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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2331/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2331/2025 V.G. avente ad oggetto l o scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Righini
e
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
e residente in [...] di Guidonia (RM), C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosaria Maria Rita Zito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25 maggio 2025, i sig.ri Parte_1
e , premettendo di aver contratto matrimonio in data 4 agosto 2002 Controparte_1
1 in Tivoli (RM) e precisando che dall'unione è nato il figlio (in Persona_1
19 settembre 2002), maggiorenne ma non autosufficiente - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli
(19 settembre 2020) nel procedimento di separazione personale ( R.G. N. 812/2020), conclusosi con decreto di omologazione del 29 ottobre 2020 – hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni da costoro concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 14 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“a) il sig. , verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente al Controparte_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1
a titolo di mantenimento, la somma di € 750,00;
b) Il signor nulla corrisponderà alla signora a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento, essendo quest'ultima autosufficiente e in grado di provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento economico”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
tali condizioni possono pertanto essere poste a fondamento della decisione .
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra signori e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 4 agosto 2002 in Tivoli (RM),
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tivoli (RM), atto n°
37, parte II, serie C – anno 2002.
2 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA RA IA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2331/2025 V.G. avente ad oggetto l o scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Righini
e
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
e residente in [...] di Guidonia (RM), C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosaria Maria Rita Zito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25 maggio 2025, i sig.ri Parte_1
e , premettendo di aver contratto matrimonio in data 4 agosto 2002 Controparte_1
1 in Tivoli (RM) e precisando che dall'unione è nato il figlio (in Persona_1
19 settembre 2002), maggiorenne ma non autosufficiente - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli
(19 settembre 2020) nel procedimento di separazione personale ( R.G. N. 812/2020), conclusosi con decreto di omologazione del 29 ottobre 2020 – hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni da costoro concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 14 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“a) il sig. , verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente al Controparte_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1
a titolo di mantenimento, la somma di € 750,00;
b) Il signor nulla corrisponderà alla signora a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento, essendo quest'ultima autosufficiente e in grado di provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento economico”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
tali condizioni possono pertanto essere poste a fondamento della decisione .
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra signori e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 4 agosto 2002 in Tivoli (RM),
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tivoli (RM), atto n°
37, parte II, serie C – anno 2002.
2 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA RA IA
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