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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7194/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7194/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCCIOLI Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell'avv. TARRICONE ALDO, CORSO ISONZO 109 FERRARA, elettivamente domiciliato in CORSO ISONZO 109 FERRARA presso il difensore avv. NOCCIOLI ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
In punto a: responsabilità professionale dell'Avvocato.
CONCLUSIONI
La parte attrice:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità professionale di natura contrattuale dell'avv. in ordine alla Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa così come esposto ed emerge dalla narrativa dei fatti di causa e conseguentemente:
CONDANNARE la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si quantificano in complessivi € 343.999,99 a titolo di danno patrimoniale emergente e lucro cessante così come individuati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo effettivo o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. Per il medesimo titolo CONDANNARE altresì la resistente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance descritto in narrativa dei fatti e avente ad oggetto la perdita
pagina 1 di 7 dei requisiti per ottenere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge, determinandone in via equitativa l'ammontare. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi CTU volta ad accertare l'ammontare del danno emergente e del lucro cessante subito dalla ricorrente derivante dalla perdita dell'assegno divorzile nonché delle spese legali sostenute per la difesa svolta dall'avvocato nella vicenda giudiziaria relativa al CP_1 mantenimento di detto assegno”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Modena l'avvocato , esponendo di aver subito un grave Controparte_1
pregiudizio patrimoniale a causa della negligente condotta professionale della convenuta nel procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del proprio matrimonio con Persona_1
La ricorrente esponeva che, dopo aver contratto matrimonio concordatario con il signor in Per_1
data 8 maggio 1999 e aver ottenuto la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Modena il 27 dicembre 2010, il coniuge aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio in sede ecclesiastica. In particolare, la sentenza di annullamento, emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Flaminio e confermata in secondo grado, era stata munita di formula esecutiva il 15 maggio 2014.
Successivamente, il 29 maggio 2014, il signor aveva citato la signora dinanzi alla Per_1 Pt_1
Corte d'Appello di Bologna per ottenere la delibazione della pronuncia ecclesiastica. In tale procedimento, l'avvocato , nominata difensore della si era costituita CP_1 Pt_1
tardivamente alla prima udienza del 4 novembre 2014, eccependo il contrasto della domanda di annullamento con l'ordine pubblico interno in ragione della protratta convivenza matrimoniale ultra triennale.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1661/2015 dell'8 ottobre 2015, pur riconoscendo la fondatezza nel merito dell'eccezione sollevata, ne aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività, accogliendo conseguentemente la domanda di delibazione. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21345/19 del 13 agosto 2019, la quale ribadiva sia la fondatezza dell'eccezione di contrasto con l'ordine pubblico interno, sia la sua inammissibilità processuale dovuta alla tardiva costituzione in giudizio.
La ricorrente lamentava che, per effetto della delibazione della sentenza ecclesiastica, aveva perso il diritto all'assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili precedentemente riconosciutole dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 660/2019, nonché la possibilità di ottenere la pagina 2 di 7 pensione di reversibilità in caso di premorienza dell'ex coniuge.
Sulla base di perizia estimativa redatta dal dott. la quantificava il Persona_2 Pt_1 danno patrimoniale subito in € 326.000,00 in linea capitale, oltre interessi, cui andava aggiunto il pregiudizio derivante dalla perdita di chance relativa all'assegno di reversibilità.
La ricorrente fondava la propria domanda risarcitoria sulla responsabilità professionale dell'avvocato evidenziando come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. n.
11905/2016), la valutazione del nesso causale dovesse essere condotta attraverso un giudizio prognostico probabilistico, risultando nel caso di specie evidente che una tempestiva costituzione in giudizio avrebbe determinato il rigetto della domanda di delibazione.
All'udienza del 6 marzo 2024 si costituiva la parte ricorrente mentre nessuno compariva per la convenuta.
Il Giudice si riservava e successivamente, con decreto del 23 dicembre 2024, il Presidente del
Tribunale disponeva l'assegnazione della causa allo scrivente giudice, il quale fissava nuova udienza per il 6 marzo 2025.
§§§§§§§
1. Sulla responsabilità dell'Avvocato.
Prima di esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'attore, è necessario richiamare i principi consolidati in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra cliente e avvocato dà luogo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2022, n. 33442).
La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., bensì quella qualificata del professionista di cui al comma 2 della medesima norma, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale diligenza deve essere particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
pagina 3 di 7 Per configurare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente la mera dimostrazione dell'erroneità della sua condotta professionale, ma occorre provare il nesso causale tra questa e il danno lamentato.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il cliente deve dimostrare che, in assenza dell'errore del professionista, avrebbe avuto la ragionevole probabilità di ottenere un risultato migliore. Tale valutazione prognostica va condotta secondo un criterio necessariamente probabilistico, dovendo accertarsi che, senza l'inadempimento, sussistevano serie e apprezzabili possibilità di successo
(Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23449).
Quanto all'onere probatorio, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il cliente deve provare il conferimento dell'incarico e allegare l'inadempimento del professionista, mentre quest'ultimo deve dimostrare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, quando si discute non di inadempimento tout court ma di inesatto adempimento, il cliente deve anche allegare e provare in cosa sia consistita tale inesattezza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'insuccesso dell'azione giudiziaria.
2. Sulla sussistenza dell'errore professionale.
Nel caso di specie, emerge che l'avvocato sia incorsa in errore professionale costituito CP_1
dalla tardiva costituzione in giudizio nel procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica.
Tale costituzione, avvenuta soltanto all'udienza del 4 novembre 2014, ha determinato l'inammissibilità dell'eccezione di contrasto con l'ordine pubblico interno fondata sulla convivenza matrimoniale ultratriennale, eccezione che, come riconosciuto sia dalla Corte
d'Appello di Bologna che dalla Corte di Cassazione, sarebbe stata probabilmente fondata nel merito.
Trattasi di errore relativo ad un'eccezione che la giurisprudenza prevalente qualifica come in senso stretto, richiedendone la tempestiva proposizione nella prima difesa utile.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16379 e 16380 del 2014 delle
Sezioni unite, Cass. sez. I, 24729/2019) tale eccezione non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, dovendo necessariamente essere proposta nei termini previsti per la costituzione in giudizio.
La tardiva proposizione di tale eccezione ha dunque precluso alla signora la possibilità Pt_1
di far valere una difesa che ragionevolmente avrebbe condotto al rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.
pagina 4 di 7 La sussistenza dell'errore professionale risulta quindi provata, configurandosi come una violazione dei doveri di diligenza e perizia richiesti nell'esercizio della professione forense, con riferimento all'osservanza delle regole processuali poste a presidio del diritto di difesa del cliente.
3. Sul difetto del nesso di causalità fra condotta e danno.
Pur essendo stata accertata la sussistenza dell'errore professionale dell'avvocato , occorre CP_1
verificare se tale inadempimento abbia effettivamente causato i danni patrimoniali lamentati dalla ricorrente.
Come stabilito da consolidata giurisprudenza, il cliente che agisce per il risarcimento del danno deve fornire la prova non solo della condotta negligente del professionista, ma anche del nesso causale tra questa e il pregiudizio subito, dimostrando che in assenza dell'inadempimento il risultato sperato sarebbe stato conseguito.
3.1. Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la perdita dell'assegno divorzile di € 1.000,00 mensili, che le era stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 660/2019, nonché la conseguente perdita della chance di ottenere la pensione di reversibilità in caso di premorienza dell'ex coniuge.
Va tuttavia rilevato che, nel caso in esame, la questione relativa alla spettanza dell'assegno divorzile era ancora sub judice al momento in cui la sentenza di delibazione della decisione ecclesiastica è passata in giudicato, essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della Corte d'Appello anche per motivi inerenti a tale assegno (come emerge dalla stessa Ordinanza del giudice di legittimità del 13.10.2021 pag. 4).
Successivamente, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di
Bologna che aveva riconosciuto tale diritto per cessata materia del contendere, senza esaminare le censure sollevate in relazione alla spettanza di tale assegno.
Non risulta quindi provato che, in assenza dell'errore professionale, la signora avrebbe Pt_1
effettivamente avuto il diritto a percepire l'assegno divorzile di 1.000 euro mensili né sono stati allegati in giudizio elementi idonei a dimostrare che, più probabilmente che non, il diritto al pagamento di tale assegno sarebbe stato confermato all'esito del giudizio in cassazione.
Di conseguenza, non può ritenersi dimostrato il nesso causale tra l'errore professionale dell'avvocato e la mancata percezione dell'assegno divorzile, poiché non vi è prova che, CP_1
in assenza della tardiva costituzione nel giudizio di delibazione, la ricorrente avrebbe, con un grado di probabilità superiore al 50%, mantenuto il diritto a tale assegno.
Peraltro, non risulta formulata, a tale titolo, alcuna domanda risarcitoria avente ad oggetto la pagina 5 di 7 perdita di chance, che costituisce notoriamente una pretesa autonoma e distinta rispetto alla richiesta di risarcimento del danno integrale.
3.2 La mancata prova del diritto all'assegno divorzile si riflette necessariamente anche sulla pretesa risarcitoria relativa alla ulteriore domanda di perdita della chance di ottenere la pensione di reversibilità, disciplinata dall'art. 9 della Legge sul divorzio, che presuppone proprio la titolarità dell'assegno divorzile al momento della morte dell'ex coniuge.
3.3. Anche la domanda risarcitoria relativa alle spese legali non può trovare accoglimento per plurime ragioni.
In primo luogo, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto di patrocinio ma solo il risarcimento danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo, come stabilito dalla
Cassazione n. 18086/2018.
In secondo luogo, il necessario giudizio controfattuale non consente di affermare, con sufficiente grado di probabilità, che, in caso di tempestiva costituzione del difensore, le spese di lite sarebbero state poste a carico della controparte.
Va infatti considerato che il principio secondo cui la convivenza triennale rappresenta un ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale era stato affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto con la sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014, dunque in epoca di poco successiva all'introduzione del giudizio di delibazione.
Tale circostanza rende verosimile che l'esito del giudizio si sarebbe potuto concludere con la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dell'obiettiva novità
e complessità della questione giuridica. Peraltro, qualora la parte avesse ottenuto una pronuncia favorevole in appello nel giudizio di delibazione, non si sarebbe verosimilmente dato luogo ad un successivo giudizio di legittimità.
Infine, e in ogni caso, difetta la prova del danno patrimoniale.
La ricorrente si è infatti limitata a produrre solo alcune fatture e notule — le ultime, peraltro, prive di validità fiscale (n. 24/001 del 9.4.2019 e n. 26/001 del 18.4.2019) — senza tuttavia fornire alcuna documentazione attestante l'effettivo pagamento, quale una quietanza o un bonifico.
La mera condanna alle spese, inoltre, non è di per sé idonea a dimostrare l'effettivo esborso delle somme né l'esistenza del pregiudizio economico lamentato, trattandosi peraltro di pronunce risalenti nel tempo.
Proprio in ragione del lungo lasso temporale trascorso, è ragionevole presumere che, ove la pagina 6 di 7 ricorrente avesse effettivamente sostenuto tali esborsi, avrebbe conservato e prodotto la relativa documentazione a comprova dei pagamenti.
4. Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7194/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCCIOLI Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell'avv. TARRICONE ALDO, CORSO ISONZO 109 FERRARA, elettivamente domiciliato in CORSO ISONZO 109 FERRARA presso il difensore avv. NOCCIOLI ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
In punto a: responsabilità professionale dell'Avvocato.
CONCLUSIONI
La parte attrice:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità professionale di natura contrattuale dell'avv. in ordine alla Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa così come esposto ed emerge dalla narrativa dei fatti di causa e conseguentemente:
CONDANNARE la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si quantificano in complessivi € 343.999,99 a titolo di danno patrimoniale emergente e lucro cessante così come individuati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo effettivo o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. Per il medesimo titolo CONDANNARE altresì la resistente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance descritto in narrativa dei fatti e avente ad oggetto la perdita
pagina 1 di 7 dei requisiti per ottenere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge, determinandone in via equitativa l'ammontare. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi CTU volta ad accertare l'ammontare del danno emergente e del lucro cessante subito dalla ricorrente derivante dalla perdita dell'assegno divorzile nonché delle spese legali sostenute per la difesa svolta dall'avvocato nella vicenda giudiziaria relativa al CP_1 mantenimento di detto assegno”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Modena l'avvocato , esponendo di aver subito un grave Controparte_1
pregiudizio patrimoniale a causa della negligente condotta professionale della convenuta nel procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del proprio matrimonio con Persona_1
La ricorrente esponeva che, dopo aver contratto matrimonio concordatario con il signor in Per_1
data 8 maggio 1999 e aver ottenuto la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Modena il 27 dicembre 2010, il coniuge aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio in sede ecclesiastica. In particolare, la sentenza di annullamento, emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Flaminio e confermata in secondo grado, era stata munita di formula esecutiva il 15 maggio 2014.
Successivamente, il 29 maggio 2014, il signor aveva citato la signora dinanzi alla Per_1 Pt_1
Corte d'Appello di Bologna per ottenere la delibazione della pronuncia ecclesiastica. In tale procedimento, l'avvocato , nominata difensore della si era costituita CP_1 Pt_1
tardivamente alla prima udienza del 4 novembre 2014, eccependo il contrasto della domanda di annullamento con l'ordine pubblico interno in ragione della protratta convivenza matrimoniale ultra triennale.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1661/2015 dell'8 ottobre 2015, pur riconoscendo la fondatezza nel merito dell'eccezione sollevata, ne aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività, accogliendo conseguentemente la domanda di delibazione. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21345/19 del 13 agosto 2019, la quale ribadiva sia la fondatezza dell'eccezione di contrasto con l'ordine pubblico interno, sia la sua inammissibilità processuale dovuta alla tardiva costituzione in giudizio.
La ricorrente lamentava che, per effetto della delibazione della sentenza ecclesiastica, aveva perso il diritto all'assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili precedentemente riconosciutole dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 660/2019, nonché la possibilità di ottenere la pagina 2 di 7 pensione di reversibilità in caso di premorienza dell'ex coniuge.
Sulla base di perizia estimativa redatta dal dott. la quantificava il Persona_2 Pt_1 danno patrimoniale subito in € 326.000,00 in linea capitale, oltre interessi, cui andava aggiunto il pregiudizio derivante dalla perdita di chance relativa all'assegno di reversibilità.
La ricorrente fondava la propria domanda risarcitoria sulla responsabilità professionale dell'avvocato evidenziando come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. n.
11905/2016), la valutazione del nesso causale dovesse essere condotta attraverso un giudizio prognostico probabilistico, risultando nel caso di specie evidente che una tempestiva costituzione in giudizio avrebbe determinato il rigetto della domanda di delibazione.
All'udienza del 6 marzo 2024 si costituiva la parte ricorrente mentre nessuno compariva per la convenuta.
Il Giudice si riservava e successivamente, con decreto del 23 dicembre 2024, il Presidente del
Tribunale disponeva l'assegnazione della causa allo scrivente giudice, il quale fissava nuova udienza per il 6 marzo 2025.
§§§§§§§
1. Sulla responsabilità dell'Avvocato.
Prima di esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'attore, è necessario richiamare i principi consolidati in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra cliente e avvocato dà luogo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2022, n. 33442).
La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., bensì quella qualificata del professionista di cui al comma 2 della medesima norma, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale diligenza deve essere particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
pagina 3 di 7 Per configurare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente la mera dimostrazione dell'erroneità della sua condotta professionale, ma occorre provare il nesso causale tra questa e il danno lamentato.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il cliente deve dimostrare che, in assenza dell'errore del professionista, avrebbe avuto la ragionevole probabilità di ottenere un risultato migliore. Tale valutazione prognostica va condotta secondo un criterio necessariamente probabilistico, dovendo accertarsi che, senza l'inadempimento, sussistevano serie e apprezzabili possibilità di successo
(Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23449).
Quanto all'onere probatorio, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il cliente deve provare il conferimento dell'incarico e allegare l'inadempimento del professionista, mentre quest'ultimo deve dimostrare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, quando si discute non di inadempimento tout court ma di inesatto adempimento, il cliente deve anche allegare e provare in cosa sia consistita tale inesattezza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'insuccesso dell'azione giudiziaria.
2. Sulla sussistenza dell'errore professionale.
Nel caso di specie, emerge che l'avvocato sia incorsa in errore professionale costituito CP_1
dalla tardiva costituzione in giudizio nel procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica.
Tale costituzione, avvenuta soltanto all'udienza del 4 novembre 2014, ha determinato l'inammissibilità dell'eccezione di contrasto con l'ordine pubblico interno fondata sulla convivenza matrimoniale ultratriennale, eccezione che, come riconosciuto sia dalla Corte
d'Appello di Bologna che dalla Corte di Cassazione, sarebbe stata probabilmente fondata nel merito.
Trattasi di errore relativo ad un'eccezione che la giurisprudenza prevalente qualifica come in senso stretto, richiedendone la tempestiva proposizione nella prima difesa utile.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16379 e 16380 del 2014 delle
Sezioni unite, Cass. sez. I, 24729/2019) tale eccezione non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, dovendo necessariamente essere proposta nei termini previsti per la costituzione in giudizio.
La tardiva proposizione di tale eccezione ha dunque precluso alla signora la possibilità Pt_1
di far valere una difesa che ragionevolmente avrebbe condotto al rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.
pagina 4 di 7 La sussistenza dell'errore professionale risulta quindi provata, configurandosi come una violazione dei doveri di diligenza e perizia richiesti nell'esercizio della professione forense, con riferimento all'osservanza delle regole processuali poste a presidio del diritto di difesa del cliente.
3. Sul difetto del nesso di causalità fra condotta e danno.
Pur essendo stata accertata la sussistenza dell'errore professionale dell'avvocato , occorre CP_1
verificare se tale inadempimento abbia effettivamente causato i danni patrimoniali lamentati dalla ricorrente.
Come stabilito da consolidata giurisprudenza, il cliente che agisce per il risarcimento del danno deve fornire la prova non solo della condotta negligente del professionista, ma anche del nesso causale tra questa e il pregiudizio subito, dimostrando che in assenza dell'inadempimento il risultato sperato sarebbe stato conseguito.
3.1. Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la perdita dell'assegno divorzile di € 1.000,00 mensili, che le era stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 660/2019, nonché la conseguente perdita della chance di ottenere la pensione di reversibilità in caso di premorienza dell'ex coniuge.
Va tuttavia rilevato che, nel caso in esame, la questione relativa alla spettanza dell'assegno divorzile era ancora sub judice al momento in cui la sentenza di delibazione della decisione ecclesiastica è passata in giudicato, essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della Corte d'Appello anche per motivi inerenti a tale assegno (come emerge dalla stessa Ordinanza del giudice di legittimità del 13.10.2021 pag. 4).
Successivamente, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di
Bologna che aveva riconosciuto tale diritto per cessata materia del contendere, senza esaminare le censure sollevate in relazione alla spettanza di tale assegno.
Non risulta quindi provato che, in assenza dell'errore professionale, la signora avrebbe Pt_1
effettivamente avuto il diritto a percepire l'assegno divorzile di 1.000 euro mensili né sono stati allegati in giudizio elementi idonei a dimostrare che, più probabilmente che non, il diritto al pagamento di tale assegno sarebbe stato confermato all'esito del giudizio in cassazione.
Di conseguenza, non può ritenersi dimostrato il nesso causale tra l'errore professionale dell'avvocato e la mancata percezione dell'assegno divorzile, poiché non vi è prova che, CP_1
in assenza della tardiva costituzione nel giudizio di delibazione, la ricorrente avrebbe, con un grado di probabilità superiore al 50%, mantenuto il diritto a tale assegno.
Peraltro, non risulta formulata, a tale titolo, alcuna domanda risarcitoria avente ad oggetto la pagina 5 di 7 perdita di chance, che costituisce notoriamente una pretesa autonoma e distinta rispetto alla richiesta di risarcimento del danno integrale.
3.2 La mancata prova del diritto all'assegno divorzile si riflette necessariamente anche sulla pretesa risarcitoria relativa alla ulteriore domanda di perdita della chance di ottenere la pensione di reversibilità, disciplinata dall'art. 9 della Legge sul divorzio, che presuppone proprio la titolarità dell'assegno divorzile al momento della morte dell'ex coniuge.
3.3. Anche la domanda risarcitoria relativa alle spese legali non può trovare accoglimento per plurime ragioni.
In primo luogo, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto di patrocinio ma solo il risarcimento danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo, come stabilito dalla
Cassazione n. 18086/2018.
In secondo luogo, il necessario giudizio controfattuale non consente di affermare, con sufficiente grado di probabilità, che, in caso di tempestiva costituzione del difensore, le spese di lite sarebbero state poste a carico della controparte.
Va infatti considerato che il principio secondo cui la convivenza triennale rappresenta un ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale era stato affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto con la sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014, dunque in epoca di poco successiva all'introduzione del giudizio di delibazione.
Tale circostanza rende verosimile che l'esito del giudizio si sarebbe potuto concludere con la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dell'obiettiva novità
e complessità della questione giuridica. Peraltro, qualora la parte avesse ottenuto una pronuncia favorevole in appello nel giudizio di delibazione, non si sarebbe verosimilmente dato luogo ad un successivo giudizio di legittimità.
Infine, e in ogni caso, difetta la prova del danno patrimoniale.
La ricorrente si è infatti limitata a produrre solo alcune fatture e notule — le ultime, peraltro, prive di validità fiscale (n. 24/001 del 9.4.2019 e n. 26/001 del 18.4.2019) — senza tuttavia fornire alcuna documentazione attestante l'effettivo pagamento, quale una quietanza o un bonifico.
La mera condanna alle spese, inoltre, non è di per sé idonea a dimostrare l'effettivo esborso delle somme né l'esistenza del pregiudizio economico lamentato, trattandosi peraltro di pronunce risalenti nel tempo.
Proprio in ragione del lungo lasso temporale trascorso, è ragionevole presumere che, ove la pagina 6 di 7 ricorrente avesse effettivamente sostenuto tali esborsi, avrebbe conservato e prodotto la relativa documentazione a comprova dei pagamenti.
4. Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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