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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6980 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 4922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4922 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), elett.te Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.ta in Casoria (Na) alla Via Arpino n°90 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Palladino in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] CF. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Claudio Cerchia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Corso Garibaldi, 326 in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.03.2024 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con nel corso della quale erano nati i minori in data Controparte_1 Per_1
18/03/2021 e in data 23/02/2022, deduceva che la relazione si era interrotta a causa del carattere Per_2 instabile della resistente il quale, pur avendo riconosciuto i figli, non partecipava economicamente al mantenimento degli stessi né condivideva le esigenze dei medesimi, pertanto ella provvedeva da sola con l'aiuto della propria famiglia. Aggiungeva di avere intrapreso una relazione sentimentale con Pt_2
residente a [...]dal quale aspettava un figlio pertanto era sua intenzione trasferirsi in Sicilia
[...] anche con Tutto ciò premesso chiedeva: Per_1 Per_2
“A- Statuire l'affido esclusivo alla madre dei minori e;
Parte_1 Persona_3 Persona_4
B-Statuire che la madre possa trasferirsi in Sicilia con i minori nata a [...] il Persona_3
18/03/2021 e nato a Napoli il [...] in [...] con il suo compagno Persona_4
; Persona_5
C- Statuire che il padre possa vedere i figli nata a [...] il Controparte_1 Persona_3
18/03/2021 e nato a Napoli il [...] in [...] ( CT ) ogni qualvolta voglia vedere Persona_4 previo avviso almeno 7 giorni prima;
D- Statuire , a carico del genitore naturale , il mantenimento di € 500,00 per i minori Controparte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] o a quella Persona_3 Persona_4 somma che L' Ill.mo Tribunale adito vorrà quantificare, da versarsi direttamente alla Madre Pt_1
”.
[...]
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
si costituiva opponendosi al trasferimento dei minori a Catania e Controparte_1 contestualmente dichiarando la sua disponibilità a vedere collocati i minori presso di sé, in ogni caso rappresentava che la ricorrente aveva posto in essere una serie di comportamenti volti ad impedirgli la frequentazione con i figli per cui egli si era rivolto anche alle forze dell'ordine e ai servizi sociali.
All'udienza del 10.09.2024, comparse entrambe le parti, la ricorrente dichiarava: “Attualmente non lavoro, prima di avere i bambini ho lavorato in un bar e in un caseificio. Ho studiato fino al IV superiore.
Ho tre figli, oltre a ho anche che è nato da due settimane ed è il figlio del mio Per_1 Per_2 Tes_1 compagno attuale. Io vivo presso mia madre a Napoli in via dello Scirocco 55 con i miei tre figli. Mio padre è deceduto. Il mio compagno vive in Sicilia, in provincia di Catania, è un imprenditore agricolo.
Già quando è nato io vivevo da mia madre. L'estate scorsa abbiamo ritentato la convivenza con Per_2
ma non è andata bene. Il padre vede e quando vuole, inizialmente Controparte_1 Per_1 Per_2 prendeva solo e piangeva, solo negli ultimi mesi, incitato dagli assistenti sociali, ha Per_1 Per_2 iniziato a prendere anche Non li ha mai presi a scuola. nel finesettimana a volte dorme Per_2 Per_1 dal padre, ha dormito da lui una sola volta. I bambini vanno volentieri, è il padre che non è Per_2 presente. L'accordo che abbiamo fatto presso i Servizi Sociali il resistente non lo rispettava, siamo andati tante volte per tentare una soluzione, sono venuti i Carabinieri a casa quattro volte perché lui non rispettava l'accordo. Mia madre lavora in un'impresa di pulizie. Viviamo in una casa popolare. Con la famiglia paterna i miei figli non hanno rapporti. e l'anno scorso frequentavano l'asilo Per_1 Per_2 nido. L'anno scorso avevo avuto il bonus asilo nido per entrambi quest'anno solo per e allora Per_2 non ho portato nessuno dei due. ha compiuto tre anni, ma non l'avevo iscritta all'asilo pubblico Per_1 perché volevo farle continuare l'asilo nido dell'anno scorso. La storia con il mio compagno è iniziata ad ottobre scorso quando sono andata alla clinica Cobellis a Salerno per un intervento allo stomaco e anche lui doveva avere lo stesso intervento. Durante questo anno ci siamo visti nei finesettimana, o scendevo io
o veniva lui. E' venuto più volte lui qui di quante sono scesa io in Sicilia. Non ho mai portato e Per_1 in Sicilia. Per andare in Sicilia il mio compagno mi paga il biglietto dell'aereo. Io ho una sorella Per_2 che vive ad Aversa e ha dei figli. Il mio compagno vive da solo, la sua azienda agricola si occupa di produrre olive. Mia madre è l'unica che è sempre presente per i miei figli. Non saprei se mia madre sarebbe disposta a venire in Sicilia con me. che io sappia lavora saltuariamente come Controparte_1 operaio. Io prendevo l'assegno unico al 100% e lui non mi dava niente per i nostri figli. Da maggio lui prende l'assegno unico al 50% e solo una volta mi ha dato €200,00 e qualche altra € 50,00. Percepisco anche l'assegno di inclusione. Che io sappia vive con la madre nello stesso parco dove abito io Per_3 con la mia. ” Il resistente dichiarava: “Attualmente abito da solo nella casa popolare assegnata a mia madre che è andata a vivere da mia sorella. Mio padre abita altrove. Io sono montatore di mobili, al momento saltuariamente ma a fine mese dovrei essere assunto dalla ditta con cui sto lavorando. Adesso riesco a guadagnare circa € 1.200,00 al mese, se mi assumono credo che lo stipendio aumenti un po', circa € 1.400,00. I bambini stanno con me nel finesettimana sempre quando la ricorrente me li fa venire.
Io dopo le 17,00 posso prendere i bambini perché finisco di lavorare. Ho dovuto fare la denuncia perché la mamma non me li faceva vedere. I bambini stanno volentieri presso di me, sabato u.s. ho portato
a tagliere i capelli poi ho preso che ha dormito da me. Non li prendo insieme perchè Per_2 Per_1 litigano tra loro. Hanno dormito da me più volte, anche Dal mese di febbraio sto versando € Per_2
200,00 al mese a mezzo bonifico alla ricorrente e ho le ricevute. Prima le davo dei soldi a mani. Non mi sono preso carico di fare l'iscrizione dei bambini a scuola perché la ricorrente mi ha detto che non erano cose di cui mi dovevo occupare. Quando i bambini stanno con me li porto spesso a casa di mia sorella dove giocano con i cuginetti e c'è anche mia madre. Io ho una compagna che lavora in un'agenzia di scommesse e attualmente non vive con me. Se i bambini fossero collocati presso di me, mia madre verrebbe a vivere con noi e si prenderebbe cura di loro.” Il Giudice, in via provvisoria ed urgente rigettava la richiesta della ricorrente di trasferimento dei minori in Sicilia, disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori, poneva a carico del padre un contributo nel mantenimento dei medesimi, invitava i Servizi Sociali a relazionare in ordine alle condizioni di vita dei minori e ai rispettivi ambienti di vita delle parti nonché in ordine alla relazione dei minori con ciascuna figura genitoriale.
Dalla relazione inviata dai Servizi Sociali risultava che la ricorrente con i bambini viveva presso la propria madre;
che il nucleo era già conosciuto dagli Assistenti Sociali in quanto ad ottobre 2023 il padre si era rivolto loro lamentando di non riuscire a vedere i figli;
che in quella occasione il si era Per_3 presentato ai Servizi Sociali con un occhio livido, giustificandosi di aver dovuto fare a botte con un signore del quartiere;
che all'epoca fu contattata la la quale evidenziò tutte le difficoltà inerenti Pt_1 alla gestione dei minori;
che dopo una serie di colloqui, i servizi sociali tentarono di definire insieme alle parti le modalità di gestione dei minori;
che il , che inizialmente aveva accettato tali modalità poi Per_3 lasciò l'incontro non essendo più disponibile a firmare l'accordo per poi ripensarci nei giorni successivi;
che dopo poco tempo tuttavia riferì ai servizi sociali di non essere in grado di rispettare l'accordo in quanto costretto per lavoro a viaggiare tra la Spagna e l'Italia; che gli assistenti sociali si erano recati presso la casa del Cancello e l'abitazione si presentava in fase di ristrutturazione, senza cucina ma con l'occorrente per dormire;
che successivamente all'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del
Tribunale il non aveva dato completa esecuzione agli stessi, nè prelevando in maniera costante Per_3 minori, nè versando l'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria;
che gli assistenti sociali avevano conosciuto anche il nuovo compagno della ricorrente, , con il quale minori Persona_5 avevano instaurato un buon rapporto e che disponeva di un'abitazione in provincia di Catania già arredata e pronta per accogliere tutto il nucleo familiare.
All'udienza del 23/01/2025 comparivano personalmente le parti che dichiaravano, la ricorrente: “la disciplina data alla scorsa udienza non è stata rispettata. Il ha preso i bambini solo il primo Per_3 weekend successivo alla scorsa udienza, 31 dicembre e 1 gennaio tenendoli a dormire con sè, anche se inizialmente voleva prendere solo poi io gli ho detto che o prendeva entrambi o nessuno, e così ha Per_1 preso entrambi. A ottobre e è scomparso, raramente li ha presi il martedì e il giovedì e Per_6 comunque non negli orari stabiliti, senza avvisare che non li prende. Io li preparo e lui non viene. I
500,00 euro non sono mai stati versati, per questo ho fatto una denuncia. Non telefona mai, neanche per sapere notizie dei bambini. Poi nell'ultima settimana mi versato in tre volte 700,00 euro complessivi”; il resistente: “Tutto quello che ha detto la ricorrente non è vero. Da settembre ad oggi sono mancato 5 volte il martedì e il giovedì, ma poi sono sempre andato, però se non vado entro le 17,00 non mi risponde al telefono. I finesettimana li ho sempre tenuti con me tranne 4 volte. Non li ho tenuti tra Novembre e Dicembre nel finesettimana perché stavo fuori per lavoro. E un'altra volta perché il sabato mattina avevo una visita dal cardiologo e mi ha detto che non potevo prenderli il sabato ma dovevo prenderli il Pt_1 venerdì. Lei non mi risponde al telefono né alle videochiamate. L'assegno non l'ho versato perché non avevo l'IBAN della ricorrente. I servizi sociali mi hanno chiamato circa 20 giorni fa e sono venuti a casa mia tre giorni fa. Li devo richiamare tra una settimana/10 giorni quando finisco i lavori a casa. Mi impegno a versare tutti gli arretrati”
Il Giudice rinviava per un ulteriore monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, invitando le parti ad un maggior rispetto dei provvedimenti provvisori adottati.
In data 10/04/2025 perveniva ulteriore relazione da parte dei Servizi Sociali dalla quale risultava che, sulla base di quanto riferito dalla poco era cambiato, nel senso che i rapporti tra il padre e i Pt_1 minori erano discontinui così come la partecipazione economica del primo;
che il Servizio Sociale aveva più volte tentato di contattare il ma senza successo, sembrava che il medesimo fosse solito Per_3 cambiare le utenze telefoniche in uso, né questi aveva poi contattato il Servizio Sociale in merito alla conclusione dei lavori nel suo appartamento come viceversa concordato.
All'udienza del 17/04/2025, comparsi i procuratori delle parti e la sola ricorrente di persona, mentre il resistente non compariva per un problema alla spalla, i primi discutevano oralmente la causa e il Giudice la rimetteva in decisione al Collegio inviando gli atti al PM per la formulazione delle conclusioni.
I minori e risultano regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, come da Per_1 Persona_4 certificati allegati al ricorso. Venendo al regime di affido, è noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, il comportamento tenuto in questi anni dal nei confronti dei minori, Per_3 nonostante, in un primo tempo, gli impegni assunti con gli assistenti sociali e, in un secondo momento, i provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale, denota la totale inaffidabilità di questa persona, che pur avendo preso l'iniziativa di recarsi presso gli assistenti sociali lamentando di non riuscire a vedere i figli, non ha poi mantenuto nessuno degli impegni presi con costoro, né prima del giudizio né nel corso dello stesso, arrivando alla fine a non rispondere nemmeno più alle telefonate degli assistenti sociali. Né ha rispettato i provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale, sia con riguardo alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso di sé, pur abitando nello stesso parco, sia con riguardo agli aspetti economici, tentando anche di giustificare il mancato versamento dell'assegno con la mancata conoscenza dell'IBAN della ricorrente, laddove ben avrebbe potuto utilizzare altri strumenti come la ricarica postpay già saltuariamente utilizzata in passato a tale scopo. Addirittura in giudizio, nelle conclusioni della comparsa, il ha manifestato la disponibilità a vedere collocati i minori presso di sé, salvo poi i Per_3
Servizi Sociali verificare che l'abitazione era in corso di ristrutturazione e senza cucina, né il medesimo ha più preso contatti con i Servizi Sociali per comunicare l'ultimazione dei lavori, nonostante l'impegno assunto al riguardo. Il comportamento incostante del resistente si ritiene altamente sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso.
Deve, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, genitore più affidabile e presente, che sempre si è presa cura degli stessi, in conformità anche alla richiesta del PM. Inoltre, le evidenziate carenze genitoriali del , quindi l'inaffidabilità dello stesso e la discontinuità del rapporto avuto Per_3 con i figli, induce il Collegio a ritenere sussistenti elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse
(art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Rientrano, quindi, tra i poteri della anche le decisioni in ordine alla residenza abituale dei minori, Pt_1 che ella ha già anticipato voler trasferire con sè in provincia di Catania presso il suo nuovo compagno con cui ella ha avuto un altro figlio e che ivi gestisce un'azienda a carattere familiare che produce olio ed ha a disposizione un'abitazione dove poter ospitare tutti. Decisione questa che, considerato che la Pt_1 attualmente non sta lavorando e vive con i minori presso la propria madre, è certamente rispondente anche all'interesse di offrendo loro l'opportunità di inserirsi nel nuovo nucleo famigliare Per_1 Per_2 creato dalla madre con il compagno e il fratellino. Di ciò occorre tener conto nel disciplinare i tempi di permanenza dei minori presso il padre che dovranno contemperare la distanza tra le due regioni con la necessità per i minori di mantenere rapporti significativi con il padre.
Pertanto si ritiene opportuno prevedere che i minori incontrino il padre almeno due finesettimana al mese con pernottamento, uno sarà il padre a recarsi in Sicilia e l'altro sarà la madre a portare i minori a Napoli, sette giorni durante le vacanze natalizie da concordare tra le parti, ad anni alterni, un anno sarà la madre ad accompagnarli a Napoli e un altro sarà il padre ad andarli a prendere in Sicilia e quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo.
Venendo agli aspetti di carattere economico, premesso che in ragione dell'affido superesclusivo la madre percepirà per intero l'assegno unico riconosciuto per i figli, considerato che non risultano in alcun modo documentati i redditi del resistente, che ha riferito di essere montatore di mobili e di riuscire a guadagnare circa € 1.200,00 al mese, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza dei minori presso il padre e quindi della ridotta partecipazione del medesimo ai compiti di cura e assistenza degli stessi, ma al contempo delle spese connesse ai viaggi per recarsi in Sicilia si ritiene congruo porre a carico di Controparte_1 un contributo mensile pari ad euro 350,00 per entrambi i figli. Il suddetto assegno da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese dovrà essere corrisposto alla e dovrà essere annualmente rivalutato Pt_1 secondo gli indici ISTAT a far data da giugno 2026. Inoltre il dovrà contribuire nella misura del Per_3
50% alle spese straordinarie individuate in base al Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018.
In ordine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. affida i figli minori nata il [...] e nato il [...], alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1 disponendo che le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).;
2. regolamenta i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva indicato;
3. dispone che versi mensilmente a un assegno mensile di euro 350,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da giugno
2026. Il Cancello provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate in base al
Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 2.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4922 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), elett.te Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.ta in Casoria (Na) alla Via Arpino n°90 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Palladino in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] CF. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Claudio Cerchia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Corso Garibaldi, 326 in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.03.2024 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con nel corso della quale erano nati i minori in data Controparte_1 Per_1
18/03/2021 e in data 23/02/2022, deduceva che la relazione si era interrotta a causa del carattere Per_2 instabile della resistente il quale, pur avendo riconosciuto i figli, non partecipava economicamente al mantenimento degli stessi né condivideva le esigenze dei medesimi, pertanto ella provvedeva da sola con l'aiuto della propria famiglia. Aggiungeva di avere intrapreso una relazione sentimentale con Pt_2
residente a [...]dal quale aspettava un figlio pertanto era sua intenzione trasferirsi in Sicilia
[...] anche con Tutto ciò premesso chiedeva: Per_1 Per_2
“A- Statuire l'affido esclusivo alla madre dei minori e;
Parte_1 Persona_3 Persona_4
B-Statuire che la madre possa trasferirsi in Sicilia con i minori nata a [...] il Persona_3
18/03/2021 e nato a Napoli il [...] in [...] con il suo compagno Persona_4
; Persona_5
C- Statuire che il padre possa vedere i figli nata a [...] il Controparte_1 Persona_3
18/03/2021 e nato a Napoli il [...] in [...] ( CT ) ogni qualvolta voglia vedere Persona_4 previo avviso almeno 7 giorni prima;
D- Statuire , a carico del genitore naturale , il mantenimento di € 500,00 per i minori Controparte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] o a quella Persona_3 Persona_4 somma che L' Ill.mo Tribunale adito vorrà quantificare, da versarsi direttamente alla Madre Pt_1
”.
[...]
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
si costituiva opponendosi al trasferimento dei minori a Catania e Controparte_1 contestualmente dichiarando la sua disponibilità a vedere collocati i minori presso di sé, in ogni caso rappresentava che la ricorrente aveva posto in essere una serie di comportamenti volti ad impedirgli la frequentazione con i figli per cui egli si era rivolto anche alle forze dell'ordine e ai servizi sociali.
All'udienza del 10.09.2024, comparse entrambe le parti, la ricorrente dichiarava: “Attualmente non lavoro, prima di avere i bambini ho lavorato in un bar e in un caseificio. Ho studiato fino al IV superiore.
Ho tre figli, oltre a ho anche che è nato da due settimane ed è il figlio del mio Per_1 Per_2 Tes_1 compagno attuale. Io vivo presso mia madre a Napoli in via dello Scirocco 55 con i miei tre figli. Mio padre è deceduto. Il mio compagno vive in Sicilia, in provincia di Catania, è un imprenditore agricolo.
Già quando è nato io vivevo da mia madre. L'estate scorsa abbiamo ritentato la convivenza con Per_2
ma non è andata bene. Il padre vede e quando vuole, inizialmente Controparte_1 Per_1 Per_2 prendeva solo e piangeva, solo negli ultimi mesi, incitato dagli assistenti sociali, ha Per_1 Per_2 iniziato a prendere anche Non li ha mai presi a scuola. nel finesettimana a volte dorme Per_2 Per_1 dal padre, ha dormito da lui una sola volta. I bambini vanno volentieri, è il padre che non è Per_2 presente. L'accordo che abbiamo fatto presso i Servizi Sociali il resistente non lo rispettava, siamo andati tante volte per tentare una soluzione, sono venuti i Carabinieri a casa quattro volte perché lui non rispettava l'accordo. Mia madre lavora in un'impresa di pulizie. Viviamo in una casa popolare. Con la famiglia paterna i miei figli non hanno rapporti. e l'anno scorso frequentavano l'asilo Per_1 Per_2 nido. L'anno scorso avevo avuto il bonus asilo nido per entrambi quest'anno solo per e allora Per_2 non ho portato nessuno dei due. ha compiuto tre anni, ma non l'avevo iscritta all'asilo pubblico Per_1 perché volevo farle continuare l'asilo nido dell'anno scorso. La storia con il mio compagno è iniziata ad ottobre scorso quando sono andata alla clinica Cobellis a Salerno per un intervento allo stomaco e anche lui doveva avere lo stesso intervento. Durante questo anno ci siamo visti nei finesettimana, o scendevo io
o veniva lui. E' venuto più volte lui qui di quante sono scesa io in Sicilia. Non ho mai portato e Per_1 in Sicilia. Per andare in Sicilia il mio compagno mi paga il biglietto dell'aereo. Io ho una sorella Per_2 che vive ad Aversa e ha dei figli. Il mio compagno vive da solo, la sua azienda agricola si occupa di produrre olive. Mia madre è l'unica che è sempre presente per i miei figli. Non saprei se mia madre sarebbe disposta a venire in Sicilia con me. che io sappia lavora saltuariamente come Controparte_1 operaio. Io prendevo l'assegno unico al 100% e lui non mi dava niente per i nostri figli. Da maggio lui prende l'assegno unico al 50% e solo una volta mi ha dato €200,00 e qualche altra € 50,00. Percepisco anche l'assegno di inclusione. Che io sappia vive con la madre nello stesso parco dove abito io Per_3 con la mia. ” Il resistente dichiarava: “Attualmente abito da solo nella casa popolare assegnata a mia madre che è andata a vivere da mia sorella. Mio padre abita altrove. Io sono montatore di mobili, al momento saltuariamente ma a fine mese dovrei essere assunto dalla ditta con cui sto lavorando. Adesso riesco a guadagnare circa € 1.200,00 al mese, se mi assumono credo che lo stipendio aumenti un po', circa € 1.400,00. I bambini stanno con me nel finesettimana sempre quando la ricorrente me li fa venire.
Io dopo le 17,00 posso prendere i bambini perché finisco di lavorare. Ho dovuto fare la denuncia perché la mamma non me li faceva vedere. I bambini stanno volentieri presso di me, sabato u.s. ho portato
a tagliere i capelli poi ho preso che ha dormito da me. Non li prendo insieme perchè Per_2 Per_1 litigano tra loro. Hanno dormito da me più volte, anche Dal mese di febbraio sto versando € Per_2
200,00 al mese a mezzo bonifico alla ricorrente e ho le ricevute. Prima le davo dei soldi a mani. Non mi sono preso carico di fare l'iscrizione dei bambini a scuola perché la ricorrente mi ha detto che non erano cose di cui mi dovevo occupare. Quando i bambini stanno con me li porto spesso a casa di mia sorella dove giocano con i cuginetti e c'è anche mia madre. Io ho una compagna che lavora in un'agenzia di scommesse e attualmente non vive con me. Se i bambini fossero collocati presso di me, mia madre verrebbe a vivere con noi e si prenderebbe cura di loro.” Il Giudice, in via provvisoria ed urgente rigettava la richiesta della ricorrente di trasferimento dei minori in Sicilia, disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori, poneva a carico del padre un contributo nel mantenimento dei medesimi, invitava i Servizi Sociali a relazionare in ordine alle condizioni di vita dei minori e ai rispettivi ambienti di vita delle parti nonché in ordine alla relazione dei minori con ciascuna figura genitoriale.
Dalla relazione inviata dai Servizi Sociali risultava che la ricorrente con i bambini viveva presso la propria madre;
che il nucleo era già conosciuto dagli Assistenti Sociali in quanto ad ottobre 2023 il padre si era rivolto loro lamentando di non riuscire a vedere i figli;
che in quella occasione il si era Per_3 presentato ai Servizi Sociali con un occhio livido, giustificandosi di aver dovuto fare a botte con un signore del quartiere;
che all'epoca fu contattata la la quale evidenziò tutte le difficoltà inerenti Pt_1 alla gestione dei minori;
che dopo una serie di colloqui, i servizi sociali tentarono di definire insieme alle parti le modalità di gestione dei minori;
che il , che inizialmente aveva accettato tali modalità poi Per_3 lasciò l'incontro non essendo più disponibile a firmare l'accordo per poi ripensarci nei giorni successivi;
che dopo poco tempo tuttavia riferì ai servizi sociali di non essere in grado di rispettare l'accordo in quanto costretto per lavoro a viaggiare tra la Spagna e l'Italia; che gli assistenti sociali si erano recati presso la casa del Cancello e l'abitazione si presentava in fase di ristrutturazione, senza cucina ma con l'occorrente per dormire;
che successivamente all'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del
Tribunale il non aveva dato completa esecuzione agli stessi, nè prelevando in maniera costante Per_3 minori, nè versando l'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria;
che gli assistenti sociali avevano conosciuto anche il nuovo compagno della ricorrente, , con il quale minori Persona_5 avevano instaurato un buon rapporto e che disponeva di un'abitazione in provincia di Catania già arredata e pronta per accogliere tutto il nucleo familiare.
All'udienza del 23/01/2025 comparivano personalmente le parti che dichiaravano, la ricorrente: “la disciplina data alla scorsa udienza non è stata rispettata. Il ha preso i bambini solo il primo Per_3 weekend successivo alla scorsa udienza, 31 dicembre e 1 gennaio tenendoli a dormire con sè, anche se inizialmente voleva prendere solo poi io gli ho detto che o prendeva entrambi o nessuno, e così ha Per_1 preso entrambi. A ottobre e è scomparso, raramente li ha presi il martedì e il giovedì e Per_6 comunque non negli orari stabiliti, senza avvisare che non li prende. Io li preparo e lui non viene. I
500,00 euro non sono mai stati versati, per questo ho fatto una denuncia. Non telefona mai, neanche per sapere notizie dei bambini. Poi nell'ultima settimana mi versato in tre volte 700,00 euro complessivi”; il resistente: “Tutto quello che ha detto la ricorrente non è vero. Da settembre ad oggi sono mancato 5 volte il martedì e il giovedì, ma poi sono sempre andato, però se non vado entro le 17,00 non mi risponde al telefono. I finesettimana li ho sempre tenuti con me tranne 4 volte. Non li ho tenuti tra Novembre e Dicembre nel finesettimana perché stavo fuori per lavoro. E un'altra volta perché il sabato mattina avevo una visita dal cardiologo e mi ha detto che non potevo prenderli il sabato ma dovevo prenderli il Pt_1 venerdì. Lei non mi risponde al telefono né alle videochiamate. L'assegno non l'ho versato perché non avevo l'IBAN della ricorrente. I servizi sociali mi hanno chiamato circa 20 giorni fa e sono venuti a casa mia tre giorni fa. Li devo richiamare tra una settimana/10 giorni quando finisco i lavori a casa. Mi impegno a versare tutti gli arretrati”
Il Giudice rinviava per un ulteriore monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, invitando le parti ad un maggior rispetto dei provvedimenti provvisori adottati.
In data 10/04/2025 perveniva ulteriore relazione da parte dei Servizi Sociali dalla quale risultava che, sulla base di quanto riferito dalla poco era cambiato, nel senso che i rapporti tra il padre e i Pt_1 minori erano discontinui così come la partecipazione economica del primo;
che il Servizio Sociale aveva più volte tentato di contattare il ma senza successo, sembrava che il medesimo fosse solito Per_3 cambiare le utenze telefoniche in uso, né questi aveva poi contattato il Servizio Sociale in merito alla conclusione dei lavori nel suo appartamento come viceversa concordato.
All'udienza del 17/04/2025, comparsi i procuratori delle parti e la sola ricorrente di persona, mentre il resistente non compariva per un problema alla spalla, i primi discutevano oralmente la causa e il Giudice la rimetteva in decisione al Collegio inviando gli atti al PM per la formulazione delle conclusioni.
I minori e risultano regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, come da Per_1 Persona_4 certificati allegati al ricorso. Venendo al regime di affido, è noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, il comportamento tenuto in questi anni dal nei confronti dei minori, Per_3 nonostante, in un primo tempo, gli impegni assunti con gli assistenti sociali e, in un secondo momento, i provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale, denota la totale inaffidabilità di questa persona, che pur avendo preso l'iniziativa di recarsi presso gli assistenti sociali lamentando di non riuscire a vedere i figli, non ha poi mantenuto nessuno degli impegni presi con costoro, né prima del giudizio né nel corso dello stesso, arrivando alla fine a non rispondere nemmeno più alle telefonate degli assistenti sociali. Né ha rispettato i provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale, sia con riguardo alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso di sé, pur abitando nello stesso parco, sia con riguardo agli aspetti economici, tentando anche di giustificare il mancato versamento dell'assegno con la mancata conoscenza dell'IBAN della ricorrente, laddove ben avrebbe potuto utilizzare altri strumenti come la ricarica postpay già saltuariamente utilizzata in passato a tale scopo. Addirittura in giudizio, nelle conclusioni della comparsa, il ha manifestato la disponibilità a vedere collocati i minori presso di sé, salvo poi i Per_3
Servizi Sociali verificare che l'abitazione era in corso di ristrutturazione e senza cucina, né il medesimo ha più preso contatti con i Servizi Sociali per comunicare l'ultimazione dei lavori, nonostante l'impegno assunto al riguardo. Il comportamento incostante del resistente si ritiene altamente sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso.
Deve, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, genitore più affidabile e presente, che sempre si è presa cura degli stessi, in conformità anche alla richiesta del PM. Inoltre, le evidenziate carenze genitoriali del , quindi l'inaffidabilità dello stesso e la discontinuità del rapporto avuto Per_3 con i figli, induce il Collegio a ritenere sussistenti elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse
(art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Rientrano, quindi, tra i poteri della anche le decisioni in ordine alla residenza abituale dei minori, Pt_1 che ella ha già anticipato voler trasferire con sè in provincia di Catania presso il suo nuovo compagno con cui ella ha avuto un altro figlio e che ivi gestisce un'azienda a carattere familiare che produce olio ed ha a disposizione un'abitazione dove poter ospitare tutti. Decisione questa che, considerato che la Pt_1 attualmente non sta lavorando e vive con i minori presso la propria madre, è certamente rispondente anche all'interesse di offrendo loro l'opportunità di inserirsi nel nuovo nucleo famigliare Per_1 Per_2 creato dalla madre con il compagno e il fratellino. Di ciò occorre tener conto nel disciplinare i tempi di permanenza dei minori presso il padre che dovranno contemperare la distanza tra le due regioni con la necessità per i minori di mantenere rapporti significativi con il padre.
Pertanto si ritiene opportuno prevedere che i minori incontrino il padre almeno due finesettimana al mese con pernottamento, uno sarà il padre a recarsi in Sicilia e l'altro sarà la madre a portare i minori a Napoli, sette giorni durante le vacanze natalizie da concordare tra le parti, ad anni alterni, un anno sarà la madre ad accompagnarli a Napoli e un altro sarà il padre ad andarli a prendere in Sicilia e quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo.
Venendo agli aspetti di carattere economico, premesso che in ragione dell'affido superesclusivo la madre percepirà per intero l'assegno unico riconosciuto per i figli, considerato che non risultano in alcun modo documentati i redditi del resistente, che ha riferito di essere montatore di mobili e di riuscire a guadagnare circa € 1.200,00 al mese, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza dei minori presso il padre e quindi della ridotta partecipazione del medesimo ai compiti di cura e assistenza degli stessi, ma al contempo delle spese connesse ai viaggi per recarsi in Sicilia si ritiene congruo porre a carico di Controparte_1 un contributo mensile pari ad euro 350,00 per entrambi i figli. Il suddetto assegno da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese dovrà essere corrisposto alla e dovrà essere annualmente rivalutato Pt_1 secondo gli indici ISTAT a far data da giugno 2026. Inoltre il dovrà contribuire nella misura del Per_3
50% alle spese straordinarie individuate in base al Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018.
In ordine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. affida i figli minori nata il [...] e nato il [...], alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1 disponendo che le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).;
2. regolamenta i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva indicato;
3. dispone che versi mensilmente a un assegno mensile di euro 350,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da giugno
2026. Il Cancello provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate in base al
Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 2.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino