Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 22002 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22002 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GIANNESSI CHIARA, presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASERTANO ROSINA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con in NAPOLI il Controparte_1
17/07/2006 (atto n. 147, P. I, sez. A, anno 2006).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate il 17/05/2001, maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente, il 15/05/2007 e l'11/11/2009, minorenni. Per_2 Per_3
1
dichiara ammontare, per tutte le minori a 188 euro mensili”.
Le parti congiuntamente dichiaravano che non c'erano criticità nella relazione tra le minori e il padre e che, peraltro, in ragione dell'età loro gestiscono in autonomia i rapporti col padre.
A quel punto, il giudice, esperito il tentativo di conciliazione che non sortiva effetto perché le parti insistevano nella domanda separativa, con provvedimento provvisorio, recepiva le condizioni così come concordate e, ritenuta la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale.
All'esito il giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
La parte ricorrente ha proposto anche domanda divorzile, cui si è associata anche la parte resistente e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
Le figlie , e , affidate congiuntamente a entrambi i genitori, Per_2 Per_3 Persona_4
continueranno a vivere nella casa della madre, sita a Pontedera (PI), Via P. Mascagni n. 15
(abitazione in cui attualmente risiedono).
In ragione della stabile collocazione della prole presso l'abitazione della SI.ra il SI. Pt_1 di , per far fronte alle esigenze di vita quotidiana delle piccole, verserà la somma di € 600,00 CP_1
(seicento/00), vale a dire € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente, IBAN: [...]
000058140330. La cifra verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. il acconsente alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della CP_1 Pt_1
che dichiara ammontare, per tutte le minori, a 188 euro mensili
Le parti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuna, alle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Napoli e secondo le seguenti linee guida:
2 - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo e stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese mediche: se caratterizzate da necessità o urgenza, non richiedono il preventivo accordo così come le visite specialistiche, tickets sanitari e le spese farmaceutiche se prescritte dal pediatra o medico di base.
Si precisa che il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare, a mezzo pec, il rendiconto, con i relativi giustificativi, entro il giorno venti di ogni mese. A ciò seguirà il rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Lo stesso meccanismo si utilizzerà per l'ottenimento del consenso. In caso di mancata risposta entro dieci giorni dalla comunicazione, la spesa si intenderà come approvata.
Gli istanti manifestano sin d'ora il reciproco e definitivo assenso al rilascio e/o al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio delle minori.
Per quanto concerne i diritti di visita, il SI. , nel naturale rispetto degli impegni CP_1
scolastici e ricreativi delle minori, potrà vedere e tenere con sé le piccole presso la casa coniugale in Napoli a fine settimana alternati (da sabato a domenica). Quando le figlie si recheranno a Napoli il padre anticiperà le spese per il viaggio di andata, mentre gli esborsi per il ritorno saranno a carico della SI.ra Pt_1
A partire dalle prossime festività natalizie , e trascorreranno con uno dei Per_2 Per_3 Per_1 genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e staranno con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre
3 per tutte le altre ricorrenze si applicherà il criterio dell'alternanza. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se la prole passerà il giorno di Pasqua con la madre, trascorrerà il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa. Resta inteso che le ragazze trascorreranno le festività natalizie e pasquali con il padre in Napoli presso la casa in Via Zanotti n.14.
Durante l'estate il SI. , previo accordo entro il 31 maggio con la SI.ra CP_1 Pt_1 potrà stare con le figlie per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi. Presso l'abitazione in Napoli
o altra località debitamente comunicata.
Il padre potrà trascorrere con le minori il giorno del proprio compleanno presso l'abitazione di questi in Napoli.
Nei periodi indicati ai punti 8 e 9 il SI. si occuperà per intero delle spese Controparte_1
di trasferimento e svago delle ragazze.
La casa coniugale, sita in Napoli, Via M. Zannotti n. 14, sarà assegnata al marito che si occuperà di ogni onere e/o fiscalità collegata all'immobile (compreso il mutuo), nonché del versamento del dovuto per tutte le utenze a servizio dell'immobile. In merito ai beni mobili, denaro e arredi, avendo già provveduto a regolamentare tra loro ogni reciproco diritto e/o pretesa a qualsiasi titolo, causa o ragione, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra.
I SI.ri e , economicamente indipendenti, non saranno tenuti Parte_1 Controparte_1
a reciproci obblighi di mantenimento.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse in quanto - manifestamente superfluo
- in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co. 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 147, P. I, sez. A, anno 2006);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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