TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 381/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 22.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Infante. appellante
contro
(CF: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Valentina Bellusci. appellato
(CF: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro. appellato FATTO E DIRITTO
1. Il sig. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420239002524101000 notificatagli n data 13.4.2023 dall' limitatamente alla sottesa cartella di Parte_1 pagamento n. 03420170018395875000 dell'importo di € 2.422,68 relativa al recupero di sanzioni e ammende per l'anno 2014. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, in particolare della predetta cartella.
1.1. Si costituiva l deducendo che la cartella di Parte_1 pagamento in disamina era stata regolarmente notificato e non era stata impugnata per cui l'opposizione doveva ritenersi inammissibile.
1.2. Il rimaneva contumace in primo grado. Controparte_2
1.3. Con sentenza n. 12/2024 pubblicata l'8.1.2024 il Giudice di Pace di Castrovillari accoglieva l'opposizione e annullava la cartella di pagamento n. 03420170018395875000, con compensazione delle spese di lite. Si legge nella motivazione che “Nel caso in esame, quale opposizione ex art. 615 cpc, avverso la cartella descritta, per mancato pagamento di sanzioni ex l. n. 689/81, dall'attività istruttoria svolta, quale la documentazione prodotta dalle parti, è emerso che la cartella descritta è stata notificata da in data 24.08.17 ma non vi è prova della notifica degli Pt_1 Parte_1 atti presupposti alla medesima cartella relativamente all'attività di recupero crediti da parte della Corte D'Appello, in quanto non è stata depositata la prova della notifica recupero crediti anno 2014. Peraltro l'Avvocatura non ha svolto attività difensiva e nulla ha osservato in merito;
pertanto si presume in via preliminare l'inesistenza della notifica degli atti presupposti alla cartella esattoriale impugnata…”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
.
[...]
Ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo in quanto il sig. avrebbe dovuto eccepire le relative CP_1 doglianze, a pena di decadenza, nel principio del recupero del mezzo d'impugnazione, al momento della notifica dei singoli atti, ovvero della cartella di pagamento n. 03420170018395875000 che era stata regolarmente notificata. Ha ribadito che successivamente alla notifica della predetta cartella erano state altresì notificati all'appellato: l'intimazione di pagamento n. 03420229000486004000, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 03476202300000648000 nonché il pignoramento presso terzi n. 03484202300002168001. Detti atti contenevano le pretese creditorie di cui alla cartella di pagamento n. 03420170018395875000 e non erano stati opposti dall'appellato. Ha infine eccepito che il Giudice di Pace avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite laddove affermava “Infine, come decisioni rese in casi simili, la novità della questione, la qualità delle parti e l'evidente incompetenza per valore dell'intera intimazione di pagamento, l'assenza di responsabilità da parte di Parte_1 sono motivi per compensare le spese”.
[...]
Ha quindi chiesto la riforma totale della sentenza appellata.
2.1. Si è costituito in appello il sig. il quale ha dedotto la Controparte_1 correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Pagina 2
2.2. Si è costituito il aderendo alla domanda proposta Controparte_2 dall' ed associandosi integralmente alle difese di Parte_1 quest'ultima.
*********************************
3. L'appello è fondato e va accolto.
3.1. L'Agente della Riscossione ha fornito prova della notifica della cartella di pagamento n. 03420170018395875000, avvenuta a mezzo PEC in data 24.8.2017. Pertanto l'odierno appellato avrebbe dovuto contestare la mancata notifica degli atti presupposti relativi all'attività di recupero crediti da parte della Corte D'Appello di Catanzaro mediante l'opposizione avverso la medesima cartella di pagamento. Tanto in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata impugnazione dell'atto prodromico (nel caso di specie la cartella di pagamento) comporta l'inammissibilità della successiva opposizione ove rivolta a far valere profili attinenti a tale atto prodromico e non esclusivamente i vizi propri dell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento) (in tal senso v. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 07-02-2020, n. 3005). In particolare, è stato affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. civ., Sez. V, Sent., 11/11/2016, n. 23046). Ancora, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione, “In tema di riscossione delle imposte, un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta. Pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 14/02/2020, n. 3743). Nel caso in disamina, come detto, è emerso che la menzionata cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata era stata regolarmente notificata all'appellante. Pertanto, in base ai principi sopra esposti, il sig. avrebbe dovuto Controparte_1 far valere la mancata notifica degli atti prodromici relativi alle somme iscritte a ruolo in sede di opposizione alla cartella di pagamento n. 03420170018395875000. Il Giudice di prime cure si è discostato dai sopra richiamati principi senza addurre alcuna plausibile motivazione. Pertanto la pronuncia appellata va riformata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal sig. . Controparte_1
Pagina 3
4. Occorre provvedere ad un nuovo regolamento delle spese giudiziali, alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259). Le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellato sig. e Controparte_1
l' seguono la soccombenza e vengono liquidate Controparte_4 in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio tenendo conto dell'attività in concreto svolta e della non elevata complessità della causa.
4.1. Nulla è dovuto al in relazione al primo grado di Controparte_2 giudizio essendo la parte rimasta contumace in quella sede (v. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019). Per quel che concerne le spese del presente grado, considerato che il non CP_2 ha ritualmente proposto appello incidentale adesivo, appare congruo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'appello proposto dall' e in riforma della Parte_1 sentenza n. 12/2024 pubblicata l'8.1.2024 del Giudice di Pace di Castrovillari
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Controparte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore dell' , che si liquidano in complessivi € Parte_1
650,00 per il primo grado ed in complessivi € 900,00 per il grado d'appello, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio tra e il Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro in carica. Controparte_2
Castrovillari, 22/05/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Pagina 4