Articolo 35 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 34Articolo 36
Versione
29 gennaio 1929
Art. 35.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
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