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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SE GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20240041502221919003828 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, dell'avviso di accertamento esecutivo e di irrogazione delle sanzioni TARI n. 20240041502221919003828 del 07.10.2024 del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate del Comune di Bologna notificato in data 15.10.2024
Il Comune di Bologna si è ritualmente costituito, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 8 aprile 2025 è stata sospesa l'esecutività dell'atto impugnato, rinviandosi al merito la statuizione sulle spese della fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato il Comune di Bologna ha comunicato alla contribuente di avere rilevato, nel corso dell'attività di accertamento di cui all'art.1, comma 161, della legge 296 del 2006, l'omesso/parziale/tardivo pagamento entro le scadenze del 30/06/2023 e del 04/12/2023 del carico tributario dovuto nell'anno 2023
a titolo di Tassa Sui Rifiuti – TARI: quanto precede, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
dei dati risultanti dall'anagrafe della popolazione;
versamenti effettuati per l'anno d'imposta accertato.
La società ricorrente gestisce dall'anno 2002 un impianto di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso codice
CER 160104) localizzato in Comune di Bologna Via dell'Industria n. 22, regolarmente autorizzato, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'ambiente), con determinazione provinciale rinnovata nel 2010.
L'attività autorizzata consiste nella messa in riserva (stoccaggio) dei rifiuti finalizzata al loro recupero e segnatamente alle operazioni espressamente indicate dall'allegato C, parte IV, del citato codice dell'ambiente.
Il provvedimento autorizzatorio contiene una dettagliata descrizione delle aree, sia interne che esterne, e dei locali di cui si compone l'impianto con anche l'indicazione dei relativi usi (stoccaggio, bonifica, depositi vari, uffici, servizi ecc.). Contiene altresì l'indicazione, per ogni singola area e/o locale, delle relative superfici.
Con l'avviso di accertamento impugnato è stata sottoposta a tassazione una superficie di mq. 1.844,00 qualificata magazzini e depositi ritenuti non al servizio dell'attività, ed è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 3.893,43, comprensiva di tassa e sanzioni.
Il Comune, nelle controdeduzioni, assume di avere riepilogato nel prospetto di TARI 2023 solamente le somme calcolate in base alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti e di avere pertanto indicato la medesima metratura tassata (1844 mq.) e la medesima tariffa già riportate in precedenti atti di accertamento e prospetti notificati alla società ricorrente, così che quest'ultima sarebbe stata nelle condizioni di conoscere i motivi della contestazione e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Invero, nell'avviso di accertamento non è dato rinvenire alcun richiamo agli atti di accertamento e prospetti che sarebbero stati notificati alla contribuente, né da esso è possibile comprendere quali siano, sulla superficie totale dell'impianto di mq. 3.744,00, le aree che il Comune ha considerato “depositi e i magazzini” avulse dal processo produttivo per mq. 1844, e come tali da tassare.
L'atto impugnato deve, pertanto, essere annullato perché affetto da vizio di motivazione. Si deve comunque osservare che, sulla base delle allegazioni delle parti, la presente controversia si inserisce nel solco di un contenzioso avente il medesimo contenuto (anche se riferito ad anni di imposta diversi), le cui questioni sono state risolte in modo favorevole alla ricorrente dalla Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia Romagna con sentenza n. 384/2023 (prodotta da parte ricorrente sub doc. 2), le cui condivisibili motivazioni sarebbero (e sono) sufficienti per l'accoglimento del ricorso anche laddove l'atto impugnato dovesse ritenersi sufficientemente motivato.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuta presente anche la fase cautelare, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Bologna alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro
850,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SE GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20240041502221919003828 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, dell'avviso di accertamento esecutivo e di irrogazione delle sanzioni TARI n. 20240041502221919003828 del 07.10.2024 del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate del Comune di Bologna notificato in data 15.10.2024
Il Comune di Bologna si è ritualmente costituito, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 8 aprile 2025 è stata sospesa l'esecutività dell'atto impugnato, rinviandosi al merito la statuizione sulle spese della fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato il Comune di Bologna ha comunicato alla contribuente di avere rilevato, nel corso dell'attività di accertamento di cui all'art.1, comma 161, della legge 296 del 2006, l'omesso/parziale/tardivo pagamento entro le scadenze del 30/06/2023 e del 04/12/2023 del carico tributario dovuto nell'anno 2023
a titolo di Tassa Sui Rifiuti – TARI: quanto precede, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
dei dati risultanti dall'anagrafe della popolazione;
versamenti effettuati per l'anno d'imposta accertato.
La società ricorrente gestisce dall'anno 2002 un impianto di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso codice
CER 160104) localizzato in Comune di Bologna Via dell'Industria n. 22, regolarmente autorizzato, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'ambiente), con determinazione provinciale rinnovata nel 2010.
L'attività autorizzata consiste nella messa in riserva (stoccaggio) dei rifiuti finalizzata al loro recupero e segnatamente alle operazioni espressamente indicate dall'allegato C, parte IV, del citato codice dell'ambiente.
Il provvedimento autorizzatorio contiene una dettagliata descrizione delle aree, sia interne che esterne, e dei locali di cui si compone l'impianto con anche l'indicazione dei relativi usi (stoccaggio, bonifica, depositi vari, uffici, servizi ecc.). Contiene altresì l'indicazione, per ogni singola area e/o locale, delle relative superfici.
Con l'avviso di accertamento impugnato è stata sottoposta a tassazione una superficie di mq. 1.844,00 qualificata magazzini e depositi ritenuti non al servizio dell'attività, ed è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 3.893,43, comprensiva di tassa e sanzioni.
Il Comune, nelle controdeduzioni, assume di avere riepilogato nel prospetto di TARI 2023 solamente le somme calcolate in base alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti e di avere pertanto indicato la medesima metratura tassata (1844 mq.) e la medesima tariffa già riportate in precedenti atti di accertamento e prospetti notificati alla società ricorrente, così che quest'ultima sarebbe stata nelle condizioni di conoscere i motivi della contestazione e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Invero, nell'avviso di accertamento non è dato rinvenire alcun richiamo agli atti di accertamento e prospetti che sarebbero stati notificati alla contribuente, né da esso è possibile comprendere quali siano, sulla superficie totale dell'impianto di mq. 3.744,00, le aree che il Comune ha considerato “depositi e i magazzini” avulse dal processo produttivo per mq. 1844, e come tali da tassare.
L'atto impugnato deve, pertanto, essere annullato perché affetto da vizio di motivazione. Si deve comunque osservare che, sulla base delle allegazioni delle parti, la presente controversia si inserisce nel solco di un contenzioso avente il medesimo contenuto (anche se riferito ad anni di imposta diversi), le cui questioni sono state risolte in modo favorevole alla ricorrente dalla Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia Romagna con sentenza n. 384/2023 (prodotta da parte ricorrente sub doc. 2), le cui condivisibili motivazioni sarebbero (e sono) sufficienti per l'accoglimento del ricorso anche laddove l'atto impugnato dovesse ritenersi sufficientemente motivato.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuta presente anche la fase cautelare, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Bologna alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro
850,00 oltre accessori di legge.