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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile , in persona dei Magistrati: Dott.ssa LL IA Presidente Dott. AO AN Consigliere rel. Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 325/2025 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Guido Parte_1 C.F._1 Natali e dell' avv. Lorenzo Natali
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Dott. con il patrocinio dell'Avv. Laura Fiamma e dell'Avv. Controparte_2 Beatrice Mancini PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1113/24 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 29.10.2024 Conclusioni per parte appellante: Chiede che l' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del proposto appello, voglia riformare la sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Lucca, e conseguentemente voglia annullare l'ordinanza ingiunzione della n. 35 del 2.2.2024 Controparte_1 dichiarando non dovuta la sanzione pecuniaria e dichiarando che il veicolo Toyota 4runner targato LU 548474 non è un rifiuto né è in stato di abbandono e di conseguenza non deve essere condotto ad un centro di conferimento né è applicabile la sanzione accessoria della demolizione. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la parte appellata : chiede che l'adita Corte d'Appello voglia respingere il presente appello, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Lucca n. 1113/2024 del 18.1023.03.2022 depositata il 24.03.2022, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18.2.2025 il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza n. 35 del 2.2.2024 emessa della Provincia di CP_1 Esponeva il ricorrente che in data 9.8.2021 i Carabinieri della Legione Forestale Toscana avevano eseguito un sopralluogo in un'area cortiliva privata ed avevano rinvenuto un veicolo Toyota 4runner targato LU548474, categoria M1, di proprietà dell'opponente. Poiché gli operanti avevano ritenuto che il veicolo, giacente su una porzione non coperta e con fondo “permeabile costituito da terra mista a ghiaia” fosse in stato di abbandono, era stata emessa dalla Provincia di l'ordinanza n. 35 del 02/02/2024 con la quale era stata CP_1 comminata la sanzione di € 1.667,67 per violazione dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 209/2003. A seguito di un infruttoso ricorso in sede amministrativa il proponeva opposizione Pt_1 innanzi al Tribunale di Lucca che si concludeva con il rigetto dell'opposizione.
L'appellante censurava la decisione sotto vari profili. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 24.6.2003 N. 209. (b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche) Il veicolo in questione non poteva essere definito a “fine vita” e dunque un rifiuto poiché il detentore non se ne era disfatto né aveva intenzione di farlo.
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 LETT. A) E B) D.LGS. 24.6.2003 N. 209. (
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente
o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
Il veicolo non era né fuori uso né fonte di inquinamento, atteso che gli operanti non avevano rilevato perdite di liquidi o colature. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS.
3.4.2006 N. 152. (1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; Il ricorrente, comproprietario per un terzo dell'area nella quale era parcheggiato il veicolo, aveva intenzione di utilizzarlo nell'azienda agricola gestita dal figlio e il parcheggio nell'area comune era destinato a cessare non appena fosse maturato il periodo che consentiva di classificarlo come “di interesse storico”. All'atto dell'accertamento, inoltre, il ricorrente stava personalmente curando il restauro del veicolo, sia pure con una certa lentezza, dato il suo lavoro di medico. Sotto altro profilo, infine, evidenziava che era stata regolarmente pagata la tassa di possesso e che, sul mercato dell'usato, il veicolo aveva una quotazione di 4.900,00 euro.
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 3 D.LGS.
3.4.2006 N. 203. ( “Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei…”; Ricordava l'appellante che il veicolo, immatricolato nel febbraio del 1992, era diventato un veicolo storico nel febbraio 2022 e che era dunque soggetto ad una tassa di circolazione di
€ 29,82 ovvero ad alcuna tassa se non immesso nelle strade.
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 13 D.L.GS.
3.4.2003 N. 209 Nella sentenza gravata era stato osservato che non era stato emesso l'ordine di demolizione del veicolo. L'appellante aveva però interesse ad una pronuncia sul punto poiché (anche) dal verbale dei Carabinieri risultava il fatto che “la violazione accertata comporta la sanzione accessoria della rimozione e conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati”.
** Si costituiva l'appellata e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza deducendo: a) CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 3; CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 183 COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.. 152/2006. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che non fosse stato dimostrato un concreto interessamento dell'appellante al veicolo che consentisse di non classificarlo come veicolo in stato di abbandono. b) CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 2700 C.C. DELL'ART. 116 C.P.C. e DEGLI ARTT. 113 E 115 C.P.C..
Al momento dell'accertamento, il 25 Luglio 2021, non esisteva alcun elemento concreto da cui potesse emergere l'intenzione del Signor di non volersi disfare del mezzo ma, Pt_1 al contrario, sussistevano circostanze di fatto che ne denotavano il disinteresse. Solo in epoca successiva erano infatti iniziati i lavori di ripristino e recupero del veicolo.
Alla luce dello stato di conservazione in cui versava il mezzo, la mera circostanza del pagamento del bollo auto per gli anni 2019, 2020 e 2021, non consentiva di configurare l'auto come un veicolo d'epoca “pronto all'uso” (come, invece, richiede l'art. 3 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 209/2003), tanto più che il veicolo era privo di copertura assicurativa. c) CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 LETT. A) E B) D.LGS. 24.6.2003 N. 209 E DELLA LEGGE N. 122/1992.
La potenziale utilizzabilità del veicolo nell'azienda agricola del figlio dell'appellante non poteva escludere la qualificazione di “rifiuto” alla luce delle precarie condizioni emerse nel corso del sopralluogo. Quanto, infine, alla domanda relativa alla demolizione, ribadiva quanto già dedotto in primo grado, e cioè che non era prevista alcuna sanzione accessoria in tal senso. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Previo deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.11.2025.
I motivi d'appello, fatta eccezione per il punto relativo alla demolizione, possono essere trattati unitariamente in ragioni delle evidenti connessioni logico- giuridiche che li accomunano. Premesso che le istanze istruttorie vanno disattese in funzione di quanto si dirà, si osserva che punto dirimente della vicenda è la qualificazione, come rifiuto o meno, del veicolo di proprietà dell'appellante.
All'atto dell'accertamento il veicolo si trovava in precarie condizioni (…Tale mezzo per il probabile lungo perdurare gli agenti atmosferici appare in stato di abbandono con ruote in terra e carrozzerie interessata da ruggine diffusa e muschio, cfr. verbale dei C.C.), ed era privo di copertura assicurativa. Ha ritenuto il giudice di prime cure che ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003 “ deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, ed anche quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata, come quello per cui è causa. Per qualificare un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione (Cass. Pen., sez. III, 20492/2014; Cass. Pen., sez. III, 21963/2005)” e che “ A nulla rilevano il funzionamento del meccanismo di accensione o il pagamento del bollo auto per gli anni 2019, 2020, 2021, dal momento che le condizioni sopra descritte e la mancanza di copertura assicurativa lo rendevano inidoneo alla circolazione”. Il veicolo, non idoneo alla circolazione e privo di copertura assicurativa, doveva quindi ritenersi abbandonato. Ritiene la Corte che le valutazioni espresse dagli operanti ed ampiamente recepite nella sentenza gravata non siano condivisibili. Il concetto di veicolo fuori uso è efficacemente descritto dalla S.C. come segue: “a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003 deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701). Il “veicolo fuori uso”, ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2003 costituisce un rifiuto che l'articolo 183 co, 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche individua in “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi “.
Tanto premesso, si osserva che l'appellante non aveva certamente l'intenzione di disfarsi del bene, avendo pagato la tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2020 e 2021. La circostanza non è irrilevante, come affermato dal Tribunale di Lucca, atteso che l'appellante avrebbe potuto optare per una più economica rottamazione che, oltretutto, gli avrebbe consentito di poter pienamente sfruttare l'area occupata dal veicolo.
Il totale restauro del fuoristrada, inoltre, conforta quanto affermato in merito alla volontà di utilizzare effettivamente il veicolo, anche al fine di avvalersi dei benefici riconosciuti alle auto di interesse storico.
Il Tribunale ha inoltre affermato che lo stato di abbandono era comprovato sia dallo stato del veicolo che dalla mancata allegazione da parte del dell' “adeguatezza del Pt_1 veicolo a circolare ….e la mancata produzione della polizza assicurativa rende la sua mancanza non contestata. Tali elementi provano l'inidoneità del veicolo all'uso, pertanto, il suo abbandono”. L' assunto non è condivisibile. Gli operanti hanno riscontrato macchie di ruggine sulla carrozzeria e la presenza di muschio in prossimità delle guarnizioni;
ancora, hanno riferito che le gomme erano sgonfie. Secondo Cass. Pen., sez. III, 20492/2014 “per qualificare un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione”. In merito all'oggettiva inidoneità all'uso quale desumibile dallo stato di degrado si condivide quanto affermato dalla Cassazione (Sez. III n. 46245 del 17 dicembre 2024) laddove è stata ritenuta fondata la valutazione alla quale erano pervenuti i giudici del merito che avevano dato rilievo al fatto che i veicoli oggetto del giudizio poi portato innanzi alla S.C. erano privi di parti meccaniche e di taluni elementi della carrozzeria.
Differente è però la situazione del caso di specie, atteso che quanto rilevato nel corso del sopralluogo non poteva costituire ostacolo allo svolgimento della funzione del manufatto, trattandosi di problemi irrilevanti (ruggine e muschio ) e/o comunque facilmente risolvibili (pneumatici) anche da parte dello stesso proprietario.
In merito alla domanda tesa ad ottenere una pronuncia sulla sanzione della demolizione, il ricorrente -pur riconoscendo che il procedimento instaurato dal Comune per la rimozione del veicolo si era concluso nel momento in cui il fuoristrada è stato portato in officina- ha sostenuto che la pronuncia di accertamento definitivo della violazione e la qualificazione del veicolo come rifiuto avrebbe comportato la sanzione accessoria indicata ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 24.6.2003 n. 209. La domanda non può essere valutata in questa sede poichè l'ordinanza oggetto del giudizio è stata inflitta esclusivamente una sanzione pecuniaria. Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, (scaglione da € 1501,00 ad
€ 5200, valori medi, esclusa la fase istruttoria) seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza anche istruttoria, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Dott. ed in riforma della sentenza n. 1113/24 emessa dal Tribunale di Controparte_2 Lucca e pubblicata il 29.10.2024, annulla l'ordinanza n. 35 del 2.2.2024 emessa della nei confronti di Parte_2 Parte_1
[...] Respinge nel resto. Condanna la , in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Dott. a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_1 giudizio che liquida in:
1) € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, per il giudizio di primo grado 1) € 174,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, per il giudizio di secondo grado.
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
Il consigliere estensore
AO AN
La presidente
LL IA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile , in persona dei Magistrati: Dott.ssa LL IA Presidente Dott. AO AN Consigliere rel. Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 325/2025 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Guido Parte_1 C.F._1 Natali e dell' avv. Lorenzo Natali
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Dott. con il patrocinio dell'Avv. Laura Fiamma e dell'Avv. Controparte_2 Beatrice Mancini PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1113/24 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 29.10.2024 Conclusioni per parte appellante: Chiede che l' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del proposto appello, voglia riformare la sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Lucca, e conseguentemente voglia annullare l'ordinanza ingiunzione della n. 35 del 2.2.2024 Controparte_1 dichiarando non dovuta la sanzione pecuniaria e dichiarando che il veicolo Toyota 4runner targato LU 548474 non è un rifiuto né è in stato di abbandono e di conseguenza non deve essere condotto ad un centro di conferimento né è applicabile la sanzione accessoria della demolizione. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la parte appellata : chiede che l'adita Corte d'Appello voglia respingere il presente appello, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Lucca n. 1113/2024 del 18.1023.03.2022 depositata il 24.03.2022, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18.2.2025 il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza n. 35 del 2.2.2024 emessa della Provincia di CP_1 Esponeva il ricorrente che in data 9.8.2021 i Carabinieri della Legione Forestale Toscana avevano eseguito un sopralluogo in un'area cortiliva privata ed avevano rinvenuto un veicolo Toyota 4runner targato LU548474, categoria M1, di proprietà dell'opponente. Poiché gli operanti avevano ritenuto che il veicolo, giacente su una porzione non coperta e con fondo “permeabile costituito da terra mista a ghiaia” fosse in stato di abbandono, era stata emessa dalla Provincia di l'ordinanza n. 35 del 02/02/2024 con la quale era stata CP_1 comminata la sanzione di € 1.667,67 per violazione dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 209/2003. A seguito di un infruttoso ricorso in sede amministrativa il proponeva opposizione Pt_1 innanzi al Tribunale di Lucca che si concludeva con il rigetto dell'opposizione.
L'appellante censurava la decisione sotto vari profili. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 24.6.2003 N. 209. (b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche) Il veicolo in questione non poteva essere definito a “fine vita” e dunque un rifiuto poiché il detentore non se ne era disfatto né aveva intenzione di farlo.
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 LETT. A) E B) D.LGS. 24.6.2003 N. 209. (
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente
o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
Il veicolo non era né fuori uso né fonte di inquinamento, atteso che gli operanti non avevano rilevato perdite di liquidi o colature. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS.
3.4.2006 N. 152. (1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; Il ricorrente, comproprietario per un terzo dell'area nella quale era parcheggiato il veicolo, aveva intenzione di utilizzarlo nell'azienda agricola gestita dal figlio e il parcheggio nell'area comune era destinato a cessare non appena fosse maturato il periodo che consentiva di classificarlo come “di interesse storico”. All'atto dell'accertamento, inoltre, il ricorrente stava personalmente curando il restauro del veicolo, sia pure con una certa lentezza, dato il suo lavoro di medico. Sotto altro profilo, infine, evidenziava che era stata regolarmente pagata la tassa di possesso e che, sul mercato dell'usato, il veicolo aveva una quotazione di 4.900,00 euro.
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 3 D.LGS.
3.4.2006 N. 203. ( “Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei…”; Ricordava l'appellante che il veicolo, immatricolato nel febbraio del 1992, era diventato un veicolo storico nel febbraio 2022 e che era dunque soggetto ad una tassa di circolazione di
€ 29,82 ovvero ad alcuna tassa se non immesso nelle strade.
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 13 D.L.GS.
3.4.2003 N. 209 Nella sentenza gravata era stato osservato che non era stato emesso l'ordine di demolizione del veicolo. L'appellante aveva però interesse ad una pronuncia sul punto poiché (anche) dal verbale dei Carabinieri risultava il fatto che “la violazione accertata comporta la sanzione accessoria della rimozione e conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati”.
** Si costituiva l'appellata e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza deducendo: a) CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 3; CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 183 COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.. 152/2006. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che non fosse stato dimostrato un concreto interessamento dell'appellante al veicolo che consentisse di non classificarlo come veicolo in stato di abbandono. b) CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 2700 C.C. DELL'ART. 116 C.P.C. e DEGLI ARTT. 113 E 115 C.P.C..
Al momento dell'accertamento, il 25 Luglio 2021, non esisteva alcun elemento concreto da cui potesse emergere l'intenzione del Signor di non volersi disfare del mezzo ma, Pt_1 al contrario, sussistevano circostanze di fatto che ne denotavano il disinteresse. Solo in epoca successiva erano infatti iniziati i lavori di ripristino e recupero del veicolo.
Alla luce dello stato di conservazione in cui versava il mezzo, la mera circostanza del pagamento del bollo auto per gli anni 2019, 2020 e 2021, non consentiva di configurare l'auto come un veicolo d'epoca “pronto all'uso” (come, invece, richiede l'art. 3 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 209/2003), tanto più che il veicolo era privo di copertura assicurativa. c) CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 LETT. A) E B) D.LGS. 24.6.2003 N. 209 E DELLA LEGGE N. 122/1992.
La potenziale utilizzabilità del veicolo nell'azienda agricola del figlio dell'appellante non poteva escludere la qualificazione di “rifiuto” alla luce delle precarie condizioni emerse nel corso del sopralluogo. Quanto, infine, alla domanda relativa alla demolizione, ribadiva quanto già dedotto in primo grado, e cioè che non era prevista alcuna sanzione accessoria in tal senso. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Previo deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.11.2025.
I motivi d'appello, fatta eccezione per il punto relativo alla demolizione, possono essere trattati unitariamente in ragioni delle evidenti connessioni logico- giuridiche che li accomunano. Premesso che le istanze istruttorie vanno disattese in funzione di quanto si dirà, si osserva che punto dirimente della vicenda è la qualificazione, come rifiuto o meno, del veicolo di proprietà dell'appellante.
All'atto dell'accertamento il veicolo si trovava in precarie condizioni (…Tale mezzo per il probabile lungo perdurare gli agenti atmosferici appare in stato di abbandono con ruote in terra e carrozzerie interessata da ruggine diffusa e muschio, cfr. verbale dei C.C.), ed era privo di copertura assicurativa. Ha ritenuto il giudice di prime cure che ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003 “ deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, ed anche quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata, come quello per cui è causa. Per qualificare un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione (Cass. Pen., sez. III, 20492/2014; Cass. Pen., sez. III, 21963/2005)” e che “ A nulla rilevano il funzionamento del meccanismo di accensione o il pagamento del bollo auto per gli anni 2019, 2020, 2021, dal momento che le condizioni sopra descritte e la mancanza di copertura assicurativa lo rendevano inidoneo alla circolazione”. Il veicolo, non idoneo alla circolazione e privo di copertura assicurativa, doveva quindi ritenersi abbandonato. Ritiene la Corte che le valutazioni espresse dagli operanti ed ampiamente recepite nella sentenza gravata non siano condivisibili. Il concetto di veicolo fuori uso è efficacemente descritto dalla S.C. come segue: “a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003 deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701). Il “veicolo fuori uso”, ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2003 costituisce un rifiuto che l'articolo 183 co, 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche individua in “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi “.
Tanto premesso, si osserva che l'appellante non aveva certamente l'intenzione di disfarsi del bene, avendo pagato la tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2020 e 2021. La circostanza non è irrilevante, come affermato dal Tribunale di Lucca, atteso che l'appellante avrebbe potuto optare per una più economica rottamazione che, oltretutto, gli avrebbe consentito di poter pienamente sfruttare l'area occupata dal veicolo.
Il totale restauro del fuoristrada, inoltre, conforta quanto affermato in merito alla volontà di utilizzare effettivamente il veicolo, anche al fine di avvalersi dei benefici riconosciuti alle auto di interesse storico.
Il Tribunale ha inoltre affermato che lo stato di abbandono era comprovato sia dallo stato del veicolo che dalla mancata allegazione da parte del dell' “adeguatezza del Pt_1 veicolo a circolare ….e la mancata produzione della polizza assicurativa rende la sua mancanza non contestata. Tali elementi provano l'inidoneità del veicolo all'uso, pertanto, il suo abbandono”. L' assunto non è condivisibile. Gli operanti hanno riscontrato macchie di ruggine sulla carrozzeria e la presenza di muschio in prossimità delle guarnizioni;
ancora, hanno riferito che le gomme erano sgonfie. Secondo Cass. Pen., sez. III, 20492/2014 “per qualificare un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione”. In merito all'oggettiva inidoneità all'uso quale desumibile dallo stato di degrado si condivide quanto affermato dalla Cassazione (Sez. III n. 46245 del 17 dicembre 2024) laddove è stata ritenuta fondata la valutazione alla quale erano pervenuti i giudici del merito che avevano dato rilievo al fatto che i veicoli oggetto del giudizio poi portato innanzi alla S.C. erano privi di parti meccaniche e di taluni elementi della carrozzeria.
Differente è però la situazione del caso di specie, atteso che quanto rilevato nel corso del sopralluogo non poteva costituire ostacolo allo svolgimento della funzione del manufatto, trattandosi di problemi irrilevanti (ruggine e muschio ) e/o comunque facilmente risolvibili (pneumatici) anche da parte dello stesso proprietario.
In merito alla domanda tesa ad ottenere una pronuncia sulla sanzione della demolizione, il ricorrente -pur riconoscendo che il procedimento instaurato dal Comune per la rimozione del veicolo si era concluso nel momento in cui il fuoristrada è stato portato in officina- ha sostenuto che la pronuncia di accertamento definitivo della violazione e la qualificazione del veicolo come rifiuto avrebbe comportato la sanzione accessoria indicata ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 24.6.2003 n. 209. La domanda non può essere valutata in questa sede poichè l'ordinanza oggetto del giudizio è stata inflitta esclusivamente una sanzione pecuniaria. Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, (scaglione da € 1501,00 ad
€ 5200, valori medi, esclusa la fase istruttoria) seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza anche istruttoria, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Dott. ed in riforma della sentenza n. 1113/24 emessa dal Tribunale di Controparte_2 Lucca e pubblicata il 29.10.2024, annulla l'ordinanza n. 35 del 2.2.2024 emessa della nei confronti di Parte_2 Parte_1
[...] Respinge nel resto. Condanna la , in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Dott. a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_1 giudizio che liquida in:
1) € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, per il giudizio di primo grado 1) € 174,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, per il giudizio di secondo grado.
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
Il consigliere estensore
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La presidente
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