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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7134/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via Alcide De Gasperi N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 42377 ACCISE 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 42378 ACCISE Società_2 ENERGETICI 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 42378 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4529/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuava un sopralluogo presso lo stabilimento di produzione e conservazione di refrigerati (gelati e semilavorati per gelati) di proprietà della Società_4 s.r.l., ubicato in Luogo_1, alimentato da energia elettrica prodotta dalla Resistente_1 s.r.l., sì da integrare un sistema efficiente di energia gestito dalla Resistente_1 s.r.l. per il cliente finale Società_4
s.r.l.
Nel corso dell'accesso, i verificatori riscontrarono che la Società_4 s.r.l. aveva concesso in locazione, con contratto ad uso diverso dall'abitazione, alla Società_5 S.p.A., un'unità (denominata Nominativo_1) posta all'interno dello stabilimento, adibita alla conservazione all'interno della catena del freddo dei prodotti Unilever destinati alla vendita.
Rilevato che il contratto di locazione prevedeva la fatturazione da parte locatrice delle “spese per l'energia elettrica sia pure come accessorio e calcolato in misura forfettario”, l'A.F. ravvisava in capo alla Società_5 S.p.A. la qualità di consumatore finale ai sensi del T.U. sulle accise, escludendo che tutta l'energia elettrica prodotta dalla Resistente_1 s.r.l. fosse utilizzata esclusivamente dalla Società_4
s.r.l..
Considerata, poi, la impossibilità di distinguere i consumi separatamente addebitabili all'unità locata, per mancanza di sistemi di misurazione a valenza fiscale, quantificava l'accisa asseritamente dovuta e non versata facendo applicazione dell'importo massimo della tariffa per usi diversi dalle abitazioni riferita a consumi fino a 200.000 kWh/mese, avuto riguardo al consumo energetico dell'intero stabilimento.
All'esito della detta attività di verifica, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva l'avviso di pagamento di cui in epigrafe nei confronti della Resistente_1 s.r.l., per l'importo di euro 954.489, a titolo di accisa sull'energia elettrica dovuta per gli anni 2019 e 2020, oltre interessi ed indennità di mora. Con contestuale atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative, la medesima Amministrazione finanziaria determinava in complessivi euro 2.195.324,70 le sanzioni a carico della Resistente_1 s.r.l., per il mancato versamento dell'accisa sull'energia elettrica negli anni 2019-2020 e per non aver comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane la modifica dell'officina dell'energia elettrica.
Avverso l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione di sanzioni la Resistente_1 s.r.l. e la Società_4
s.r.l. proponevano distinti ricorsi, ai quali resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I Giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi, ne accoglieva il primo motivo, col quale la società contribuente prospettava la violazione dell'art. 52 del T.U.A. per errata qualificazione della società Società_5 s.p.a. quale utente finale ai fini delle accise.
In particolare, la detta società assumeva che, in tema di accise, la soggettività passiva del cessionario dell'energia elettrica che a sua volta la ceda a terzi postula due presupposti, ovvero che il cessionario acquisti l'energia “per farne rivendita” e che tale rivendita avvenga attraverso un'officina costituita ai sensi dell'art. 54 del T.U.A., ovvero con allestimento della rete e dei necessari mezzi di registrazione, accumulazione e distribuzione dell'energia. Sosteneva poi che – fermo che per lo stabilimento di Caivano la Resistente_1 s.r.l. produceva energia elettrica ceduta alla Società_4 s.r.l. – la Società_5 S.p.A. non riceveva una fornitura di energia elettrica dalla Società_4 s.r.l., ma era destinataria di “una serie di servizi autonomi (id est la locazione, il riscaldamento, la disponibilità di punti luce e di punti di accesso dell'energia elettrica) la cui esistenza era derivata dall'uso di energia elettrica e la cui remunerazione si riferiva all'intero servizio, e non solo alla fornitura di energia elettrica.
Avverso detta sentenza, propone appello l'A.F., la quale deduce, sostanzialmente, la motivazione apparente e/o la insufficiente motivazione, per mancata valutazione, da parte dei giudici di prime cure, del contratto di locazione ad uso non abitativo in relazione all'importo per canone annuo di locazione, differente dall'importo versato a titolo di rimborso forfettario del solo consumo di energia elettrica.
Si sono costituite le due società, le quali hanno impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Invero, la sentenza di primo grado ha puntualmente motivato sulla ritenuta illegittimità del presupposto assunto dall'A.F. a base degli atti impugnati, ovvero la natura di consumatore finale di Società_5 s.p.a., richiamando, a sostegno delle sue argomentazioni, la giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Ha poi applicato tali coordinate al caso di specie, concludendo nel senso della fallacità degli argomenti di Agenzia delle
Dogane.
Orbene, val la pena ribadire in questa sede che, secondo la giurisprudenza della S.C., il rapporto di imposta intercorre esclusivamente tra l'ente impositore e il produttore, ovvero il fatturante in rivendita, mentre i rapporti tra quest'ultimo e altri soggetti non possono avere che rilievo privatistico, non tributario, dovendosi considerare anche la fase della intermediazione, relativa anche alle fasi e attività successive di rivendita da parte del primo acquirente dell'energia elettrica. In definitiva, l'unico rapporto che fiscalmente rileva è quello tra il produttore di energia e l'acquirente della stessa, mentre non lo sono quelli tra quest'ultimo e società terze che esercitano la propria attività nel sito industriale di proprietà del medesimo, in virtù di titoli contrattuali di vario tipo, ma essenzialmente onnicomprensivi di utilità varie (c.d. multiservice), tra cui appunto la fruizione di energia elettrica.
Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie, laddove Società_4 s.r.l. ha esercitato soltanto la funzione di intermediario. Invero, se si legge il contratto di locazione ad uso abitativo, in atti, è agevolmente rilevabile che esso non si limita a prevedere la locazione del bene, ma prevede altresì diversi oneri e servizi accessori da parte della società locatrice, come ad esempio la manutenzione degli impianti e i servizi di portineria per l'accesso al bene. Ne deriva, quindi, che si tratta proprio di un contratto cd. multiservice.
E' vero che nello stesso contratto si prevede un rimborso, da parte del conduttore, del consumo di energia elettrica. Tuttavia, non è previsto che tale rimborso corrisponda alla esatta quantità di energia elettrica consumata dal conduttore, ma ne è prevista la corresponsione in misura forfettaria. Ciò che conferma che, con riferimento alla energia elettrica, Società_4 sia soltanto intermediario, anche perché non esercita un'officina di produzione. Di conseguenza, Società_5 s.p.a., come correttamente ritenuto in primo grado, non può essere qualificata quale consumatore finale.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese vanno compensate, in virtù della complessità delle questioni giuridiche esaminate, non sempre oggetto di concordanti pronunce.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7134/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via Alcide De Gasperi N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 42377 ACCISE 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 42378 ACCISE Società_2 ENERGETICI 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 42378 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4529/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuava un sopralluogo presso lo stabilimento di produzione e conservazione di refrigerati (gelati e semilavorati per gelati) di proprietà della Società_4 s.r.l., ubicato in Luogo_1, alimentato da energia elettrica prodotta dalla Resistente_1 s.r.l., sì da integrare un sistema efficiente di energia gestito dalla Resistente_1 s.r.l. per il cliente finale Società_4
s.r.l.
Nel corso dell'accesso, i verificatori riscontrarono che la Società_4 s.r.l. aveva concesso in locazione, con contratto ad uso diverso dall'abitazione, alla Società_5 S.p.A., un'unità (denominata Nominativo_1) posta all'interno dello stabilimento, adibita alla conservazione all'interno della catena del freddo dei prodotti Unilever destinati alla vendita.
Rilevato che il contratto di locazione prevedeva la fatturazione da parte locatrice delle “spese per l'energia elettrica sia pure come accessorio e calcolato in misura forfettario”, l'A.F. ravvisava in capo alla Società_5 S.p.A. la qualità di consumatore finale ai sensi del T.U. sulle accise, escludendo che tutta l'energia elettrica prodotta dalla Resistente_1 s.r.l. fosse utilizzata esclusivamente dalla Società_4
s.r.l..
Considerata, poi, la impossibilità di distinguere i consumi separatamente addebitabili all'unità locata, per mancanza di sistemi di misurazione a valenza fiscale, quantificava l'accisa asseritamente dovuta e non versata facendo applicazione dell'importo massimo della tariffa per usi diversi dalle abitazioni riferita a consumi fino a 200.000 kWh/mese, avuto riguardo al consumo energetico dell'intero stabilimento.
All'esito della detta attività di verifica, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva l'avviso di pagamento di cui in epigrafe nei confronti della Resistente_1 s.r.l., per l'importo di euro 954.489, a titolo di accisa sull'energia elettrica dovuta per gli anni 2019 e 2020, oltre interessi ed indennità di mora. Con contestuale atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative, la medesima Amministrazione finanziaria determinava in complessivi euro 2.195.324,70 le sanzioni a carico della Resistente_1 s.r.l., per il mancato versamento dell'accisa sull'energia elettrica negli anni 2019-2020 e per non aver comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane la modifica dell'officina dell'energia elettrica.
Avverso l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione di sanzioni la Resistente_1 s.r.l. e la Società_4
s.r.l. proponevano distinti ricorsi, ai quali resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I Giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi, ne accoglieva il primo motivo, col quale la società contribuente prospettava la violazione dell'art. 52 del T.U.A. per errata qualificazione della società Società_5 s.p.a. quale utente finale ai fini delle accise.
In particolare, la detta società assumeva che, in tema di accise, la soggettività passiva del cessionario dell'energia elettrica che a sua volta la ceda a terzi postula due presupposti, ovvero che il cessionario acquisti l'energia “per farne rivendita” e che tale rivendita avvenga attraverso un'officina costituita ai sensi dell'art. 54 del T.U.A., ovvero con allestimento della rete e dei necessari mezzi di registrazione, accumulazione e distribuzione dell'energia. Sosteneva poi che – fermo che per lo stabilimento di Caivano la Resistente_1 s.r.l. produceva energia elettrica ceduta alla Società_4 s.r.l. – la Società_5 S.p.A. non riceveva una fornitura di energia elettrica dalla Società_4 s.r.l., ma era destinataria di “una serie di servizi autonomi (id est la locazione, il riscaldamento, la disponibilità di punti luce e di punti di accesso dell'energia elettrica) la cui esistenza era derivata dall'uso di energia elettrica e la cui remunerazione si riferiva all'intero servizio, e non solo alla fornitura di energia elettrica.
Avverso detta sentenza, propone appello l'A.F., la quale deduce, sostanzialmente, la motivazione apparente e/o la insufficiente motivazione, per mancata valutazione, da parte dei giudici di prime cure, del contratto di locazione ad uso non abitativo in relazione all'importo per canone annuo di locazione, differente dall'importo versato a titolo di rimborso forfettario del solo consumo di energia elettrica.
Si sono costituite le due società, le quali hanno impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Invero, la sentenza di primo grado ha puntualmente motivato sulla ritenuta illegittimità del presupposto assunto dall'A.F. a base degli atti impugnati, ovvero la natura di consumatore finale di Società_5 s.p.a., richiamando, a sostegno delle sue argomentazioni, la giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Ha poi applicato tali coordinate al caso di specie, concludendo nel senso della fallacità degli argomenti di Agenzia delle
Dogane.
Orbene, val la pena ribadire in questa sede che, secondo la giurisprudenza della S.C., il rapporto di imposta intercorre esclusivamente tra l'ente impositore e il produttore, ovvero il fatturante in rivendita, mentre i rapporti tra quest'ultimo e altri soggetti non possono avere che rilievo privatistico, non tributario, dovendosi considerare anche la fase della intermediazione, relativa anche alle fasi e attività successive di rivendita da parte del primo acquirente dell'energia elettrica. In definitiva, l'unico rapporto che fiscalmente rileva è quello tra il produttore di energia e l'acquirente della stessa, mentre non lo sono quelli tra quest'ultimo e società terze che esercitano la propria attività nel sito industriale di proprietà del medesimo, in virtù di titoli contrattuali di vario tipo, ma essenzialmente onnicomprensivi di utilità varie (c.d. multiservice), tra cui appunto la fruizione di energia elettrica.
Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie, laddove Società_4 s.r.l. ha esercitato soltanto la funzione di intermediario. Invero, se si legge il contratto di locazione ad uso abitativo, in atti, è agevolmente rilevabile che esso non si limita a prevedere la locazione del bene, ma prevede altresì diversi oneri e servizi accessori da parte della società locatrice, come ad esempio la manutenzione degli impianti e i servizi di portineria per l'accesso al bene. Ne deriva, quindi, che si tratta proprio di un contratto cd. multiservice.
E' vero che nello stesso contratto si prevede un rimborso, da parte del conduttore, del consumo di energia elettrica. Tuttavia, non è previsto che tale rimborso corrisponda alla esatta quantità di energia elettrica consumata dal conduttore, ma ne è prevista la corresponsione in misura forfettaria. Ciò che conferma che, con riferimento alla energia elettrica, Società_4 sia soltanto intermediario, anche perché non esercita un'officina di produzione. Di conseguenza, Società_5 s.p.a., come correttamente ritenuto in primo grado, non può essere qualificata quale consumatore finale.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese vanno compensate, in virtù della complessità delle questioni giuridiche esaminate, non sempre oggetto di concordanti pronunce.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.