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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2024, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
18.11.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1815/2021 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], residente in Torre Annunziata (NA), Parte_1 al Parco Trieste, n.8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Alfieri e Maria Teresa De
Martino, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Boscoreale, alla via S.T.E.
Cirillo, 3 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 CP_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta ad ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria del suo diritto a percepire l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con condanna dell' al pagamento, in suo favore, della CP_2 complessiva somma di euro 3.200,00, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto, dal
19.05.2019 al 30.09.2019, dall'agenzia di somministrazione del lavoro “Generazione
Vincente spa” e di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società utilizzatrice “Parco del Sole di AN GI e C. SNC.”, espletando mansioni di addetto al carico-scarico bagagli;
di aver presentato all' in data 04.04.20, 03.06.2020, CP_2
16.08.2020 e 30.11.2020, domande di indennità Covid di cui al D.L. n.18/2020, al D.L.
n.34/2020, al D.I. n.12/2020 e al D.L. n.104/2020; che, tuttavia, l non ha liquidato le CP_2 chieste prestazioni, né ha fornito motivazioni per il mancato accoglimento delle domande;
di aver presentato, in data 08.04.2021, istanza di riesame per ottenere il pagamento delle prestazioni, senza ottenere alcun riscontro;
di aver presentato, altresì, ricorso al Comitato
Provinciale senza sortire alcun effetto. CP_2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio sostenendo che, CP_2 per il mese di marzo 2020, l'art. 29 del D.L. n.18/2020 aveva previsto l'erogazione dell'indennità Covid per i soli lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali ma non per quelli somministrati, per cui al ricorrente, in quanto rientrante in quest'ultima categoria, nulla era dovuto. Quanto alle domande di indennità
Covid per i mesi di aprile e maggio 2020, nonostante il D.L. n. 34/2020 avesse ampliato la platea dei beneficiari includendo anche la categoria dei lavoratori somministrati, le stesse erano state rigettate in quanto formulate per una categoria errata. Infine, per l'indennità di cui al D.L. n. 104/2020, il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda amministrativa.
Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento della indennità di cui al D.L. n. 104/2020 e il rigetto, per il resto, della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
Ciò posto, si osserva che la domanda del ricorrente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
L'art. 29 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, nel quadro delle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, al primo comma, che “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro”.
Successivamente, l'art. 84 del D.L. n.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
77/2020, ha esteso la predetta indennità anche ai mesi di aprile e maggio 2020, includendo tra i beneficiari anche i lavoratori in regime di somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
Infine, l'art. 9 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126, ha riconosciuto una nuova indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che avevano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15.08.2020.
Sulla scorta della suesposta normativa, il ricorrente, in qualità di lavoratore somministrato impiegato dal 19.05.2019 al 30.09.2019 presso la “Parco del Sole di AN GI e C.
SNC.”, impresa utilizzatrice operante nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (v.
Comunicazione UniSom allegata al ricorso), ha dedotto di aver presentato all' distinte CP_2 domande di indennità Covid per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oltre che per l'indennità onnicomprensiva di cui al D.L. n.104/2020.
Innanzitutto, va rilevata l'infondatezza della domanda di riconoscimento dell'indennità
Covid per il mese di marzo 2020, giacché l'art. 29 del D.L. n.18/2020 ha incluso tra i beneficiari della prestazione i soli lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ma nulla ha previsto per i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei detti settori.
Tale esclusione va intesa come una precisa scelta del legislatore, in quanto solo con il successivo D.L. n.34/2020, che ha riconosciuto l'indennità Covid anche per i mesi di aprile e maggio 2020, è stata ampliata la platea dei beneficiari includendovi anche i lavoratori somministrati.
Inoltre, il carattere straordinario della normativa in questione, adottata dal Governo italiano per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non consente di estenderne analogicamente la disciplina a casi non espressamente previsti dal legislatore.
Parimenti infondata è la domanda di riconoscimento dell'indennità Covid ex D.L. n.34/2020, per i mesi di aprile e maggio 2020.
L' nella memoria difensiva, ha contestato al ricorrente la corretta proposizione della CP_2 domanda amministrativa, rigettata dall' in quanto “… essa (Id. 5125299) è stata CP_1 formulata per la categoria “ART. 2B Lavoratori intermittenti con almeno 30 giorni tra
01.01.2019 e 31.01.2020”, cioè per categoria diversa da quella del ricorrente.” (pag. 2
Memoria difensiva).
Sul punto, va rilevato che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla corretta presentazione della domanda amministrativa, giacché dalla documentazione versata in atti non risulta depositata alcuna copia della detta domanda, né è possibile ricavare indicazioni relative alle chieste prestazioni dagli attestati di “Stato domanda” allegati al ricorso introduttivo (all. da 6 a 9).
Quanto, infine, alla domanda di riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva ex D.L.
n.104/2020, va dichiarata l'improponibilità della stessa per mancanza della relativa domanda amministrativa.
Con messaggio n.3160 del 27 agosto 2020, l' ha chiarito che “i lavoratori che hanno già CP_2 presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l' procederà d'ufficio all'istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali CP_1 indennità dal decreto-legge n. 104 del 2020”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente, per poter beneficiare dell'indennità onnicomprensiva ex D.L. n.104/2020, era tenuto alla presentazione della relativa domanda amministrativa non avendo beneficiato delle indennità Covid per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Tuttavia, agli atti di causa, non risulta depositata alcuna domanda amministrativa per il riconoscimento della detta indennità, con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale va dichiarata improcedibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 22.04.2021 nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non CP_2 tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_2
Torre Annunziata, lì 21/11/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
18.11.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1815/2021 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], residente in Torre Annunziata (NA), Parte_1 al Parco Trieste, n.8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Alfieri e Maria Teresa De
Martino, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Boscoreale, alla via S.T.E.
Cirillo, 3 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 CP_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta ad ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria del suo diritto a percepire l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con condanna dell' al pagamento, in suo favore, della CP_2 complessiva somma di euro 3.200,00, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto, dal
19.05.2019 al 30.09.2019, dall'agenzia di somministrazione del lavoro “Generazione
Vincente spa” e di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società utilizzatrice “Parco del Sole di AN GI e C. SNC.”, espletando mansioni di addetto al carico-scarico bagagli;
di aver presentato all' in data 04.04.20, 03.06.2020, CP_2
16.08.2020 e 30.11.2020, domande di indennità Covid di cui al D.L. n.18/2020, al D.L.
n.34/2020, al D.I. n.12/2020 e al D.L. n.104/2020; che, tuttavia, l non ha liquidato le CP_2 chieste prestazioni, né ha fornito motivazioni per il mancato accoglimento delle domande;
di aver presentato, in data 08.04.2021, istanza di riesame per ottenere il pagamento delle prestazioni, senza ottenere alcun riscontro;
di aver presentato, altresì, ricorso al Comitato
Provinciale senza sortire alcun effetto. CP_2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio sostenendo che, CP_2 per il mese di marzo 2020, l'art. 29 del D.L. n.18/2020 aveva previsto l'erogazione dell'indennità Covid per i soli lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali ma non per quelli somministrati, per cui al ricorrente, in quanto rientrante in quest'ultima categoria, nulla era dovuto. Quanto alle domande di indennità
Covid per i mesi di aprile e maggio 2020, nonostante il D.L. n. 34/2020 avesse ampliato la platea dei beneficiari includendo anche la categoria dei lavoratori somministrati, le stesse erano state rigettate in quanto formulate per una categoria errata. Infine, per l'indennità di cui al D.L. n. 104/2020, il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda amministrativa.
Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento della indennità di cui al D.L. n. 104/2020 e il rigetto, per il resto, della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
Ciò posto, si osserva che la domanda del ricorrente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
L'art. 29 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, nel quadro delle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, al primo comma, che “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro”.
Successivamente, l'art. 84 del D.L. n.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
77/2020, ha esteso la predetta indennità anche ai mesi di aprile e maggio 2020, includendo tra i beneficiari anche i lavoratori in regime di somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
Infine, l'art. 9 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126, ha riconosciuto una nuova indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che avevano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15.08.2020.
Sulla scorta della suesposta normativa, il ricorrente, in qualità di lavoratore somministrato impiegato dal 19.05.2019 al 30.09.2019 presso la “Parco del Sole di AN GI e C.
SNC.”, impresa utilizzatrice operante nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (v.
Comunicazione UniSom allegata al ricorso), ha dedotto di aver presentato all' distinte CP_2 domande di indennità Covid per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oltre che per l'indennità onnicomprensiva di cui al D.L. n.104/2020.
Innanzitutto, va rilevata l'infondatezza della domanda di riconoscimento dell'indennità
Covid per il mese di marzo 2020, giacché l'art. 29 del D.L. n.18/2020 ha incluso tra i beneficiari della prestazione i soli lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ma nulla ha previsto per i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei detti settori.
Tale esclusione va intesa come una precisa scelta del legislatore, in quanto solo con il successivo D.L. n.34/2020, che ha riconosciuto l'indennità Covid anche per i mesi di aprile e maggio 2020, è stata ampliata la platea dei beneficiari includendovi anche i lavoratori somministrati.
Inoltre, il carattere straordinario della normativa in questione, adottata dal Governo italiano per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non consente di estenderne analogicamente la disciplina a casi non espressamente previsti dal legislatore.
Parimenti infondata è la domanda di riconoscimento dell'indennità Covid ex D.L. n.34/2020, per i mesi di aprile e maggio 2020.
L' nella memoria difensiva, ha contestato al ricorrente la corretta proposizione della CP_2 domanda amministrativa, rigettata dall' in quanto “… essa (Id. 5125299) è stata CP_1 formulata per la categoria “ART. 2B Lavoratori intermittenti con almeno 30 giorni tra
01.01.2019 e 31.01.2020”, cioè per categoria diversa da quella del ricorrente.” (pag. 2
Memoria difensiva).
Sul punto, va rilevato che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla corretta presentazione della domanda amministrativa, giacché dalla documentazione versata in atti non risulta depositata alcuna copia della detta domanda, né è possibile ricavare indicazioni relative alle chieste prestazioni dagli attestati di “Stato domanda” allegati al ricorso introduttivo (all. da 6 a 9).
Quanto, infine, alla domanda di riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva ex D.L.
n.104/2020, va dichiarata l'improponibilità della stessa per mancanza della relativa domanda amministrativa.
Con messaggio n.3160 del 27 agosto 2020, l' ha chiarito che “i lavoratori che hanno già CP_2 presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l' procederà d'ufficio all'istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali CP_1 indennità dal decreto-legge n. 104 del 2020”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente, per poter beneficiare dell'indennità onnicomprensiva ex D.L. n.104/2020, era tenuto alla presentazione della relativa domanda amministrativa non avendo beneficiato delle indennità Covid per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Tuttavia, agli atti di causa, non risulta depositata alcuna domanda amministrativa per il riconoscimento della detta indennità, con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale va dichiarata improcedibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 22.04.2021 nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non CP_2 tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_2
Torre Annunziata, lì 21/11/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco