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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8384/2020 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Natale come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Velardi come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05/11/2020 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10079771 in trasformazione di assegno di invalidità cat. IO CP_ n. 15043557 con decorrenza dal 01/05/2020; che in sede di liquidazione l aveva omesso di calcolare la contribuzione marittima da egli versata per il periodo dal 06/06/1970 al 31/12/1975 per complessive n. 152 settimane, riconoscendogli invero un importo lordo mensile di euro 825,61, con un'anzianità contributiva di 1558 settimane dal 01/07/1976 al 08/12/2018, di cui 233 settimane in quota A e 135 settimane in quota B col sistema retributivo, e 455 settimane in quota C e 301 settimane in quota D col sistema contributivo, anziché l'importo corretto mensile complessivo di euro 938,97, di cui 385 settimane in quota A, 135 settimane in quota B e 756 settimane in quota C;
che in data pagina 1 di 3 CP_ 11/02/2020 l' aveva rigettato la domanda amministrativa di vecchiaia in cumulo L. n. 232/2016, per carenza di prova in ordine alla effettiva contribuzione marittima in oggetto;
che avverso il rigetto aveva presentato istanza di riesame con segnalazione contributiva in data 16/04/2020 e successivamente ricorso amministrativo in data 27/04/2020, respinta dall' in data 21/07/2020; di aver CP_1 provveduto in sede amministrativa al deposito della documentazione contributiva rilasciata dalla
Capitaneria di Porto e dal Ministero della Difesa, tanto premesso, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di vecchiaia a far data dal 01.05.2020 nonché alla contabilizzazione dei contributi versati dal 06.06.1970 al 31.12.1975 per complessivi n. 152 settimane;
B) per l'effetto condannare
l' al pagamento di una rendita di pensione complessiva alla decorrenza pari ad euro 938,97 mensili nonché al CP_1 differenziale dei ratei maturati in favore del ricorrente a far data dal 01.05.2020 ovvero dalla decorrenza e per l'importo che risulteranno dalla effettuanda istruttoria”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato le modalità di calcolo effettuate nonché CP_1
l'assenza di documentazione attestante il periodo contributivo dal 06/06/1970 al 31/12/1975, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come concordemente chiesto dalle parti nelle note di trattazione scritta.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004
n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato – che l' ha provveduto a riliquidare la CP_1 pensione contabilizzando i contributi di gente di mare relativi agli imbarchi con la Marina Militare dal
1970 al 1975 (cfr. comunicazione di riliquidazione del 12.6.2025, allegata alle note di TS di parte ricorrente depositate il 3.9.2025), così venendo meno ogni ragione di conflitto tra le parti.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese (D.M. n. 147/2022, valori minimi, scaglione compreso tra
€ 5.201,00 ed € 26.000,00”) deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale, con condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, ha CP_1 provveduto all'adempimento della prestazione. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8384/2020, proposto da , Parte_1 nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in € 2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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