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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1551/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CALVANI LORENZO e dall'Avv. STRAMACCIA ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZWINGAUER GIANLUCA e dall'Avv. BACCELLI GUIDO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di essere stato dipendente della Società resistente dall'8 settembre 2020 fino al 17 ottobre 2022, inquadrato fin dall'inizio quale addetto al carico e scarico e operaio comune 6° livello del CCNL Terziario-Confcommercio.
pagina 1 di 9 Lamenta che parte resistente avrebbe operato un illegittimo inquadramento, in quanto il lavoratore avrebbe sempre svolto mansioni riferibili alle superiori qualifiche
(2° livello, in subordine 3° livello, in ulteriore subordine, gli altri livelli superiori a quello formale).
In conseguenza della conferma delle relative allegazioni chiedeva al giudice di accogliere le seguenti conclusioni «dichiari spettare a , per il rapporto Parte_1
intercorso con entrambi così come in epigrafe, il 2° livello del Controparte_1
C.C.N.L. Terziario Confcommercio applicato dalla convenuta, ovvero in ipotesi il 3° livello
o comunque il diverso, superiore al 6°, che risulterà di giustizia, per l'intera durata del rapporto di lavoro. A fronte del 6° livello riconosciuto. Condanni la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di Euro 19.223,82, per i titoli di cui in narrativa, ovvero il diverso, anche superiore, che risulterà di giustizia».
Si costituiva contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando, nel merito, come in realtà le mansioni svolte dal ricorrente non avrebbero mai integrato gli estremi delle qualifiche superiori rivendicate e, come, dunque, le richieste non potrebbero trovare accoglimento.
In via riconvenzionale, poi, chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno, derivante da un prelievo effettuato con la carta di credito aziendale, nonché la perdita di guadagno su lavori di posa in opera, svolti dal ricorrente autonomamente.
Parte ricorrente contestava quest'ultima domanda, mentre confermava la sua responsabilità per il prelievo effettuato da terzi, tramite la carta a lui assegnata e dallo stesso smarrita.
Svolta istruttoria orale, il ricorso è stato accolto solo in parte, così come la riconvenzionale, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. Nel merito, per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dalla parte ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni pagina 2 di 9 contenute nelle declaratorie dei Contratti collettivi di settore applicati (cfr., doc. 2 fasc. ricorrente;
doc. 10, fasc. resistente).
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale il ricorrente risulta essere stata inquadrata per l'intero rapporto, la relativa declaratoria, per la parte che interessa in questa sede, recita:
«A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: […]; addetto al carico e scarico;
operaio comune».
2. Invece, per quanto riguarda le varie qualifiche di cui asseritamente parte ricorrente avrebbe svolto le mansioni, il 5° livello dispone che «A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: […]; operaio qualificato».
Il 4° livello prevede che «Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: […]; operaio specializzato».
Il 3° livello, invece, comprende «i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:[…]; operaio specializzato provetto».
Il 2° livello, infine, è raggiunto da quei «Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con
pagina 3 di 9 carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica,
e cioè: […]; capo reparto o settore».
3. Come è agevole verificare, il 2° e il 3° livello si distinguono dagli altri (con riferimento alle mansioni non di concetto) per la presenza di una spiccata autonomia operativa, assente nei profili inferiori, oltre a richiedere una professionalità decisamente alta.
Al contrario, i livelli 4° e 5° non prevedono alcuna autonomia operativa, ma, al massimo quella meramente esecutiva.
Sotto questo profilo differenziale è possibile evidenziare che, mentre l'autonomia esecutiva attiene unicamente alla discrezionalità del dipendente in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, nell'ambito di una linea imprenditoriale predeterminata e all'interno di una organizzazione impostata, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione della singola attività a lui demandata, l'autonomia operativa coinvolge un profilo maggiore, che si estende anche, alla discrezionalità sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati, con la conseguenza che anche la responsabilità del dipendente cresce, fino a comprendere i risultati e non soltanto l'esecuzione tecnica della prestazione.
Con riferimento ai livelli sesto, quinto e quarto, i profili differenziali sono da ricercare nella professionalità del dipendente, il quale deve possedere rispettivamente: semplici, normali, o specifiche conoscenze, nonché, sempre rispettivamente: semplici, adeguate, o particolari capacità pratiche.
4. I testi ascoltati in corso di giudizio hanno tutti escluso che le varie mansioni svolte dal ricorrente potessero avere una qualsiasi connotazione di autonomia operativa, con relativa responsabilità, sottolineando come lo stesso svolgesse in prevalenza compiti esecutivi, di carico e scarico e di montaggio, in quest'ultimo caso, rappresentando, in alcuni cantiere, il lavoratore con più esperienza, capace di indirizzare il lavoro
(esecutivo) del personale esterno (cfr., teste – ud. 12.12.2024; «Nel cantiere di Tes_1
pagina 4 di 9 Vicenza di cui ho detto, io ho fatto attività di manovale, invece era capo Pt_1
squadra, cioè seguiva il cantiere, cioè guardava i disegni e diceva agli operai cosa fare, come si montano le guide delle vetrate, come si montano le porte e così via. A Vicenza abbiamo montato le vetrate, quella era l'attività che abbiamo fatto. Il ricorrente era dipendente della resistente, e indicava il lavoro a me e agli altri dipendenti di Pt_2
. A lavorare lì eravamo in tre, cioè io, il ricorrente e una terza persona di cui non
[...]
ricordo il nome, dipendente di . Non c'era nessun altro sul cantiere. Lì Parte_2
Tes_ abbiamo lavorato una settimana»; teste – ud. 12.12.2024: «In questi casi ho realizzato controsoffitti e pareti e poi veniva il ricorrente a portare mobili, scrivanie parei di vetro e cose del genere, di fatto ci si scambiava, nel senso che – terminati i miei lavori – arriva lui che iniziava a fare i suoi;
alcune volte l'ho visto montare telai per vetrate o scrivanie, io non l'ho visto fare attività edile, almeno nei cantieri in cui ci sono stato io»; teste – ud. 12.12.2024: «Nei cantieri di e Tes_3 Per_1 Persona_2
ho fatto attività di montaggio delle pareti di vetro e porte e pareti divisorie. Era il
[...]
ricorrente che guardava il progetto, tracciava le pareti e mi diceva come montare le pareti. Nei due cantieri di cui ho detto abbiamo lavorato, per fare queste lavorazioni, io
e il ricorrente, oltre ad una terza persona, , che però non era sempre presente. Per_3
Questa è l'attività che abbiamo fatto sempre nei due cantieri di cui ho detto. Ogni tanto ho visto , non conosco il cognome, che veniva in cantiere a controllare se questo CP_2
lavoro di montaggio stava andando bene. Questo è il geometra della società CP_2
resistente. […]. Nei due cantieri di cui ho detto, il ricorrente l'ho visto anche montare scrivanie, sedie, mobili, parti di arredamento»; teste – ud. 12.12.2024: «Il Tes_4
ricorrente era il montatore della resistente, in particolare montava ciò che l'azienda vende, cioè scrivanie, sedie e in generali arredi, compresi vetri e pareti divisorie;
è un lavoro che non si può fare da soli e negli anni il ricorrente ha lavorato con altre persone, compresi facchini o soggetti non dipendenti della resistente, […]. In ogni cantiere di una certa rilevanza e importanza, mi sono recato in cantiere per vedere
l'andamento dei lavori, ero io che mostravo il progetto al ricorrente o a chi in quel momento doveva montare le pareti, ero io il responsabile del montaggio (dovendo poi rispondere alla proprietà), il ricorrente faceva il montatore. In caso di problematiche nel corso delle lavorazioni, la regola è che lui si doveva rivolgere a me in prima
pagina 5 di 9 persona e, se la problematica non era da me risolvibile, la ripotavo io al titolare;
è quindi avvenuto nei fatti che il ricorrente mi abbia interpellato in occasioni di problematiche durante il montaggio»; teste – ud. 15.5.2025: «Era il ricorrente Tes_5
che indicava a me come fare mentre si montavano gli oggetti, lui aveva più esperienza di me: per esempio mi faceva vedere come si montava una scrivania e poi io proseguivo da solo, stessa cosa con gli armadi, sedie. […]. Dello scarico del materiale se ne è occupato anche il ricorrente»).
Le circostanze emerse conducono ad escludere che il ricorrente possa rivendicare i livelli 2° e 3°, considerando che non è emersa alcuna potenzialità di autonomia operativa nella sua attività, circostanza che esclude il tratto principale dei due inquadramenti richiesti in via principale.
Del pari, anche l'aspetto relativo al coordinamento di personale riveste un rilievo minimo, in quanto si è limitato ai rapporti non con dipendenti della parte datoriale, ma di imprese esterne, limitandosi, peraltro, alla mera indicazione delle modalità esecutive delle opere di montaggio.
5. Al contrario, non vi sono dubbi che il ricorrente non si limitasse a possedere semplici conoscenze pratiche, in quanto già la sola circostanza di indicare ad altri lavoratori le modalità esecutive della prestazione di montaggio e assemblaggio, denota una superiore professionalità.
Considerando che, ferma e dimostrata la presenza nei cantieri di figure tecniche superiori (che sovraintendevano i lavori e forniva indicazioni, nelle ipotesi in cui sorgeva la relativa necessità), non sono emersi in via istruttoria tratti particolari che permettano di ritenere che le conoscenze (sicuramente più che semplici) e le capacità
(certamente adeguate), trasmodassero fino alla specificità e alla particolarità necessarie per il riconoscimento del livello 4°.
Dunque, le caratteristiche emerse in modo effettivo dall'istruttoria sopra richiamata e riportata portano ad un pieno raggiungimento della prova in ordine alle continue e prevalenti mansioni superiori in capo al ricorrente per l'intero rapporto di pagina 6 di 9 lavoro, corrispondenti al livello 5° del CCNL di settore (cfr., Tribunale, Bergamo, sez. lav., 14/10/2022 , n. 575: «L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale», nonché, Tribunale Genova, sez. V,
03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima,
l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»), gravando l'onere della prova sulla parte che chiede il riconoscimento del proprio diritto (cfr., Tribunale, Roma, sez. lav., 12/09/2021, n.
5741: «Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa
pagina 7 di 9 valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità» e ancora, Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare
l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»).
La domanda di superiore inquadramento, dunque, può essere accolta limitatamente a quanto evidenziato, con condanna della parte resistente al pagamento della differenza eventuale tra quanto percepito in concreto e quanto il ricorrente avrebbe ricevuto se inquadrato nel livello 5°, oltre accessori e incidenza sugli elementi differiti della retribuzione.
6. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente, sicuramente può essere accolta con riferimento all'importo di euro 554,00, considerando che lo stesso ricorrente ha confermato la sua responsabilità, che, per quanto interessa in questa sede, si specifica nell'aver conservato il pin della carta assieme alla stessa, così tenendo un comportamento sicuramente negligente.
Al contrario, non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria, che parte dal presupposto che, laddove il ricorrente non avesse effettuato i lavori presso il sig. , quest'ultimo si sarebbe rivolta all'impresa resistente. CP_3
Pur non richiesta la posta risarcitoria anche in forma di perdita di chance, anche sotto questo profilo mancherebbero le allegazioni per dimostrare la percentuale di possibilità dell'incarico, allegazioni necessarie e indispensabili per un eventuale accoglimento, parziale, della domanda.
pagina 8 di 9 Le spese di lite possono essere interamente compensate alla luce del solo parziale accoglimento e dell'accoglimento, altrettanto parziale, della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento corrispondente al livello 5° Livello del CCNL Terziario;
B) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto il lavoratore avrebbe ottenuto in forza del superiore inquadramento, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente e oltre alle differenze maturate sul TFR.
C) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, dell'importo di euro 554,00 oltre interessi e rivalutazione;
D) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, il 12/11/2025
Il Giudice
LE UC
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1551/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CALVANI LORENZO e dall'Avv. STRAMACCIA ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZWINGAUER GIANLUCA e dall'Avv. BACCELLI GUIDO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di essere stato dipendente della Società resistente dall'8 settembre 2020 fino al 17 ottobre 2022, inquadrato fin dall'inizio quale addetto al carico e scarico e operaio comune 6° livello del CCNL Terziario-Confcommercio.
pagina 1 di 9 Lamenta che parte resistente avrebbe operato un illegittimo inquadramento, in quanto il lavoratore avrebbe sempre svolto mansioni riferibili alle superiori qualifiche
(2° livello, in subordine 3° livello, in ulteriore subordine, gli altri livelli superiori a quello formale).
In conseguenza della conferma delle relative allegazioni chiedeva al giudice di accogliere le seguenti conclusioni «dichiari spettare a , per il rapporto Parte_1
intercorso con entrambi così come in epigrafe, il 2° livello del Controparte_1
C.C.N.L. Terziario Confcommercio applicato dalla convenuta, ovvero in ipotesi il 3° livello
o comunque il diverso, superiore al 6°, che risulterà di giustizia, per l'intera durata del rapporto di lavoro. A fronte del 6° livello riconosciuto. Condanni la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di Euro 19.223,82, per i titoli di cui in narrativa, ovvero il diverso, anche superiore, che risulterà di giustizia».
Si costituiva contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando, nel merito, come in realtà le mansioni svolte dal ricorrente non avrebbero mai integrato gli estremi delle qualifiche superiori rivendicate e, come, dunque, le richieste non potrebbero trovare accoglimento.
In via riconvenzionale, poi, chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno, derivante da un prelievo effettuato con la carta di credito aziendale, nonché la perdita di guadagno su lavori di posa in opera, svolti dal ricorrente autonomamente.
Parte ricorrente contestava quest'ultima domanda, mentre confermava la sua responsabilità per il prelievo effettuato da terzi, tramite la carta a lui assegnata e dallo stesso smarrita.
Svolta istruttoria orale, il ricorso è stato accolto solo in parte, così come la riconvenzionale, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. Nel merito, per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dalla parte ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni pagina 2 di 9 contenute nelle declaratorie dei Contratti collettivi di settore applicati (cfr., doc. 2 fasc. ricorrente;
doc. 10, fasc. resistente).
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale il ricorrente risulta essere stata inquadrata per l'intero rapporto, la relativa declaratoria, per la parte che interessa in questa sede, recita:
«A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: […]; addetto al carico e scarico;
operaio comune».
2. Invece, per quanto riguarda le varie qualifiche di cui asseritamente parte ricorrente avrebbe svolto le mansioni, il 5° livello dispone che «A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: […]; operaio qualificato».
Il 4° livello prevede che «Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: […]; operaio specializzato».
Il 3° livello, invece, comprende «i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:[…]; operaio specializzato provetto».
Il 2° livello, infine, è raggiunto da quei «Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con
pagina 3 di 9 carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica,
e cioè: […]; capo reparto o settore».
3. Come è agevole verificare, il 2° e il 3° livello si distinguono dagli altri (con riferimento alle mansioni non di concetto) per la presenza di una spiccata autonomia operativa, assente nei profili inferiori, oltre a richiedere una professionalità decisamente alta.
Al contrario, i livelli 4° e 5° non prevedono alcuna autonomia operativa, ma, al massimo quella meramente esecutiva.
Sotto questo profilo differenziale è possibile evidenziare che, mentre l'autonomia esecutiva attiene unicamente alla discrezionalità del dipendente in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, nell'ambito di una linea imprenditoriale predeterminata e all'interno di una organizzazione impostata, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione della singola attività a lui demandata, l'autonomia operativa coinvolge un profilo maggiore, che si estende anche, alla discrezionalità sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati, con la conseguenza che anche la responsabilità del dipendente cresce, fino a comprendere i risultati e non soltanto l'esecuzione tecnica della prestazione.
Con riferimento ai livelli sesto, quinto e quarto, i profili differenziali sono da ricercare nella professionalità del dipendente, il quale deve possedere rispettivamente: semplici, normali, o specifiche conoscenze, nonché, sempre rispettivamente: semplici, adeguate, o particolari capacità pratiche.
4. I testi ascoltati in corso di giudizio hanno tutti escluso che le varie mansioni svolte dal ricorrente potessero avere una qualsiasi connotazione di autonomia operativa, con relativa responsabilità, sottolineando come lo stesso svolgesse in prevalenza compiti esecutivi, di carico e scarico e di montaggio, in quest'ultimo caso, rappresentando, in alcuni cantiere, il lavoratore con più esperienza, capace di indirizzare il lavoro
(esecutivo) del personale esterno (cfr., teste – ud. 12.12.2024; «Nel cantiere di Tes_1
pagina 4 di 9 Vicenza di cui ho detto, io ho fatto attività di manovale, invece era capo Pt_1
squadra, cioè seguiva il cantiere, cioè guardava i disegni e diceva agli operai cosa fare, come si montano le guide delle vetrate, come si montano le porte e così via. A Vicenza abbiamo montato le vetrate, quella era l'attività che abbiamo fatto. Il ricorrente era dipendente della resistente, e indicava il lavoro a me e agli altri dipendenti di Pt_2
. A lavorare lì eravamo in tre, cioè io, il ricorrente e una terza persona di cui non
[...]
ricordo il nome, dipendente di . Non c'era nessun altro sul cantiere. Lì Parte_2
Tes_ abbiamo lavorato una settimana»; teste – ud. 12.12.2024: «In questi casi ho realizzato controsoffitti e pareti e poi veniva il ricorrente a portare mobili, scrivanie parei di vetro e cose del genere, di fatto ci si scambiava, nel senso che – terminati i miei lavori – arriva lui che iniziava a fare i suoi;
alcune volte l'ho visto montare telai per vetrate o scrivanie, io non l'ho visto fare attività edile, almeno nei cantieri in cui ci sono stato io»; teste – ud. 12.12.2024: «Nei cantieri di e Tes_3 Per_1 Persona_2
ho fatto attività di montaggio delle pareti di vetro e porte e pareti divisorie. Era il
[...]
ricorrente che guardava il progetto, tracciava le pareti e mi diceva come montare le pareti. Nei due cantieri di cui ho detto abbiamo lavorato, per fare queste lavorazioni, io
e il ricorrente, oltre ad una terza persona, , che però non era sempre presente. Per_3
Questa è l'attività che abbiamo fatto sempre nei due cantieri di cui ho detto. Ogni tanto ho visto , non conosco il cognome, che veniva in cantiere a controllare se questo CP_2
lavoro di montaggio stava andando bene. Questo è il geometra della società CP_2
resistente. […]. Nei due cantieri di cui ho detto, il ricorrente l'ho visto anche montare scrivanie, sedie, mobili, parti di arredamento»; teste – ud. 12.12.2024: «Il Tes_4
ricorrente era il montatore della resistente, in particolare montava ciò che l'azienda vende, cioè scrivanie, sedie e in generali arredi, compresi vetri e pareti divisorie;
è un lavoro che non si può fare da soli e negli anni il ricorrente ha lavorato con altre persone, compresi facchini o soggetti non dipendenti della resistente, […]. In ogni cantiere di una certa rilevanza e importanza, mi sono recato in cantiere per vedere
l'andamento dei lavori, ero io che mostravo il progetto al ricorrente o a chi in quel momento doveva montare le pareti, ero io il responsabile del montaggio (dovendo poi rispondere alla proprietà), il ricorrente faceva il montatore. In caso di problematiche nel corso delle lavorazioni, la regola è che lui si doveva rivolgere a me in prima
pagina 5 di 9 persona e, se la problematica non era da me risolvibile, la ripotavo io al titolare;
è quindi avvenuto nei fatti che il ricorrente mi abbia interpellato in occasioni di problematiche durante il montaggio»; teste – ud. 15.5.2025: «Era il ricorrente Tes_5
che indicava a me come fare mentre si montavano gli oggetti, lui aveva più esperienza di me: per esempio mi faceva vedere come si montava una scrivania e poi io proseguivo da solo, stessa cosa con gli armadi, sedie. […]. Dello scarico del materiale se ne è occupato anche il ricorrente»).
Le circostanze emerse conducono ad escludere che il ricorrente possa rivendicare i livelli 2° e 3°, considerando che non è emersa alcuna potenzialità di autonomia operativa nella sua attività, circostanza che esclude il tratto principale dei due inquadramenti richiesti in via principale.
Del pari, anche l'aspetto relativo al coordinamento di personale riveste un rilievo minimo, in quanto si è limitato ai rapporti non con dipendenti della parte datoriale, ma di imprese esterne, limitandosi, peraltro, alla mera indicazione delle modalità esecutive delle opere di montaggio.
5. Al contrario, non vi sono dubbi che il ricorrente non si limitasse a possedere semplici conoscenze pratiche, in quanto già la sola circostanza di indicare ad altri lavoratori le modalità esecutive della prestazione di montaggio e assemblaggio, denota una superiore professionalità.
Considerando che, ferma e dimostrata la presenza nei cantieri di figure tecniche superiori (che sovraintendevano i lavori e forniva indicazioni, nelle ipotesi in cui sorgeva la relativa necessità), non sono emersi in via istruttoria tratti particolari che permettano di ritenere che le conoscenze (sicuramente più che semplici) e le capacità
(certamente adeguate), trasmodassero fino alla specificità e alla particolarità necessarie per il riconoscimento del livello 4°.
Dunque, le caratteristiche emerse in modo effettivo dall'istruttoria sopra richiamata e riportata portano ad un pieno raggiungimento della prova in ordine alle continue e prevalenti mansioni superiori in capo al ricorrente per l'intero rapporto di pagina 6 di 9 lavoro, corrispondenti al livello 5° del CCNL di settore (cfr., Tribunale, Bergamo, sez. lav., 14/10/2022 , n. 575: «L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale», nonché, Tribunale Genova, sez. V,
03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima,
l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»), gravando l'onere della prova sulla parte che chiede il riconoscimento del proprio diritto (cfr., Tribunale, Roma, sez. lav., 12/09/2021, n.
5741: «Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa
pagina 7 di 9 valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità» e ancora, Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare
l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»).
La domanda di superiore inquadramento, dunque, può essere accolta limitatamente a quanto evidenziato, con condanna della parte resistente al pagamento della differenza eventuale tra quanto percepito in concreto e quanto il ricorrente avrebbe ricevuto se inquadrato nel livello 5°, oltre accessori e incidenza sugli elementi differiti della retribuzione.
6. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente, sicuramente può essere accolta con riferimento all'importo di euro 554,00, considerando che lo stesso ricorrente ha confermato la sua responsabilità, che, per quanto interessa in questa sede, si specifica nell'aver conservato il pin della carta assieme alla stessa, così tenendo un comportamento sicuramente negligente.
Al contrario, non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria, che parte dal presupposto che, laddove il ricorrente non avesse effettuato i lavori presso il sig. , quest'ultimo si sarebbe rivolta all'impresa resistente. CP_3
Pur non richiesta la posta risarcitoria anche in forma di perdita di chance, anche sotto questo profilo mancherebbero le allegazioni per dimostrare la percentuale di possibilità dell'incarico, allegazioni necessarie e indispensabili per un eventuale accoglimento, parziale, della domanda.
pagina 8 di 9 Le spese di lite possono essere interamente compensate alla luce del solo parziale accoglimento e dell'accoglimento, altrettanto parziale, della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento corrispondente al livello 5° Livello del CCNL Terziario;
B) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto il lavoratore avrebbe ottenuto in forza del superiore inquadramento, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente e oltre alle differenze maturate sul TFR.
C) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, dell'importo di euro 554,00 oltre interessi e rivalutazione;
D) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, il 12/11/2025
Il Giudice
LE UC
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