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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la parte opposta l'avv. Salvatore di Foggia, il quale si riporta a tutte le Parte_1
proprie difese. Conclude come da comparsa di costituzione e risposta e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Impugna e contesta le avverse conclusioni, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e ne chiede l'integrale rigetto. Chiede che la causa sia decisa,
nell'interesse delle parti opponenti l'avv. Roberto Pennacchio, il quale, riportandosi al proprio atto introduttivo, alle memorie prodotte, nonché alle risultanze della espletata c.t.u., insiste per il totale accoglimento della spiegata opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione all'avvocato costituito nell'interesse delle richiamate parti. Si reiterano le sollevate eccezioni di difetto di legittimazione attiva ed il disconoscimento della firma del contratto ad opera della signora
. Chiede assegnarsi la causa a sentenza. Pt_2
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. PENNACCHIO C.F._2
ROBERTO (c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
OPPONENTI
E
c.f.: ) e, per essa, la procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta
[...] P.IVA_2
procura in atti, dagli avv.ti GIOVAN BATTISTA SANTANGELO (C.F. ) e C.F._4
DI FOGGIA SALVATORE (c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._5
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_4 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1428/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord in favore di er l'importo capitale di euro di € 14669,37, oltre interessi e Parte_1
spese, quale debito residuo del contratto di prestito personale n. 302016459 stipulato da Pt_4
– e quale coobbligata - con Fiditalia S.p.A.
[...] Parte_3
2 A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: l'omesso esperimento del procedimento di mediazione;
la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta; la prescrizione del credito;
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di adeguata prova scritta del credito;
l'applicazione di interessi non pattuiti per iscritto ed usurari;
il disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento da quale coobbligato/fideiussore. Parte_3
Hanno, quindi, così concluso: “Preliminarmente rigettare ogni eventuale richiesta di
provvisoria esecuzione, ove mai dovesse essere formulata, per le motivazioni indicate nel suddetto
atto;
2. In via preliminare accertare e dichiarare il mancato esperimento di mediazione
obbligatoria ex art. 5 del D.lgs 28/10 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della materia de quo, e per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1428/23; 3. previe le declaratorie del caso ivi comprese quelle di nullità dell'opposto decreto e di difetto di legittimazione attiva, accogliere l'opposizione e revocare l'opposto decreto siccome nullo
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto;
4. Accertare e dichiarare comunque
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'odierna opposta;
5. In via subordinata nel merito e con riserva di eventuale separata azione dichiarare l'invalidità e la nullità del
contratto di finanziamento in premessa indicato ed oggetto del presente giudizio;
6. In via
subordinata nel merito e con riserva di eventuale separata azione dichiarare l'invalidità e la nullità
parziale del contratto di finanziamento in premessa indicato ed oggetto del presente giudizio, con
particolare riferimento alle clausole relative al tasso d'interesse, alle spese, alle commissioni;
7.
Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
8. Dichiarare in virtù dello spiegato
disconoscimento la nullità e/ o inefficacia della fideiussione ovvero in subordine la liberazione del
garante ex art. 1956 e/o 1957 C.C.; 9. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
della OR 10. Condannare la convenuta opposta al pagamento di spese e Parte_3
competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore della
OR , con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Parte_4
avvocato; 11. Condannare la convenuta opposta al pagamento di spese e competenze professionali,
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore della OR , con Parte_3
attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
3 Si è costituita in giudizio a mezzo della procuratrice Parte_1 CP_1
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la
[...]
concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, è stato istruito il procedimento di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, mediante l'espletamento di una c.t.u. grafologica.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Carattere assorbente, quanto alla posizione della coobbligata riveste l'esame Parte_3 dell'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
ha, invero, tempestivamente disconosciuto, in maniera espressa, puntuale e univoca, Parte_3
la predetta sottoscrizione, negando di aver mai siglato il finanziamento per cui è causa, né di aver mai prestato garanzia in favore di Parte_4
A fronte della volontà, manifestata dalla controparte, di avvalersi della scrittura disconosciuta,
e dell'istanza di verificazione conseguentemente avanzata, è stato istruito il relativo procedimento,
4 mediante espletamento di una perizia grafologica sull'originale del documento, ed utilizzando quali scritture di comparazione il saggio grafico acquisito dal c.t.u., nonché la firma apposta da Pt_3
sulla carta d'identità ed in calce alla procura alle liti per il presente giudizio.
[...]
Ebbene, la relazione di c.t.u. ha evidenziato che le firme apposte sul contratto di finanziamento in atti non sono riconducibili alla mano genuina di . Parte_3
Tale conclusione risulta raggiunta all'esito di un'analisi completa, condotta con un approccio metodologico corretto: il CTU ha, infatti, effettuato l'approfondita disamina comparativa della scrittura in verifica e delle scritture comparative di provenienza certa, presenti in numero congruo,
oltre ad acquisire il saggio grafico di . Le conclusioni del consulente appaiono coerenti Parte_3
e ben esplicate. L'ausiliario ha, preliminarmente, riscontrato che il documento in verifica non avesse subito alterazioni. Confrontando le scritture in verifica con il saggio grafico di Parte_3
e con le firme autografe apposte dall'opponente sulle scritture di comparazione, ha, poi, individuato con chiarezza i segni caratteristici di entrambe le grafie, sulla scorta di diversi parametri, quali:
movimento, forma, dimensione, spazio, inclinazione delle lettere, direzione del filo grafico,
pressione, continuità, velocità, piccoli segni. Il consulente ha, quindi, riscontrato una divergenza tra le caratteristiche grafo-motorie delle firme in verifica e quelle delle firme in comparazione,
evidenziando i parametri in concreto individuati come difformi.
Questo Giudice ritiene di poter aderire alle risultanze della c.t.u., dal momento che il percorso argomentativo esposto appare scevro da vizi logici, nè emergono errori metodologici, essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata data esaustiva risposta ai quesiti. Non risultano, inoltre,
sollevate osservazioni alla relazione peritale.
Logico corollario di quanto esposto è l'inefficacia probatoria del contratto di finanziamento nei confronti di rispetto alla quale la pretesa creditoria risulta, pertanto, sfornita di Parte_3
qualsivoglia titolo.
Né elementi indiziari in ordine alla sussistenza del credito, una volta venuto meno il titolo contrattuale, possono ricavarsi aliunde. Dal momento che rispetto al rapporto de quo la Pt_2
riveste la posizione di coobbligata rispetto al soggetto richiedente il finanziamento, non vi è prova, nè alcuna deduzione in tal senso è stata formulata dall'opposta, che ella abbia beneficiato della somma erogata, nè che abbia dato esecuzione, sia pur parziale, al contratto.
5 In definitiva, una volta accertata la falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento, non vi sono ulteriori elementi tali da ricondurre il rapporto stesso all'opponente . Parte_3
Quanto alla posizione dell'opponente carattere assorbente riveste l'esame Parte_4
dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa.
È d'uopo rammentare che nel contratto di mutuo, cui è assimilabile il finanziamento con piano di rimborso rateale, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., n. 17798/2011; Cass., n. 2301/2004). La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.
Nella fattispecie, il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2006 con previsione di un piano di rimborso mediante 60 rate mensili, scadente, quindi, nell'anno 2011.
Tuttavia, dallo stesso estratto conto formato dall'istituto finanziatore, e posto alla base della pretesa, risulta intervenuta la decadenza dal beneficio del termine fin dal 13.10.2008.
Trattandosi di un documento formato dallo stesso creditore, in base al principio “nemo potest
venire contra factum proprium”, l'odierna opposta non può plausibilmente negare che, nel caso di specie, la decadenza dal beneficio del termine sia effettivamente intervenuta.
Ciò posto, la decadenza dal beneficio del termine ha comportato il venir meno della rateizzazione originariamente pattuita per il rimborso del finanziamento, con conseguente obbligo della parte mutuataria di pagare immediatamente l'intero debito residuo.
Non trovano, dunque, applicazione i principi sopra enunciati con riferimento ai mutui e finanziamenti in regolare ammortamento, o rispetto ai quali non sia, comunque, intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine integra, infatti, il dies a quo del termine ordinario di prescrizione, poiché a partire da quel momento il creditore può esigere l'intera somma dovuta, e nell'esercizio di tale diritto è soggetto al termine prescrizionale generale.
6 Orbene, il decorso del termine di prescrizione non è stato interrotto nel caso di specie, dal momento che il primo atto, consegnato alla destinataria, con cui è stato richiesto il pagamento risale al 2022 (cfr. all. 9 al ricorso monitorio), allorquando il termine decennale era ormai spirato.
Il diritto di credito azionato è, pertanto, prescritto.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo,
sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte opposta.
Attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo,
come risultante dal verbale in atti, va condannata al versamento all'entrata del bilancio Parte_3
dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria De
Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1428/2023;
2. Condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 3.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 145,50 per esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. pone a carico della parte opposta le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.05.2025,
4. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Parte_3
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010.
Così deciso in Aversa, il 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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