Art. 3.
Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore e' necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge.
Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra.
Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore e' necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge.
Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra.