CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1209/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Carlo de Marchis e Silvia Conti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, con l'avv. Elena De Falco che la rappresenta Controparte_1
e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 92/2024, pubblicata in data 14/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.5.2020, assumeva di aver Parte_2 lavorato alle dipendenze della , azienda operante nel Controparte_1 settore della tutela del patrimonio e nell'accertamento di condotte fraudolente e controllata dalla Lodge Service SRL, dal 1 febbraio 2019 al 10 ottobre 2019 con mansioni di responsabile e direttore del personale, osservando l'orario lavorativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,30 con un'ora di pausa pranzo.
Deduceva di aver ricevuto le direttive da socio della Persona_1 controllante Lodge Service SRL e consorte della legale rappresentante della società convenuta, dalla quale veniva infine verbalmente Persona_2 licenziato. Svolte articolate deduzioni sulla natura subordinata del rapporto e sull'inefficacia del licenziamento, concludeva chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare la natura subordinata ovvero in subordine etero – organizzata ex art. 2 del d. lgs
81/2015 del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 1 febbraio 2019 al 10 ottobre 2019, o altra data di giustizia.
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 1° del Ccnl Cse-Confenal o al diverso livello ritenuto di giustizia, e comunque, per i motivi di cui al ricorso e in ogni caso perchè ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare la società convenuta al pagamento per i titoli di cui al ricorso in favore del ricorrente la somma di € 14.526,40 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso. C) Accertare e dichiarare l'inefficacia e comunque l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento, ovvero del recesso dal rapporto di lavoro, intimato al ricorrente in data 10 ottobre 2019 o altra di giustizia e per l'effetto condannare la convenuta Controparte_2 alla reintegra/ripristino nel posto di lavoro del Sig. e in
[...] Parte_2 ogni caso condannare la stessa al pagamento della retribuzione/indennizzo nella misura della retribuzione utile ai fini del TFR, pari ad € 1.735,50 o altra di giustizia in favore del ricorrente fino alla data della effettiva ripresa, oltre maggiorazioni contrattuali. In via subordinata, ritenuta l'invalidità e comunque l'inefficacia delle dimissioni ovvero della cessazione del rapporto per violazione dell'art. 26 del d.lgs 151/2015 per l'effetto 3
condannare la convenuta al ripristino del retribuzione/compenso, nella misura di € 1.735,50, o altra di giustizia, dalla data della messa in mora del 28 ottobre 2019 alla data di effettivo ripristino. Oltre in ogni caso interessi sulle somme mensilmente rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 8 marzo 2018, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Si costituiva la società convenuta eccependo la nullità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale, disattese le censure di nullità del ricorso, lo respingeva condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite. Ribaditi gli elementi sintomatici della subordinazione, osservava il Tribunale che dalle deposizioni testimoniali non era emersa né la presenza del ricorrente sul posto di lavoro né lo svolgimento dell'attività descritta in ricorso, avendo riferito i testi che il compito del ricorrente era quello di trovare nuovi clienti.
Avvero tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_2 formulando tre motivi di gravame. Con il primo motivo ha
[...] lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie sulla natura subordinata del rapporto. Con il secondo ed il terzo motivo ha censuato la gravata sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015 e su quella relativa al licenziamento.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante, ove ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha 4
individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente il
Tribunale non ha tenuto conto del riconoscimento del ruolo del Pt_2 all'interno della società, come risultante dalle conversazioni con dipendenti della società di cui al doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado, e dell'elevato profilo professionale del lavoratore. Secondo l'appellante la documentazione prodotta in atti (in particolare i docc. 6 e 8) e le dichiarazioni testimoniali denoterebbero lo stabile inserimento del nell'organizzazione Pt_2 aziendale. Il motivo deve essere disatteso. Il teste ha Testimone_1 riferito di conoscere il per averlo visto lavorare in ufficio ma di non Pt_2 sapere cosa facesse e a chi prendesse direttive. La teste , all'epoca Tes_2 dei fatti segretaria amministrativa della società ha riferito che il “… Pt_2 per un certo periodo veniva in ufficio, si sedeva di fronte al sig. che Per_1 era il direttore commerciale. Non so di cosa si occupasse, genericamente so che si doveva occupare della ricerca di clienti nuovi. Non era dipendente della
…) Il ricorrente non veniva tutti i giorni e non aveva un orario di CP_1 lavoro da osservare, ma solitamente arrivava di mattina”. Il teste , Tes_3 anch'esso dipendente della società all'epoca dei fatti, ha escluso che il Pt_2 si occupasse della gestione del personale ha dichiarato: “Il ricorrente da quello che so doveva trovare nuovi clienti alla luce del suo passato professionale. Prima, infatti, lavorava per la società Autogrill presso l'aeroporto di Fiumicino
e avevamo avuto modo di conoscerlo in veste di referente per gli accessi in aeroporto. Non so quali fossero di preciso i termini dell'accordo tra il ricorrente e la Io lo vedevo saltuariamente, veniva in ufficio circa una o due volte alla settimana e non aveva una postazione di lavoro, si metteva nella stanza di , dall'altro lato della scrivania, e lavorava con il proprio Persona_1 portatile. Da quello che so la collaborazione è finita a causa di uno screzio relativo al suo compenso”. Per quanto si possa dubitare della sua attendibilità, pienamente conformi sono le dichiarazioni di , che ha riferito di Persona_1 aver contattato il er una collaborazione nella ricerca di nuovi clienti e Pt_2 che “… era libero di venire in ufficio quando voleva, non aveva orari, veniva circa tre o quattro giorni alla settimana, non aveva una postazione di lavoro, si 5
metteva nella mia stanza dall'altro lato della mia scrivania ed utilizzava il proprio pc portatile. Lavorava in autonomia, certo ci confrontavamo sui clienti ma non gli impartivo direttive. (…) Il ricorrente prendeva un rimborso spese di euro 800,00 mensili che bisognava regolarizzare con la ritenuta d'acconto, ma lui non voleva perché era in NASPI”. A fonte ditali univoche risultanze probatorie del tutto irrilevanti sono le produzioni documentali contenute nel fascicolo di primo grado di parte appellante, peraltro nemmeno richiamate né nel ricorso introduttivo né in quello di appello. Giova rammentare che, secondo i consolidati insegnamenti della S.C., la valutazione della rilevanza della prova documentale, necessaria per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (vd. Cass. n. 21032/2008). In ogni caso dalla lettura di tali produzioni documentali non emerge né lo stabile inserimento del nell'organizzazione Pt_2 aziendale, né la continuità della prestazione e tantomeno la sottoposizione al potere direttivo, di controllo e disciplinare dei preposti datoriali. Correttamente il Tribunale ha escluso la natura subordinata del rapporto facendo applicazione dei notori principi giurisprudenziali secondo cui la subordinazione deve intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660); altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n.
548). 6
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso. Giova premettere che, con specifico riguardo ai tratti distintivi dell'«etero- organizzazione» dell'art. 2, D.Lgs n. 81/2015, e del «coordinamento» dell'art. 409, n. 3), c.p.c., la S.C ha precisato che: «Una volta ricondotta la etero- organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato.
Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone. (…) Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata etero organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa» (così Cass. n. 1663 del 24/01/2020). In applicazione dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, osserva il Collegio che gravava sull'appellante l'allegazione e la prova degli elementi caratterizzanti la eterodirezione, elementi che nel caso di specie non sono in alcun modo emersi nel corso dell'espletata istruttoria. Invero non ogni forma di collaborazione configura una eterodirezione ex art. 2, D.Lgs n. 81/2015, essendo quest'ultima caratterizzato dalla unilaterale predeterminazione datoriale.
Infine, osserva la Corte che correttamente, una volta esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale ha ritenuto assorbite le domande fondate sull'asserita inefficacia del licenziamento intimato oralmente. Per tacer del fatto che nulla è emerso sulle modalità di cessazione del rapporto.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto. 7
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1209/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Carlo de Marchis e Silvia Conti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, con l'avv. Elena De Falco che la rappresenta Controparte_1
e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 92/2024, pubblicata in data 14/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.5.2020, assumeva di aver Parte_2 lavorato alle dipendenze della , azienda operante nel Controparte_1 settore della tutela del patrimonio e nell'accertamento di condotte fraudolente e controllata dalla Lodge Service SRL, dal 1 febbraio 2019 al 10 ottobre 2019 con mansioni di responsabile e direttore del personale, osservando l'orario lavorativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,30 con un'ora di pausa pranzo.
Deduceva di aver ricevuto le direttive da socio della Persona_1 controllante Lodge Service SRL e consorte della legale rappresentante della società convenuta, dalla quale veniva infine verbalmente Persona_2 licenziato. Svolte articolate deduzioni sulla natura subordinata del rapporto e sull'inefficacia del licenziamento, concludeva chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare la natura subordinata ovvero in subordine etero – organizzata ex art. 2 del d. lgs
81/2015 del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 1 febbraio 2019 al 10 ottobre 2019, o altra data di giustizia.
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 1° del Ccnl Cse-Confenal o al diverso livello ritenuto di giustizia, e comunque, per i motivi di cui al ricorso e in ogni caso perchè ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare la società convenuta al pagamento per i titoli di cui al ricorso in favore del ricorrente la somma di € 14.526,40 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso. C) Accertare e dichiarare l'inefficacia e comunque l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento, ovvero del recesso dal rapporto di lavoro, intimato al ricorrente in data 10 ottobre 2019 o altra di giustizia e per l'effetto condannare la convenuta Controparte_2 alla reintegra/ripristino nel posto di lavoro del Sig. e in
[...] Parte_2 ogni caso condannare la stessa al pagamento della retribuzione/indennizzo nella misura della retribuzione utile ai fini del TFR, pari ad € 1.735,50 o altra di giustizia in favore del ricorrente fino alla data della effettiva ripresa, oltre maggiorazioni contrattuali. In via subordinata, ritenuta l'invalidità e comunque l'inefficacia delle dimissioni ovvero della cessazione del rapporto per violazione dell'art. 26 del d.lgs 151/2015 per l'effetto 3
condannare la convenuta al ripristino del retribuzione/compenso, nella misura di € 1.735,50, o altra di giustizia, dalla data della messa in mora del 28 ottobre 2019 alla data di effettivo ripristino. Oltre in ogni caso interessi sulle somme mensilmente rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 8 marzo 2018, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Si costituiva la società convenuta eccependo la nullità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale, disattese le censure di nullità del ricorso, lo respingeva condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite. Ribaditi gli elementi sintomatici della subordinazione, osservava il Tribunale che dalle deposizioni testimoniali non era emersa né la presenza del ricorrente sul posto di lavoro né lo svolgimento dell'attività descritta in ricorso, avendo riferito i testi che il compito del ricorrente era quello di trovare nuovi clienti.
Avvero tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_2 formulando tre motivi di gravame. Con il primo motivo ha
[...] lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie sulla natura subordinata del rapporto. Con il secondo ed il terzo motivo ha censuato la gravata sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015 e su quella relativa al licenziamento.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante, ove ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha 4
individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente il
Tribunale non ha tenuto conto del riconoscimento del ruolo del Pt_2 all'interno della società, come risultante dalle conversazioni con dipendenti della società di cui al doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado, e dell'elevato profilo professionale del lavoratore. Secondo l'appellante la documentazione prodotta in atti (in particolare i docc. 6 e 8) e le dichiarazioni testimoniali denoterebbero lo stabile inserimento del nell'organizzazione Pt_2 aziendale. Il motivo deve essere disatteso. Il teste ha Testimone_1 riferito di conoscere il per averlo visto lavorare in ufficio ma di non Pt_2 sapere cosa facesse e a chi prendesse direttive. La teste , all'epoca Tes_2 dei fatti segretaria amministrativa della società ha riferito che il “… Pt_2 per un certo periodo veniva in ufficio, si sedeva di fronte al sig. che Per_1 era il direttore commerciale. Non so di cosa si occupasse, genericamente so che si doveva occupare della ricerca di clienti nuovi. Non era dipendente della
…) Il ricorrente non veniva tutti i giorni e non aveva un orario di CP_1 lavoro da osservare, ma solitamente arrivava di mattina”. Il teste , Tes_3 anch'esso dipendente della società all'epoca dei fatti, ha escluso che il Pt_2 si occupasse della gestione del personale ha dichiarato: “Il ricorrente da quello che so doveva trovare nuovi clienti alla luce del suo passato professionale. Prima, infatti, lavorava per la società Autogrill presso l'aeroporto di Fiumicino
e avevamo avuto modo di conoscerlo in veste di referente per gli accessi in aeroporto. Non so quali fossero di preciso i termini dell'accordo tra il ricorrente e la Io lo vedevo saltuariamente, veniva in ufficio circa una o due volte alla settimana e non aveva una postazione di lavoro, si metteva nella stanza di , dall'altro lato della scrivania, e lavorava con il proprio Persona_1 portatile. Da quello che so la collaborazione è finita a causa di uno screzio relativo al suo compenso”. Per quanto si possa dubitare della sua attendibilità, pienamente conformi sono le dichiarazioni di , che ha riferito di Persona_1 aver contattato il er una collaborazione nella ricerca di nuovi clienti e Pt_2 che “… era libero di venire in ufficio quando voleva, non aveva orari, veniva circa tre o quattro giorni alla settimana, non aveva una postazione di lavoro, si 5
metteva nella mia stanza dall'altro lato della mia scrivania ed utilizzava il proprio pc portatile. Lavorava in autonomia, certo ci confrontavamo sui clienti ma non gli impartivo direttive. (…) Il ricorrente prendeva un rimborso spese di euro 800,00 mensili che bisognava regolarizzare con la ritenuta d'acconto, ma lui non voleva perché era in NASPI”. A fonte ditali univoche risultanze probatorie del tutto irrilevanti sono le produzioni documentali contenute nel fascicolo di primo grado di parte appellante, peraltro nemmeno richiamate né nel ricorso introduttivo né in quello di appello. Giova rammentare che, secondo i consolidati insegnamenti della S.C., la valutazione della rilevanza della prova documentale, necessaria per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (vd. Cass. n. 21032/2008). In ogni caso dalla lettura di tali produzioni documentali non emerge né lo stabile inserimento del nell'organizzazione Pt_2 aziendale, né la continuità della prestazione e tantomeno la sottoposizione al potere direttivo, di controllo e disciplinare dei preposti datoriali. Correttamente il Tribunale ha escluso la natura subordinata del rapporto facendo applicazione dei notori principi giurisprudenziali secondo cui la subordinazione deve intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660); altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n.
548). 6
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso. Giova premettere che, con specifico riguardo ai tratti distintivi dell'«etero- organizzazione» dell'art. 2, D.Lgs n. 81/2015, e del «coordinamento» dell'art. 409, n. 3), c.p.c., la S.C ha precisato che: «Una volta ricondotta la etero- organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato.
Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone. (…) Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata etero organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa» (così Cass. n. 1663 del 24/01/2020). In applicazione dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, osserva il Collegio che gravava sull'appellante l'allegazione e la prova degli elementi caratterizzanti la eterodirezione, elementi che nel caso di specie non sono in alcun modo emersi nel corso dell'espletata istruttoria. Invero non ogni forma di collaborazione configura una eterodirezione ex art. 2, D.Lgs n. 81/2015, essendo quest'ultima caratterizzato dalla unilaterale predeterminazione datoriale.
Infine, osserva la Corte che correttamente, una volta esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale ha ritenuto assorbite le domande fondate sull'asserita inefficacia del licenziamento intimato oralmente. Per tacer del fatto che nulla è emerso sulle modalità di cessazione del rapporto.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto. 7
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)