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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 3982/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aulino con studio Parte_1
in Napoli via Scaglione n. 23, presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1
Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo
Pittaluga del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Baldo degli Ubaldi n. 190, in forza di procura in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la società Parte_1
esponendo di aver stipulato con la medesima un contratto di CP_1 telesorveglianza satellitare avente ad oggetto la protezione della propria autovettura.
Deduceva che il suddetto contratto prevedeva, a carico della società convenuta,
l'obbligo di avvisare tempestivamente la cliente in caso di segnalazione di evento anomalo, di procedere alla denuncia del furto alle competenti autorità, di effettuare la mappatura del tragitto dell'autovettura al fine di consentirne il ritrovamento, nonché di procedere, non appena possibile, al blocco da remoto del motore del veicolo. Esponeva, altresì, che in data 3 ottobre 2010, intorno alle ore 22:00, l'autovettura, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, veniva asportata da ignoti e non risultava più rinvenuta.
Addebitava la perdita del veicolo all'inadempimento contrattuale della CP_1
la quale – a suo dire – aveva omesso di: a) contattarla con tempestività; b) avvisare le forze dell'ordine; c) tracciare correttamente il percorso del mezzo rubato;
d) procedere al blocco del veicolo. Tanto dedotto, l'attrice chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito per effetto del dedotto inadempimento.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la fondatezza della CP_1
domanda attrice e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, di aver adempiuto puntualmente agli obblighi contrattuali, avendo provveduto ad allertare immediatamente la cliente, ad avviare le operazioni di blocco del motore da remoto e ad effettuare la mappatura del tragitto dell'autovettura, che tuttavia, dopo un certo tratto, risultava essere uscita dal campo di ricezione del sistema di tracciamento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 14511/2014, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalla con condanna della parte soccombente alla Parte_1
refusione, in favore della parte avversa, delle spese processuali. In particolare, il
Tribunale riteneva che difettasse il nesso causale tra i dedotti inadempimenti anche ove esistenti e il mancato ritrovamento dell'autovettura, soprattutto sulla base della considerazione che i ladri erano riusciti a schermare il segnale satellitare causa sufficiente a determinare l'evento.
2. Il giudizio di appello La suddetta sentenza di primo grado veniva appellata dalla e il relativo Parte_1
giudizio era definito dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5276/2019, pubblicata il 04.11.2019, che rigettava l'appello e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
La Corte territoriale, pur ritenendo che dall'attività istruttoria svolta emergesse la responsabilità contrattuale della società – la quale aveva avvisato la CP_1
proprietaria del furto con ritardo, impedendole, di fatto, di attivare tempestivamente il blocco da remoto del motore in corrispondenza del transito ai caselli della tangenziale e non aveva segnalato l'evento alle competenti autorità – evidenziava come il danno patito dalla proprietaria non si identificasse nel valore del veicolo sottratto (non essendo stata stipulata una polizza assicurativa contro il furto), bensì nella perdita della chance di poter rintracciare e recuperare l'autovettura. Secondo quanto accertato dalla
Corte d'Appello, la prestazione contrattuale assunta da era infatti finalizzata a CP_1
rendere possibile l'individuazione e il potenziale recupero del veicolo sottratto. Di conseguenza, l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare, almeno in via presuntiva, quale concreta possibilità di recupero avrebbe avuto qualora la prestazione fosse stata tempestivamente ed efficacemente eseguita. In assenza di qualsiasi allegazione o elemento probatorio da cui desumere che una condotta adempiente da parte di CP_1
avrebbe determinato il recupero dell'autovettura, in misura integrale o anche solo parziale, il giudice di secondo grado riteneva insussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del danno da perdita di chance. Parimenti, escludeva la possibilità di procedere a una liquidazione equitativa del danno, in difetto di specifica prova in ordine alla sussistenza, anche solo presuntiva, di una concreta percentuale di possibilità di recupero del veicolo a fronte dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale gravante sulla parte appellata.
3. Il giudizio di Cassazione
proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza 5276/2019 Parte_1
della Corte di Appello, articolando nove motivi di impugnazione. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c., in relazione agli artt. 112, 99, 101, comma 2, c.p.c. e agli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse pronunciato ultra petita, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché dei principi della domanda e del contraddittorio. In particolare, riteneva che la Corte avesse erroneamente preteso la prova della chance di recupero del veicolo, nonostante tale conseguenza derivasse direttamente dall'inadempimento della società convenuta.
Con il secondo motivo, deduceva la violazione degli artt. 2697, 1218, 1223, 1226, 2727
c.c. e degli artt. 115 e 345 c.p.c., nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva sovvertito i corretti criteri di riparto dell'onere probatorio, pretendendo che l'appellante fornisse la prova di un fatto (la perdita di chance) che era già emerso dallo stesso accertamento condotto dai giudici di merito, i quali avevano riconosciuto che l'inadempimento di aveva inciso CP_1
negativamente sulla possibilità di rintracciare l'autovettura.
Con il terzo motivo, lamentava la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1218,
1223, 1226, 2697 e 2727 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte non avesse pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance proposta in appello, omettendo di qualificare giuridicamente tale domanda in modo coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Con il quarto motivo, denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, in violazione degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., 1223, 1226 c.c.,
115 c.p.c. e 2727 c.c. In particolare, evidenziava che la Corte d'appello, da un lato, riconosceva l'incidenza dell'inadempimento della convenuta sulla perdita della possibilità di ritrovamento del veicolo, ma, dall'altro, negava il risarcimento per difetto di prova, creando così un'incompatibilità logico-giuridica nella motivazione.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c.,
1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte avesse erroneamente invertito l'onere della prova e avesse trascurato di applicare correttamente i criteri logici e giuridici in tema di prova presuntiva e di valutazione del nesso causale.
Sosteneva che la Corte avesse a disposizione tutti gli elementi per ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che un comportamento diligente della convenuta avrebbe con ogni probabilità consentito il recupero del veicolo.
Con il sesto motivo, denunciava la violazione degli artt. 101, 112, 115 c.p.c., 1223,
1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Sosteneva che la Corte non avesse considerato adeguatamente che la causa del contratto stipulato tra le parti consisteva proprio nell'offrire un sistema idoneo a favorire il ritrovamento del veicolo in caso di furto, e che il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte di avesse vanificato tale CP_1
finalità.
Con il settimo motivo, lamentava l'erronea applicazione della teoria della perdita di chance, deducendo la violazione degli artt. 223, 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 360, comma
1, n. 4 c.p.c. Riteneva che la Corte avrebbe dovuto applicare il criterio della significatività statistica flessibile, che, in materia di chance, non richiede necessariamente una probabilità superiore al 50%, ma consente di valorizzare anche possibilità inferiori, qualora supportate da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Con l'ottavo motivo, deduceva la contraddittorietà e insufficienza della motivazione, in violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c. A sostegno della doglianza, ribadiva che la Corte avrebbe dovuto fondare la propria valutazione sul criterio della probabilità logica, piuttosto che su un'irraggiungibile dimostrazione percentuale della possibilità di recupero del mezzo, evidenziando che l'omesso funzionamento del sistema antifurto aveva logicamente aumentato il rischio di sottrazione definitiva del veicolo.
Con il nono e ultimo motivo, la ricorrente censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere incorsa la Corte in un errore di sussunzione. La stessa, infatti, avrebbe omesso di riconoscere il valore indiziante di condotte gravi e significative – quali il mancato blocco del veicolo, il ritardato allarme e l'omessa comunicazione alle forze dell'ordine – che avrebbero costituito presunzioni semplici idonee a fondare il nesso tra l'inadempimento e la perdita della chance di recupero.
La società non si costituiva innanzi alla Corte di Cassazione. CP_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 2450/2023, accogliendo il terzo, quarto e sesto motivo ed assorbiti gli altri, cassava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli in diversa composizione, “che deciderà sull'appello della Parte_1
riconsiderando l'aspetto concernente l'avvenuta allegazione e dimostrazione della perdita di chance. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione”.
4. Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 7 settembre 2023, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentir applicare i termini in diritto
[...] CP_1
accolti con ordinanza dalla Suprema Corte.
Si costituiva la , la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa CP_1
domanda e, in ogni caso, il suo rigetto nel merito e, in subordine, il pagamento di una somma minore in relazione al grado di responsabilità della parte convenuta. In ogni caso, con le spese e competenze oltre accessori.
5. I motivi della decisione
Giova premettere, per la soluzione della presente controversia, i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza di rinvio e le argomentazioni ivi svolte a fondamento della decisione.
La Corte di Cassazione ha affermato, nell'accogliere il terzo, quarto e sesto motivo, che: “la chance non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale”, precisando che, nel caso de quo, la chance non dovesse essere valutata in relazione alla concreta possibilità della ricorrente di ritrovare la vettura - cioè in relazione al risultato atteso -, bensì rispetto alla perdita della possibilità di conseguire lo stesso.
Ulteriormente, i giudici di legittimità hanno precisato che: “una volta accertato che
l'inadempimento ha comportato la perdita di concrete (maggiori) possibilità di recupero del mezzo, il giudice di merito deve liquidare il valore di tale chance sulla base di una valutazione che non poteva che essere equitativa a fronte di una prova del danno che era insita nell'inadempimento”. Ancora ha precisato la Corte che “risulta evidente che ove la corretta attivazione delle misure previste in contratto non avesse comportato la chance di recuperare il veicolo non vi sarebbe stata alcuna ragione per stipulare il contratto in questione. Pertanto, da un lato, l'allegazione dell'esistenza della chance risulta implicita nella deduzione di aver stipulato il contatto di telesorveglianza in grado di favorire il ritrovamento;
dall'altro, l'esistenza di una simile chance può ritenersi una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza ai sensi dell'art 115 cpc, comma 2 di cui il giudice di appello ha omesso di tener conto”.
Secondo la Cassazione, la prova del danno deve considerarsi già raggiunta in quanto insita nel fatto che il giudice di appello ha accertato l'inadempimento, che risulta senz'altro sulla base della circostanza oggettiva che la distanza di 16 km, percorsa dalla Fiat 500, era assolutamente incompatibile con un tempo di 4 minuti, avendo l'auto dovuto attraversare, in data 03.10.2010, non solo strade extraurbane, ma anche e soprattutto il centro abitato, E' chiaro, quindi, che la tardività dell'avviso al proprietario dell'autovettura, rispetto al momento di consumazione del reato, aveva impedito alla società l'attivazione del blocco da remoto del motore. Inoltre, come affermato dalla
Corte di appello non sussiste dimostrazione in atti neppure che la avesse CP_1
avvertito le forze dell'ordine, come da obbligo contrattualmente assunto.
Conseguentemente, in applicazione al caso in esame del principio di diritto affermato dalla Cassazione, secondo cui “una volta accertato che l'inadempimento ha comportato la perdita di concrete (maggiori) possibilità di recupero del mezzo, il giudice di merito deve liquidare il valore di tale chance sulla base di una valutazione che non poteva che essere equitativa a fronte di una prova del danno che era insita nell'inadempimento”, ha diritto al risarcimento del danno da perdita Parte_1
di chance, trattandosi di un danno in re ipsa nell'inadempimento contrattuale della per come allegato e provato. CP_1
Venendo alla quantificazione di detto danno, esso può essere liquidato equitativamente, sulla base degli insegnamenti della Cassazione di cui all'ordinanza di rinvio, rivenendo come parametro indefettibile il valore di euro 10.600,00 al momento del fatto da attribuirsi all'auto Fiat 500 immatricolata in data 28.04.2008, ossia più di due anni prima, che andrà abbattuto equitativamente di ¾, trattandosi non del danno da perdita del veicolo, ma della sola perdita di maggiori possibilità di rintracciare il mezzo. Sulla somma di euro 2.650,00, pari a 1/4 di 10.600,00, spetta all'istante la rivalutazione, sulla base degli indici Istat Foi generale, dal 04.10.2010 all'attualità, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dalla data del fatto
(04.10.2010) sino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione gli interessi vanno calcolati soltanto sulla somma rivalutata all'attualità (euro 3445,00) sino al soddisfo (cfr Cass Sezioni Unite n.1712/95).
Spese processuali
Con riguardo poi alle spese di lite, occorre rilevare che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod.proc.civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. 12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte
(Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti. (cfr. Cass n. 29056/2024).
Ciò posto, si ritiene di condannare la parte in quanto soccombente, al CP_1
pagamento, in favore di delle spese processuali di tutti i gradi di Parte_1
giudizio (primo grado, appello, cassazione e giudizio di rinvio), che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 5200,00 ed applicati gli importi previsti in tabella per le fasi di giudizio effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello e nel giudizio di rinvio.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2450/2023 di annullamento con rinvio della sentenza n. 5276/2019 della Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1. In accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1
in favore dell'attrice, della somma di euro 3.445,00, all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
2. Condanna la al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del giudizio di primo grado, di secondo grado, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano: -per il giudizio di primo grado in euro 294,00 per esborsi e in euro 2.552,00 per competenze legali;
-per il giudizio di appello in euro 402,50 per esborsi e in euro 2419,00 per competenze legali;
-per il giudizio di cassazione in euro 501, per esborsi e in euro 1875,00 per competenze legali;
-per il giudizio di rinvio in euro 264,00 per esborsi e in euro per 2419,00 per competenze legali;
oltre sulle predette spese il rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 3982/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aulino con studio Parte_1
in Napoli via Scaglione n. 23, presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1
Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo
Pittaluga del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Baldo degli Ubaldi n. 190, in forza di procura in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la società Parte_1
esponendo di aver stipulato con la medesima un contratto di CP_1 telesorveglianza satellitare avente ad oggetto la protezione della propria autovettura.
Deduceva che il suddetto contratto prevedeva, a carico della società convenuta,
l'obbligo di avvisare tempestivamente la cliente in caso di segnalazione di evento anomalo, di procedere alla denuncia del furto alle competenti autorità, di effettuare la mappatura del tragitto dell'autovettura al fine di consentirne il ritrovamento, nonché di procedere, non appena possibile, al blocco da remoto del motore del veicolo. Esponeva, altresì, che in data 3 ottobre 2010, intorno alle ore 22:00, l'autovettura, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, veniva asportata da ignoti e non risultava più rinvenuta.
Addebitava la perdita del veicolo all'inadempimento contrattuale della CP_1
la quale – a suo dire – aveva omesso di: a) contattarla con tempestività; b) avvisare le forze dell'ordine; c) tracciare correttamente il percorso del mezzo rubato;
d) procedere al blocco del veicolo. Tanto dedotto, l'attrice chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito per effetto del dedotto inadempimento.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la fondatezza della CP_1
domanda attrice e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, di aver adempiuto puntualmente agli obblighi contrattuali, avendo provveduto ad allertare immediatamente la cliente, ad avviare le operazioni di blocco del motore da remoto e ad effettuare la mappatura del tragitto dell'autovettura, che tuttavia, dopo un certo tratto, risultava essere uscita dal campo di ricezione del sistema di tracciamento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 14511/2014, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalla con condanna della parte soccombente alla Parte_1
refusione, in favore della parte avversa, delle spese processuali. In particolare, il
Tribunale riteneva che difettasse il nesso causale tra i dedotti inadempimenti anche ove esistenti e il mancato ritrovamento dell'autovettura, soprattutto sulla base della considerazione che i ladri erano riusciti a schermare il segnale satellitare causa sufficiente a determinare l'evento.
2. Il giudizio di appello La suddetta sentenza di primo grado veniva appellata dalla e il relativo Parte_1
giudizio era definito dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5276/2019, pubblicata il 04.11.2019, che rigettava l'appello e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
La Corte territoriale, pur ritenendo che dall'attività istruttoria svolta emergesse la responsabilità contrattuale della società – la quale aveva avvisato la CP_1
proprietaria del furto con ritardo, impedendole, di fatto, di attivare tempestivamente il blocco da remoto del motore in corrispondenza del transito ai caselli della tangenziale e non aveva segnalato l'evento alle competenti autorità – evidenziava come il danno patito dalla proprietaria non si identificasse nel valore del veicolo sottratto (non essendo stata stipulata una polizza assicurativa contro il furto), bensì nella perdita della chance di poter rintracciare e recuperare l'autovettura. Secondo quanto accertato dalla
Corte d'Appello, la prestazione contrattuale assunta da era infatti finalizzata a CP_1
rendere possibile l'individuazione e il potenziale recupero del veicolo sottratto. Di conseguenza, l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare, almeno in via presuntiva, quale concreta possibilità di recupero avrebbe avuto qualora la prestazione fosse stata tempestivamente ed efficacemente eseguita. In assenza di qualsiasi allegazione o elemento probatorio da cui desumere che una condotta adempiente da parte di CP_1
avrebbe determinato il recupero dell'autovettura, in misura integrale o anche solo parziale, il giudice di secondo grado riteneva insussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del danno da perdita di chance. Parimenti, escludeva la possibilità di procedere a una liquidazione equitativa del danno, in difetto di specifica prova in ordine alla sussistenza, anche solo presuntiva, di una concreta percentuale di possibilità di recupero del veicolo a fronte dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale gravante sulla parte appellata.
3. Il giudizio di Cassazione
proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza 5276/2019 Parte_1
della Corte di Appello, articolando nove motivi di impugnazione. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c., in relazione agli artt. 112, 99, 101, comma 2, c.p.c. e agli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse pronunciato ultra petita, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché dei principi della domanda e del contraddittorio. In particolare, riteneva che la Corte avesse erroneamente preteso la prova della chance di recupero del veicolo, nonostante tale conseguenza derivasse direttamente dall'inadempimento della società convenuta.
Con il secondo motivo, deduceva la violazione degli artt. 2697, 1218, 1223, 1226, 2727
c.c. e degli artt. 115 e 345 c.p.c., nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva sovvertito i corretti criteri di riparto dell'onere probatorio, pretendendo che l'appellante fornisse la prova di un fatto (la perdita di chance) che era già emerso dallo stesso accertamento condotto dai giudici di merito, i quali avevano riconosciuto che l'inadempimento di aveva inciso CP_1
negativamente sulla possibilità di rintracciare l'autovettura.
Con il terzo motivo, lamentava la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1218,
1223, 1226, 2697 e 2727 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte non avesse pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance proposta in appello, omettendo di qualificare giuridicamente tale domanda in modo coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Con il quarto motivo, denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, in violazione degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., 1223, 1226 c.c.,
115 c.p.c. e 2727 c.c. In particolare, evidenziava che la Corte d'appello, da un lato, riconosceva l'incidenza dell'inadempimento della convenuta sulla perdita della possibilità di ritrovamento del veicolo, ma, dall'altro, negava il risarcimento per difetto di prova, creando così un'incompatibilità logico-giuridica nella motivazione.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c.,
1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte avesse erroneamente invertito l'onere della prova e avesse trascurato di applicare correttamente i criteri logici e giuridici in tema di prova presuntiva e di valutazione del nesso causale.
Sosteneva che la Corte avesse a disposizione tutti gli elementi per ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che un comportamento diligente della convenuta avrebbe con ogni probabilità consentito il recupero del veicolo.
Con il sesto motivo, denunciava la violazione degli artt. 101, 112, 115 c.p.c., 1223,
1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Sosteneva che la Corte non avesse considerato adeguatamente che la causa del contratto stipulato tra le parti consisteva proprio nell'offrire un sistema idoneo a favorire il ritrovamento del veicolo in caso di furto, e che il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte di avesse vanificato tale CP_1
finalità.
Con il settimo motivo, lamentava l'erronea applicazione della teoria della perdita di chance, deducendo la violazione degli artt. 223, 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 360, comma
1, n. 4 c.p.c. Riteneva che la Corte avrebbe dovuto applicare il criterio della significatività statistica flessibile, che, in materia di chance, non richiede necessariamente una probabilità superiore al 50%, ma consente di valorizzare anche possibilità inferiori, qualora supportate da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Con l'ottavo motivo, deduceva la contraddittorietà e insufficienza della motivazione, in violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c. A sostegno della doglianza, ribadiva che la Corte avrebbe dovuto fondare la propria valutazione sul criterio della probabilità logica, piuttosto che su un'irraggiungibile dimostrazione percentuale della possibilità di recupero del mezzo, evidenziando che l'omesso funzionamento del sistema antifurto aveva logicamente aumentato il rischio di sottrazione definitiva del veicolo.
Con il nono e ultimo motivo, la ricorrente censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere incorsa la Corte in un errore di sussunzione. La stessa, infatti, avrebbe omesso di riconoscere il valore indiziante di condotte gravi e significative – quali il mancato blocco del veicolo, il ritardato allarme e l'omessa comunicazione alle forze dell'ordine – che avrebbero costituito presunzioni semplici idonee a fondare il nesso tra l'inadempimento e la perdita della chance di recupero.
La società non si costituiva innanzi alla Corte di Cassazione. CP_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 2450/2023, accogliendo il terzo, quarto e sesto motivo ed assorbiti gli altri, cassava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli in diversa composizione, “che deciderà sull'appello della Parte_1
riconsiderando l'aspetto concernente l'avvenuta allegazione e dimostrazione della perdita di chance. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione”.
4. Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 7 settembre 2023, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentir applicare i termini in diritto
[...] CP_1
accolti con ordinanza dalla Suprema Corte.
Si costituiva la , la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa CP_1
domanda e, in ogni caso, il suo rigetto nel merito e, in subordine, il pagamento di una somma minore in relazione al grado di responsabilità della parte convenuta. In ogni caso, con le spese e competenze oltre accessori.
5. I motivi della decisione
Giova premettere, per la soluzione della presente controversia, i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza di rinvio e le argomentazioni ivi svolte a fondamento della decisione.
La Corte di Cassazione ha affermato, nell'accogliere il terzo, quarto e sesto motivo, che: “la chance non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale”, precisando che, nel caso de quo, la chance non dovesse essere valutata in relazione alla concreta possibilità della ricorrente di ritrovare la vettura - cioè in relazione al risultato atteso -, bensì rispetto alla perdita della possibilità di conseguire lo stesso.
Ulteriormente, i giudici di legittimità hanno precisato che: “una volta accertato che
l'inadempimento ha comportato la perdita di concrete (maggiori) possibilità di recupero del mezzo, il giudice di merito deve liquidare il valore di tale chance sulla base di una valutazione che non poteva che essere equitativa a fronte di una prova del danno che era insita nell'inadempimento”. Ancora ha precisato la Corte che “risulta evidente che ove la corretta attivazione delle misure previste in contratto non avesse comportato la chance di recuperare il veicolo non vi sarebbe stata alcuna ragione per stipulare il contratto in questione. Pertanto, da un lato, l'allegazione dell'esistenza della chance risulta implicita nella deduzione di aver stipulato il contatto di telesorveglianza in grado di favorire il ritrovamento;
dall'altro, l'esistenza di una simile chance può ritenersi una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza ai sensi dell'art 115 cpc, comma 2 di cui il giudice di appello ha omesso di tener conto”.
Secondo la Cassazione, la prova del danno deve considerarsi già raggiunta in quanto insita nel fatto che il giudice di appello ha accertato l'inadempimento, che risulta senz'altro sulla base della circostanza oggettiva che la distanza di 16 km, percorsa dalla Fiat 500, era assolutamente incompatibile con un tempo di 4 minuti, avendo l'auto dovuto attraversare, in data 03.10.2010, non solo strade extraurbane, ma anche e soprattutto il centro abitato, E' chiaro, quindi, che la tardività dell'avviso al proprietario dell'autovettura, rispetto al momento di consumazione del reato, aveva impedito alla società l'attivazione del blocco da remoto del motore. Inoltre, come affermato dalla
Corte di appello non sussiste dimostrazione in atti neppure che la avesse CP_1
avvertito le forze dell'ordine, come da obbligo contrattualmente assunto.
Conseguentemente, in applicazione al caso in esame del principio di diritto affermato dalla Cassazione, secondo cui “una volta accertato che l'inadempimento ha comportato la perdita di concrete (maggiori) possibilità di recupero del mezzo, il giudice di merito deve liquidare il valore di tale chance sulla base di una valutazione che non poteva che essere equitativa a fronte di una prova del danno che era insita nell'inadempimento”, ha diritto al risarcimento del danno da perdita Parte_1
di chance, trattandosi di un danno in re ipsa nell'inadempimento contrattuale della per come allegato e provato. CP_1
Venendo alla quantificazione di detto danno, esso può essere liquidato equitativamente, sulla base degli insegnamenti della Cassazione di cui all'ordinanza di rinvio, rivenendo come parametro indefettibile il valore di euro 10.600,00 al momento del fatto da attribuirsi all'auto Fiat 500 immatricolata in data 28.04.2008, ossia più di due anni prima, che andrà abbattuto equitativamente di ¾, trattandosi non del danno da perdita del veicolo, ma della sola perdita di maggiori possibilità di rintracciare il mezzo. Sulla somma di euro 2.650,00, pari a 1/4 di 10.600,00, spetta all'istante la rivalutazione, sulla base degli indici Istat Foi generale, dal 04.10.2010 all'attualità, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dalla data del fatto
(04.10.2010) sino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione gli interessi vanno calcolati soltanto sulla somma rivalutata all'attualità (euro 3445,00) sino al soddisfo (cfr Cass Sezioni Unite n.1712/95).
Spese processuali
Con riguardo poi alle spese di lite, occorre rilevare che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod.proc.civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. 12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte
(Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti. (cfr. Cass n. 29056/2024).
Ciò posto, si ritiene di condannare la parte in quanto soccombente, al CP_1
pagamento, in favore di delle spese processuali di tutti i gradi di Parte_1
giudizio (primo grado, appello, cassazione e giudizio di rinvio), che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 5200,00 ed applicati gli importi previsti in tabella per le fasi di giudizio effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello e nel giudizio di rinvio.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2450/2023 di annullamento con rinvio della sentenza n. 5276/2019 della Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1. In accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1
in favore dell'attrice, della somma di euro 3.445,00, all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
2. Condanna la al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del giudizio di primo grado, di secondo grado, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano: -per il giudizio di primo grado in euro 294,00 per esborsi e in euro 2.552,00 per competenze legali;
-per il giudizio di appello in euro 402,50 per esborsi e in euro 2419,00 per competenze legali;
-per il giudizio di cassazione in euro 501, per esborsi e in euro 1875,00 per competenze legali;
-per il giudizio di rinvio in euro 264,00 per esborsi e in euro per 2419,00 per competenze legali;
oltre sulle predette spese il rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott. Michele Magliulo