Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 4086/2021 R.G., avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord. n.1104/2021 pubblicata il 26/04/2021;
tra
, C.F e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Raffaele Boccagna C.F.: C.F._3
APPELLANTI
e
Codice fiscale e Partita Iva , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale sua procuratrice e mandataria, (già , CP_2 CP_3
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
n. , Partita Iva , rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Antonella Merola (C. F. ); C.F._4
APPELLATA
1
e , con atto notificato in data 7.10.2021 Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_4
gravame.
All'udienza del 21 luglio 2022, svoltasi nelle forme della cd. “trattazione scritta”, ai sensi dall'art. 221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n.77 di conversione del c.d. decreto legge “Rilancio” (decreto legge 19 maggio
2020, n. 34), lette le note depositate dalla parte appellata e rilevato che all'udienza di trattazione l'appellante - che aveva chiesto, nell'atto di impugnazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - non era comparso, la Corte dichiarava non luogo a deliberare sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e disponeva il rinvio della causa all'udienza del 6 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c.
A tale udienza, sempre svoltasi in modalità cartolare, la causa era rinviata alla data del 22.2.2024, al fine di acquisire il fascicolo di primo grado.
Rinviata d'ufficio, per esigenze di ruolo, con decreto del 17.1.2024
(regolarmente comunicato alle parti costituite), le parti non comparivano alla successiva udienza del 15.5.2025, regolarmente comunicata, in cui il
Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 22 maggio
2025.
Anche a tale ultima udienza (comunicata, mediante posta elettronica certificata - art. 136, comma 2°, c.p.c.-, riferibile ai procuratori delle parti ed estratta dalla cancelleria presso il registro generale indirizzi elettronici, come da ricevuta di avvenuta accettazione e consegna e svoltasi nelle predette modalità della c.d. trattazione scritta), nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti,
2 estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 9664/2015
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
3 La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 19 giugno 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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