Art. 5.
Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di servizio nel Corpo, possono essere ammessi al primo concorso indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali a prescindere dal limite massimo di eta', con l'osservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 79 della legge 3 aprile 1958, n. 460 .
Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di servizio nel Corpo, possono essere ammessi al primo concorso indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali a prescindere dal limite massimo di eta', con l'osservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 79 della legge 3 aprile 1958, n. 460 .