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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Giovanna Sanfilippo – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 206 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 106 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Impaglione, con l'Avv. Pasquale Emiliano Messina. che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 23 gennaio 2023
[...]
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 gennaio 2022, adiva il Tribunale di Parte_1
Enna, in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59420210000468445000 del 24 novembre 2021, per l'importo complessivo di €. 1680,34, notificatogli dall' a titolo di recupero CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie relative all'anno 2014, revocate a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo e di conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura e perciò indebite. Eccepiva l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, svoltosi alle dipendenze di titolare di CP_2 omonima impresa agricola, per giorni 102 nell'anno 2014, e la prescrizione del credito per l'asserito indebito.
L si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza del CP_1 ricorrente ex art. 22 D.L. n. 7 del 1970 e, nel merito, sostenendo l'a correttezza del proprio operato alla luce degli accertamenti ispettivi effettuati sulla ditta
CP_2
Con sentenza n. 370/2024 del 23 luglio 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il soccombente propone appello ed insiste, previa riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
L chiede il rigetto del gravame. CP_1
Il Tribunale di Enna ha rigettato il ricorso per ritenuta carenza di prova sull'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
L'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove acquisite e l'ingiustificata mancata ammissione delle testimonianze dedotte.
L'esposizione della motivazione della sentenza di primo grado e dei motivi di appello è estremamente succinta perché, come rilevato nell'ordinanza del 26 marzo 2025, questa Corte si è già pronunciata sul rapporto di lavoro agricolo che avrebbe intrattenuto nell'anno 2014 con la ditta Cusenza Parte_1
Pag. 2 di 4 con la sentenza n. 41/2024 del 14-26 febbraio 2024, resa nel proc. n. CP_2
248/2023 r.g. lav..
In esecuzione dell'anzidetta ordinanza, in data 31 marzo 2025 la Cancelleria ha provveduto all'acquisizione di copia della sentenza n. 41/2024, recante attestazione del relativo passaggio in giudicato, per cui la pronuncia, resa fra le stesse parti dell'odierno giudizio, fa stato, con relativo effetto vincolante.
La sentenza ha confermato “la sentenza n. 478/2023 del 4 luglio 2023, del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro” che, ai sensi dell'art. 22
D.L. 3/2/1970 n. 7 conv. in L. 11/3/1970 n. 83, aveva dichiarato la decadenza del dal diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Pt_1
Pertanto, nel presente giudizio, preso atto della decadenza in questione e dunque dell'impossibilità, in ogni caso, per il Polino di far valere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali collegate (Cass. 21 febbraio 2013 n. 4483,
Cass. 4 marzo 2019 n. 6229 e Cass. Sez. Lav. 28 dicembre 2022 n. 37973,
Cass. Sez. Lav. 9 gennaio 2023 n. 293, Cass. Sez. Lav. 17 gennaio 2023 n.
1294, Cass. 6 marzo 2023 n. 6572), il carattere indebito di quelle erogazioni ne
è automatica conseguenza, con conseguente infondatezza dell'opposizione.
Neppure reiterata in appello l'eccezione di prescrizione, peraltro chiaramente infondata, stante che l'azione di ripetizione dell'indebito si prescrive nell'ordinario termine decennale.
E' tuttavia fondato il motivo di appello afferente alle spese di lite. Il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata (tratto da Cass. n. 16676/2020) non sembra sia stato correttamente applicato dal Tribunale, perché nel caso in esame la prestazione previdenziale, costituita dalle indennità di disoccupazione agricola e di malattia, non era conseguenza meramente eventuale ed indiretta del diverso accertamento sul diritto del ricorrente all'scrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma era espressamente oggetto di domanda, seppure in ovvia ed inscindibile connessione con quella relativa all'iscrizione negli elenchi predetti, posto che quest'ultima è elemento costitutivo dei diritti alle prestazioni previdenziali in agricoltura. Si perviene a queste conclusioni anche in base ad altri pronunciamenti della Suprema Corte (Cass. nn. 24365 e 37973 del 2022), con cui è stato affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza
Pag. 3 di 4 dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (Cass. Sez. Lav.
28 dicembre 2022 n. 37973, in motivazione). Nella specie, piuttosto che al conseguimento, la domanda era finalizzata al mantenimento della prestazione previdenziale, essendo stata negata la sussistenza dell'indebito che l' ha CP_1 inteso recuperare con l'avviso di addebito, ma l'identità di ratio appare più che evidente.
Di qui la parziale riforma della detta sentenza impugnata.
Spese del presente grado compensate, proprio alla luce della parziale fondatezza dell'appello, che determina anche l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 370/2024 del 23 luglio 2024, del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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