Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
II Sezione CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Maria Stella Arena Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
Dott. Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 330/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Procacci
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Luigi Bonanno Feldmann;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
* * *
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 21 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
21 dicembre 2023, del giudice unico del tribunale di Caltagirone, resa nel giudizio dallo stesso promosso nei confronti di per i motivi da intendersi qui CP_2 integralmente ritrascritti.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame, chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale affidato ad una ragione di censura.
All'udienza del 5 novembre 2024 nessuno compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del 21 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
All'udienza del 21 gennaio 2025, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 309 c.p.c., dispone che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo
181, il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n.
133, prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Visto l'art. 307, ultimo comma c.p.c., secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio e rilevato che il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo il 25.6.2008, va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da
, avverso la sentenza n. 756, pubblicata in data 21 dicembre Parte_1
2023, del giudice unico del tribunale di Caltagirone, così provvede: ordina la cancellazione della causa n. 330/2024 R.G. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
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