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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 191 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti ,FERRATO UMBERTO, PARISI SILVIA, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. , Controparte_1 Controparte_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1264/2022 , pubblicata in data 12/09/2022; obbligo contributivo verso la gestione separata.
1.FATTO.
1.1-Con ricorso depositato in data 7.3.2023, l' ha chiesto la riforma della sentenza Pt_1
n.1264/2022 del Giudice del lavoro di Cosenza nella parte in cui , in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avvocata , ha dichiarato non dovuti alla gestione separata, in quanto Controparte_1 prescritti, i contributi per l'anno 2010, oggetto dell' avviso di addebito n. 334 2017 00044564 79
000”.
In particolare, con il gravame l' ha dedotto che il credito non è prescritto perché il relativo Pt_1 termine, decorrente dal 6.7.2011 per effetto del DPCM 12.5.2011, è stato interrotto con l'avviso bonario notificato il 4.7.2016 e perché comunque è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2941 n.8 cc a causa della mancata compilazione del quadro RR a cui va attribuito il valore di occultamento doloso del debito.
1 2-L'appellata, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
3.il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e acquisite le note scritte depositate, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4-Deve convenirsi con l'Istituto appellante che il credito contributivo per l'anno 2010,oggetto dell'avviso di addebito n. 334 2017 00044564 79 000, non è prescritto.
4.1-La giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla c.d. gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro versamento (Cass. n.
27950/2018, n. 19403/2019, n. 13049/2020, n. 21472/2020), e che tale termine risente della proroga disposta dal DPCM emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997 secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» ( Cass.10273/2021).
4.2-Nel caso in esame, per effetto del Dpcm 12.5.2011 il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010 è stato prorogato dal 16.6.10 al 6.7.10, ragion per cui la richiesta di pagamento dell' pacificamente pervenuta all'appellata in data 4 luglio 2016, Pt_1 ha validamente interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
5.Alla stregua delle argomentazioni esposte deve, dunque, confermarsi l'obbligazione contributiva conseguente all'iscrizione dell'appellata alla gestione separata, ma, in base alla sentenza n.
104/2022 della Corte Costituzionale, occorre esonerarla dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione, in quanto la relativa obbligazione sanzionatoria è sorta prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (art. 18, c. 12, del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011) sull'obbligo di iscrizione1.
6-La sentenza va pertanto riformata nei termini di cui in dispositivo. 1 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio CP_ 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente Controparte_3 previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 2 7.Le spese del grado si compensano stante il contrasto che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale dei contributi di cui si controverte si è registrato nella giurisprudenza di merito e che
è stato composto dalla Cassazione solo in corso di causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 07/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1264/2022 , pubblicata in data 12/09/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara efficace l'avviso di addebito opposto n. 334 2017 00044564 79 000”, con esonero dal pagamento delle sanzioni civili;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 191 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti ,FERRATO UMBERTO, PARISI SILVIA, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. , Controparte_1 Controparte_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1264/2022 , pubblicata in data 12/09/2022; obbligo contributivo verso la gestione separata.
1.FATTO.
1.1-Con ricorso depositato in data 7.3.2023, l' ha chiesto la riforma della sentenza Pt_1
n.1264/2022 del Giudice del lavoro di Cosenza nella parte in cui , in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avvocata , ha dichiarato non dovuti alla gestione separata, in quanto Controparte_1 prescritti, i contributi per l'anno 2010, oggetto dell' avviso di addebito n. 334 2017 00044564 79
000”.
In particolare, con il gravame l' ha dedotto che il credito non è prescritto perché il relativo Pt_1 termine, decorrente dal 6.7.2011 per effetto del DPCM 12.5.2011, è stato interrotto con l'avviso bonario notificato il 4.7.2016 e perché comunque è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2941 n.8 cc a causa della mancata compilazione del quadro RR a cui va attribuito il valore di occultamento doloso del debito.
1 2-L'appellata, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
3.il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e acquisite le note scritte depositate, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4-Deve convenirsi con l'Istituto appellante che il credito contributivo per l'anno 2010,oggetto dell'avviso di addebito n. 334 2017 00044564 79 000, non è prescritto.
4.1-La giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla c.d. gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro versamento (Cass. n.
27950/2018, n. 19403/2019, n. 13049/2020, n. 21472/2020), e che tale termine risente della proroga disposta dal DPCM emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997 secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» ( Cass.10273/2021).
4.2-Nel caso in esame, per effetto del Dpcm 12.5.2011 il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010 è stato prorogato dal 16.6.10 al 6.7.10, ragion per cui la richiesta di pagamento dell' pacificamente pervenuta all'appellata in data 4 luglio 2016, Pt_1 ha validamente interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
5.Alla stregua delle argomentazioni esposte deve, dunque, confermarsi l'obbligazione contributiva conseguente all'iscrizione dell'appellata alla gestione separata, ma, in base alla sentenza n.
104/2022 della Corte Costituzionale, occorre esonerarla dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione, in quanto la relativa obbligazione sanzionatoria è sorta prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (art. 18, c. 12, del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011) sull'obbligo di iscrizione1.
6-La sentenza va pertanto riformata nei termini di cui in dispositivo. 1 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio CP_ 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente Controparte_3 previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 2 7.Le spese del grado si compensano stante il contrasto che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale dei contributi di cui si controverte si è registrato nella giurisprudenza di merito e che
è stato composto dalla Cassazione solo in corso di causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 07/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1264/2022 , pubblicata in data 12/09/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara efficace l'avviso di addebito opposto n. 334 2017 00044564 79 000”, con esonero dal pagamento delle sanzioni civili;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
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