Articolo 427 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 426Articolo 428
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9 ottobre 2010
Art. 427. Indennita' per requisizione di servizi 1. L'indennita' per la requisizione di servizi e' stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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