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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1820 dell'anno 2019
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marco Tecce ed elettivamente domiciliato ad Avellino alla via Tagliamento n. 240;
ATTORE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Raffaele Doria C.F._2
ed elettivamente domiciliato in LL (Av) alla via San Simeone n. 63;
CONVENUTO
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 19.04.2019, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di accertare e determinare gli esatti confini tra i propri fondi rurali, siti in AS IR
(Av) alla contrada Gargone o Pantanelle, distinti al foglio 5 particelle nn. 15, 201, 202 e quelli dei convenuti e , distinti al foglio 5 alle particelle nn. 17, Controparte_1 Controparte_2
20 e 203, di disporre l'apposizione di termini e di condannare i convenuti alla restituzione delle superfici indebitamente occupate nonché alla rimozione dei fili elettrici che sconfinano nella sua
1/5 proprietà. In punto di fatto, l'attore, proprietario dei fondi suddetti in virtù di atti notarili del
11.08.1981, del 1.10.1982 e del 17.08.1981, dopo aver esposto che il confine con la proprietà dei convenuti risulta difficilmente individuabile, ha lamentato la modifica dello stato dei luoghi da parte degli stessi con conseguente sconfinamento, tramite l'installazione, sulle particelle nn. 15 e
202, di fili elettrici sorretti da picchetti in ferro.
Con comparsa depositata il 24.09.2019, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1 rigettare la domanda per infondatezza osservando che i confini dei terreni risultavano delimitati da una recinzione apposta da oltre trenta anni. In via subordinata la parte ha eccepito l'usucapione della parte di terreno eventualmente occupata.
Con memoria depositata ex art. 183 n. 1 c.p.c., l'attore ha precisato che i fili elettrici sorretti da picchetti in ferro erano stati apposti dai convenuti lungo una parte del confine fra i fondi solo di recente.
Con memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. il convenuto ha, invece, ribadito la sussistenza di una precisa identificazione dei confini da oltre venti anni, la recinzione dei propri fondi e l'assenza di modifiche allo stato dei luoghi esistente al momento del proprio acquisto dei beni avvenuto con atto notarile del 5.04.2017.
Con ordinanza dell'8.06.2021 non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti ed è stato nominato un c.t.u. al fine di determinare il confine tra i fondi oggetto di causa con relativa apposizione di termini e di verificare eventuali sconfinamenti.
Con relazione del 26.10.2022, il c.t.u., dopo aver accertato che i terreni dell'attore confinano con le p.lle n. 17 e n. 20 dei convenuti e non anche con la particella n. 203, ha evidenziato che il lotto identificato con la particella n. 17 è “delimitato da picchetti in ferro apposti nel terreno e da nastro per recinto di tipo elettrico non funzionante” e che tale recinzione, “precaria, di tipo incerto e facilmente amovibile”
e probabilmente apposta a semplice protezione dagli animali selvatici, in assenza di ulteriori segni o opere materiali, non risulta idonea a delimitare il confine tra le proprietà in maniera diretta, precisando, in merito, che gli atti di provenienza dei beni non riportavano indicazioni o descrizioni utili a poter determinare l'esatto confine. Procedendo alla determinazione del confine, il c.t.u. ha, quindi, individuato i punti di confine e riportato le coordinate per poterne permettere il picchettamento. Con riferimento, infine, al denunciato sconfinamento, il c.t.u. ha accertato che la recinzione sopra indicata sconfina sulla particella n. 15 per circa 140 mq e sulla particella n.
202 per circa 330 mq.
2/5 All'esito dell'udienza del 01.02.2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
regolarmente convenuta in giudizio e non costituitasi. CP_2
Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con comparsa conclusionale del 9.12.2024, l'attore, condividendo i rilievi del c.t.u., ha reiterato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ciò premesso, la domanda attorea deve essere accolta in base alla motivazione che segue.
In via preliminare deve essere ricordato che l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sui confini, mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà con la conseguenza che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione (Cass. civ.,
Sez. II, 24 aprile 2018, n° 10066).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio, in base alle allegazioni contenute nell'atto di citazione, che l'attore ha proposto nei confronti dei convenuti una domanda di regolamento dei confini avendo, a fondamento della stessa, dedotto l'incertezza dei confini tra i fondi di rispettiva proprietà. Peraltro, il convenuto ha riconosciuto la proprietà del fondo in capo all'attore eccependo l'usucapione solo per l'ipotesi di accertamento dell'occupazione di parte di esso.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'eccezione di usucapione proposta dal convenuto risulta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile tenuto conto della costituzione in giudizio solo in data 24.9.2019. In merito vale osservare che il rispetto del termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza del 23.9.2019 risulta necessario per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, come quella di usucapione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Per tali ragioni, quindi, nel corso del processo, sono state ritenute irrilevanti ai fini della decisione le prove articolate dal convenuto volte a dimostrare l'avvenuta usucapione del fondo di parte attrice ad opera dei convenuti (cfr. capitolo e) e ordinanza istruttoria in atti).
Passando al merito ritiene il Tribunale che la domanda deve essere accolta in quanto è stato accertato, nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali, peraltro non contestate dai convenuti, sia l'incertezza sui confini che l'occupazione da parte dei convenuti di una parte dei fondi dell'attore.
3/5 Pertanto, il Tribunale ritiene di dover condividere e fare proprie le conclusioni cui è giunto il
C.T.U. che si presentano motivate in modo logico, tecnico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata.
Deve essere, quindi, determinato il confine tra i fondi oggetto del giudizio secondo quanto indicato dal consulente alle pagine 21 e 22 della relazione.
Infine, i convenuti devono essere condannati alla restituzione in favore dell'attore delle superfici indebitamente occupate, come determinate dal ctu, nonché alla rimozione della recinzione apposta, individuata e descritta alla pagina 23 dell'elaborato tecnico e nelle tavole allegate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei valori medi di cui al D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'eccezione di usucapione formulata dal convenuto Controparte_1
;
[...]
- accoglie la domanda di regolamento dei confini e apposizione di termini proposta da Pt_1
e, per l'effetto, accerta che la linea di confine tra i fondi di parte attrice, siti in AS
[...]
IR (Av) alla contrada Gargone o Pantanelle, distinti al foglio 5, particelle nn. 15, 201 e 202 e i fondi dei convenuti e , siti in AS IR (Av), Controparte_1 Controparte_2 distinti alle particelle nn. 17 e 20, è individuata dalle coordinate e dai punti identificativi indicati dal c.t.u. nel grafico riportato alla pagina 21 dell'elaborato peritale depositato in data 26.10.2022
e tracciata nelle tavole allegate;
- accerta lo sconfinamento da parte dei convenuti sui terreni di proprietà attorea distinti alle particelle nn. 15 e 202 per complessivi mq 470 e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido alla restituzione in favore di delle superfici illegittimamente occupate come Parte_1
indicate dal ctu ed alla rimozione, a proprie cure e spese, della recinzione apposta;
- condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi euro € 2.552,00 oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. ed euro 264,00 per c.u. e marca da bollo;
4/5 - pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio come liquidate con decreto separato.
Così deciso il 25.3.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5