Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.