Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00880/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2018, proposto da
ER ZU, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Emanuele Filiberto n. 3;
contro
Comune di Abano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
ID AT non costituito in giudizio;
NO ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bursi, Panicucci Massimiliano, Alessandro Paolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Zoe S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Edoardo Furlan in Padova, via San Marco 11/C;
per l'annullamento
del provvedimento assentivo di DIA (oggi SCIA) ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14/2009 alternativa al permesso di costruire n. 40/16 assunto dal Comune di Abano Terme nella pratica edilizia n. 485/2016 prot. del 25.8.2016, ed avente ad oggetto la nuova costruzione di un edificio di n. 5 unità residenziali previa demolizione dell'esistente;
dell'atto di comunicazione prot. 21051 del 8.6.2017 del Comune di Abano Terme di accoglimento della DIA, con accertamento di correttezza formale della pratica e di conclusione favorevole dell'iter amministrativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Abano Terme e di NO ON e di Zoe S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente deduce di essere proprietaria di una unità immobiliare sita nel Comune di Abano Terme, in via Calle Pace n. 18.
La proprietà confina con un terreno sul quale insisteva un immobile di modesta consistenza, sorto come unifamiliare e che, nel tempo, è stato suddiviso in tre unità immobiliari.
L’originaria proprietaria presentava una SCIA per la demolizione e ricostruzione dell’edificio con ampliamento ai sensi dell’art. 2 L.R. 14 del 2009. L’edificio è stato poi acquistato da ZO srl, che ha chiesto ed ottenuto la voltura della pratica edilizia in data 17.7.2017.
La ricorrente afferma di aver avuto percezione della possibile rilevante entità dell’intervento solo dopo l’integrale demolizione del fabbricato, completata nell’ottobre del 2017. Presentava, allora, un’istanza di accesso agli atti, esitata il successivo 7 novembre 2017.
Esaminando il progetto, si avvedeva, quindi, che il realizzando intervento prevedeva la costruzione di un condominio di cinque unità abitative, di dimensioni maggiori rispetto all’edificio esistente, destinato ad essere collocato ad una distanza dal confine inferiore a quella dell’edificio demolito.
Si determinava, quindi, ad impugnare, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 12 febbraio 2018, la nota del 8 giugno 2017 con cui il Comune, all’esito dell’istruttoria, dichiarava “formalmente corretta” la pratica edilizia di cui alla D.I.A. del 25 agosto 2016 “a seguito dell’integrazione documentale presentata in data 15/7/2017 e in data 6/6/2017” e l’iter amministrativo concluso.
Oltre all’annullamento del suddetto atto, chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del Comune che, nonostante l’ampia e motivata istruttoria condotta dall’U.T.C. in data 8.11.2016, ha dato formale accoglimento alla pratica senza dar corso ai necessari provvedimenti di diniego.
Con un unico articolato motivo, deduceva i seguenti vizi: 1. violazione di legge ed eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 14/2009 e dell’art. 9, n. 1, lett. e), della l.r. n. 14/2009, carenza di presupposti e di motivazione, errata rappresentazione della realtà, eccesso di potere per carenza di presupposti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto in ordine alla qualificazione attribuita al certificato di abitabilità nell’ambito dell’accertamento e della repressione di attività edilizia abusiva.
Afferma la ricorrente che l’immobile oggetto dell’intervento è composto da un corpo principale di tre piani, realizzato in posizione planimetrica diversa da quella risultante dal titolo abilitativo rilasciato nel 1953 e da due estensioni abusive poste al piano terra sul lato est mai oggetto di variante o di sanatoria.
Nell’istruttoria si sono succeduti pareri discordanti sulla valutazione di legittimità dell’edificio rispetto al titolo originario. Mentre il tecnico istruttore ne aveva rilevato la difformità, il dirigente responsabile aveva affermato potersi ritenere sufficiente a comprovarne la legittimità il certificato di abitabilità.
Non potendo condividersi tale assunto, l’intervento avrebbe dovuto ritenersi non assentibile, ostandovi il disposto dell’art. 9, comma 2, L.R. 14/2009.
A seguito di opposizione notificata dalla controinteressata, il ricorso veniva trasposto in sede giurisdizionale.
Si sono costituiti il Comune e la controinteressata.
Il Comune, dopo aver sottolineato che l’intervento deve ritenersi legittimo (poiché la traslazione del sedime, non essendo avvenuta con violazione delle distanze, non dà luogo alla totale difformità dell’edificio, l’ampliamento in progetto è stato calcolato solo sul volume legittimo e, con la demolizione dell’edificio, sono venute meno le parti abusive) ha sollevato le seguenti eccezioni preliminari:
1. Inammissibilità del ricorso avversario per mancata attivazione dei poteri di autotutela del Comune ex art. 19, comma 6 ter l.n. 241 del 1990.
2. Inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse a ricorrere.
La controinteressata ZO ha proposto analoghe eccezioni
La controinteressata AT, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19, comma 6 ter, L. 241 del 1990, ha eccepito anche l’irricevibilità dello stesso perché proposto a distanza di oltre otto mesi dall’inizio dei lavori.
All’udienza del 13 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’atto del 8 giugno 2018 che la ricorrente ha impugnato così recita: “Con riferimento alla D.I.A. (ora S.C.I.A.) presentata in data 25 agosto 2016, con la presente si comunica che a seguito dell’integrazione documentale presentata in data 15/5/2017 e in data 6/6/2017, la pratica in oggetto risulta formalmente corretta e che, pertanto, l’iter amministrativo si considera concluso”.
Benchè l’atto faccia seguito ad una corposa istruttoria compiuta dagli uffici comunali sulla D.I.A. presentata in data 25 agosto 2016, l’atto in esame si limita a confermare la completezza documentale della pratica, senza esprimere alcun giudizio in ordine alla conformità dell’intervento al quadro normativo applicabile e senza impegnare in alcun modo il futuro (all’epoca ancora possibile) esercizio dei poteri di verifica spettanti al Comune ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Tantomeno tale atto è idoneo ad incidere sulla natura del titolo abilitativo che resta l’originaria segnalazione.
Alla stregua della disciplina applicabile ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, L. n. 241 del 1990, l’unica tutela attribuita al terzo a fronte delle attività sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività è costituita dalla sollecitazione delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, l’esperimento dell’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 104 del 2010, avendo il Legislatore, con l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), inteso superare gli esiti interpretativi cui era pervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 15 del 2011, che, com’è noto, aveva qualificato in termini di silenzio provvedimentale, con significato di rigetto (direttamente impugnabile dal terzo), l’inutile decorso del termine previsto dall’articolo 19, comma 3, L. n. 241 del 1990 e ciò “con la finalità di escludere l’esistenza di atti amministrativi impugnabili (il cosiddetto silenzio-diniego) e quindi di limitare le possibilità di tutela del terzo all’azione contro il silenzio, inteso in modo tradizionale come inadempimento” (così Corte costituzionale, sentenza del 20 marzo 2019, n. 45, ma cfr. anche TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 16.03.2018 n. 443, Cons. Stato Sez. IV, 06/10/2017, n. 4659, Cons. Stato Sez. IV Sent., 13/02/2017, n. 611 e T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/09/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 02/09/2020), n.9300 “Anche il Consiglio di Stato in numerose decisioni su casi analoghi (cfr Cons. St. Sez. IV 28 aprile 2017, n. 1967; 9 maggio 2017, n. 2120; 5 luglio 2017, n. 3281) ha precisato che "l'art. 19, co. 6 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 6, co. 1, lett. c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili" e che "gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".).
Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato un atto privo di natura provvedimentale che, come si è detto, ha quale unico contenuto la dichiarazione della completezza documentale e formale della pratica edilizia.
Inoltre, non risultando esser state sollecitare le verifiche spettanti all’amministrazione, non sussistono i presupposti per poter qualificare l’azione proposta in termini di azione di accertamento del silenzio inadempimento del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO