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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4181/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4181/2021 r.g. proposta da
in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., in proprio e domiciliata presso i propri uffici in , alla via Melo n.96 Pt_1
-appellante-
contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Agostino Rutigliano,
domiciliatario, giusta procura in atti
-appellata-
e in persona del legale CO
rappresentante p.t., contumace.
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
pagina 1 di 14 1426/2020 emessa in data 22/9/2020 a definizione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritto al n. r.g. 5589/2019.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 23/10/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato telematicamente in data 6/6/2019, la ha proposto Controparte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420190014447806000,
notificatale in data 22/3/2019, del complessivo importo di €942,77,
emessa dall' per il mancato Controparte_3
pagamento, nei confronti dell' Parte_1
, delle competenze liquidate nella sentenza n. 746/2015 resa in Pt_1
data 24/2/2015 dal Tribunale di Bari.
L'opponente censurava la legittimità dell'atto impositivo eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell' quale soggetto Parte_1 Pt_1
creditore della pretesa dedotta nella cartella impugnata.
Proseguiva eccependo, inoltre, anche la nullità della cartella per erronea indicazione della tipologia di importi richiesti, nonché
la violazione delle norme di cui al D.P.R. 602/1973 ed alla l. n.
466/1999, rilevando che le competenze legali e le spese processuali non fossero deducibili mediante ruolo esattoriale. Si contestava,
inoltre, la valida formazione del titolo esecutivo dedotto nella cartella, non essendo stata notificata in forma esecutiva la sentenza pagina 2 di 14 sottesa allo stesso.
I.2.- Costituendosi in giudizio, l' CO
, insisteva per il rigetto della domanda attorea.
[...]
I.3. – L' pur Parte_1
ritualmente citata in giudizio, restava contumace.
I.4. – Nel contraddittorio con l' Controparte_4
costituitosi contestando, in rito e nel merito, le avverse deduzioni,
il Giudice di Pace di con la sentenza n. 1426/2020 del 22/9/2020 Pt_1
accoglieva l'opposizione, annullando la suddetta cartella esattoriale, stante, in via assorbente, il ritenuto difetto di previa notifica del titolo esecutivo posto a base della cartella, e compensando le spese di giudizio.
I.5. – L' che in Parte_1
primo grado era rimasta contumace, ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata, affermando l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva condiviso la fondatezza del motivo di opposizione inerente l'invalidità/nullità della cartella di pagamento in ragione dell'omessa notifica preventiva del titolo esecutivo, trattandosi di pretesa impositiva assoggettata al regime dell'iscrizione a ruolo ex
art. 49 del d.p.r. n. 602/1973. In via subordinata ha censurato la legittimità della decisione appellata, a fronte del mancato rilievo dell'eccezione di incompetenza funzionale del giudice di pace in favore del Tribunale in funzione del Giudice della esecuzione. Ha,
altresì, ribadito la legittimazione attiva dell'
[...]
di relativamente al titolo esattoriale Parte_1 Pt_1
de quo, l'analiticità e la corretta indicazione della tipologia di importo dedotto nell'impugnata cartella;
concludendo, in accoglimento dell'appello spiegato, per la riforma della decisione gravata con pagina 3 di 14 correlato rigetto dell'originaria opposizione;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado in applicazione del principio di soccombenza e istanza di condanna a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (atto di citazione in appello notificato in data 22/3/2021)
I.6. – Nel presente giudizio, pur ritualmente convenuta in giudizio “al mero fine di denuntiatio litis”, l' CO
non si è costituita.
[...]
I.7. – La invece, nel costituirsi Controparte_1
regolarmente con comparsa di risposta del 30/6/2021, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di appello in ragione dell'inesistenza della sentenza identificata nell'atto introduttivo come emessa dal Giudice di Pace di Bisceglie;
ha, inoltre, contestato le avverse prospettazioni, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma del titolo giudiziale di prime cure;
vinte le spese del grado di appello (comparsa di risposta depositata in data
I.8. – Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, n.
5589/2019 r.g. del Giudice di Pace di , la causa, istruita Pt_1
essenzialmente sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado, è pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2024
in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio di questo grado deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1. - Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per inesistenza della sentenza appellata sollevata dalla CP_1
pagina 4 di 14 s.r.l.
Difatti, non può affermarsi che dall'erronea indicazione dell'organo giudicante da cui promana la decisione di prime cure censurata, erroneamente individuato nell'atto di citazione nel
Giudice di Pace di Bisceglie, discenda la nullità dell'atto di impugnazione medesimo.
Trattasi, infatti, di mero errore materiale, in quanto non vi è
alcuna incertezza oggettiva in relazione allo specifico provvedimento impugnato che, oltre ad essere stato immediatamente prodotto dall' di è stato acquisito Parte_1 Pt_1
unitamente al fascicolo di primo grado, senza che alcuna contestazione circa la corrispondenza allo specifico provvedimento attinto dall'impugnazione sia stata in proposito sollevata.
II.2. – Passando all'esame dei motivi di impugnazione, col primo motivo l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado a fronte dell'annullamento della cartella impugnata per ritenuto difetto della notifica del titolo esecutivo posto alla base della cartella medesima (con dichiarato valore assorbente).
II.2.1. – Ora, fermo restando il rilievo per cui la violazione della competenza, ove in ipotesi fondata, non potrebbe essere dedotta dall'appellante in sede di appello, in quanto la relativa eccezione si sarebbe dovuta sollevare nel giudizio di primo grado e, comunque,
in caso di rilievo ex officio, non oltre l'udienza di trattazione
(cfr. Cass., n. 11816/2018), il motivo principale di gravame merita accoglimento.
La sentenza n. 1426/2020 del 22/9/2020 non merita condivisione nella parte in cui ha ritenuto la procedura esecutiva de qua assoggettabile alle regole ordinarie del processo esecutive, in pagina 5 di 14 particolare all'art. 475 c.p.c.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la pretesa impositiva fondante l'intimazione di pagamento contenuta nella cartella opposta sia costituita dal mancato pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza n. 746/2015 del Tribunale di Bari in favore dell' di Parte_1 Pt_1
Orbene, come già segnalato in una precedente decisione di questo
Ufficio (si cfr. sentenza n. 2210/2024), ai sensi dell'art 17, comma
1, del d.lgs. 26/02/1999, n. 46, la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi si effettua mediante ruolo alla condizione che, ai sensi dell'art. 21,
comma 4, D. Lgs. n. 46/1999, “le entrate … aventi causa in rapporti
di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo
avente efficacia esecutiva”.
Pertanto, ai fini di valutare la legittimazione dell' Parte_1
a riscuotere le somme liquidate dal giudice a titolo di
[...]
onorari di causa, occorre richiamare l'art. 21 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611 in base al quale l' può Parte_1
riscuotere le somme liquidate a titolo di onorari di causa per ripartirle tra gli avvocati e i procuratori dello Stato e, quindi,
“per conto proprio”, quale distrattaria ex lege delle amministrazioni patrocinate in giudizio. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del credito dell' trova la sua fonte di legittimazione in Parte_1
differenti presupposti normativi (D. Lgs. n. 46/1999, art. 17-21,
R.D. n. 1611/1933, art. 21), sul fondamento dei quali l'
[...]
ha affidato all' Parte_1 CO
il servizio di riscossione dei compensi liquidati in
[...]
proprio favore dalle autorità giudiziarie (in termini, cfr. Trib.
pagina 6 di 14 Roma, n. 2640/2021; Trib. Bari, Sez. II, N. 868/2023).
Pertanto, si ritiene pienamente utilizzabile nella fattispecie a
quo la procedura di riscossione esattoriale a mezzo ruolo.
Com'è noto, nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è
costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata)
e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che,
nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479
c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (si tratta di una situazione analoga a quella dell'esecuzione forzata fondata su titoli di credito, in cui non è prevista notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che deve peraltro contenere la trascrizione - in tal caso integrale - del titolo stesso;
altre ipotesi in cui non è prevista la notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che ne riporta pagina 7 di 14 gli estremi e/o il contenuto, ricorrono nell'esecuzione per credito fondiario ed in quella fondata su decreto ingiuntivo non opposto).
Precisamente, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno actu le funzioni che, nella espropriazione forzata codicistica, sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi del D.P.R. n. 602
del 1973, art. 25, co. 2, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (per tutti, Cass.
27/11/2015, n. 24235; in precedenza, Cass., 04/05/2012, n. 6721).
Conseguenza e conferma della conformazione e della ratio della descritta disciplina è poi la disposizione di cui all'art. 57 del
D.P.R. 29/09/1973 n. 602, in base alla quale – nella procedura di riscossione – non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo
617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (nel senso appena indicato, cfr., in particolare:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; nel medesimo senso, sostanzialmente, cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 3021
del 08/02/2018, Rv. 647938 - 01).
Ne deriva, da una parte, che la mancata notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle di pagamento non determina affatto la nullità di queste ultime, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e, dall'altra parte (il che è assorbente),
che l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
per dedurre tale omessa notificazione non è ammissibile (ferma restando la possibilità per l'intimato di contestare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria,
pagina 8 di 14 per qualunque ragione, anche laddove questa sia fondata su provvedimento che si assuma non esistente e/o non efficace prima della sua notificazione, contestazione che costituisce peraltro motivo di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.)
(cfr. altresì Cass., Sez. 3, n. 19619 del 04/04/2019).
Ciò posto, nella specie, incontestati l'esistenza e il contenuto del titolo giudiziale pur se non prodotto, oltre che la notifica della cartella, erroneamente il primo giudice ha affermato la necessità della preventiva notifica della sentenza di condanna in forma esecutiva, poiché, si è detto, la legge attribuisce al ruolo esattoriale e alla cartella, che ne costituisce un estratto,
l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Quanto al campo applicativo dell'azione esecutiva disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973, allo strumento si può ricorrere anche per l'esazione di crediti non fiscali (invero non fiscali sono i crediti di causa), ma comunque di matrice erariale, per eadem ratio (recupero di importi costituenti entrata pubblica).
II.3. - Devono dunque essere esaminati gli ulteriori motivi,
assorbiti in primo grado, per come riproposti nel presente giudizio di impugnazione.
II.3.1. – Quanto all'eccepito difetto di legittimazione “passiva”
(rectius, attiva) dell' Parte_1
l'assunto non merita avallo, alla luce del disposto di cui all'art. 21, co. 1, R.D. 1611/1933, a tenore del quale “L'Avvocatura generale
dello Stato e le avvocature nei giudizi da esse Parte_1
rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di
avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto
pagina 9 di 14 di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”.
Al riguardo, Cass., n. 6723/2000 ha affermato che “per siffatta
normativa l'Avvocatura Generale e quella distrettuale per Parte_1
i giudizi da essi trattati provvedono all'esazione delle "competenze"
nei confronti delle controparti, cui siano state poste a carico da
sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che dal chiaro
tenore della disposizione si possano dedurre limiti all'indicato
potere dell'Avvocatura di Stato in presenza di una condanna in favore
dei loro patrocinati”.
In altri termini, alla stregua del tenore testuale dell'art. 21 cit.,
come modificato dall'art. 27 l. n. 103/1979, l'Avvocatura generale e quella distrettuale dello Stato hanno il potere, in relazione ai giudizi trattati, di provvedere, senza limitazioni, alla “esazione”
delle competenze nei confronti delle controparti a carico delle quali le stesse siano state poste per effetto di sentenze, ordinanze,
rinunce o transazioni. Ne consegue che, anzi, come rilevato nel caso all'attenzione della Corte di legittimità, non può attribuirsi effetto estintivo dell'obbligazione, derivante dalla condanna di una parte alle spese del giudizio, al pagamento effettuato a mezzo di assegno intestato al titolare p.t. dell'organo della p.a. difeso dall'Avvocatura, non avente alcuna legittimazione, a mente della citata normativa, a ricevere il pagamento (e il cui rifiuto non è,
pertanto, idoneo a configurare una ipotesi di mora accipiendi).
II.3.2. – Anche l'eccepita “nullità della cartella per erronea
indicazione della tipologia di importi richiesti” – peraltro con formulazione generica e non inequivoca –, tale da conculcare in tesi il diritto di difesa dell'opponente, non coglie nel segno, risultando enunciazione di principio smentita dal contenuto dell'atto difensivo pagina 10 di 14 (e anche dall'art. 133 c.p.c.), oltre che priva di qualsivoglia allegazione di un concreto risvolto pregiudizievole (si vedano, al riguardo, Cass. Sez. Un., n. 11722/2011 e, in linea di continuità,
Cass., n. 3707/2016 che, in fattispecie analoga, ha affermato che “la
cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già
notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con
il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria…essa deve
essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e
contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem
ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto
del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati
gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su
bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a
sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o
conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali
il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto
di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere
necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione
non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,
comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano
indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o
di pubblicazione”. E ancora, anche in ipotesi di “riscontrato difetto
di motivazione della cartella”, ciò “non può, tuttavia, condurre
all'astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorché la
stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un
lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti
pagina 11 di 14 dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia
allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il
pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto
di difesa”).
II.3.3. – Ad abundantiam, supporta infine l'accoglimento dell'appello, sulla scorta dell'art. 116, co. 2, c.p.c., anche il comportamento processuale della parte appellata costituita, poiché la stessa, si è detto, è comparsa solo in prima udienza, manifestando disinteresse all'esito del gravame.
II.4. – In conclusione, assorbito ogni ulteriore aspetto,
l'appello merita integrale accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata e consequenziale rigetto dell'originaria opposizione spiegata da Controparte_5
.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano,
[...]
nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva;
circostanza che può
ritenersi sostenuta anche dal disinteresse all'esito del giudizio manifestato dal soccombente, che del pari induce questo giudicante a non procedere ex art. 96 c.p.c.
IV.- Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso del doppio grado deve provvedersi tra le parti costituite come in dispositivo (per il primo grado, nei limiti di cui all'art. 91, ult. co., c.p.c.), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità
pagina 12 di 14 dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate (valori medi;
valori minimi per la fase decisionale del presente grado), per il secondo grado secondo i parametri medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014,
applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022, con riduzione in misura del 50% della fase istruttoria (in quanto di natura prevalentemente documentale) e del
50% di quella decisoria, atteso il carattere modesto delle questioni controverse;
il tutto per un ammontare complessivo di €278,00 per il primo grado e di €362,00 per il grado di appello.
V.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile,
prospettazione difensiva;
circostanza che può ritenersi sostenuta anche dal disinteresse all'esito del giudizio manifestato dal soccombente, che del pari induce questo giudicante a non procedere ex art. 96 c.p.c.
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in appello notificato in data 23/3/2021 da Parte_1 Pt_1
[...
nei confronti di e di Pt_1 CP_1 CO
, così provvede:
[...]
a) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA l'originaria opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. spiegata dalla Controparte_1
pagina 13 di 14 b) CONDANNA l'appellata costituita alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi €278,00 per il primo grado, in €362,00 per il secondo grado, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 14/2/2025 Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4181/2021 r.g. proposta da
in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., in proprio e domiciliata presso i propri uffici in , alla via Melo n.96 Pt_1
-appellante-
contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Agostino Rutigliano,
domiciliatario, giusta procura in atti
-appellata-
e in persona del legale CO
rappresentante p.t., contumace.
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
pagina 1 di 14 1426/2020 emessa in data 22/9/2020 a definizione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritto al n. r.g. 5589/2019.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 23/10/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato telematicamente in data 6/6/2019, la ha proposto Controparte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420190014447806000,
notificatale in data 22/3/2019, del complessivo importo di €942,77,
emessa dall' per il mancato Controparte_3
pagamento, nei confronti dell' Parte_1
, delle competenze liquidate nella sentenza n. 746/2015 resa in Pt_1
data 24/2/2015 dal Tribunale di Bari.
L'opponente censurava la legittimità dell'atto impositivo eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell' quale soggetto Parte_1 Pt_1
creditore della pretesa dedotta nella cartella impugnata.
Proseguiva eccependo, inoltre, anche la nullità della cartella per erronea indicazione della tipologia di importi richiesti, nonché
la violazione delle norme di cui al D.P.R. 602/1973 ed alla l. n.
466/1999, rilevando che le competenze legali e le spese processuali non fossero deducibili mediante ruolo esattoriale. Si contestava,
inoltre, la valida formazione del titolo esecutivo dedotto nella cartella, non essendo stata notificata in forma esecutiva la sentenza pagina 2 di 14 sottesa allo stesso.
I.2.- Costituendosi in giudizio, l' CO
, insisteva per il rigetto della domanda attorea.
[...]
I.3. – L' pur Parte_1
ritualmente citata in giudizio, restava contumace.
I.4. – Nel contraddittorio con l' Controparte_4
costituitosi contestando, in rito e nel merito, le avverse deduzioni,
il Giudice di Pace di con la sentenza n. 1426/2020 del 22/9/2020 Pt_1
accoglieva l'opposizione, annullando la suddetta cartella esattoriale, stante, in via assorbente, il ritenuto difetto di previa notifica del titolo esecutivo posto a base della cartella, e compensando le spese di giudizio.
I.5. – L' che in Parte_1
primo grado era rimasta contumace, ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata, affermando l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva condiviso la fondatezza del motivo di opposizione inerente l'invalidità/nullità della cartella di pagamento in ragione dell'omessa notifica preventiva del titolo esecutivo, trattandosi di pretesa impositiva assoggettata al regime dell'iscrizione a ruolo ex
art. 49 del d.p.r. n. 602/1973. In via subordinata ha censurato la legittimità della decisione appellata, a fronte del mancato rilievo dell'eccezione di incompetenza funzionale del giudice di pace in favore del Tribunale in funzione del Giudice della esecuzione. Ha,
altresì, ribadito la legittimazione attiva dell'
[...]
di relativamente al titolo esattoriale Parte_1 Pt_1
de quo, l'analiticità e la corretta indicazione della tipologia di importo dedotto nell'impugnata cartella;
concludendo, in accoglimento dell'appello spiegato, per la riforma della decisione gravata con pagina 3 di 14 correlato rigetto dell'originaria opposizione;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado in applicazione del principio di soccombenza e istanza di condanna a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (atto di citazione in appello notificato in data 22/3/2021)
I.6. – Nel presente giudizio, pur ritualmente convenuta in giudizio “al mero fine di denuntiatio litis”, l' CO
non si è costituita.
[...]
I.7. – La invece, nel costituirsi Controparte_1
regolarmente con comparsa di risposta del 30/6/2021, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di appello in ragione dell'inesistenza della sentenza identificata nell'atto introduttivo come emessa dal Giudice di Pace di Bisceglie;
ha, inoltre, contestato le avverse prospettazioni, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma del titolo giudiziale di prime cure;
vinte le spese del grado di appello (comparsa di risposta depositata in data
I.8. – Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, n.
5589/2019 r.g. del Giudice di Pace di , la causa, istruita Pt_1
essenzialmente sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado, è pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2024
in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio di questo grado deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1. - Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per inesistenza della sentenza appellata sollevata dalla CP_1
pagina 4 di 14 s.r.l.
Difatti, non può affermarsi che dall'erronea indicazione dell'organo giudicante da cui promana la decisione di prime cure censurata, erroneamente individuato nell'atto di citazione nel
Giudice di Pace di Bisceglie, discenda la nullità dell'atto di impugnazione medesimo.
Trattasi, infatti, di mero errore materiale, in quanto non vi è
alcuna incertezza oggettiva in relazione allo specifico provvedimento impugnato che, oltre ad essere stato immediatamente prodotto dall' di è stato acquisito Parte_1 Pt_1
unitamente al fascicolo di primo grado, senza che alcuna contestazione circa la corrispondenza allo specifico provvedimento attinto dall'impugnazione sia stata in proposito sollevata.
II.2. – Passando all'esame dei motivi di impugnazione, col primo motivo l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado a fronte dell'annullamento della cartella impugnata per ritenuto difetto della notifica del titolo esecutivo posto alla base della cartella medesima (con dichiarato valore assorbente).
II.2.1. – Ora, fermo restando il rilievo per cui la violazione della competenza, ove in ipotesi fondata, non potrebbe essere dedotta dall'appellante in sede di appello, in quanto la relativa eccezione si sarebbe dovuta sollevare nel giudizio di primo grado e, comunque,
in caso di rilievo ex officio, non oltre l'udienza di trattazione
(cfr. Cass., n. 11816/2018), il motivo principale di gravame merita accoglimento.
La sentenza n. 1426/2020 del 22/9/2020 non merita condivisione nella parte in cui ha ritenuto la procedura esecutiva de qua assoggettabile alle regole ordinarie del processo esecutive, in pagina 5 di 14 particolare all'art. 475 c.p.c.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la pretesa impositiva fondante l'intimazione di pagamento contenuta nella cartella opposta sia costituita dal mancato pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza n. 746/2015 del Tribunale di Bari in favore dell' di Parte_1 Pt_1
Orbene, come già segnalato in una precedente decisione di questo
Ufficio (si cfr. sentenza n. 2210/2024), ai sensi dell'art 17, comma
1, del d.lgs. 26/02/1999, n. 46, la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi si effettua mediante ruolo alla condizione che, ai sensi dell'art. 21,
comma 4, D. Lgs. n. 46/1999, “le entrate … aventi causa in rapporti
di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo
avente efficacia esecutiva”.
Pertanto, ai fini di valutare la legittimazione dell' Parte_1
a riscuotere le somme liquidate dal giudice a titolo di
[...]
onorari di causa, occorre richiamare l'art. 21 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611 in base al quale l' può Parte_1
riscuotere le somme liquidate a titolo di onorari di causa per ripartirle tra gli avvocati e i procuratori dello Stato e, quindi,
“per conto proprio”, quale distrattaria ex lege delle amministrazioni patrocinate in giudizio. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del credito dell' trova la sua fonte di legittimazione in Parte_1
differenti presupposti normativi (D. Lgs. n. 46/1999, art. 17-21,
R.D. n. 1611/1933, art. 21), sul fondamento dei quali l'
[...]
ha affidato all' Parte_1 CO
il servizio di riscossione dei compensi liquidati in
[...]
proprio favore dalle autorità giudiziarie (in termini, cfr. Trib.
pagina 6 di 14 Roma, n. 2640/2021; Trib. Bari, Sez. II, N. 868/2023).
Pertanto, si ritiene pienamente utilizzabile nella fattispecie a
quo la procedura di riscossione esattoriale a mezzo ruolo.
Com'è noto, nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è
costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata)
e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che,
nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479
c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (si tratta di una situazione analoga a quella dell'esecuzione forzata fondata su titoli di credito, in cui non è prevista notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che deve peraltro contenere la trascrizione - in tal caso integrale - del titolo stesso;
altre ipotesi in cui non è prevista la notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che ne riporta pagina 7 di 14 gli estremi e/o il contenuto, ricorrono nell'esecuzione per credito fondiario ed in quella fondata su decreto ingiuntivo non opposto).
Precisamente, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno actu le funzioni che, nella espropriazione forzata codicistica, sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi del D.P.R. n. 602
del 1973, art. 25, co. 2, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (per tutti, Cass.
27/11/2015, n. 24235; in precedenza, Cass., 04/05/2012, n. 6721).
Conseguenza e conferma della conformazione e della ratio della descritta disciplina è poi la disposizione di cui all'art. 57 del
D.P.R. 29/09/1973 n. 602, in base alla quale – nella procedura di riscossione – non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo
617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (nel senso appena indicato, cfr., in particolare:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; nel medesimo senso, sostanzialmente, cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 3021
del 08/02/2018, Rv. 647938 - 01).
Ne deriva, da una parte, che la mancata notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle di pagamento non determina affatto la nullità di queste ultime, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e, dall'altra parte (il che è assorbente),
che l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
per dedurre tale omessa notificazione non è ammissibile (ferma restando la possibilità per l'intimato di contestare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria,
pagina 8 di 14 per qualunque ragione, anche laddove questa sia fondata su provvedimento che si assuma non esistente e/o non efficace prima della sua notificazione, contestazione che costituisce peraltro motivo di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.)
(cfr. altresì Cass., Sez. 3, n. 19619 del 04/04/2019).
Ciò posto, nella specie, incontestati l'esistenza e il contenuto del titolo giudiziale pur se non prodotto, oltre che la notifica della cartella, erroneamente il primo giudice ha affermato la necessità della preventiva notifica della sentenza di condanna in forma esecutiva, poiché, si è detto, la legge attribuisce al ruolo esattoriale e alla cartella, che ne costituisce un estratto,
l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Quanto al campo applicativo dell'azione esecutiva disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973, allo strumento si può ricorrere anche per l'esazione di crediti non fiscali (invero non fiscali sono i crediti di causa), ma comunque di matrice erariale, per eadem ratio (recupero di importi costituenti entrata pubblica).
II.3. - Devono dunque essere esaminati gli ulteriori motivi,
assorbiti in primo grado, per come riproposti nel presente giudizio di impugnazione.
II.3.1. – Quanto all'eccepito difetto di legittimazione “passiva”
(rectius, attiva) dell' Parte_1
l'assunto non merita avallo, alla luce del disposto di cui all'art. 21, co. 1, R.D. 1611/1933, a tenore del quale “L'Avvocatura generale
dello Stato e le avvocature nei giudizi da esse Parte_1
rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di
avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto
pagina 9 di 14 di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”.
Al riguardo, Cass., n. 6723/2000 ha affermato che “per siffatta
normativa l'Avvocatura Generale e quella distrettuale per Parte_1
i giudizi da essi trattati provvedono all'esazione delle "competenze"
nei confronti delle controparti, cui siano state poste a carico da
sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che dal chiaro
tenore della disposizione si possano dedurre limiti all'indicato
potere dell'Avvocatura di Stato in presenza di una condanna in favore
dei loro patrocinati”.
In altri termini, alla stregua del tenore testuale dell'art. 21 cit.,
come modificato dall'art. 27 l. n. 103/1979, l'Avvocatura generale e quella distrettuale dello Stato hanno il potere, in relazione ai giudizi trattati, di provvedere, senza limitazioni, alla “esazione”
delle competenze nei confronti delle controparti a carico delle quali le stesse siano state poste per effetto di sentenze, ordinanze,
rinunce o transazioni. Ne consegue che, anzi, come rilevato nel caso all'attenzione della Corte di legittimità, non può attribuirsi effetto estintivo dell'obbligazione, derivante dalla condanna di una parte alle spese del giudizio, al pagamento effettuato a mezzo di assegno intestato al titolare p.t. dell'organo della p.a. difeso dall'Avvocatura, non avente alcuna legittimazione, a mente della citata normativa, a ricevere il pagamento (e il cui rifiuto non è,
pertanto, idoneo a configurare una ipotesi di mora accipiendi).
II.3.2. – Anche l'eccepita “nullità della cartella per erronea
indicazione della tipologia di importi richiesti” – peraltro con formulazione generica e non inequivoca –, tale da conculcare in tesi il diritto di difesa dell'opponente, non coglie nel segno, risultando enunciazione di principio smentita dal contenuto dell'atto difensivo pagina 10 di 14 (e anche dall'art. 133 c.p.c.), oltre che priva di qualsivoglia allegazione di un concreto risvolto pregiudizievole (si vedano, al riguardo, Cass. Sez. Un., n. 11722/2011 e, in linea di continuità,
Cass., n. 3707/2016 che, in fattispecie analoga, ha affermato che “la
cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già
notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con
il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria…essa deve
essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e
contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem
ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto
del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati
gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su
bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a
sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o
conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali
il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto
di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere
necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione
non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,
comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano
indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o
di pubblicazione”. E ancora, anche in ipotesi di “riscontrato difetto
di motivazione della cartella”, ciò “non può, tuttavia, condurre
all'astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorché la
stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un
lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti
pagina 11 di 14 dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia
allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il
pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto
di difesa”).
II.3.3. – Ad abundantiam, supporta infine l'accoglimento dell'appello, sulla scorta dell'art. 116, co. 2, c.p.c., anche il comportamento processuale della parte appellata costituita, poiché la stessa, si è detto, è comparsa solo in prima udienza, manifestando disinteresse all'esito del gravame.
II.4. – In conclusione, assorbito ogni ulteriore aspetto,
l'appello merita integrale accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata e consequenziale rigetto dell'originaria opposizione spiegata da Controparte_5
.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano,
[...]
nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva;
circostanza che può
ritenersi sostenuta anche dal disinteresse all'esito del giudizio manifestato dal soccombente, che del pari induce questo giudicante a non procedere ex art. 96 c.p.c.
IV.- Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso del doppio grado deve provvedersi tra le parti costituite come in dispositivo (per il primo grado, nei limiti di cui all'art. 91, ult. co., c.p.c.), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità
pagina 12 di 14 dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate (valori medi;
valori minimi per la fase decisionale del presente grado), per il secondo grado secondo i parametri medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014,
applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022, con riduzione in misura del 50% della fase istruttoria (in quanto di natura prevalentemente documentale) e del
50% di quella decisoria, atteso il carattere modesto delle questioni controverse;
il tutto per un ammontare complessivo di €278,00 per il primo grado e di €362,00 per il grado di appello.
V.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile,
prospettazione difensiva;
circostanza che può ritenersi sostenuta anche dal disinteresse all'esito del giudizio manifestato dal soccombente, che del pari induce questo giudicante a non procedere ex art. 96 c.p.c.
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in appello notificato in data 23/3/2021 da Parte_1 Pt_1
[...
nei confronti di e di Pt_1 CP_1 CO
, così provvede:
[...]
a) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA l'originaria opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. spiegata dalla Controparte_1
pagina 13 di 14 b) CONDANNA l'appellata costituita alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi €278,00 per il primo grado, in €362,00 per il secondo grado, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 14/2/2025 Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 14 di 14