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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/12/2024, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
2980 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott. ssa Valentina Lisi -------Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 2980/2024 V.G. promossa da
(CF: ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
d'EL (SI) Strada Selvamaggio 21/D
e
(CF: ) nato a [...] il [...] residente Parte_2 C.F._2
a Colle Val d'EL Strada Selvamaggio 21/D, ma di fatto domiciliato in Colle Val d'EL Via del Cenerone 10,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Peccianti del Foro di Siena (CF. ) ed C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore in Siena, Via Cavour 234, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 01/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori ed Parte_1 Parte_2
rappresentavano di aver contratto matrimonio concordatario in NO AN (Cosenza) in
[...] data 7 settembre 2013, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno
2013, Numero 21, Parte II, Seria A, scegliendo come regime patrimoniale quello della separazione legale dei beni;
che dalla loro unione il 17 marzo 2015 in Siena è nato;
che la casa coniugale sita in Colle Val Per_1
d'EL (SI) Strada Selvamaggio, 21/D è di proprietà di entrambi i coniugi al 50%. L'acquisto è stato effettuato in parte attraverso risorse personali corrisposte in parti uguali, in parte accendendo un mutuo ipotecario presso la Banca Credit Agricole Filiale di Siena per la durata di anni 15, mutuo da pagarsi (sempre al 50%) in rate mensili di euro 550,00= (e quindi euro 275,00= a testa) fino alla scadenza prevista nel 2029. Per il pagamento del mutuo i coniugi si avvalgono di un apposito conto corrente cointestato (avente IBAN:
[...]) unicamente utilizzato per tale scopo;
che il SI. a) è Parte_2 titolare di un conto corrente personale acceso presso MedioBanca Premier avente IBAN:
[...] b) è unico proprietario di due automobili una tg. FG404XH ed CP_1 una Ford Fiesta CB072HG (quest'ultima in uso ai suoi genitori) c) percepisce unicamente remunerazioni dal suo stipendio quale dipendente della GSK per un importo totale annuo lordo medio di euro 54.000,00= circa ed è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo in Colle Val d'EL Via del Cenerone, 10 per l'importo mensile di euro 470,00= casa presso la quale è domiciliato e di fatto già vive;
che la sig.ra Pt_1
e) è titolare di un conto corrente personale acceso presso Banca Credit Agricole avente Iban IT 77 M
[...]
0623014 2000 000 43285165 ed è unica proprietaria di una automobile T Cross WV tg. GJ688YB, percepisce unicamente remunerazioni dalla sua attività lavorativa che fino all'anno 2022 era quella di dipendente della
Società Pharma Development and Service di Firenze, mentre dal 2023 ha iniziato l'attività di insegnante di sostegno presso una scuola media di Colle Val d'EL con contratto a tempo determinato e che pertanto ad oggi il suo stipendio lordo annuo medio ammonta ad euro 20.000,00 circa;
il figlio minore Per_1 frequenta attualmente la scuola Primaria Antonio Salvetti di Gracciano;
che i coniugi hanno già da tempo dovuto prendere atto di un'inconciliabile incompatibilità di carattere e ciò ha determinato un progressivo deterioramento del loro rapporto coniugale, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, convivenza che di fatto – di comune accordo – è già terminata da svariati mesi.
In vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà opportuno la propria residenza e fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento della stessa fino a quando il figlio avrà raggiunto un'autonomia economica. I comparenti assumono come dovere morale e giuridico quello di favorire nel figlio l'affetto e la stima per entrambe le figure genitoriali e per le rispettive famiglie di origine, di rispettare il diritto di a mantenere un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) la casa coniugale in comproprietà al 50% sita in Colle Val d'EL (SI) Strada Selvamaggio 21/D, viene assegnata alla SI.ra . Il mutuo gravante sulla stessa continuerà ad essere corrisposto da Parte_1 entrambi i coniugi nella misura del 50% fino alla sua estinzione, prevista per il 2029. I coniugi specificano che laddove in futuro dovessero addivenire di comune accordo alla decisione di vendere l'immobile attualmente adibito a casa coniugale e gli arredi ivi esistenti, il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali.
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà insieme alla madre presso Per_1 la casa coniugale sita in Colle Val d'EL (SI) Strada Selvamaggio 21/D, casa presso la quale è individuata sia la sua residenza che il suo domicilio, con tutto quanto ne costituisce arredamento. I coniugi danno atto che il sig. si è già trasferito in altra abitazione sita in Colle Val d'EL Via del Cenerone 10, avendo già Pt_2 asportato buona parte dei suoi effetti personali., mentre ciò che rimane è ad oggi custodito temporaneamente all'interno del garage di pertinenza della casa coniugale. Il sig. si impegna a Pt_2 curare le pratiche comunali per il trasferimento della residenza.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori stabiliscono che le modalità di frequentazione siano improntate ad una massima collaborazione nel rispetto delle esigenze del figlio e dell'altro coniuge e comunque entrambi i genitori concordano sul fatto che si tratta di semplici indicazioni di massima e che , quando lo desideri e compatibilmente con gli impegni propri e dei genitori, Per_1 abbia libera facoltà di frequentazione di entrambi i genitori. Indicativamente il sig. terrà con se il Pt_2 figlio durante la settimana: due giorni infrasettimanali (indicativamente il lunedì e giovedì, salvo Per_1 diverso accordo via via assunto tra i coniugi) dall'uscita della scuola (quando non c'è scuola dalle ore 17:00) fino al mattino successivo, quando il babbo lo porterà a scuola oppure a casa dalla mamma (in periodi non scolastici); - nel fine settimana: per ogni fine settimana un giorno tra il sabato (dalla mattina alle ore 9 fino alla sera alle ore 20:00), o la domenica (dalla mattina alle ore 9 alla sera alle ore 20:00), alternando quindi i giorni del week end con la sig.ra , giorni da individuarsi previa accordo tra i genitori. In linea di Pt_1 massima le parti potranno – preferibilmente previa tracciabilità scritta (wa e/o mail e/o sms) tra di loro – stabilire diverse modalità di visita, anche temporanee, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici e non di . Per quanto riguarda le festività Natalizie e quelle Per_1 pasquali (PA e UE) si seguirà il principio dell'alternanza e quindi trascorrerà ad anni Per_1 alterni un anno dal 23 al 30 dicembre con un genitore, mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio starà con l'altro e l'anno successivo sarà l'opposto. Lo stesso dicasi per il giorno di PA e di UE (PA con un genitore e UE con l'altro, turnando poi negli anni successivi). Anche per le altre festività previste durante l'anno (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc…) si seguirà il criterio dell'alternanza. Per il giorno del compleanno di , se possibile verrà trascorso alla presenza di Per_1 entrambi, altrimenti si seguirà anche per esso il criterio dell'alternanza. Quanto alle vacanze estive,
trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane, di cui almeno due consecutive (ciò per Per_1 permettere di passare più agevolmente il periodo feriale presso le famiglie di origine che si trovano fuori
Regione) da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di evitare eventuali sovrapposizioni, oltre all'onere di indicare l'un l'altro i luoghi in cui ciascuno si recherà con il figlio in vacanza. I genitori si impegnano a garantire un libero contatto telefonico (e quindi tradizionale) e/o con wa e/o via pc con il figlio quando lo stesso si troverà presso ciascuno di loro, senza interferire nel corso delle chiamate.
5) il SI. contribuirà da oggi al mantenimento di nella misura di euro 250,00= mensili (euro Pt_2 Per_1
3.000,00= annui), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla SI.ra Pt_1 mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese al seguente Iban: IT 77 M 0623014 2000 000 43285165.
Saranno inoltre unicamente a suo (del SI. ) carico le spese mensili della mensa e di trasporto. Pt_2
L'assegno unico o equipollente viene attribuito unicamente alla sig.ra , mentre il cd. assegno per il Pt_1 nucleo familiare dei Comuni, se concedibile, ed ogni altra agevolazione riguardante il figlio saranno attribuiti e richiesti da entrambi i genitori al 50%. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota (50%) di ripartizione delle stesse. La deduzione per i figli a carico dovrà essere effettuata al 50% tra i genitori e gli eventuali rimborsi e/o sussidi dalla Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o universitarie e/o sanitarie relative alla prole, dovranno essere a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie (50%). Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse (con la precisazione che per la modalità di documentazione e richiesta potrà essere valido e sufficiente anche l'invio della documentazione tramite whatsapp, sms, mail ordinaria e/o pec se posseduta), si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del Tribunale Civile di Siena (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (con le precisazioni sopra richiamate). I coniugi comunque potranno scostarsi dalle predette linee guida protocollari relative alle voci di spesa extra assegno preferibilmente previo accordo scritto (wa e/o mail e/o sms) tra di loro concordato di volta in volta. Per l'intanto i coniugi precisano in merito alle eventuali spese di baby sitter ed a quelle relative al centro estivo nel periodo di interruzione scolastica, che laddove necessarie per impegni lavorativi dei genitori o in caso di malattia di o dei genitori stessi, dovranno essere concordate e Per_1 saranno suddivise tra di loro.
6) Ognuno dei coniugi, godendo di reddito personale ed essendo economicamente autosufficiente ed indipendente, provvederà al proprio mantenimento autonomamente.
7) i genitori, ora per allora, sono concordi nel prestare consenso reciproco al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, sia tra loro che per il figlio Per_1
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 01.08.2024 e non ha formulato conclusioni scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra ed (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio concordatario, in NO
AN (Cosenza) in data 7 settembre 2013, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2013, Numero 21, Parte II, Seria A, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO AN (Cosenza) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott. ssa Valentina Lisi -------Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 2980/2024 V.G. promossa da
(CF: ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
d'EL (SI) Strada Selvamaggio 21/D
e
(CF: ) nato a [...] il [...] residente Parte_2 C.F._2
a Colle Val d'EL Strada Selvamaggio 21/D, ma di fatto domiciliato in Colle Val d'EL Via del Cenerone 10,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Peccianti del Foro di Siena (CF. ) ed C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore in Siena, Via Cavour 234, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 01/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori ed Parte_1 Parte_2
rappresentavano di aver contratto matrimonio concordatario in NO AN (Cosenza) in
[...] data 7 settembre 2013, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno
2013, Numero 21, Parte II, Seria A, scegliendo come regime patrimoniale quello della separazione legale dei beni;
che dalla loro unione il 17 marzo 2015 in Siena è nato;
che la casa coniugale sita in Colle Val Per_1
d'EL (SI) Strada Selvamaggio, 21/D è di proprietà di entrambi i coniugi al 50%. L'acquisto è stato effettuato in parte attraverso risorse personali corrisposte in parti uguali, in parte accendendo un mutuo ipotecario presso la Banca Credit Agricole Filiale di Siena per la durata di anni 15, mutuo da pagarsi (sempre al 50%) in rate mensili di euro 550,00= (e quindi euro 275,00= a testa) fino alla scadenza prevista nel 2029. Per il pagamento del mutuo i coniugi si avvalgono di un apposito conto corrente cointestato (avente IBAN:
[...]) unicamente utilizzato per tale scopo;
che il SI. a) è Parte_2 titolare di un conto corrente personale acceso presso MedioBanca Premier avente IBAN:
[...] b) è unico proprietario di due automobili una tg. FG404XH ed CP_1 una Ford Fiesta CB072HG (quest'ultima in uso ai suoi genitori) c) percepisce unicamente remunerazioni dal suo stipendio quale dipendente della GSK per un importo totale annuo lordo medio di euro 54.000,00= circa ed è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo in Colle Val d'EL Via del Cenerone, 10 per l'importo mensile di euro 470,00= casa presso la quale è domiciliato e di fatto già vive;
che la sig.ra Pt_1
e) è titolare di un conto corrente personale acceso presso Banca Credit Agricole avente Iban IT 77 M
[...]
0623014 2000 000 43285165 ed è unica proprietaria di una automobile T Cross WV tg. GJ688YB, percepisce unicamente remunerazioni dalla sua attività lavorativa che fino all'anno 2022 era quella di dipendente della
Società Pharma Development and Service di Firenze, mentre dal 2023 ha iniziato l'attività di insegnante di sostegno presso una scuola media di Colle Val d'EL con contratto a tempo determinato e che pertanto ad oggi il suo stipendio lordo annuo medio ammonta ad euro 20.000,00 circa;
il figlio minore Per_1 frequenta attualmente la scuola Primaria Antonio Salvetti di Gracciano;
che i coniugi hanno già da tempo dovuto prendere atto di un'inconciliabile incompatibilità di carattere e ciò ha determinato un progressivo deterioramento del loro rapporto coniugale, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, convivenza che di fatto – di comune accordo – è già terminata da svariati mesi.
In vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà opportuno la propria residenza e fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento della stessa fino a quando il figlio avrà raggiunto un'autonomia economica. I comparenti assumono come dovere morale e giuridico quello di favorire nel figlio l'affetto e la stima per entrambe le figure genitoriali e per le rispettive famiglie di origine, di rispettare il diritto di a mantenere un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) la casa coniugale in comproprietà al 50% sita in Colle Val d'EL (SI) Strada Selvamaggio 21/D, viene assegnata alla SI.ra . Il mutuo gravante sulla stessa continuerà ad essere corrisposto da Parte_1 entrambi i coniugi nella misura del 50% fino alla sua estinzione, prevista per il 2029. I coniugi specificano che laddove in futuro dovessero addivenire di comune accordo alla decisione di vendere l'immobile attualmente adibito a casa coniugale e gli arredi ivi esistenti, il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali.
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà insieme alla madre presso Per_1 la casa coniugale sita in Colle Val d'EL (SI) Strada Selvamaggio 21/D, casa presso la quale è individuata sia la sua residenza che il suo domicilio, con tutto quanto ne costituisce arredamento. I coniugi danno atto che il sig. si è già trasferito in altra abitazione sita in Colle Val d'EL Via del Cenerone 10, avendo già Pt_2 asportato buona parte dei suoi effetti personali., mentre ciò che rimane è ad oggi custodito temporaneamente all'interno del garage di pertinenza della casa coniugale. Il sig. si impegna a Pt_2 curare le pratiche comunali per il trasferimento della residenza.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori stabiliscono che le modalità di frequentazione siano improntate ad una massima collaborazione nel rispetto delle esigenze del figlio e dell'altro coniuge e comunque entrambi i genitori concordano sul fatto che si tratta di semplici indicazioni di massima e che , quando lo desideri e compatibilmente con gli impegni propri e dei genitori, Per_1 abbia libera facoltà di frequentazione di entrambi i genitori. Indicativamente il sig. terrà con se il Pt_2 figlio durante la settimana: due giorni infrasettimanali (indicativamente il lunedì e giovedì, salvo Per_1 diverso accordo via via assunto tra i coniugi) dall'uscita della scuola (quando non c'è scuola dalle ore 17:00) fino al mattino successivo, quando il babbo lo porterà a scuola oppure a casa dalla mamma (in periodi non scolastici); - nel fine settimana: per ogni fine settimana un giorno tra il sabato (dalla mattina alle ore 9 fino alla sera alle ore 20:00), o la domenica (dalla mattina alle ore 9 alla sera alle ore 20:00), alternando quindi i giorni del week end con la sig.ra , giorni da individuarsi previa accordo tra i genitori. In linea di Pt_1 massima le parti potranno – preferibilmente previa tracciabilità scritta (wa e/o mail e/o sms) tra di loro – stabilire diverse modalità di visita, anche temporanee, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici e non di . Per quanto riguarda le festività Natalizie e quelle Per_1 pasquali (PA e UE) si seguirà il principio dell'alternanza e quindi trascorrerà ad anni Per_1 alterni un anno dal 23 al 30 dicembre con un genitore, mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio starà con l'altro e l'anno successivo sarà l'opposto. Lo stesso dicasi per il giorno di PA e di UE (PA con un genitore e UE con l'altro, turnando poi negli anni successivi). Anche per le altre festività previste durante l'anno (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc…) si seguirà il criterio dell'alternanza. Per il giorno del compleanno di , se possibile verrà trascorso alla presenza di Per_1 entrambi, altrimenti si seguirà anche per esso il criterio dell'alternanza. Quanto alle vacanze estive,
trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane, di cui almeno due consecutive (ciò per Per_1 permettere di passare più agevolmente il periodo feriale presso le famiglie di origine che si trovano fuori
Regione) da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di evitare eventuali sovrapposizioni, oltre all'onere di indicare l'un l'altro i luoghi in cui ciascuno si recherà con il figlio in vacanza. I genitori si impegnano a garantire un libero contatto telefonico (e quindi tradizionale) e/o con wa e/o via pc con il figlio quando lo stesso si troverà presso ciascuno di loro, senza interferire nel corso delle chiamate.
5) il SI. contribuirà da oggi al mantenimento di nella misura di euro 250,00= mensili (euro Pt_2 Per_1
3.000,00= annui), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla SI.ra Pt_1 mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese al seguente Iban: IT 77 M 0623014 2000 000 43285165.
Saranno inoltre unicamente a suo (del SI. ) carico le spese mensili della mensa e di trasporto. Pt_2
L'assegno unico o equipollente viene attribuito unicamente alla sig.ra , mentre il cd. assegno per il Pt_1 nucleo familiare dei Comuni, se concedibile, ed ogni altra agevolazione riguardante il figlio saranno attribuiti e richiesti da entrambi i genitori al 50%. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota (50%) di ripartizione delle stesse. La deduzione per i figli a carico dovrà essere effettuata al 50% tra i genitori e gli eventuali rimborsi e/o sussidi dalla Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o universitarie e/o sanitarie relative alla prole, dovranno essere a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie (50%). Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse (con la precisazione che per la modalità di documentazione e richiesta potrà essere valido e sufficiente anche l'invio della documentazione tramite whatsapp, sms, mail ordinaria e/o pec se posseduta), si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del Tribunale Civile di Siena (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (con le precisazioni sopra richiamate). I coniugi comunque potranno scostarsi dalle predette linee guida protocollari relative alle voci di spesa extra assegno preferibilmente previo accordo scritto (wa e/o mail e/o sms) tra di loro concordato di volta in volta. Per l'intanto i coniugi precisano in merito alle eventuali spese di baby sitter ed a quelle relative al centro estivo nel periodo di interruzione scolastica, che laddove necessarie per impegni lavorativi dei genitori o in caso di malattia di o dei genitori stessi, dovranno essere concordate e Per_1 saranno suddivise tra di loro.
6) Ognuno dei coniugi, godendo di reddito personale ed essendo economicamente autosufficiente ed indipendente, provvederà al proprio mantenimento autonomamente.
7) i genitori, ora per allora, sono concordi nel prestare consenso reciproco al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, sia tra loro che per il figlio Per_1
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 01.08.2024 e non ha formulato conclusioni scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra ed (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio concordatario, in NO
AN (Cosenza) in data 7 settembre 2013, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2013, Numero 21, Parte II, Seria A, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO AN (Cosenza) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi