Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01990/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02874/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2874 del 2024, proposto da
Villa Savoia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi RI D'Angiolella, Pasqualina Dentino, RI Bianca D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) della delibera della Commissione Straordinaria presso il Comune di Torre Annunziata (NA) adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.67 del 28.12.2023 pubblicata fino al 12.01.2024, mai notificata né rinvenibile sul sito dell’Ente, avente ad oggetto “atto d’indirizzo per l’applicazione della L. 5.08.2022 n.118 recante disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”;
b) di ogni altro atto, connesso, presupposto e/ conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comune di Torre Annunziata, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IE PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente, Villa Savoia S.r.l., quale mandataria, con la società mandante Coop. Cobalto a r.l., F.lli Di Cristo srl, Ontano s.r.l, è titolare della concessione demaniale marittima n° 5/2007, prorogata, da ultimo, con atto n° 11/2020 ed avente ad oggetto l’occupazione e la gestione di un’ampia porzione del litorale del Comune di Torre Annunziata, destinata ad attività turistico-ricreative e balneari, con annesse strutture di servizio e pertinenze funzionali;
Specificato che, con il presente gravame, in riassunzione, la società ha inteso impugnare la deliberazione della Commissione Straordinaria n° 67 del 28.12.2023, adottata con i poteri del Consiglio comunale, recante l’“Atto d’indirizzo per l’applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”;
Ritenuta in via assorbente fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di lesività dell’atto impugnato, sollevata dall’Amministrazione comunale resistente;
Valutato che la deliberazione de qua , di carattere meramente programmatico e ricognitivo, si è limitata a definire criteri generali di indirizzo per l’azione amministrativa volti a garantire la continuità dei servizi balneari in vista della stagione estiva 2024 e a orientare gli uffici, in sede di successiva attività gestionale, alla predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per il futuro affidamento delle concessioni nel rispetto della normativa statale e unionale. Essa, quindi, non produce alcun effetto immediatamente lesivo nella sfera giuridica in capo alla ricorrente, costituendo esclusivamente un atto di impulso per la futura attività di predisposizione dei bandi per l’affidamento delle concessioni;
Stimato, dunque, che l’impugnata deliberazione della Commissione Straordinaria n° 67 del 28.13.2023 non possiede natura provvedimentale né è idonea a produrre effetti diretti, immediati o concreti nella sfera giuridica della società ricorrente, dovendosi qualificare, per sua natura e contenuto, come atto di indirizzo politico-amministrativo, volto unicamente a orientare, in termini generali, l’azione degli uffici nel futuro esercizio della funzione gestionale in materia di concessioni demaniali marittime, nel quadro della normativa statale e unionale richiamata;
Considerato che, secondo ius receptum , gli atti meramente programmatici o interni, cd. endoprocedimentali, difettando di immediata attitudine lesiva, non sono autonomamente impugnabili, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto terminale che conclude il procedimento, con limitate eccezioni in casi particolari, tra cui quello di un atto interlocutorio che comporti un arresto procedimentale (Cons. di St., sez. V, 23.06.2025, n° 5470);
Valutato, in particolare, che, nel caso all’esame, la deliberazione gravata non ha inciso in via diretta sull’assetto di interessi sotteso alla concessione demaniale di cui è titolare la ricorrente né ha prodotto alcun immediato arresto procedimentale, non modificando alcun rapporto concessorio in essere né introducendo innovazioni idonee a produrre effetti immediatamente vincolanti, trattandosi, di contro, unicamente di un atto di impulso e di orientamento, destinato a informare la successiva attività amministrativa dell’Ente secondo criteri di ordine generale e in conformità alla disciplina normativa di riferimento;
Ritenuto che, pertanto, la deliberazione impugnata si colloca a monte dell’attività gestionale, quale manifestazione dell’indirizzo dell’Ente, destinata a orientare e non a definire in via immediata l’azione dei competenti uffici;
Considerato che, in definitiva, il presente gravame manca dell’indefettibile requisito dell’interesse attuale e concreto a ricorrere non avendo la delibera impugnata inciso sul titolo concessorio della ricorrente né avendo prodotto determinazioni immediatamente applicabili nei suoi confronti;
Stimato che, dunque, per le ragioni esposte, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un atto interno, privo di autonoma lesività ed estraneo all’area degli atti provvedimentali suscettibili di immediato sindacato;
Valutato equo, anche in considerazione della mera pronuncia in rito, disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UR AD, Presidente
IE PR, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE PR | RI UR AD |
IL SEGRETARIO