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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.2813/2018 pubblicata il 07.11.2018, iscritto al n. 1726/2019 del ruolo generale de-
gli affari civili contenziosi, riservato in decisione all' esito dell'udienza del 18 marzo
2025 e pendente
TRA
c.f. - e c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
; in proprio ed in qualità di genitori, legali rappresentanti ed CodiceFiscale_2
esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore nata il Persona_1
19/12/2009, c.f. ; , c.f. CodiceFiscale_3 Parte_2 [...]
; c.f. ; C.F._4 Parte_3 CodiceFiscale_5 Parte_4
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sira-
[...] CodiceFiscale_6
no, c.f. per procura conferita nel giudizio di primo grado non- C.F._7
ché in calce al presente atto, pec: Email_1
-APPELLANTI-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
c.f. , e , c.f. Parte_5 CodiceFiscale_8 Parte_6 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuela Fanelli e Matteo Ca- C.F._9
sertano, codici fiscali non indicati, per procura alle liti a margine della comparsa di co-
stituzione e risposta in primo grado, pec: Email_2
[...]
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
c.f./partita Iva, , rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Greco, c.f. P.IVA_1
, giusta procura in calce dell'atto di costituzione in appello, pec: C.F._10
Email_3
APPELLATA -APPELLANTE INCIDENTALE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. I coniugi e , in proprio ed in qualità di Parte_1 Controparte_1
genitori, legali rappresentanti ed esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
, nonché , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con citazione notificata il 09.4.2019 appellavano la sentenza indicata in epigra-
[...]
fe, di parziale rigetto della domanda attorea proposta dagli attuali appellanti, eredi e congiunti di , nei confronti di Persona_2 Parte_5 [...]
nonché , avente ad oggetto il risarcimento dei danni do- Parte_6 CP_3
mandati dagli attori a seguito del sinistro mortale in cui perdeva la vita il proprio con-
giunto. era convenuto in giudizio quale proprietario del veicolo Parte_5
Volkswagen Tiguan targato DX263LM, condotto da , che investiva Parte_6
, immobile al momento dell'impatto, in quanto addormentato su Persona_2
una sedia. L' era l'impresa assicuratrice del veicolo investitore. CP_3
La causa era preceduta dal contenzioso penale, concluso con la condanna di
[...]
per omicidio colposo e successiva estinzione del reato per l'esito positi- CP_4
vo della “messa alla prova”, comminatagli in quanto minorenne.
Rg 1726/22 est. Sandro Figliozzi
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Il giudice del contenzioso civile, con l'impugnata sentenza, all'esito dell'istruttoria costi-
tuita dall'acquisizione degli atti del processo penale e dall'espletamento della prova per testi, nel condannare i convenuti al risarcimento dei danni, contestualmente dichia-
rava la corresponsabilità paritetica del deceduto nella causazione dell'incidente ex art. 1227 n.1 c.c., d'ufficio, dopo aver emesso, in corso di causa, due ordinanze di con-
cessione di provvisionale. Motivava la dichiarazione di corresponsabilità per aver consegnato a , quindicenne, le chiavi Persona_2 Parte_6
dell'autovettura alla guida della quale il minore lo aveva poi investito. Alla vittima il giu-
dice quindi contestava l'imprudenza e la violazione delle comuni regole del buon sen-
so, non potendosi consentire ad un minore di mettersi alla guida di un'autovettura, per di più potente e poco maneggevole.
La consegna delle chiavi al minore da parte di era dal giudice Persona_2
evinta dalle dichiarazioni di , dipendente di rese Testimone_1 Parte_5
dapprima in data 07/07/2011, davanti al Commissariato di Giugliano-Villaricca, e poi in giudizio.
2. Con l'appello gli originari attori proponevano alla Corte un unico motivo di gra-
vame incentrato sulla decisione, ritenuta erronea, di considerare dimostrato che le chiavi dell'auto al minore fossero state consegnate da . Rite- Persona_2
nevano ingiusta anche la percentuale paritetica di concorso di colpa attribuita al dece-
duto.
Tes_ Secondo gli appellanti il teste non era attendibile perché “dipendente fedele” e stretto collaboratore del padre dell'autore dell'omicidio colposo, condizionato dal vinco-
lo di amicizia e di subordinazione con il proprio datore di lavoro, che tutelava - unita-
mente alla sua famiglia - dapprima assecondando con un “complice silenzio” il tentati-
vo di di scagionare il figlio inquinando la scena del crimine aspor- Parte_5
tando il corpo dell'investito (per gli attori probabilmente ancora in vita), inscenando un
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falso incidente stradale subìto in moto dalla vittima, con abbandono del Per_2
presso il pronto soccorso dell'ospedale.
Sempre secondo gli appellanti non faceva nulla per impedire Testimone_1
l'accaduto, non impediva la guida dell'auto da parte di un minorenne, pur trovandosi a bordo della stessa;
rendeva dichiarazioni contraddittorie, già valutate in sede penale e ritenute irrilevanti per assegnare parte della responsabilità a terzi o alla vittima. IL
dichiarava che diceva al di dargli le chiavi Tes_1 Parte_6 Per_2
della macchina per andare a vedere se le chiavi del bagno dell'immobile le avesse l'impiegato dell'ufficio vendite, non dichiarando di aver visto direttamente la consegna delle chiavi, ma solo affermando di aver ascoltato una richiesta. Non poteva conferma-
re che vi fosse stata la consegna effettiva non emergendo neppure che, dal sedile po-
steriore dell'auto, potesse osservare la dazione. Escusso in giudizio, nel corso del primo grado, cambiava versione rispetto quanto dichiarato alla P.G., affermando che stava riposando nella macchina e andò a chiedere le chiavi ad Parte_6 CP_5
dro…” così sostanzialmente confermando di non aver visto la presunta consegna delle chiavi. Per gli attori non era possibile escludere che le chiavi fossero state consegnate da chi il testimone voleva proteggere, il padre del minore, che aveva stipulato una po-
lizza di assicurazione con una clausola che copriva i danni causati a terzi da un mino-
re alla guida. Dette chiavi, per gli appellanti, potevano essere state consegnate dallo stesso testimone il quale, con le dichiarazioni rese in giudizio, avrebbe trovato il modo migliore per sollevarsi da responsabilità scagionando anche il datore di lavoro, affer-
mando che era stato a consegnarle. Per_2
La dazione delle chiavi, se fosse effettivamente intervenuta da parte del Per_2
non poteva comunque rilevare per il 50% della responsabilità, perché interveniva mol-
to tempo prima l'investimento, tanto che la vittima aveva avuto il tempo di mangiare e di addormentarsi e non implicava automaticamente l'autorizzazione e/o “l'istigazione”
alla guida potendo detta consegna essere connessa ad altri fini, quali, ad esempio, la
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necessità di prendere qualcosa all'interno dell'abitacolo. Il consentire l'accesso in auto in sé costituiva un atto innocuo.
Così gli appellati concludevano: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospen-
dere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tut-
ti meglio dedotti nel presente atto, anche al fine di evitare la paradossale evenienza
che gli odierni appellanti, avendo ricevuto con la provvisionale un importo superiore
rispetto a quello agli stessi liquidato in sentenza, siano costretti, addirittura, alla resti-
tuzione di parte dell'importo corrispostogli, che per la natura anticipatoria della provvi-
sionale, doveva invece rappresentare solo un acconto tra il 30% ed il 50% rispetto a
quanto ad essi spettante;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i
motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sen-
tenza n. 2813/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in persona del Giudice Dott.
UCCI, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4777/2015, pubblicata in data 07/11/2018, acco-
gliere tutte le conclusioni avanzate ed i motivi di appello contenuti nel presente atto e
così provvedere: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig.
[...]
, escludendo la sussistenza di qualsivoglia concorsualità del defunto Sig. Parte_6
ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro mortale de Persona_2
quo. Per l'effetto condannare i convenuti Parte_5 Controparte_6
[..
, in solido con la al risarcimento integrale dei danni subiti dagli odierni CP_7
appellanti, come da calcolo tabellare (Tabelle di Milano richiamate dallo stesso Giudi-
ce di primo grado nella parte motiva della sentenza) al pagamento degli importi di €
302.500,00 (trecentoduemilacinquecento/00) in favore del Sig. Parte_1
€ 300.000,00 (trecentomila/00) in favore della Sig.ra € Controparte_1
120.000,00 (centoventimila/00) in favore di € 120.000,00 Parte_2
(centoventimila/00) in favore di € 60.000,00 (sessantamila/00) Persona_1
in favore di la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) in favore di Parte_3
. Somme dalle quali al saldo, dovranno essere ovviamente de- Parte_7
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tratte quelle corrisposte a titolo di provvisionale. Il tutto oltre interessi al tasso legale
dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulle somme com-
plessive innanzi liquidate all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
27.6.2011 quale momento del sinistro fino al momento del deposito della presente de-
cisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra preci-
sate, con divieto di anatocismo;
3) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi in cui
l'Eccellent.ma Corte d'Appello dovesse ravvisare la sussistenza di una eventuale, an-
che minima, corresponsabilità del defunto Sig. nella causa- Persona_2
zione del proprio omicidio colposo, condannare i Sigg. e Parte_5 [...]
in solido con la alla corresponsione in favore degli Parte_8 CP_3
odierni appellanti dell'importo tabellarmente calcolato, limitando al minimo la percen-
tuale di corresponsabilità eventualmente ravvisata;
4) Condannare i convenuti
[...]
onché la , in solido, al pa- Parte_8 Parte_5 CP_3
gamento di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per leg-
ge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avv. Massimo
Sirano che se ne dichiara antistatario.”
3. e si costituivano nel gravame eccependo Parte_5 Parte_6
l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza di primo grado. Il concorso di colpa era stato giustamente sancito a carico del deceduto per aver lui fornito le chiavi dell'auto ad un quindicenne, così accettando scientemente il rischio della circo- CP_8
lazione dell'autovettura. La percentuale del 50% di concorso per gli appellati era cor-
retta ed il convincimento del giudice non era solo fondato sulle dichiarazioni del teste
Tes_
ma su di una un'istruttoria definita estremamente cavillosa. I provvedimenti di provvisionale erano di natura cautelare ed emessi in virtù di un giudizio sommario sull'an e sul quantum, non avevano natura anticipatoria ed erano privi del potere di cristallizzazione del quantum effettivo dovuto.
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Così gli appellati concludevano: “
1. In via preliminare, dichiarare la nullità e/o
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello proposto;
2. Nel merito, rigettare la
domanda di parte appellante poiché nulla, inammissibile, improponibile e comunque
infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
3. Nell'ipotesi
di accoglimento dell'appello non riconoscere alcun obbligo di risarcimento in capo agli
appellati e manlevandolo da qualsiasi con- Parte_5 Parte_6
danna e condannando per essi la , quale ente assicuratore del veicolo CP_3
Tiguan di proprietà del respingendo altresì ogni domanda avanza- Parte_5
ta nei confronti degli appellati e;
4. Vittoria di Parte_5 Parte_6
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto pro-
curatore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 5. Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
3. si costituiva in appello in data 29.7.2019, tempestivamen- Controparte_2
te per la proposizione dell'appello incidentale, posto che la citazione fissava la prima udienza per il 20.9.2019. Contestava la fondatezza dell'appello principale e perorava la dichiarazione di correttezza della sentenza nella parte in cui sanciva la correspon-
sabilità del deceduto nella causazione dell'evento.
L'appello incidentale era proposto al fine di ottenere la riforma del capo dell'impugnata sentenza nella parte in cui dichiarava operante la polizza assicurativa. La compagnia di assicurazione riteneva che l'operatività non vi fosse poiché l'evento si verificava all'interno di un'area privata.
La prova relativa alla natura pubblica o privata del sito incombeva sull'attore ai sensi dell'articolo 2697 CC e non era stata fornita in giudizio, essendo invece emerso che l'area era privata e non aperta alla libera e pubblica circolazione, come dimostrato dal-
la relazione del CTU incaricato dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio penale
(RG 1516/2011) ma anche dalle deposizioni testimoniali raccolte. Il CTU descriveva che: “l'area si sviluppa in forma quadrata di circa 900 mq con accesso da due ingressi distinti, il primo, con accesso dalla via SF a Patria, risulta protetto da un cancello scor-
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revole chiuso, il secondo, sul versante opposto, protetto da doppia sbarra basculante”
(cfr pagina 17) - ciò che impedisce la libera circolazione veicolare e/o pedonale, per poi affermare che “l'esame dei luoghi risulta provvisto di elementi identificativi a clas-
sificare il tratto in area privata non trafficata” (cfr pagina 18).
La zona destinata allo “imbottigliamento e stoccaggio del gas”, dove si verificava l'evento, è chiusa al pubblico e separata da quella destinata alla vendita del gas da un muro. La prova per testi non era stata sul punto univoca, essendo risultata vaga, ge-
nerica ed imprecisa, comunque confermando la separazione della zona interdetta al pubblico da quella accessibile.
chiedeva anche la riforma del governo delle spese di lite sia in conseguen- CP_3
za del rigetto dell'appello principale con accoglimento di quello incidentale, ma anche in caso di conferma della sentenza di primo grado, perché la condanna alle spese in primo grado in favore di e era da qualificarsi abnorme, Parte_6 Parte_5
ingiustificata e non motivata, considerata iniqua per le responsabilità dei convenuti nel-
la causazione dell'evento. L'aumento del 30% per difesa plurima costituiva vizio di ul-
trapetizione.
Così concludeva: “A) In via principale, ed in accoglimento dell'appello inci- CP_3
dentale proposto (e delle specifiche modifiche richieste alla sentenza impugnata), di-
chiarare ad ogni effetto e conseguenza l'inoperatività della polizza assicurativa, es-
sendosi il sinistro de quo verificatosi in un'area privata, assolutamente preclusa alla
libera e pubblica circolazione, donde l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione risar-
Cont citoria diretta a carico della comparente;
ordinare conseguentemente agli appel-
lanti, agli appellati e comunque ad ogni altra parte ad ogni titolo coinvolta nel Pt_5
giudizio (in solido e/o per quanto di rispettiva ragione e competenza) l'immediata resti-
Cont tuzione di ogni somma ricevuta dalla stessa - a qualsiasi titolo ed in relazione
all'intera vicenda in oggetto - nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria a far da-
ta dalle singole erogazioni e fino al soddisfo effettivo. B) Ancora in via principale, ed in
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virtù di tutti i motivi enunciati nella comparsa di costituzione, respingere l'appello pro-
posto poiché inammissibile, improponibile, non provato in fatto ed infondato in diritto,
confermando l'impugnata sentenza 2813/2018 pubblicata il 07.11.2018 dal Tribunale
di Napoli Nord - con particolare riferimento all'indiscutibile e gravissimo concorso di
colpa del compianto nella causazione dell'incidente che lo ha Persona_2
coinvolto - e respingendo comunque tutte le richieste (jure hereditatis ed jure proprio)
formulate ad ogni titolo dagli appellanti, poiché infondate e non pro-vate in alcun mo-
do. In ogni caso, decurtare comunque dai risarcimenti liquidati, le somme già erogate
Cont dalla ed indicate in precedenza. C) Quanto al governo delle spese, condannare
gli appellanti, gli altri appellati e comunque ogni altra parte ad ogni titolo coinvolta nel
giudizio (in solido e/o per quanto di rispettiva ragione e competenza) al pagamento - in
favore della - delle spese e competenze del doppio grado Controparte_2
di giudizio o, in estremo subordine, compensarle integralmente.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.3.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fi-
nali.
Motivi della decisione
6. Con l'appello gli originari attori proponevano alla Corte un unico motivo di gravame incentrato sulla dedotta erroneità della decisione per aver il giudice considerato dimo-
strato che le chiavi dell'auto al minore fossero state consegnate da Controparte_9
. Giudicavano ingiusta anche la percentuale paritetica di concorso di colpa at-
[...]
tribuita al deceduto.
La Corte, esaminate le difese, ritiene infondate le doglianze degli appellanti principali secondo i quali la deposizione del teste doveva essere disattesa. Testimone_1
Il testimone, escusso all'udienza del 15.5.2017, dichiarava: “Il giorno in cui è accaduto l'incidente, nel mese di giugno di 4/5 anni fa verso le ore 14,30, io mi trovavo come passeggero nella Vw Tiguan condotta da , ricordo che io stavo ri- Parte_6
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posando nella macchina. andò a chiedere le chiavi ad che le Parte_6 Per_2
aveva ricevute da Quando si è messo alla guida Parte_5 Parte_6
dell'autovettura questa si trovava già all'interno dell'area adibita a vendita di bombole di gas. Al momento dell'incidente tutti i cancelli d'ingresso all'area erano aperti e l'attività in corso. Non avevo mai visto altre volte alla guida della ”. Parte_6 CP_8
Tali dichiarazioni non suscitavano nell'immediato dell'assunzione alcuna perplessità
tanto che non seguivano contestazioni da parte dei difensori degli interessati e/o ri-
chieste di chiarimento finalizzate a meglio indagare questioni ora proposte in appello.
Le dichiarazioni rese da , non sono in sostanziale contraddizione con Testimone_1
quelle precedenti rilasciate alla P.G., ma risultano chiare nell'enunciazione e lineari nell'esposizione senza che emergano elementi in virtù dei quali il giudice avrebbe po-
tuto convincersi della sua inattendibilità. La Corte, quindi, ritiene che non emergano elementi dai quali inferire l'inattendibilità del teste . Il suo rapporto di Testimone_1
dipendenza lavorativa dal proprietario dell'autovettura in nulla incide sulla sua attendi-
bilità, non emergendo profili di interesse diretto con la vicenda in esame. Nessuna par-
te processuale ha sollevato questioni sulla condotta di a bordo Testimone_1
dell'auto, il quale, peraltro, non era titolare di una posizione di garanzia che gli impo-
nesse di intervenire sul comportamento del minorenne. Rendeva dichiarazioni sostan-
zialmente dello stesso tenore sia alla P.G. che nel presente giudizio, confermando che si era rivolto a per avere le chiavi Parte_6 Persona_2
dell'autovettura e poi si era messo alla guida di quest'ultima; da tanto si evince il rag-
giungimento della prova che la dazione delle chiavi era avvenuta ad opera della stes-
sa vittima dell'investimento, secondo una normale consecutio logica. Le ipotetiche al-
ternative ricostruzioni dei fatti, provenienti dagli appellanti, costituiscono mere ipotesi ricostruttive incapaci di contrastare le dichiarazioni rese sotto giuramento dal testimo-
ne della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Non vi sono elementi che induco-
no a ritenere che le chiavi fossero state consegnate dal padre del minore, che dagli at-
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ti processuali non emerge fosse presente in occasione della vicenda dedotta in lite,
né dal testimone , ipotesi che gli appellanti hanno prospettato, che, pe- Testimone_1
rò, risulta priva di supporto probatorio. Ne consegue che non risulta scalfita la statui-
zione del primo giudice nella parte in cui afferma “ non può tralasciarsi di considerare la circostanza, risultante già dal verbale di s.i.t. rese da presso il Testimone_1
Commissariato di P.S. di Giugliano Villaricca in data 7.7.2011 e confermata dal teste all'udienza del 15.5.2017, che fu proprio a consegnare Persona_2
all'appena quindicenne le chiavi dell'autovettura Wolkswagen Ti- Parte_6
guan DX263LM per andare a prendere le chiavi del bagno che si trovavano dall'altro lato del complesso presso l'ufficio vendita”.
In merito alla quantificazione del concorso di colpa conseguente, a carico della vittima,
la Corte ritiene del tutto irrilevante il tempo decorso tra la consegna delle chiavi e l'incidente. La consegna delle chiavi costituiva in sostanza un'autorizzazione alla gui-
da, includendo la disponibilità a disporre dell'auto, in favore di un minorenne, così ac-
cettando la possibilità della pericolosa conduzione del mezzo. Le provvisionali dispo-
ste in giudizio, infine, di certo non costituivano vincolo alcuno per il giudice per la deci-
sione finale da assumere.
La consegna delle chiavi assume un ruolo assolutamente rilevante nella determina-
zione del sinistro, tanto che la Corte condivide il 50% di concorso di colpa attribuito in primo grado, perché costituisce l'antecedente causale indispensabile per la stessa cir-
colazione del veicolo e per l'affidamento a soggetto inidoneo alla guida, atteso che,
come il proprietario è il responsabile ex art. 2054 c.c. della circolazione, parimenti re-
sponsabile, ex art. 2043 c.c., è colui che ponga in essere una condotta che costituisca un antecedente indispensabile nella causazione del danno. La responsabilità sorge per un principio di carattere generale in virtù del quale deve essere riconosciuta una responsabilità in capo a chiunque disponga materialmente del potere di consentire la circolazione di un veicolo su strada da farsi risalire direttamente dalla violazione
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dell'art. 2043 c.c., purché esistano sia i profili di rimproverabilità colposa del compor-
tamento funzionale alla circolazione dannosa, sia i termini di un diretto nesso di deri-
vazione causale tra l'evento di danno e il comportamento addebitato. La consegna del-
le chiavi del veicolo, con la possibilità di circolare a soggetto inidoneo alla guida, costi-
tuisce violazione colposa da imputarsi al corresponsabile e la conseguente guida sca-
turente dalla consegna delle chiavi rappresenta l'antecedente causale indispensabile della responsabilità e del danno.
Ne consegue che l'appello principale va rigettato.
7. Anche l'appello incidentale è infondato.
La stessa dichiarazione resa da conferma come l'area privata fosse Testimone_1
aperta al transito di un numero indeterminato di persone. La perizia disposta dalla
Procura della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale, era limitata alla de-
scrizione dello stato dei luoghi senza disamina dell'uso effettivo degli stessi, quale emerso dalla prova per testi, che dimostrava l'apertura dell'area al pubblico transito,
come dichiarato da e i quali riferivano che tutta Testimone_2 Testimone_3
l'area era aperta ai clienti, anche perché sarebbe stato pericoloso sostare sulla cir-
cumvallazione. Il teste indicato da il perito della Procura della Repubblica, CP_3
chiamato a deporre sulla circostanza, dichiarava di non aver approfondito la questione ma di ritenere che l'area fosse aperta al pubblico perché notava anche una tabella di apertura e chiusura al pubblico. L'appello sul punto è, quindi, infondato.
8. Il governo delle spese di lite è stato correttamente effettuato dal giudice del primo grado in osservanza del principio di soccombenza. L'aumento del 30% per cia-
scuna parte aggiuntiva difesa è disposto dall'art. 4 del D.M.55/2014 che il Giudice può
applicare, senza necessità di domanda proveniente dalla parte,in sede di liquidazione dei compensi.
9. Le spese di lite del grado devono essere compensate tra gli appellanti principa-
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li e l'appellante incidentale, per la reciproca soccombenza.
Gli appellanti principali vanno condannati al pagamento delle spese processuali a fa-
vore di e , tenendo conto del valore della con- CP_10 Parte_6
troversia, in misura prossima ai minimi tariffari, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
10. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante princi-
pale ed a quella appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
, in proprio ed in qualità di genitori, legali rappresentanti ed eser- Controparte_1
centi la potestà genitoriale sulla figlia minore , nonché Persona_1 Parte_2
, e , e sull'appello incidentale di
[...] Parte_3 Parte_7 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2813/2018 pub- Controparte_11
blicata il 07.11.2018, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del grado tra gli appellanti principali e l'appellante inciden-
tale, stante la reciproca soccombenza;
- condanna gli appellanti principali al pagamento delle spese di lite del grado a favore di e , distratte in favore degli avv.ti Emanuela Parte_5 Parte_6
Fanelli e Matteo Casertano, dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 11.000,00
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
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- Dà atto della sussistenza, per gli appellanti principali e per l'appellata/appellante inci-
dentale, dei presupposti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contri-
buto unificato dovuto.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.2813/2018 pubblicata il 07.11.2018, iscritto al n. 1726/2019 del ruolo generale de-
gli affari civili contenziosi, riservato in decisione all' esito dell'udienza del 18 marzo
2025 e pendente
TRA
c.f. - e c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
; in proprio ed in qualità di genitori, legali rappresentanti ed CodiceFiscale_2
esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore nata il Persona_1
19/12/2009, c.f. ; , c.f. CodiceFiscale_3 Parte_2 [...]
; c.f. ; C.F._4 Parte_3 CodiceFiscale_5 Parte_4
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sira-
[...] CodiceFiscale_6
no, c.f. per procura conferita nel giudizio di primo grado non- C.F._7
ché in calce al presente atto, pec: Email_1
-APPELLANTI-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
c.f. , e , c.f. Parte_5 CodiceFiscale_8 Parte_6 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuela Fanelli e Matteo Ca- C.F._9
sertano, codici fiscali non indicati, per procura alle liti a margine della comparsa di co-
stituzione e risposta in primo grado, pec: Email_2
[...]
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
c.f./partita Iva, , rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Greco, c.f. P.IVA_1
, giusta procura in calce dell'atto di costituzione in appello, pec: C.F._10
Email_3
APPELLATA -APPELLANTE INCIDENTALE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. I coniugi e , in proprio ed in qualità di Parte_1 Controparte_1
genitori, legali rappresentanti ed esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
, nonché , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con citazione notificata il 09.4.2019 appellavano la sentenza indicata in epigra-
[...]
fe, di parziale rigetto della domanda attorea proposta dagli attuali appellanti, eredi e congiunti di , nei confronti di Persona_2 Parte_5 [...]
nonché , avente ad oggetto il risarcimento dei danni do- Parte_6 CP_3
mandati dagli attori a seguito del sinistro mortale in cui perdeva la vita il proprio con-
giunto. era convenuto in giudizio quale proprietario del veicolo Parte_5
Volkswagen Tiguan targato DX263LM, condotto da , che investiva Parte_6
, immobile al momento dell'impatto, in quanto addormentato su Persona_2
una sedia. L' era l'impresa assicuratrice del veicolo investitore. CP_3
La causa era preceduta dal contenzioso penale, concluso con la condanna di
[...]
per omicidio colposo e successiva estinzione del reato per l'esito positi- CP_4
vo della “messa alla prova”, comminatagli in quanto minorenne.
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Il giudice del contenzioso civile, con l'impugnata sentenza, all'esito dell'istruttoria costi-
tuita dall'acquisizione degli atti del processo penale e dall'espletamento della prova per testi, nel condannare i convenuti al risarcimento dei danni, contestualmente dichia-
rava la corresponsabilità paritetica del deceduto nella causazione dell'incidente ex art. 1227 n.1 c.c., d'ufficio, dopo aver emesso, in corso di causa, due ordinanze di con-
cessione di provvisionale. Motivava la dichiarazione di corresponsabilità per aver consegnato a , quindicenne, le chiavi Persona_2 Parte_6
dell'autovettura alla guida della quale il minore lo aveva poi investito. Alla vittima il giu-
dice quindi contestava l'imprudenza e la violazione delle comuni regole del buon sen-
so, non potendosi consentire ad un minore di mettersi alla guida di un'autovettura, per di più potente e poco maneggevole.
La consegna delle chiavi al minore da parte di era dal giudice Persona_2
evinta dalle dichiarazioni di , dipendente di rese Testimone_1 Parte_5
dapprima in data 07/07/2011, davanti al Commissariato di Giugliano-Villaricca, e poi in giudizio.
2. Con l'appello gli originari attori proponevano alla Corte un unico motivo di gra-
vame incentrato sulla decisione, ritenuta erronea, di considerare dimostrato che le chiavi dell'auto al minore fossero state consegnate da . Rite- Persona_2
nevano ingiusta anche la percentuale paritetica di concorso di colpa attribuita al dece-
duto.
Tes_ Secondo gli appellanti il teste non era attendibile perché “dipendente fedele” e stretto collaboratore del padre dell'autore dell'omicidio colposo, condizionato dal vinco-
lo di amicizia e di subordinazione con il proprio datore di lavoro, che tutelava - unita-
mente alla sua famiglia - dapprima assecondando con un “complice silenzio” il tentati-
vo di di scagionare il figlio inquinando la scena del crimine aspor- Parte_5
tando il corpo dell'investito (per gli attori probabilmente ancora in vita), inscenando un
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falso incidente stradale subìto in moto dalla vittima, con abbandono del Per_2
presso il pronto soccorso dell'ospedale.
Sempre secondo gli appellanti non faceva nulla per impedire Testimone_1
l'accaduto, non impediva la guida dell'auto da parte di un minorenne, pur trovandosi a bordo della stessa;
rendeva dichiarazioni contraddittorie, già valutate in sede penale e ritenute irrilevanti per assegnare parte della responsabilità a terzi o alla vittima. IL
dichiarava che diceva al di dargli le chiavi Tes_1 Parte_6 Per_2
della macchina per andare a vedere se le chiavi del bagno dell'immobile le avesse l'impiegato dell'ufficio vendite, non dichiarando di aver visto direttamente la consegna delle chiavi, ma solo affermando di aver ascoltato una richiesta. Non poteva conferma-
re che vi fosse stata la consegna effettiva non emergendo neppure che, dal sedile po-
steriore dell'auto, potesse osservare la dazione. Escusso in giudizio, nel corso del primo grado, cambiava versione rispetto quanto dichiarato alla P.G., affermando che stava riposando nella macchina e andò a chiedere le chiavi ad Parte_6 CP_5
dro…” così sostanzialmente confermando di non aver visto la presunta consegna delle chiavi. Per gli attori non era possibile escludere che le chiavi fossero state consegnate da chi il testimone voleva proteggere, il padre del minore, che aveva stipulato una po-
lizza di assicurazione con una clausola che copriva i danni causati a terzi da un mino-
re alla guida. Dette chiavi, per gli appellanti, potevano essere state consegnate dallo stesso testimone il quale, con le dichiarazioni rese in giudizio, avrebbe trovato il modo migliore per sollevarsi da responsabilità scagionando anche il datore di lavoro, affer-
mando che era stato a consegnarle. Per_2
La dazione delle chiavi, se fosse effettivamente intervenuta da parte del Per_2
non poteva comunque rilevare per il 50% della responsabilità, perché interveniva mol-
to tempo prima l'investimento, tanto che la vittima aveva avuto il tempo di mangiare e di addormentarsi e non implicava automaticamente l'autorizzazione e/o “l'istigazione”
alla guida potendo detta consegna essere connessa ad altri fini, quali, ad esempio, la
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necessità di prendere qualcosa all'interno dell'abitacolo. Il consentire l'accesso in auto in sé costituiva un atto innocuo.
Così gli appellati concludevano: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospen-
dere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tut-
ti meglio dedotti nel presente atto, anche al fine di evitare la paradossale evenienza
che gli odierni appellanti, avendo ricevuto con la provvisionale un importo superiore
rispetto a quello agli stessi liquidato in sentenza, siano costretti, addirittura, alla resti-
tuzione di parte dell'importo corrispostogli, che per la natura anticipatoria della provvi-
sionale, doveva invece rappresentare solo un acconto tra il 30% ed il 50% rispetto a
quanto ad essi spettante;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i
motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sen-
tenza n. 2813/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in persona del Giudice Dott.
UCCI, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4777/2015, pubblicata in data 07/11/2018, acco-
gliere tutte le conclusioni avanzate ed i motivi di appello contenuti nel presente atto e
così provvedere: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig.
[...]
, escludendo la sussistenza di qualsivoglia concorsualità del defunto Sig. Parte_6
ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro mortale de Persona_2
quo. Per l'effetto condannare i convenuti Parte_5 Controparte_6
[..
, in solido con la al risarcimento integrale dei danni subiti dagli odierni CP_7
appellanti, come da calcolo tabellare (Tabelle di Milano richiamate dallo stesso Giudi-
ce di primo grado nella parte motiva della sentenza) al pagamento degli importi di €
302.500,00 (trecentoduemilacinquecento/00) in favore del Sig. Parte_1
€ 300.000,00 (trecentomila/00) in favore della Sig.ra € Controparte_1
120.000,00 (centoventimila/00) in favore di € 120.000,00 Parte_2
(centoventimila/00) in favore di € 60.000,00 (sessantamila/00) Persona_1
in favore di la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) in favore di Parte_3
. Somme dalle quali al saldo, dovranno essere ovviamente de- Parte_7
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tratte quelle corrisposte a titolo di provvisionale. Il tutto oltre interessi al tasso legale
dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulle somme com-
plessive innanzi liquidate all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
27.6.2011 quale momento del sinistro fino al momento del deposito della presente de-
cisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra preci-
sate, con divieto di anatocismo;
3) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi in cui
l'Eccellent.ma Corte d'Appello dovesse ravvisare la sussistenza di una eventuale, an-
che minima, corresponsabilità del defunto Sig. nella causa- Persona_2
zione del proprio omicidio colposo, condannare i Sigg. e Parte_5 [...]
in solido con la alla corresponsione in favore degli Parte_8 CP_3
odierni appellanti dell'importo tabellarmente calcolato, limitando al minimo la percen-
tuale di corresponsabilità eventualmente ravvisata;
4) Condannare i convenuti
[...]
onché la , in solido, al pa- Parte_8 Parte_5 CP_3
gamento di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per leg-
ge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avv. Massimo
Sirano che se ne dichiara antistatario.”
3. e si costituivano nel gravame eccependo Parte_5 Parte_6
l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza di primo grado. Il concorso di colpa era stato giustamente sancito a carico del deceduto per aver lui fornito le chiavi dell'auto ad un quindicenne, così accettando scientemente il rischio della circo- CP_8
lazione dell'autovettura. La percentuale del 50% di concorso per gli appellati era cor-
retta ed il convincimento del giudice non era solo fondato sulle dichiarazioni del teste
Tes_
ma su di una un'istruttoria definita estremamente cavillosa. I provvedimenti di provvisionale erano di natura cautelare ed emessi in virtù di un giudizio sommario sull'an e sul quantum, non avevano natura anticipatoria ed erano privi del potere di cristallizzazione del quantum effettivo dovuto.
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Così gli appellati concludevano: “
1. In via preliminare, dichiarare la nullità e/o
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello proposto;
2. Nel merito, rigettare la
domanda di parte appellante poiché nulla, inammissibile, improponibile e comunque
infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
3. Nell'ipotesi
di accoglimento dell'appello non riconoscere alcun obbligo di risarcimento in capo agli
appellati e manlevandolo da qualsiasi con- Parte_5 Parte_6
danna e condannando per essi la , quale ente assicuratore del veicolo CP_3
Tiguan di proprietà del respingendo altresì ogni domanda avanza- Parte_5
ta nei confronti degli appellati e;
4. Vittoria di Parte_5 Parte_6
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto pro-
curatore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 5. Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
3. si costituiva in appello in data 29.7.2019, tempestivamen- Controparte_2
te per la proposizione dell'appello incidentale, posto che la citazione fissava la prima udienza per il 20.9.2019. Contestava la fondatezza dell'appello principale e perorava la dichiarazione di correttezza della sentenza nella parte in cui sanciva la correspon-
sabilità del deceduto nella causazione dell'evento.
L'appello incidentale era proposto al fine di ottenere la riforma del capo dell'impugnata sentenza nella parte in cui dichiarava operante la polizza assicurativa. La compagnia di assicurazione riteneva che l'operatività non vi fosse poiché l'evento si verificava all'interno di un'area privata.
La prova relativa alla natura pubblica o privata del sito incombeva sull'attore ai sensi dell'articolo 2697 CC e non era stata fornita in giudizio, essendo invece emerso che l'area era privata e non aperta alla libera e pubblica circolazione, come dimostrato dal-
la relazione del CTU incaricato dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio penale
(RG 1516/2011) ma anche dalle deposizioni testimoniali raccolte. Il CTU descriveva che: “l'area si sviluppa in forma quadrata di circa 900 mq con accesso da due ingressi distinti, il primo, con accesso dalla via SF a Patria, risulta protetto da un cancello scor-
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revole chiuso, il secondo, sul versante opposto, protetto da doppia sbarra basculante”
(cfr pagina 17) - ciò che impedisce la libera circolazione veicolare e/o pedonale, per poi affermare che “l'esame dei luoghi risulta provvisto di elementi identificativi a clas-
sificare il tratto in area privata non trafficata” (cfr pagina 18).
La zona destinata allo “imbottigliamento e stoccaggio del gas”, dove si verificava l'evento, è chiusa al pubblico e separata da quella destinata alla vendita del gas da un muro. La prova per testi non era stata sul punto univoca, essendo risultata vaga, ge-
nerica ed imprecisa, comunque confermando la separazione della zona interdetta al pubblico da quella accessibile.
chiedeva anche la riforma del governo delle spese di lite sia in conseguen- CP_3
za del rigetto dell'appello principale con accoglimento di quello incidentale, ma anche in caso di conferma della sentenza di primo grado, perché la condanna alle spese in primo grado in favore di e era da qualificarsi abnorme, Parte_6 Parte_5
ingiustificata e non motivata, considerata iniqua per le responsabilità dei convenuti nel-
la causazione dell'evento. L'aumento del 30% per difesa plurima costituiva vizio di ul-
trapetizione.
Così concludeva: “A) In via principale, ed in accoglimento dell'appello inci- CP_3
dentale proposto (e delle specifiche modifiche richieste alla sentenza impugnata), di-
chiarare ad ogni effetto e conseguenza l'inoperatività della polizza assicurativa, es-
sendosi il sinistro de quo verificatosi in un'area privata, assolutamente preclusa alla
libera e pubblica circolazione, donde l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione risar-
Cont citoria diretta a carico della comparente;
ordinare conseguentemente agli appel-
lanti, agli appellati e comunque ad ogni altra parte ad ogni titolo coinvolta nel Pt_5
giudizio (in solido e/o per quanto di rispettiva ragione e competenza) l'immediata resti-
Cont tuzione di ogni somma ricevuta dalla stessa - a qualsiasi titolo ed in relazione
all'intera vicenda in oggetto - nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria a far da-
ta dalle singole erogazioni e fino al soddisfo effettivo. B) Ancora in via principale, ed in
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virtù di tutti i motivi enunciati nella comparsa di costituzione, respingere l'appello pro-
posto poiché inammissibile, improponibile, non provato in fatto ed infondato in diritto,
confermando l'impugnata sentenza 2813/2018 pubblicata il 07.11.2018 dal Tribunale
di Napoli Nord - con particolare riferimento all'indiscutibile e gravissimo concorso di
colpa del compianto nella causazione dell'incidente che lo ha Persona_2
coinvolto - e respingendo comunque tutte le richieste (jure hereditatis ed jure proprio)
formulate ad ogni titolo dagli appellanti, poiché infondate e non pro-vate in alcun mo-
do. In ogni caso, decurtare comunque dai risarcimenti liquidati, le somme già erogate
Cont dalla ed indicate in precedenza. C) Quanto al governo delle spese, condannare
gli appellanti, gli altri appellati e comunque ogni altra parte ad ogni titolo coinvolta nel
giudizio (in solido e/o per quanto di rispettiva ragione e competenza) al pagamento - in
favore della - delle spese e competenze del doppio grado Controparte_2
di giudizio o, in estremo subordine, compensarle integralmente.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.3.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fi-
nali.
Motivi della decisione
6. Con l'appello gli originari attori proponevano alla Corte un unico motivo di gravame incentrato sulla dedotta erroneità della decisione per aver il giudice considerato dimo-
strato che le chiavi dell'auto al minore fossero state consegnate da Controparte_9
. Giudicavano ingiusta anche la percentuale paritetica di concorso di colpa at-
[...]
tribuita al deceduto.
La Corte, esaminate le difese, ritiene infondate le doglianze degli appellanti principali secondo i quali la deposizione del teste doveva essere disattesa. Testimone_1
Il testimone, escusso all'udienza del 15.5.2017, dichiarava: “Il giorno in cui è accaduto l'incidente, nel mese di giugno di 4/5 anni fa verso le ore 14,30, io mi trovavo come passeggero nella Vw Tiguan condotta da , ricordo che io stavo ri- Parte_6
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posando nella macchina. andò a chiedere le chiavi ad che le Parte_6 Per_2
aveva ricevute da Quando si è messo alla guida Parte_5 Parte_6
dell'autovettura questa si trovava già all'interno dell'area adibita a vendita di bombole di gas. Al momento dell'incidente tutti i cancelli d'ingresso all'area erano aperti e l'attività in corso. Non avevo mai visto altre volte alla guida della ”. Parte_6 CP_8
Tali dichiarazioni non suscitavano nell'immediato dell'assunzione alcuna perplessità
tanto che non seguivano contestazioni da parte dei difensori degli interessati e/o ri-
chieste di chiarimento finalizzate a meglio indagare questioni ora proposte in appello.
Le dichiarazioni rese da , non sono in sostanziale contraddizione con Testimone_1
quelle precedenti rilasciate alla P.G., ma risultano chiare nell'enunciazione e lineari nell'esposizione senza che emergano elementi in virtù dei quali il giudice avrebbe po-
tuto convincersi della sua inattendibilità. La Corte, quindi, ritiene che non emergano elementi dai quali inferire l'inattendibilità del teste . Il suo rapporto di Testimone_1
dipendenza lavorativa dal proprietario dell'autovettura in nulla incide sulla sua attendi-
bilità, non emergendo profili di interesse diretto con la vicenda in esame. Nessuna par-
te processuale ha sollevato questioni sulla condotta di a bordo Testimone_1
dell'auto, il quale, peraltro, non era titolare di una posizione di garanzia che gli impo-
nesse di intervenire sul comportamento del minorenne. Rendeva dichiarazioni sostan-
zialmente dello stesso tenore sia alla P.G. che nel presente giudizio, confermando che si era rivolto a per avere le chiavi Parte_6 Persona_2
dell'autovettura e poi si era messo alla guida di quest'ultima; da tanto si evince il rag-
giungimento della prova che la dazione delle chiavi era avvenuta ad opera della stes-
sa vittima dell'investimento, secondo una normale consecutio logica. Le ipotetiche al-
ternative ricostruzioni dei fatti, provenienti dagli appellanti, costituiscono mere ipotesi ricostruttive incapaci di contrastare le dichiarazioni rese sotto giuramento dal testimo-
ne della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Non vi sono elementi che induco-
no a ritenere che le chiavi fossero state consegnate dal padre del minore, che dagli at-
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ti processuali non emerge fosse presente in occasione della vicenda dedotta in lite,
né dal testimone , ipotesi che gli appellanti hanno prospettato, che, pe- Testimone_1
rò, risulta priva di supporto probatorio. Ne consegue che non risulta scalfita la statui-
zione del primo giudice nella parte in cui afferma “ non può tralasciarsi di considerare la circostanza, risultante già dal verbale di s.i.t. rese da presso il Testimone_1
Commissariato di P.S. di Giugliano Villaricca in data 7.7.2011 e confermata dal teste all'udienza del 15.5.2017, che fu proprio a consegnare Persona_2
all'appena quindicenne le chiavi dell'autovettura Wolkswagen Ti- Parte_6
guan DX263LM per andare a prendere le chiavi del bagno che si trovavano dall'altro lato del complesso presso l'ufficio vendita”.
In merito alla quantificazione del concorso di colpa conseguente, a carico della vittima,
la Corte ritiene del tutto irrilevante il tempo decorso tra la consegna delle chiavi e l'incidente. La consegna delle chiavi costituiva in sostanza un'autorizzazione alla gui-
da, includendo la disponibilità a disporre dell'auto, in favore di un minorenne, così ac-
cettando la possibilità della pericolosa conduzione del mezzo. Le provvisionali dispo-
ste in giudizio, infine, di certo non costituivano vincolo alcuno per il giudice per la deci-
sione finale da assumere.
La consegna delle chiavi assume un ruolo assolutamente rilevante nella determina-
zione del sinistro, tanto che la Corte condivide il 50% di concorso di colpa attribuito in primo grado, perché costituisce l'antecedente causale indispensabile per la stessa cir-
colazione del veicolo e per l'affidamento a soggetto inidoneo alla guida, atteso che,
come il proprietario è il responsabile ex art. 2054 c.c. della circolazione, parimenti re-
sponsabile, ex art. 2043 c.c., è colui che ponga in essere una condotta che costituisca un antecedente indispensabile nella causazione del danno. La responsabilità sorge per un principio di carattere generale in virtù del quale deve essere riconosciuta una responsabilità in capo a chiunque disponga materialmente del potere di consentire la circolazione di un veicolo su strada da farsi risalire direttamente dalla violazione
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dell'art. 2043 c.c., purché esistano sia i profili di rimproverabilità colposa del compor-
tamento funzionale alla circolazione dannosa, sia i termini di un diretto nesso di deri-
vazione causale tra l'evento di danno e il comportamento addebitato. La consegna del-
le chiavi del veicolo, con la possibilità di circolare a soggetto inidoneo alla guida, costi-
tuisce violazione colposa da imputarsi al corresponsabile e la conseguente guida sca-
turente dalla consegna delle chiavi rappresenta l'antecedente causale indispensabile della responsabilità e del danno.
Ne consegue che l'appello principale va rigettato.
7. Anche l'appello incidentale è infondato.
La stessa dichiarazione resa da conferma come l'area privata fosse Testimone_1
aperta al transito di un numero indeterminato di persone. La perizia disposta dalla
Procura della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale, era limitata alla de-
scrizione dello stato dei luoghi senza disamina dell'uso effettivo degli stessi, quale emerso dalla prova per testi, che dimostrava l'apertura dell'area al pubblico transito,
come dichiarato da e i quali riferivano che tutta Testimone_2 Testimone_3
l'area era aperta ai clienti, anche perché sarebbe stato pericoloso sostare sulla cir-
cumvallazione. Il teste indicato da il perito della Procura della Repubblica, CP_3
chiamato a deporre sulla circostanza, dichiarava di non aver approfondito la questione ma di ritenere che l'area fosse aperta al pubblico perché notava anche una tabella di apertura e chiusura al pubblico. L'appello sul punto è, quindi, infondato.
8. Il governo delle spese di lite è stato correttamente effettuato dal giudice del primo grado in osservanza del principio di soccombenza. L'aumento del 30% per cia-
scuna parte aggiuntiva difesa è disposto dall'art. 4 del D.M.55/2014 che il Giudice può
applicare, senza necessità di domanda proveniente dalla parte,in sede di liquidazione dei compensi.
9. Le spese di lite del grado devono essere compensate tra gli appellanti principa-
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li e l'appellante incidentale, per la reciproca soccombenza.
Gli appellanti principali vanno condannati al pagamento delle spese processuali a fa-
vore di e , tenendo conto del valore della con- CP_10 Parte_6
troversia, in misura prossima ai minimi tariffari, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
10. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante princi-
pale ed a quella appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
, in proprio ed in qualità di genitori, legali rappresentanti ed eser- Controparte_1
centi la potestà genitoriale sulla figlia minore , nonché Persona_1 Parte_2
, e , e sull'appello incidentale di
[...] Parte_3 Parte_7 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2813/2018 pub- Controparte_11
blicata il 07.11.2018, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del grado tra gli appellanti principali e l'appellante inciden-
tale, stante la reciproca soccombenza;
- condanna gli appellanti principali al pagamento delle spese di lite del grado a favore di e , distratte in favore degli avv.ti Emanuela Parte_5 Parte_6
Fanelli e Matteo Casertano, dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 11.000,00
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Rg 1726/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 13 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
- Dà atto della sussistenza, per gli appellanti principali e per l'appellata/appellante inci-
dentale, dei presupposti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contri-
buto unificato dovuto.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 1726/22 est. Sandro Figliozzi
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