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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 5877/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 5877/2023 promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lorella Giannicchi (c.f. – PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_3 dagli Avv.ti Giorgio Rubini (c.f. – PEC C.F._4
) e Marina Tallarico (c.f. – PEC Email_2 CodiceFiscale_5
) Email_3
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 17.3.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2023, – premesso che con sentenza n. Parte_1
832/2018 del 9.4.2018, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 2 concordatario contratto dal ricorrente con la signora che in punto di affidamento dei figli è CP_1 stato disposto il regime dell'affido condiviso, la collocazione dei figli presso la madre, un regime di visite con il padre e un contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del signor pari a euro Parte_1
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
che medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio con la resistente.
2. Con comparsa depositata in data 14.3.2024, si costituiva in giudizio la signora contestando CP_1
interamente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio le parti, all'udienza del 17.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno dichiarato congiuntamente di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare con recupero del rapporto padre-figlia e, rinunciando reciprocamente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e a qualsiasi forma di appello sui temi trattati, dovendosi ritenere la lite conciliata, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4. Tanto premesso, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, ritenuto conforme all'interesse della prole l'intervenuto svolgimento del percorso di mediazione familiare, venuta meno la ragion d'essere della lite fra le parti, deve disporsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate in ragione degli esiti del giudizio.
P. Q. M.
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Pres. Rel. Est.
Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 5877/2023 promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lorella Giannicchi (c.f. – PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_3 dagli Avv.ti Giorgio Rubini (c.f. – PEC C.F._4
) e Marina Tallarico (c.f. – PEC Email_2 CodiceFiscale_5
) Email_3
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 17.3.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2023, – premesso che con sentenza n. Parte_1
832/2018 del 9.4.2018, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 2 concordatario contratto dal ricorrente con la signora che in punto di affidamento dei figli è CP_1 stato disposto il regime dell'affido condiviso, la collocazione dei figli presso la madre, un regime di visite con il padre e un contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del signor pari a euro Parte_1
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
che medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio con la resistente.
2. Con comparsa depositata in data 14.3.2024, si costituiva in giudizio la signora contestando CP_1
interamente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio le parti, all'udienza del 17.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno dichiarato congiuntamente di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare con recupero del rapporto padre-figlia e, rinunciando reciprocamente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e a qualsiasi forma di appello sui temi trattati, dovendosi ritenere la lite conciliata, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4. Tanto premesso, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, ritenuto conforme all'interesse della prole l'intervenuto svolgimento del percorso di mediazione familiare, venuta meno la ragion d'essere della lite fra le parti, deve disporsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate in ragione degli esiti del giudizio.
P. Q. M.
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Pres. Rel. Est.
Marco Valecchi
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