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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N. 122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Pasquale Cristiano Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 52 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
e il primo anche in proprio ed entrambi nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di deceduta il 2 gennaio 2025, rappresentati e Persona_1 difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Maria Rosaria Costa e Valerio Ciarrocca ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, al Viale Mazzini, n.145;
APPELLANTI E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Rocco Pedota ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Irsina, alla via De Filippo, n.10
L' in Controparte_2
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024, dall' Avv.to Vito Dinoia con il Per_2
quale elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.263;
APPELLATI
1 OGGETTO: Opposizione all'esecuzione - Appello avverso la sentenza n.585/2023 del 25 ottobre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che CP_1
ed non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per le cartelle
[...] CP_2
esattoriali indicate nella sentenza con i nn.11,15,18,23,24,26,28,30,31,32,33,35 e 41; dichiarare prescritti i crediti azionati per mancata notifica delle prodromiche cartelle esattoriali ed in via subordinata, dichiarare la prescrizione dei crediti delle cartelle nn.24,33, e 35, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione”; ccoquanto,meno delle illegittimo il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 18 febbraio 2022, notificato il 25 febbraio 2022 e riconoscere il diritto dell'appellante a percepire i ratei da aprile 2019 a settembre 2020 ammontanti ad euro
8.906,64, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per : “Voglia la Corte adita dichiarare cessata la Controparte_1
maetria del contendere per intervenuto annullamento automatico dei debiti delle cartelle, residuando solo in ordine alla cartella n.0672200550002167844 un credito residuo di euro 16.162,89; dichiarare inammissibili i motivi di appello concernenti la cartella da ultimo indicata per decadenza del termine di opposizione di venti giorni di cui all'art.617 c.p.c.; con vitotria delle spese del grado”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o infondato CP_2
l'appello, con vittoria delle spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2017, i ricorrenti, respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.615 c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione, introducevano il giudizio di merito nel termine di sessanta giorni e chiedevano al giudice adito di dichiarare non dovute le somme, di cui agli estratti di ruolo per intervenuta prescrizione delle stesse, stante la mancata notifica delle prodromiche cartelle
2 esattoriali di cui ai richiamati tre estratti di ruolo, depositati dall Controparte_3
in sede di intervento nella procedura esecutiva.
Si costituivano con separate memorie difensive e Controparte_1
l' , ciascuno concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta, stante la sua CP_2
infondatezza.
All'udienza del 25 ottobre 2023, il giudice adito accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarava prescritti i crediti di cui alle cartelle contrassegnate con i nn.1,2,3,7,9 e 16 e, al contrario, dovuti perché non prescritti i crediti di cui alle cartelle contrassegnate con i nn. 11,15,18,23,24,26,28,30,31,32,33,35 e 41.
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, e proponevano appello, con Persona_1 Parte_1
ricorso depositato in cancelleria il 24 aprile 2024, nei confronti di CP_1
e dell , insistendo sulla prescrizione dei crediti per mancata notifica delle
[...] CP_2
relative cartelle esattoriali.
Il Presidente della Sezione Lavoro, con decreto in atti, fissava l'udienza di discussione della causa per il 3 ottobre 2024.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, e Controparte_1
l' depositavano separate memorie difensive, ciascuno concludendo come in atti. CP_2
Costituitosi in giudizio , stante l'intervenuto decesso di Parte_2 Persona_1
disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato solo in parte e, quindi, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente affermato che ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del
2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa
3 pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.
Non c'è dubbio, quindi, che l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie e, quindi anche se, come nel caso di specie, si tratti di crediti di natura contributiva.
Già con la memoria di costituzione in questo grado ha chiesto Controparte_1
dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento automatico, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.L. n.41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.69 del 21 maggio 2021, di tutti i crediti di cui alle cartelle di pagamento richiamate nell'atto di appello, fatta eccezione per la cartella di pagamento n. 0672200550002167844 in relazione alla quale residua, allo stato, un credito di euro 16.162,89.
Con le note di udienza depositate telematicamente in data 17 settembre 2025 gli appellanti, in via subordinata, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contedere senza però prendere posizione sulla pretesa creditoria residuale azionata da
[...]
. CP_1
In termini generali deve precisarsi che “ la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno
4 la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n.21757/2021)”.
Nel caso in esame, rispetto alle conclusioni formulate da gli Controparte_1
appellanti, pur affermando genericamente di aderire alle richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, come già anticipato, gli appellanti non hanno preso posizione sulla circostanza relativa ad una cessazione della materia non totale residuando un credito in favore di . Controparte_1
E allora, non potendosi ritenere configurabile un'adesione integrale degli appellanti alla richiesta di cessazione parziale della materia del contendere, come avanzata dall'appellata, occorre esaminare nel merito il proposto appello e, quindi, ritenuto che l'unico motivo di appello, correlato all'intervenuta integrale prescrizione di tutti i crediti di cui alla sentenza gravata per mancata notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, può dirsi ampiamente superato in relazione ai crediti portati dalle cartelle contrassegnate con i nn. 15,18,23,24,26,28,30,31,32,33,35 e 41 per intervenuto annullamento automatico ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.L. n.41/2021, resta da esaminare la fondatezza del credito residuo di cui alla cartella esattoriale contrassegnata con il n. . 067200550002167844.
Ebbene, il primo giudice in relazione a tale cartella dichiarava, alla luce della documentazione allegata in atti, che la stessa era stata notificata il 9 giugno 2005 nella mani di de cuius degli odierni appellanti e che la prescrizione era stata Persona_1
interrotta per intervento dell'agente della riscossione del 18 maggio 2010 nel procedimento n.99/2009.
5 Dovendosi respingere la reiterata eccezione di prescrizione, deve ritenersi dovuta la somma residua indicata da pari ad euro 16.162,89, oltre accessori Controparte_1
di legge, se dovuti.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del
D.M. n.147/2022 – scaglione da euro 52.001,00 fino ad euro 260.000,00 parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 52 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da , in proprio e nella qualità e , quale erede di Parte_1 Parte_2
nei confronti di , in persona del Persona_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t. e dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
585/2023 del 25 ottobre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, dichiara dovuta dagli appellanti la somma residua di euro 16.162,89, oltre accessori di legge, di cui alla cartella esattoriale n.067 2005 0002167844;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascun appellato, di un terzo delle spese del presente grado del giudizio, che compensa tra le parti per gli altri due terzi e che liquida, per intero, in complessivi euro
9.991,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Pasquale Cristiano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Pasquale Cristiano Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 52 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
e il primo anche in proprio ed entrambi nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di deceduta il 2 gennaio 2025, rappresentati e Persona_1 difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Maria Rosaria Costa e Valerio Ciarrocca ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, al Viale Mazzini, n.145;
APPELLANTI E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Rocco Pedota ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Irsina, alla via De Filippo, n.10
L' in Controparte_2
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024, dall' Avv.to Vito Dinoia con il Per_2
quale elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.263;
APPELLATI
1 OGGETTO: Opposizione all'esecuzione - Appello avverso la sentenza n.585/2023 del 25 ottobre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che CP_1
ed non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per le cartelle
[...] CP_2
esattoriali indicate nella sentenza con i nn.11,15,18,23,24,26,28,30,31,32,33,35 e 41; dichiarare prescritti i crediti azionati per mancata notifica delle prodromiche cartelle esattoriali ed in via subordinata, dichiarare la prescrizione dei crediti delle cartelle nn.24,33, e 35, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione”; ccoquanto,meno delle illegittimo il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 18 febbraio 2022, notificato il 25 febbraio 2022 e riconoscere il diritto dell'appellante a percepire i ratei da aprile 2019 a settembre 2020 ammontanti ad euro
8.906,64, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per : “Voglia la Corte adita dichiarare cessata la Controparte_1
maetria del contendere per intervenuto annullamento automatico dei debiti delle cartelle, residuando solo in ordine alla cartella n.0672200550002167844 un credito residuo di euro 16.162,89; dichiarare inammissibili i motivi di appello concernenti la cartella da ultimo indicata per decadenza del termine di opposizione di venti giorni di cui all'art.617 c.p.c.; con vitotria delle spese del grado”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o infondato CP_2
l'appello, con vittoria delle spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2017, i ricorrenti, respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.615 c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione, introducevano il giudizio di merito nel termine di sessanta giorni e chiedevano al giudice adito di dichiarare non dovute le somme, di cui agli estratti di ruolo per intervenuta prescrizione delle stesse, stante la mancata notifica delle prodromiche cartelle
2 esattoriali di cui ai richiamati tre estratti di ruolo, depositati dall Controparte_3
in sede di intervento nella procedura esecutiva.
Si costituivano con separate memorie difensive e Controparte_1
l' , ciascuno concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta, stante la sua CP_2
infondatezza.
All'udienza del 25 ottobre 2023, il giudice adito accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarava prescritti i crediti di cui alle cartelle contrassegnate con i nn.1,2,3,7,9 e 16 e, al contrario, dovuti perché non prescritti i crediti di cui alle cartelle contrassegnate con i nn. 11,15,18,23,24,26,28,30,31,32,33,35 e 41.
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, e proponevano appello, con Persona_1 Parte_1
ricorso depositato in cancelleria il 24 aprile 2024, nei confronti di CP_1
e dell , insistendo sulla prescrizione dei crediti per mancata notifica delle
[...] CP_2
relative cartelle esattoriali.
Il Presidente della Sezione Lavoro, con decreto in atti, fissava l'udienza di discussione della causa per il 3 ottobre 2024.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, e Controparte_1
l' depositavano separate memorie difensive, ciascuno concludendo come in atti. CP_2
Costituitosi in giudizio , stante l'intervenuto decesso di Parte_2 Persona_1
disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato solo in parte e, quindi, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente affermato che ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del
2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa
3 pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.
Non c'è dubbio, quindi, che l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie e, quindi anche se, come nel caso di specie, si tratti di crediti di natura contributiva.
Già con la memoria di costituzione in questo grado ha chiesto Controparte_1
dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento automatico, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.L. n.41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.69 del 21 maggio 2021, di tutti i crediti di cui alle cartelle di pagamento richiamate nell'atto di appello, fatta eccezione per la cartella di pagamento n. 0672200550002167844 in relazione alla quale residua, allo stato, un credito di euro 16.162,89.
Con le note di udienza depositate telematicamente in data 17 settembre 2025 gli appellanti, in via subordinata, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contedere senza però prendere posizione sulla pretesa creditoria residuale azionata da
[...]
. CP_1
In termini generali deve precisarsi che “ la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno
4 la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n.21757/2021)”.
Nel caso in esame, rispetto alle conclusioni formulate da gli Controparte_1
appellanti, pur affermando genericamente di aderire alle richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, come già anticipato, gli appellanti non hanno preso posizione sulla circostanza relativa ad una cessazione della materia non totale residuando un credito in favore di . Controparte_1
E allora, non potendosi ritenere configurabile un'adesione integrale degli appellanti alla richiesta di cessazione parziale della materia del contendere, come avanzata dall'appellata, occorre esaminare nel merito il proposto appello e, quindi, ritenuto che l'unico motivo di appello, correlato all'intervenuta integrale prescrizione di tutti i crediti di cui alla sentenza gravata per mancata notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, può dirsi ampiamente superato in relazione ai crediti portati dalle cartelle contrassegnate con i nn. 15,18,23,24,26,28,30,31,32,33,35 e 41 per intervenuto annullamento automatico ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.L. n.41/2021, resta da esaminare la fondatezza del credito residuo di cui alla cartella esattoriale contrassegnata con il n. . 067200550002167844.
Ebbene, il primo giudice in relazione a tale cartella dichiarava, alla luce della documentazione allegata in atti, che la stessa era stata notificata il 9 giugno 2005 nella mani di de cuius degli odierni appellanti e che la prescrizione era stata Persona_1
interrotta per intervento dell'agente della riscossione del 18 maggio 2010 nel procedimento n.99/2009.
5 Dovendosi respingere la reiterata eccezione di prescrizione, deve ritenersi dovuta la somma residua indicata da pari ad euro 16.162,89, oltre accessori Controparte_1
di legge, se dovuti.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del
D.M. n.147/2022 – scaglione da euro 52.001,00 fino ad euro 260.000,00 parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 52 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da , in proprio e nella qualità e , quale erede di Parte_1 Parte_2
nei confronti di , in persona del Persona_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t. e dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
585/2023 del 25 ottobre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, dichiara dovuta dagli appellanti la somma residua di euro 16.162,89, oltre accessori di legge, di cui alla cartella esattoriale n.067 2005 0002167844;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascun appellato, di un terzo delle spese del presente grado del giudizio, che compensa tra le parti per gli altri due terzi e che liquida, per intero, in complessivi euro
9.991,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Pasquale Cristiano)
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