta compiutamente a conoscenza delle condotte realizzate dal ricorrente, ovvero nel caso di specie solo una volta ricevuto il Report definitivo dell'Audit in data 31 marzo 2023.
A tal proposito, non coglie nel segno l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la Cont società avrebbe avuto conoscenza dei fatti precedenti all'acquisizione da parte di per il tramite dei report di due diligence prodromici al perfezionamento dell'operazione.
In disparte la considerazione che le attività di c.d. due diligence hanno avuto ad oggetto temi di natura esclusivamente legale, non potendo logicamente coprire la commissione di fatti materiali illeciti quali l'indebita appropriazione di beni aziendali, il pagamento di fatture per contratti inesistenti ecc. o contabili quali il rimborso di spese illegittime che possono essere portati alla luce solamente a seguito di uno specifico audit forense, in ogni caso tali attività di due diligence sono state gestite dal ricorrente in prima persona.
7. Parimenti infondata è anche la tesi di parte ricorrente secondo cui i fatti antecedenti il luglio 2021 non avrebbero potuto essere oggetto di addebito a fronte delle rinunce espresse dalla società per il tramite del verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2021 con cui è stato ratificato l'operato del ricorrente in qualità di Amministratore
Delegato e con il verbale di conciliazione del 26 luglio 2021 relativo al suo ruolo di
Direttore Generale.
In disparte la considerazione che tali eccezioni sono riferite soltanto ad una piccola parte degli addebiti contestati, va ricordato che proprio in forza del verbale del
Consiglio di Amministrazione allegato la società ha ratificato l'operato del ricorrente quale Amministratore Delegato “salvo il caso di dolo o colpa grave” e, simmetricamente, ha rinunciato a qualunque pretesa nei suoi confronti “con espressa esclusione dei casi di responsabilità per dolo o colpa grave”. È evidente che, stante la natura “dolosa” delle condotte contestate , tali comportamenti esulano dall'ambito della ratifica, la quale non ha dunque alcuna rilevanza nel caso de quo.
8. La sussistenza della giusta causa di revoca della carica di Amministratore Delegato nonché della giusta causa di licenziamento comportano la attribuzione al ricorrente della qualifica di “Bad Leaver” ai sensi del Nuovo Contratto di Management con la conseguenza che l'istante non ha alcun diritto a percepire l'indennità di cessazione di
Euro 2.500.000 lordi, il cui pagamento è infatti espressamente escluso in caso di “Bad
Leavership” (cfr. paragrafi 12.1 e 12.6 del Nuovo Contratto di Management).
Il ricorrente non ha inoltre alcun diritto a percepire alcun bonus MBO né per l'anno
2022, né tantomeno per il 2023, posto che il paragrafo 12.6 del Nuovo Contratto di
Management espressamente esclude tale diritto.
Infatti va osservato che gli artt. 5 e 12.1 e 12.6 del Nuovo Contratto di Management escludono il riconoscimento dell'emolumento variabile invocato dal ricorrente in caso di
“bad leavership”, ipotesi in cui ricade sia l'ipotesi di revoca dall'incarico gestorio per giusta causa che quella di licenziamento per giusta causa. Per le medesime ragioni, anche le domande avanzate dal ricorrente in via subordinata non sono accoglibili.
Pertanto tutte le domande formulate dal ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed alla complessità della vicenda, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 9.11.2023, nei confronti della “ Parte_1 [...]
e della , così provvede: CP_1 Controparte_2
1) rigetta le domande;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite delle società resistenti, che liquida in complessivi Euro 62.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 21.01.2025
Il Giudice ( Luigi Pazienza)