Sentenza 28 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/02/2022, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 00355/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Musio e Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso lo studio di Massimiliano Musio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-a firma del Dirigente Divisione P.A.S. della Questura di Lecce, notificato al ricorrente in data 19 novembre 2016, con cui è stata rigettata l’istanza con la quale, nel settembre 2016, lo stesso ha richiesto il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti il difensore avv.to M. Musio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 gennaio 2017 e depositato il 16 febbraio 2017 il ricorrente, ha impugnato, domandandone l’annullamento, il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-a firma del Dirigente Divisione P.A.S. della Questura di Lecce, notificatogli in data 19 novembre 2016, con cui è stata rigettata l’istanza con la quale, nel settembre 2016, ha richiesto il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia in quanto “in data 30.04.2011 si è reso responsabile dei reati di rissa e lesioni personali” così manifestando “un comportamento violento che incide sulla condotta e sulla affidabilità nell’uso delle armi”. Ha, altresì, impugnato ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, illogicità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, sviamento di potere erroneità dei presupposti, eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione, sproporzionalità dell’azione amministrativa.
2. In data 23 febbraio 2017 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce.
3. Il 9 dicembre 2021 il ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
4. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 l'Avv.to T. Serrano, in sostituzione dell'Avv.to M. Musio, ha chiesto un breve rinvio dell'udienza in ragione di impedimento per ragioni sanitarie di quest’ultimo. Il Presidente, in accoglimento della richiesta avanzata dall'avv.to Serrano, ha, quindi, disposto il rinvio della causa alla udienza pubblica del 8 febbraio 2022.
5. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2. Con l’unico motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego per dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 nonché per illogicità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. In particolare, il ricorrente, titolare di esercizio commerciale ubicato nella città di -OMISSIS-, osserva di non essere mai stato coinvolto in vicende di rilevanza penale e di aver mantenuto una condotta sempre improntata al rispetto delle leggi. Aggiunge, tuttavia, di essere stato coinvolto, nel 2011, in un episodio di violenza, concretizzatosi in una aggressione da parte di un gruppo di persone allo stesso sconosciute, dal quale sarebbe scaturita una denuncia a suo carico per lesioni personali (ipotesi di reato successivamente archiviata per remissione di querela) ed una per rissa ex art. 588 c.p. (imputazione dalla quale è stato assolto per insussistenza del fatto). Deduce, quindi, che, nell’adottare il provvedimento oggetto di impugnazione, l’Amministrazione avrebbe mancato di operare una valutazione specifica del suddetto evento e della personalità del ricorrente limitandosi ad affermare apoditticamente che “quest’ultimo ha manifestato un comportamento violento”. Avrebbe, così, fondato un giudizio di non affidabilità dello stesso nell’uso delle armi sulla semplice circostanza della elevazione nei suoi confronti di una imputazione penale, pur non ricadendo, peraltro, il delitto di rissa tra le fattispecie che “ope legis” impongono il diniego della licenza di polizia.
2.1 Le censure non colgono nel segno.
Occorre, anzitutto, ribadire, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, “l'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrario rappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di portare armi stabilito quale regola generale del nostro ordinamento giuridico (art. 699 c.p.). È, pertanto, da confermare il riconoscimento all'autorità amministrativa competente di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei precitati atti autorizzatori ex art. 43 ultimo cpv. T.U.L.P.S. n. 773/931. Da ciò consegue come non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventuale concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per i meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi” (ex multis, da ultimo, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 24/09/2021, n.148).
Nel medesimo solco si è osservato che “In sede di valutazione prognostica attinente alla tematica delle armi e al rilascio dei provvedimenti amministrativi in tal senso limitativi, la P.A. gode di ampia discrezionalità. Invero, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S ., l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni complessivamente non ascrivibili alla buona condotta dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di P.S. può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità dell'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati” (T.A.R. Valle d’Aosta , sez. I , 01/06/2021, n. 39)
2.2 Ebbene, nel caso concreto che occupa, l’Autorità di p.s. resistente, pur non avendo fatto esplicito richiamo, in seno al provvedimento negativo impugnato, al contenuto della nota n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS-della Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS- che ha confermato il “carattere irascibile” del -OMISSIS-, ha correttamente ritenuto, con una motivazione (autonoma) congrua e comunque adeguata, di poter desumere l’inaffidabilità del ricorrente dalle circostanze fattuali per le quali lo stesso sia stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Lecce per il reato di rissa (commesso in data 30 aprile 2011).
A nulla rileva, ai fini di causa, che ad esito del suddetto giudizio penale non si sia giunti all’accertamento della responsabilità penale dello stesso. In proposito è appena il caso di notare che il ricorrente (la cui posizione era stata in precedenza già parzialmente archiviata in relazione al reato di lesioni personali volontarie ex art. 582 c.p. per intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa) è stato mandato assolto dal delitto di cui all’art. 588 c.p.p. perché il fatto non sussiste ma con formula dubitativa ex art. 530 cpv. c.p.p.. Il Tribunale Penale di Lecce in composizione monocratica ha, infatti, ritenuto, come si legge nella motivazione della sentenza (pag. 3), che “l’impianto accusatorio non può ritenersi pienamente dimostrato non risultando chiare le dinamiche dell’evento violento ascritto agli odierni imputati”.
La pronuncia in questione non ha, pertanto, escluso che si sia storicamente verificata la colluttazione che ha visto il coinvolgimento del ricorrente (peraltro comprovato dalla certificazione medica relativa allo stesso acquisita in sede dibattimentale), ma si è limitata a prendere atto dell’impossibilità di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la stessa si sia concretamente sviluppata (e, in particolare, se il ricorrente si sia effettivamente limitato a reagire, brandendo un bastone, all’aggressione portata nei suoi confronti ovvero abbia preso attivamente parte al fatto).
Del resto, il coinvolgimento del ricorrente, certamente non in veste di mero soggetto passivo (anche tenuto conto che il reato contestato di lesioni personali volontarie non è stato perseguito per remissione della querela), in un episodio di violenza alla persona (quale che ne sia stata la concreta dinamica) appare un chiaro e saldo indice rivelatore della possibilità dell'abuso delle armi da parte di uno dei soggetti che ne sono stati protagonisti, autonomamente valutato dalla P.A. (nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale riconosciutole in “subiecta materia”) con motivazione logica e adeguata.
3. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.