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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Parte_1 C.F._1
Morini (CF: ) C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(CF ,) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Alessandro Lepri (Cod. Fisc. ) C.F._3
APPELLATA
CF ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. e P. Iva ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'Avv. Stefano Cacchiarelli (C.F. ); C.F._4
INTERVENUTA avverso pagina 1 di 14 la sentenza n. 328/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/04/2022
CONCLUSIONI
In data 30.05.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della Sentenza n. 328/2022 pubbl. il 19/04/2022 RG n. 822/2018 Repert. n. 556/2022 del 19/04/2022 Registrato il: 26/07/2022 n.2070/2022 non notificata, in contraddittorio o dichiaranda contumacia, previa istruttoria, accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di cui in narrativa in relazione alle clausole sulla capitalizzazione degli interessi poiché in violazione della 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) si è previsto al comma 629 , all'applicazione della provvigione di massimo scoperto per € all'applicazione della Commissione extrafido, della commissione sull'affidamento ex d.l. 185/08 convertito dalla l. 2/2009, corrispettivo per disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento spese per comunicazioni trasparenza, spese invio estratti conto, spese fisse di chiusura periodica, spese fisse chiusura a debito, spese gestione amministrativa fido, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di conto corrente in relazione alle relative variazioni delle condizioni contrattuali ex artt. 117 e 118 TUB, dichiarando dovute solo le condizioni più favorevoli al correntista;
- dichiarare non dovute le competenze applicate ai saldi extrafido;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di per la mancata indicazione del TAEG, per affetto degli artt. 117 TUB 1419, 1346, 1418 c.c.
- espungere dal saldo i pagamenti effettuati come dai doc.
1 -12 compresi gli interessi e commissioni maturate su tali somme per non essere state accreditate alle date dei rispettivi pagamenti sul c/c dedotto in giudizio.
- Accertare, accolte le su estese istanze, a mezzo Consulente Tecnico d'ufficio all'uopo nominato, e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti;
- Determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere, perchè infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto con citazione notificata alla Controparte_1
, il 17/11/2023, dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_1
pagina 2 di 14 Siena n. 328/2022 depositata e pubblicata il 19/4/2022 e non notificata, confermando quest'ultima in ogni sua parte. E per l'effetto, respingere perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti e risultanti in causa, tutte le domande e richieste proposte dall'attore appellante Sig. nei confronti della e con reiezione di Parte_1 Controparte_1 ogni anza istruttoria di Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per Parte Intervenuta: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo, da parte di del rapporto dedotto CP_2 in giudizio, per l'effetto dichiarare l'inammissib onti della medesima delle domande risarcitorie e/o restitutorie svolte dall'appellante; nel merito, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte, comprese quelle istruttorie, proposte dall'appellante, poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 328/2022 (R.G. 822/2018), emessa dal Tribunale di Siena il 03.04.2022, pubblicata il 19.04.2022. Il tutto, con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 328/2022 pubblicata il 19/04/2022, il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
” rigetta le domande attoree;
condanna altresì a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 5.355,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali”.
Tale sentenza è stata emessa sulla citazione di con cui questi ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Siena la Controparte_1 allegando di avere intrattenuto con la stessa un rapporto di conto corrente
[...]
Contr (n. 1560.93 in essere presso filiale di Bagni di Lucca Via Umberto I n. 66) con apertura di credito;
di avere formulato alla medesima, in data 7 agosto 2012, una proposta transattiva per la definizione del debito in forma rateale, ovvero un saldo a stralcio di € 10.000,00 con versamenti mensili di € 250,00; di avere versato pagina 3 di 14 dette rate per dodici mesi, interrompendo poi i versamenti perché non utilizzati dalla a decurtazione dell'esposizione debitoria. CP_1
Allegava ulteriormente l'attore, quanto al rapporto di affidamento che lo stesso era viziato da nullità parziale, per: - l'applicazione dell'interesse anatocistico a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (art. 1 comma
629); - l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza, nonché per violazione di quanto previsto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio
2009 n. 2; - l'illegittima applicazione della commissione sull'affidamento e della commissione di istruttoria veloce;
- l'illegittima applicazione di altre commissioni e spese, l'illegittima applicazione dello ius variandi e l'illegittima applicazione di competenze sui saldi extra fido;
- la mancata indicazione del TAEG;
ragioni per cui chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto;
di espungere dal saldo i pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo transattivo;
di condannare al risarcimento dei danni pari alla differenza tra il tasso CP_5
d'interesse applicato e il tasso legale semplice;
di accertare, a mezzo di CTU contabile, l'esatto dare-avere tra le parti e di condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni per l'asserita errata segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, quantificati in € 100.000,00.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le domande e chiesto il loro CP_1 rigetto, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Istruita solo con prova documentale, la causa, dopo la scadenza del termine per il deposito delle conclusionali e repliche, è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Le domande attoree sono state disattese dal Tribunale: con riferimento alla nullità parziale del contratto, dal momento che parte attrice non aveva assolto all'onere della prova su di essa incombente, mancando la pagina 4 di 14 produzione del contratto di conto corrente, ritenuto viziato, né era stata depositata la preliminare richiesta ex art.119 TUB, né nel corso giudizio era stata avanzata istanza ex art. 210 c.p.c. né infine l'attore aveva depositato quantomeno una c.t.p. per provare il suo assunto. Stante quindi la mancanza di tali elementi il giudice di prime cure ha respinto la richiesta di c.t.u. avanzata da Pt_1 con riferimento all'espunzione dal saldo finale delle somme versate, in quanto, benché fossero state prodotte le quietanze, mancava comunque la prova che detti importi dovessero affluire sul conto corrente;
al converso, dalle quietanze risultava ben evidente che i versamenti dovessero essere accantonati su di un conto partitario (non quindi sul rapporto corrente) per essere la somma erogata, in un momento successivo all'accettazione della proposta transattiva, incamerata dalla
CP_1
con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, in quanto mancava la prova con riferimento sia alla violazione degli obblighi informativi che all'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi e alla sua erroneità.
II Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito e/o e anche Controparte_1 CP_1 CP_5
APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i motivi come di seguito sintetizzati:
1) il Tribunale avrebbe errato nell'addossare all'odierno appellante l'onere della prova in ordine al contratto, trattandosi di domanda di accertamento di nullità parziale dello stesso e di accertamento negativo del credito e non di azione di ripetizione dell'indebito;
2) errata statuizione in ordine alla domanda di “espunzione” dei pagamenti dal saldo, non portandoli in compensazione;
pagina 5 di 14 3) errata statuizione per non avere il Tribunale ammesso la C.T.U. contabile al fine di procedere all'applicazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sul divieto di anatocismo;
all'espunzione della CMS, della “commissione sull'affidamento” e della
CIV; alla declaratoria di «nullità del corrispettivo per disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento, spese invio estratti conto, spese fisse di chiusura periodica, spese fisse chiusura a debito, spese gestione amministrativa fido».
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_5 perché infondate, le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto, per contro, la conferma.
Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. Controparte_2
e per essa, quale mandataria, quale
[...] Controparte_3 cessionaria del credito, in forza dell'operazione di scissione parziale di
[...] in ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ., Controparte_1 CP_2 facendo proprie tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni e istanze formulate e rassegnate dalla cedente assumendo l'infondatezza delle CP_5 argomentazioni dell'APPELLANTE, sia in fatto che in diritto, ed eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di natura risarcitoria.
In data 11.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo l'assegnazione della causa in decisione, con atto del 5.2.2025 è intervenuta in giudizio, nell'interesse di la società Controparte_2
pagina 6 di 14 sostenendo che la società le aveva conferito Controparte_6 CP_2 mandato per la gestione del credito oggetto della presente causa in sostituzione della precedente mandataria - come da Controparte_3 procura notarile del 23.12.2024 ai rogiti del Notaio di Milano Rep. Persona_1
65.079 – Racc. 31.353- e facendo propria ogni attività processuale espletata nell'interesse di dalla precedente mandataria. CP_2
***
III Come accennato in narrativa, in data 5.2.2025 è intervenuta in giudizio nell'interesse di quale nuova Controparte_2 mandataria per la gestione del credito in sostituzione Controparte_6 della precedente mandataria e procuratrice Controparte_3
Tale intervento va ritenuto precluso – e, quindi, inammissibile – ai sensi dell'art. 268 c.p.c., in quanto occorso successivamente alla precisazione delle conclusioni e alla rimessione della causa in decisione.
Va anche rilevato la formazione di un giudicato interno poiché la sentenza è stata censurata solo parzialmente, con intervenuta acquiescenza sul capo della sentenza che ha respinto le domande dell'odierno APPELLANTE di risarcimento danni, con riferimento sia alla violazione degli obblighi informativi, sia all'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.
L'appello, nel merito, è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame dall' APPELLANTE tali da contrariare le condivise statuizioni del primo giudice.
Passando alla disamina dei singoli motivi dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Con la critica contenuta nel primo motivo di gravame, che va esaminata congiuntamente a quella del terzo motivo d'appello, stante la connessione delle pagina 7 di 14 censure, l'APPELLANTE si duole del fatto che il Tribunale abbia ravvisato la carenza di prova documentale offerta dall'attore ed in particolar modo l'assenza di produzione del contratto di conto corrente e non abbia ammesso consulenza contabile al fine di accertare il dare-avere del rapporto intercorso.
Al fine di giustificare la chiesta riforma sostiene che il Tribunale ai fini Pt_1 dell'onere probatorio avrebbe erroneamente qualificato la propria domanda, dal momento che quella di nullità parziale del contratto di C/C avrebbe natura di accertamento negativo del credito e non anche di ripetizione di indebito, con diversa ripercussione sulla distribuzione dell'onere probatorio: la domanda di accertamento negativo proposta dallo stesso sfuggirebbe, a suo dire, alla logica probatoria delle richieste di condanna al pagamento di somma e di conseguenza sarebbe stato onere della a depositare il contratto contestato. CP_1
Preliminarmente si rileva che il motivo non è perfettamente congruo rispetto alla decisione, che ha qualificato la domanda come di accertamento, prima ancora che di ripetizione: ”L'attore a proposto una domanda di accertamento della nullità Pt_1 di un contratto di conto corrente sotto vari profili (anatocismo, commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese, ius variandi ecc…)” e ulteriormente, per quanto chiarito a pagina 5, ”A tal proposito, si deve premettere che la domanda attorea, nella parte in cui è volta alla dichiarazione della nullità parziale del contratto sotto i vari profili indicati supra (anatocismo, commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese, ius variandi ecc… ), è poi collegata alla richiesta di accertare il saldo dare-avere tra le parti, cioè è finalizzata ad accertare
l'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese e ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, previa espunzione delle somme illegittimamente addebitate sulla base delle clausole nulle e, in questo senso, deve essere inquadrata come domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla Banca e di ripetizione di indebito”.
pagina 8 di 14 Tanto premesso, la doglianza è infondata, stante l'irrilevanza della distinzione tra azione di ripetizione del debito (ex art. 2033 c.c.) e di accertamento negativo del credito, il secondo inevitabilmente prodromico rispetto alla prima e quindi soggetto al medesimo regime di riparto dell'onere della prova.
Al riguardo, con espresso riferimento ai contratti bancari, non sussistono dubbi.
È infatti granitica la giurisprudenza della S.C. – sia pur formatasi con riferimento alla ripetizione, che, come detto, postula l'accertamento delle nullità e dell'insussistenza del debito a esse ricollegato – nel ritenere che tale onere ricada sul correntista che tanto lamenti: “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. recentissima sentenza Cass SS.UU. n.19597\20, ord. 33009 del 13.12.2019 e ord. n.30822 del
28.11.2018).
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'onere di produrre il contratto
– a dire dell' stipulato nel 2007 – incombesse sull'APPELLANTE, ancor più ove Pt_1 si consideri che la aveva eccepito la mancanza di prova delle doglianze CP_1 sollevate dall'attore, fin dalla comparsa di costituzione.
Vi era e vi è un'originaria deficienza probatoria imputabile a parte attrice, che rendeva e rende concretamente insondabile la proposta domanda di accertamento degli indebiti dalla stessa denunciati e la rideterminazione del saldo corretto sul conto corrente ordinario epurato dagli asseriti addebiti illegittimi.
pagina 9 di 14 Si aggiunga che il Tribunale ha evidenziato (ma inammissibilmente tale ratio decidendi non è stata oggetto di specifica impugnazione) sempre in relazione all'onere probatorio del correntista come non solo non abbia depositato il Pt_1 contratto de quo e i gli estratti conto integrali, ma che ”il medesimo attore non ha effettuato alcuna richiesta di esibizione documentale rispetto a tale contratto, né prima del giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB ovvero sulla base del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. né nel corso del processo ai sensi dell'art. 210 c.p.c., né aveva prodotto “una consulenza Pt_1 tecnica di parte che, pur costituendo una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 6 agosto 2015, n. 16552), poteva comunque risultare utile a confortare le contestazioni di natura squisitamente tecnica svolte dall'attore medesimo.
Per tale ragione, il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di consulenza contabile, richiamando la giurisprudenza formatasi in tale ambito: “-com'è noto - la consulenza tecnica d'ufficio contabile non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e, conseguentemente, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex multis, cfr. Cassazione civile, Sez. VI - 1, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30218; conforme, Cassazione civile, sez. VI - lavoro, ordinanza
12 aprile 2019, n. 10373)”.
La Corte rileva che la ratio decidendi del Tribunale non meriti censure, dal momento che le allegazioni di sono alquanto generiche prive di riferimenti in ordine alle Pt_1
pagina 10 di 14 violazioni e neppure suffragate da consulenza di parte, per cui deve confermarsi anche in questa sede il rigetto della consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri probatori che incombono sulla parte.
In sintesi e conclusione: nella specie non è stata data all'organo giudiziario, per difetto originario di produzione del contratto, la possibilità di sondare se in base alle norme che regolamentano il rapporto gli asseriti addebiti siano stati o meno illegittimi, tanto da poter rideterminare il corretto saldo di dare – avere sul conto in oggetto in alternativa al saldo banca, per cui le censure proposte con il primo e il terzo motivo vanno respinte.
Con il secondo mezzo d'impugnazione l'APPELLANTE lamenta che il Tribunale abbia erroneamente escluso che le somme da lui versate in esecuzione della richiamata proposta transattiva dovessero essere contabilizzate (in positivo) nel conto corrente, per ridurre il saldo negativo dello stesso. La decisione del Giudice sarebbe viziata, in quanto non terrebbe conto né dell'ipotesi della compensazione, né della condotta che l'ordinamento pretende dal soggetto bancario che dovrebbe sempre agire secondo il principio del bonus argentarius.
Il motivo prima che infondato è inammissibile, poiché non si confronta con quanto argomentato dal primo giudice, contenendo una censura sufficientemente specifica volta a controbattere quanto affermato in sentenza per riformare il dictum.
Deve rilevarsi che il Tribunale, quanto alle somme versate da ha affermato Pt_1 che «si deve considerare che nelle ricevute prodotte (docc. 1 fasc.att.), non risulta che la dovesse accreditare gli importi sul conto corrente;
anzi, dalle ricevute CP_1 in questione emerge che la Banca ha ricevuto i versamenti effettuati dall'attore “a titolo fiduciario a fronte della proposta transattiva … presentata”, in “deposito fiduciario infruttifero e non produttivo di interessi a nessun titolo”, con l'intesa che la somma versata sarebbe stata “incamerata a saldo e stralcio della posizione in oggetto non appena i competenti organi [avessero] deliberato l'approvazione della
pagina 11 di 14 formulata transazione” ovvero, in caso contrario, restituita». Per cui ha motivato il rigetto della domanda proposta da in quanto, “…salva ogni considerazione Pt_1 sulla sussistenza dell'obbligo di restituzione a carico della per quel che CP_1 interessa in questa sede, deve escludersi che le somme versate dovessero essere contabilizzate (in positivo, cioè in entrata) negli estratti conto e quindi sommate all'importo (negativo) indicato quale saldo del conto corrente al fine di ridurre
l'esposizione”.
A ogni buon conto, tale ratio decidendi – con cui, come detto, l'appellante non si confronta – risulta condivisibile: il primo Giudice, con ragionamento logico-giuridico supportato probatoriamente, ha escluso che le somme versate dovessero essere contabilizzate in entrata negli estratti conto e quindi sottratte dal saldo del conto corrente onde ridurre l'esposizione, impregiudicato il diritto alla loro restituzione, e ciò sulla base delle quietanze in atti, di cui si riporta per immagine la prima:
pagina 12 di 14 Il motivo non può quindi essere accolto, mancando argomentazioni specifiche in merito al fatto che la banca non dovesse contabilizzare dette somme e tenerne conto nella rideterminazione del saldo finale, oggetto di domanda di riaccertamento, condotta peraltro non illegittima alla stregua di quanto comprovato.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la e l'INTERVENUTA) le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di CP_7
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione
[...] al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase di trattazione/istruttoria poiché non tenutasi, valore minimo stante l'identità delle difese, di e . CP_5 CP_2
V Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte APPELLANTE del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti della con Parte_1 Controparte_1
l'intervento di e per essa Controparte_8 [...] avverso la sentenza n. 328/2022 emessa dal Tribunale Controparte_3 di Siena e pubblicata il 19/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2. DICHIARA inammissibile l'intervento di Controparte_6
3. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali afferenti al rapporto processuale con
[...]
pagina 13 di 14 essa intercorso, che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge, e di quelle afferenti al rapporto processuale intercorso con e, per Controparte_8 essa, con la mandataria che liquida in € Controparte_3
3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. DICHIARA che sussistono a carico dell'APPELLANTE i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, camera di consiglio del 18.04.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Parte_1 C.F._1
Morini (CF: ) C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(CF ,) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Alessandro Lepri (Cod. Fisc. ) C.F._3
APPELLATA
CF ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. e P. Iva ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'Avv. Stefano Cacchiarelli (C.F. ); C.F._4
INTERVENUTA avverso pagina 1 di 14 la sentenza n. 328/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/04/2022
CONCLUSIONI
In data 30.05.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della Sentenza n. 328/2022 pubbl. il 19/04/2022 RG n. 822/2018 Repert. n. 556/2022 del 19/04/2022 Registrato il: 26/07/2022 n.2070/2022 non notificata, in contraddittorio o dichiaranda contumacia, previa istruttoria, accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di cui in narrativa in relazione alle clausole sulla capitalizzazione degli interessi poiché in violazione della 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) si è previsto al comma 629 , all'applicazione della provvigione di massimo scoperto per € all'applicazione della Commissione extrafido, della commissione sull'affidamento ex d.l. 185/08 convertito dalla l. 2/2009, corrispettivo per disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento spese per comunicazioni trasparenza, spese invio estratti conto, spese fisse di chiusura periodica, spese fisse chiusura a debito, spese gestione amministrativa fido, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di conto corrente in relazione alle relative variazioni delle condizioni contrattuali ex artt. 117 e 118 TUB, dichiarando dovute solo le condizioni più favorevoli al correntista;
- dichiarare non dovute le competenze applicate ai saldi extrafido;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di per la mancata indicazione del TAEG, per affetto degli artt. 117 TUB 1419, 1346, 1418 c.c.
- espungere dal saldo i pagamenti effettuati come dai doc.
1 -12 compresi gli interessi e commissioni maturate su tali somme per non essere state accreditate alle date dei rispettivi pagamenti sul c/c dedotto in giudizio.
- Accertare, accolte le su estese istanze, a mezzo Consulente Tecnico d'ufficio all'uopo nominato, e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti;
- Determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere, perchè infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto con citazione notificata alla Controparte_1
, il 17/11/2023, dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_1
pagina 2 di 14 Siena n. 328/2022 depositata e pubblicata il 19/4/2022 e non notificata, confermando quest'ultima in ogni sua parte. E per l'effetto, respingere perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti e risultanti in causa, tutte le domande e richieste proposte dall'attore appellante Sig. nei confronti della e con reiezione di Parte_1 Controparte_1 ogni anza istruttoria di Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per Parte Intervenuta: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo, da parte di del rapporto dedotto CP_2 in giudizio, per l'effetto dichiarare l'inammissib onti della medesima delle domande risarcitorie e/o restitutorie svolte dall'appellante; nel merito, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte, comprese quelle istruttorie, proposte dall'appellante, poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 328/2022 (R.G. 822/2018), emessa dal Tribunale di Siena il 03.04.2022, pubblicata il 19.04.2022. Il tutto, con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 328/2022 pubblicata il 19/04/2022, il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
” rigetta le domande attoree;
condanna altresì a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 5.355,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali”.
Tale sentenza è stata emessa sulla citazione di con cui questi ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Siena la Controparte_1 allegando di avere intrattenuto con la stessa un rapporto di conto corrente
[...]
Contr (n. 1560.93 in essere presso filiale di Bagni di Lucca Via Umberto I n. 66) con apertura di credito;
di avere formulato alla medesima, in data 7 agosto 2012, una proposta transattiva per la definizione del debito in forma rateale, ovvero un saldo a stralcio di € 10.000,00 con versamenti mensili di € 250,00; di avere versato pagina 3 di 14 dette rate per dodici mesi, interrompendo poi i versamenti perché non utilizzati dalla a decurtazione dell'esposizione debitoria. CP_1
Allegava ulteriormente l'attore, quanto al rapporto di affidamento che lo stesso era viziato da nullità parziale, per: - l'applicazione dell'interesse anatocistico a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (art. 1 comma
629); - l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza, nonché per violazione di quanto previsto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio
2009 n. 2; - l'illegittima applicazione della commissione sull'affidamento e della commissione di istruttoria veloce;
- l'illegittima applicazione di altre commissioni e spese, l'illegittima applicazione dello ius variandi e l'illegittima applicazione di competenze sui saldi extra fido;
- la mancata indicazione del TAEG;
ragioni per cui chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto;
di espungere dal saldo i pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo transattivo;
di condannare al risarcimento dei danni pari alla differenza tra il tasso CP_5
d'interesse applicato e il tasso legale semplice;
di accertare, a mezzo di CTU contabile, l'esatto dare-avere tra le parti e di condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni per l'asserita errata segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, quantificati in € 100.000,00.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le domande e chiesto il loro CP_1 rigetto, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Istruita solo con prova documentale, la causa, dopo la scadenza del termine per il deposito delle conclusionali e repliche, è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Le domande attoree sono state disattese dal Tribunale: con riferimento alla nullità parziale del contratto, dal momento che parte attrice non aveva assolto all'onere della prova su di essa incombente, mancando la pagina 4 di 14 produzione del contratto di conto corrente, ritenuto viziato, né era stata depositata la preliminare richiesta ex art.119 TUB, né nel corso giudizio era stata avanzata istanza ex art. 210 c.p.c. né infine l'attore aveva depositato quantomeno una c.t.p. per provare il suo assunto. Stante quindi la mancanza di tali elementi il giudice di prime cure ha respinto la richiesta di c.t.u. avanzata da Pt_1 con riferimento all'espunzione dal saldo finale delle somme versate, in quanto, benché fossero state prodotte le quietanze, mancava comunque la prova che detti importi dovessero affluire sul conto corrente;
al converso, dalle quietanze risultava ben evidente che i versamenti dovessero essere accantonati su di un conto partitario (non quindi sul rapporto corrente) per essere la somma erogata, in un momento successivo all'accettazione della proposta transattiva, incamerata dalla
CP_1
con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, in quanto mancava la prova con riferimento sia alla violazione degli obblighi informativi che all'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi e alla sua erroneità.
II Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito e/o e anche Controparte_1 CP_1 CP_5
APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i motivi come di seguito sintetizzati:
1) il Tribunale avrebbe errato nell'addossare all'odierno appellante l'onere della prova in ordine al contratto, trattandosi di domanda di accertamento di nullità parziale dello stesso e di accertamento negativo del credito e non di azione di ripetizione dell'indebito;
2) errata statuizione in ordine alla domanda di “espunzione” dei pagamenti dal saldo, non portandoli in compensazione;
pagina 5 di 14 3) errata statuizione per non avere il Tribunale ammesso la C.T.U. contabile al fine di procedere all'applicazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sul divieto di anatocismo;
all'espunzione della CMS, della “commissione sull'affidamento” e della
CIV; alla declaratoria di «nullità del corrispettivo per disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento, spese invio estratti conto, spese fisse di chiusura periodica, spese fisse chiusura a debito, spese gestione amministrativa fido».
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_5 perché infondate, le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto, per contro, la conferma.
Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. Controparte_2
e per essa, quale mandataria, quale
[...] Controparte_3 cessionaria del credito, in forza dell'operazione di scissione parziale di
[...] in ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ., Controparte_1 CP_2 facendo proprie tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni e istanze formulate e rassegnate dalla cedente assumendo l'infondatezza delle CP_5 argomentazioni dell'APPELLANTE, sia in fatto che in diritto, ed eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di natura risarcitoria.
In data 11.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo l'assegnazione della causa in decisione, con atto del 5.2.2025 è intervenuta in giudizio, nell'interesse di la società Controparte_2
pagina 6 di 14 sostenendo che la società le aveva conferito Controparte_6 CP_2 mandato per la gestione del credito oggetto della presente causa in sostituzione della precedente mandataria - come da Controparte_3 procura notarile del 23.12.2024 ai rogiti del Notaio di Milano Rep. Persona_1
65.079 – Racc. 31.353- e facendo propria ogni attività processuale espletata nell'interesse di dalla precedente mandataria. CP_2
***
III Come accennato in narrativa, in data 5.2.2025 è intervenuta in giudizio nell'interesse di quale nuova Controparte_2 mandataria per la gestione del credito in sostituzione Controparte_6 della precedente mandataria e procuratrice Controparte_3
Tale intervento va ritenuto precluso – e, quindi, inammissibile – ai sensi dell'art. 268 c.p.c., in quanto occorso successivamente alla precisazione delle conclusioni e alla rimessione della causa in decisione.
Va anche rilevato la formazione di un giudicato interno poiché la sentenza è stata censurata solo parzialmente, con intervenuta acquiescenza sul capo della sentenza che ha respinto le domande dell'odierno APPELLANTE di risarcimento danni, con riferimento sia alla violazione degli obblighi informativi, sia all'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.
L'appello, nel merito, è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame dall' APPELLANTE tali da contrariare le condivise statuizioni del primo giudice.
Passando alla disamina dei singoli motivi dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Con la critica contenuta nel primo motivo di gravame, che va esaminata congiuntamente a quella del terzo motivo d'appello, stante la connessione delle pagina 7 di 14 censure, l'APPELLANTE si duole del fatto che il Tribunale abbia ravvisato la carenza di prova documentale offerta dall'attore ed in particolar modo l'assenza di produzione del contratto di conto corrente e non abbia ammesso consulenza contabile al fine di accertare il dare-avere del rapporto intercorso.
Al fine di giustificare la chiesta riforma sostiene che il Tribunale ai fini Pt_1 dell'onere probatorio avrebbe erroneamente qualificato la propria domanda, dal momento che quella di nullità parziale del contratto di C/C avrebbe natura di accertamento negativo del credito e non anche di ripetizione di indebito, con diversa ripercussione sulla distribuzione dell'onere probatorio: la domanda di accertamento negativo proposta dallo stesso sfuggirebbe, a suo dire, alla logica probatoria delle richieste di condanna al pagamento di somma e di conseguenza sarebbe stato onere della a depositare il contratto contestato. CP_1
Preliminarmente si rileva che il motivo non è perfettamente congruo rispetto alla decisione, che ha qualificato la domanda come di accertamento, prima ancora che di ripetizione: ”L'attore a proposto una domanda di accertamento della nullità Pt_1 di un contratto di conto corrente sotto vari profili (anatocismo, commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese, ius variandi ecc…)” e ulteriormente, per quanto chiarito a pagina 5, ”A tal proposito, si deve premettere che la domanda attorea, nella parte in cui è volta alla dichiarazione della nullità parziale del contratto sotto i vari profili indicati supra (anatocismo, commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese, ius variandi ecc… ), è poi collegata alla richiesta di accertare il saldo dare-avere tra le parti, cioè è finalizzata ad accertare
l'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese e ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, previa espunzione delle somme illegittimamente addebitate sulla base delle clausole nulle e, in questo senso, deve essere inquadrata come domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla Banca e di ripetizione di indebito”.
pagina 8 di 14 Tanto premesso, la doglianza è infondata, stante l'irrilevanza della distinzione tra azione di ripetizione del debito (ex art. 2033 c.c.) e di accertamento negativo del credito, il secondo inevitabilmente prodromico rispetto alla prima e quindi soggetto al medesimo regime di riparto dell'onere della prova.
Al riguardo, con espresso riferimento ai contratti bancari, non sussistono dubbi.
È infatti granitica la giurisprudenza della S.C. – sia pur formatasi con riferimento alla ripetizione, che, come detto, postula l'accertamento delle nullità e dell'insussistenza del debito a esse ricollegato – nel ritenere che tale onere ricada sul correntista che tanto lamenti: “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. recentissima sentenza Cass SS.UU. n.19597\20, ord. 33009 del 13.12.2019 e ord. n.30822 del
28.11.2018).
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'onere di produrre il contratto
– a dire dell' stipulato nel 2007 – incombesse sull'APPELLANTE, ancor più ove Pt_1 si consideri che la aveva eccepito la mancanza di prova delle doglianze CP_1 sollevate dall'attore, fin dalla comparsa di costituzione.
Vi era e vi è un'originaria deficienza probatoria imputabile a parte attrice, che rendeva e rende concretamente insondabile la proposta domanda di accertamento degli indebiti dalla stessa denunciati e la rideterminazione del saldo corretto sul conto corrente ordinario epurato dagli asseriti addebiti illegittimi.
pagina 9 di 14 Si aggiunga che il Tribunale ha evidenziato (ma inammissibilmente tale ratio decidendi non è stata oggetto di specifica impugnazione) sempre in relazione all'onere probatorio del correntista come non solo non abbia depositato il Pt_1 contratto de quo e i gli estratti conto integrali, ma che ”il medesimo attore non ha effettuato alcuna richiesta di esibizione documentale rispetto a tale contratto, né prima del giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB ovvero sulla base del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. né nel corso del processo ai sensi dell'art. 210 c.p.c., né aveva prodotto “una consulenza Pt_1 tecnica di parte che, pur costituendo una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 6 agosto 2015, n. 16552), poteva comunque risultare utile a confortare le contestazioni di natura squisitamente tecnica svolte dall'attore medesimo.
Per tale ragione, il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di consulenza contabile, richiamando la giurisprudenza formatasi in tale ambito: “-com'è noto - la consulenza tecnica d'ufficio contabile non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e, conseguentemente, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex multis, cfr. Cassazione civile, Sez. VI - 1, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30218; conforme, Cassazione civile, sez. VI - lavoro, ordinanza
12 aprile 2019, n. 10373)”.
La Corte rileva che la ratio decidendi del Tribunale non meriti censure, dal momento che le allegazioni di sono alquanto generiche prive di riferimenti in ordine alle Pt_1
pagina 10 di 14 violazioni e neppure suffragate da consulenza di parte, per cui deve confermarsi anche in questa sede il rigetto della consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri probatori che incombono sulla parte.
In sintesi e conclusione: nella specie non è stata data all'organo giudiziario, per difetto originario di produzione del contratto, la possibilità di sondare se in base alle norme che regolamentano il rapporto gli asseriti addebiti siano stati o meno illegittimi, tanto da poter rideterminare il corretto saldo di dare – avere sul conto in oggetto in alternativa al saldo banca, per cui le censure proposte con il primo e il terzo motivo vanno respinte.
Con il secondo mezzo d'impugnazione l'APPELLANTE lamenta che il Tribunale abbia erroneamente escluso che le somme da lui versate in esecuzione della richiamata proposta transattiva dovessero essere contabilizzate (in positivo) nel conto corrente, per ridurre il saldo negativo dello stesso. La decisione del Giudice sarebbe viziata, in quanto non terrebbe conto né dell'ipotesi della compensazione, né della condotta che l'ordinamento pretende dal soggetto bancario che dovrebbe sempre agire secondo il principio del bonus argentarius.
Il motivo prima che infondato è inammissibile, poiché non si confronta con quanto argomentato dal primo giudice, contenendo una censura sufficientemente specifica volta a controbattere quanto affermato in sentenza per riformare il dictum.
Deve rilevarsi che il Tribunale, quanto alle somme versate da ha affermato Pt_1 che «si deve considerare che nelle ricevute prodotte (docc. 1 fasc.att.), non risulta che la dovesse accreditare gli importi sul conto corrente;
anzi, dalle ricevute CP_1 in questione emerge che la Banca ha ricevuto i versamenti effettuati dall'attore “a titolo fiduciario a fronte della proposta transattiva … presentata”, in “deposito fiduciario infruttifero e non produttivo di interessi a nessun titolo”, con l'intesa che la somma versata sarebbe stata “incamerata a saldo e stralcio della posizione in oggetto non appena i competenti organi [avessero] deliberato l'approvazione della
pagina 11 di 14 formulata transazione” ovvero, in caso contrario, restituita». Per cui ha motivato il rigetto della domanda proposta da in quanto, “…salva ogni considerazione Pt_1 sulla sussistenza dell'obbligo di restituzione a carico della per quel che CP_1 interessa in questa sede, deve escludersi che le somme versate dovessero essere contabilizzate (in positivo, cioè in entrata) negli estratti conto e quindi sommate all'importo (negativo) indicato quale saldo del conto corrente al fine di ridurre
l'esposizione”.
A ogni buon conto, tale ratio decidendi – con cui, come detto, l'appellante non si confronta – risulta condivisibile: il primo Giudice, con ragionamento logico-giuridico supportato probatoriamente, ha escluso che le somme versate dovessero essere contabilizzate in entrata negli estratti conto e quindi sottratte dal saldo del conto corrente onde ridurre l'esposizione, impregiudicato il diritto alla loro restituzione, e ciò sulla base delle quietanze in atti, di cui si riporta per immagine la prima:
pagina 12 di 14 Il motivo non può quindi essere accolto, mancando argomentazioni specifiche in merito al fatto che la banca non dovesse contabilizzare dette somme e tenerne conto nella rideterminazione del saldo finale, oggetto di domanda di riaccertamento, condotta peraltro non illegittima alla stregua di quanto comprovato.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la e l'INTERVENUTA) le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di CP_7
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione
[...] al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase di trattazione/istruttoria poiché non tenutasi, valore minimo stante l'identità delle difese, di e . CP_5 CP_2
V Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte APPELLANTE del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti della con Parte_1 Controparte_1
l'intervento di e per essa Controparte_8 [...] avverso la sentenza n. 328/2022 emessa dal Tribunale Controparte_3 di Siena e pubblicata il 19/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2. DICHIARA inammissibile l'intervento di Controparte_6
3. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali afferenti al rapporto processuale con
[...]
pagina 13 di 14 essa intercorso, che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge, e di quelle afferenti al rapporto processuale intercorso con e, per Controparte_8 essa, con la mandataria che liquida in € Controparte_3
3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. DICHIARA che sussistono a carico dell'APPELLANTE i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, camera di consiglio del 18.04.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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