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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1765/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CARAGNANO ELISABETTA, come da mandato in atti,
E rappresentato e difeso dall'avv. CARAGNANO Controparte_1
ELISABETTA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 04/06/2024, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio
[...] Controparte_1
in Mottola (Ta) in data 09/12/2016, che dalla loro unione erano nati i figli TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
in Acquaviva delle Fonti (Ba) il 18/03/2017 e in Per_1 Parte_2
Acquaviva delle Fonti (Ba) il 20/12/2000, chiedevano pronunziarsi la separazione e la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
In data 11/11/2024 il Tribunale di Taranto emetteva sentenza non definita n.
569/2024 con cui veniva pronunciata la loro separazione personale e con contestuale ordinanza la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/12/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza non definitiva n. 569/2024 emessa il 11/11/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 04/06/2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
09/12/2016 in Mottola (Ta) da , nata a Parte_1
UCRAINA il 16/01/1994, e nato a [...] Controparte_1
COLLE (BA) il 07/08/1989, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Mottola (Ta) dell'anno 2016, parte 2, serie A, numero 50;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mottola
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1765/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CARAGNANO ELISABETTA, come da mandato in atti,
E rappresentato e difeso dall'avv. CARAGNANO Controparte_1
ELISABETTA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 04/06/2024, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio
[...] Controparte_1
in Mottola (Ta) in data 09/12/2016, che dalla loro unione erano nati i figli TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
in Acquaviva delle Fonti (Ba) il 18/03/2017 e in Per_1 Parte_2
Acquaviva delle Fonti (Ba) il 20/12/2000, chiedevano pronunziarsi la separazione e la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
In data 11/11/2024 il Tribunale di Taranto emetteva sentenza non definita n.
569/2024 con cui veniva pronunciata la loro separazione personale e con contestuale ordinanza la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/12/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza non definitiva n. 569/2024 emessa il 11/11/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 04/06/2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
09/12/2016 in Mottola (Ta) da , nata a Parte_1
UCRAINA il 16/01/1994, e nato a [...] Controparte_1
COLLE (BA) il 07/08/1989, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Mottola (Ta) dell'anno 2016, parte 2, serie A, numero 50;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mottola
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3