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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 78 del R.A.C.L. dell'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato Parte_1 elettivamente in Cagliari, presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e
Claudia Atzeri che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura generale CP_1 alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, ha esposto di aver Parte_1 richiesto all' la rideterminazione del grado di inabilità lavorativa, conseguenza della CP_2 malattia professionale riconosciuta con provvedimento su domanda amministrativa del CP_2
25 novembre 2020 (“deficit dei movimenti della colonna lombare con sofferenza radicolare
L5/S1” – pratica n. 517558458).
pagina 1 di 3 Nello specifico, aveva chiesto all' resistente, in data 28 dicembre 2023, che CP_1
l'indennizzo, già riconosciuto in misura pari al 10%, venisse commisurato a un maggiore grado di inabilità.
Ha, invero, riferito che, a causa dell'ingravescenza della tecnopatia è stato dichiarato inidoneo permanentemente allo svolgimento della mansione di autista con conseguente licenziamento (Doc. n. 12, prod. di parte ricorrente).
Ha, inoltre, specificato che a causa del peggioramento dei sintomi della patologia di cui è affetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la stabilizzazione e decompressione della colonna, motivo per cui aveva proposto domanda di aggravamento.
Il ricorrente ha, quindi, esposto che l' a seguito della visita di revisione, gli aveva CP_2 comunicato la conferma della quantificazione del danno biologico in misura del 10% e rigettato la relativa opposizione.
L' nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in CP_1 via di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 16% derivante dall'accertamento di una menomazione pari al 12% per
“limitazione funzionale rachide lombare”, del 3% per “mezzi di sintesi” e dell'1% per “esiti cicatriziali”.
L' pertanto, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, aggiungendo CP_2 che in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa si chiedeva il rigetto della domanda.
Con note del 26 marzo 2025, il ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta conciliativa di parte resistente, con favore delle spese di lite.
Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto all'indennizzo del CP_2 danno biologico per malattia professionale nella misura complessiva del 16% (12% per limitazione funzionale rachide lombare, 3% per mezzi di sintesi e 1% per esiti cicatriziali), nella misura da definirsi in sede amministrativa.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1 secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta. pagina 2 di 3 Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione come indicato in parcella (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna, perciò, l' al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_2 liquida in complessivi euro 1865,00, oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 17.7.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 78 del R.A.C.L. dell'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato Parte_1 elettivamente in Cagliari, presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e
Claudia Atzeri che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura generale CP_1 alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, ha esposto di aver Parte_1 richiesto all' la rideterminazione del grado di inabilità lavorativa, conseguenza della CP_2 malattia professionale riconosciuta con provvedimento su domanda amministrativa del CP_2
25 novembre 2020 (“deficit dei movimenti della colonna lombare con sofferenza radicolare
L5/S1” – pratica n. 517558458).
pagina 1 di 3 Nello specifico, aveva chiesto all' resistente, in data 28 dicembre 2023, che CP_1
l'indennizzo, già riconosciuto in misura pari al 10%, venisse commisurato a un maggiore grado di inabilità.
Ha, invero, riferito che, a causa dell'ingravescenza della tecnopatia è stato dichiarato inidoneo permanentemente allo svolgimento della mansione di autista con conseguente licenziamento (Doc. n. 12, prod. di parte ricorrente).
Ha, inoltre, specificato che a causa del peggioramento dei sintomi della patologia di cui è affetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la stabilizzazione e decompressione della colonna, motivo per cui aveva proposto domanda di aggravamento.
Il ricorrente ha, quindi, esposto che l' a seguito della visita di revisione, gli aveva CP_2 comunicato la conferma della quantificazione del danno biologico in misura del 10% e rigettato la relativa opposizione.
L' nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in CP_1 via di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 16% derivante dall'accertamento di una menomazione pari al 12% per
“limitazione funzionale rachide lombare”, del 3% per “mezzi di sintesi” e dell'1% per “esiti cicatriziali”.
L' pertanto, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, aggiungendo CP_2 che in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa si chiedeva il rigetto della domanda.
Con note del 26 marzo 2025, il ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta conciliativa di parte resistente, con favore delle spese di lite.
Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto all'indennizzo del CP_2 danno biologico per malattia professionale nella misura complessiva del 16% (12% per limitazione funzionale rachide lombare, 3% per mezzi di sintesi e 1% per esiti cicatriziali), nella misura da definirsi in sede amministrativa.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1 secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta. pagina 2 di 3 Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione come indicato in parcella (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna, perciò, l' al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_2 liquida in complessivi euro 1865,00, oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 17.7.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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