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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima Sezione Civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa CA MO Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa CA di RT Consigliere relatore ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, in data 15.10.2018 e contraddistinta dal n. 8793/2018, iscritto al n. 1732/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia della sentenza appellata, dagli Avv.ti Guglielmo Ara (C.F. ) e Amalia C.F._1
AR (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA ), con sede legale in Marano (NA) alla via Controparte_2 P.IVA_3
Lazio, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe Cristallino
( ); CodiceFiscale_3
1 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 16.01.2014 presso il Tribunale di Napoli, la società (ora , in qualità di impresa CP_2 Controparte_1 CP_1 provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla branca di
Patologia clinica nel territorio dell'Asl NA 2 Nord, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento della somma di € 15.546,66, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 “con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza contrattuale fino all'effettivo saldo”. Tale importo era richiesto a titolo di saldo residuo per le prestazioni erogate in favore degli assistiti del SSN nei mesi da giugno a ottobre dell'anno 2012, come documentato dalle fatture n. 2422/12, n. 2827/12,
n. 2947/12, n. 470/12 e n. 471/12, emesse in forza del contratto n. 376/2012 del 10.08.2012.
Con il decreto ingiuntivo n. 1596/2014, depositato il 6.03.2014, il Tribunale ordinava all'ASL Na
2 Nord il pagamento della somma richiesta, oltre interessi “al tasso legale a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento al saldo” e spese del procedimento monitorio.
Ricevuta la notificazione in data 8.04.2014, l'ASL NA 2 Nord con una citazione notificata il
12.05.2014 si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo deducendo l'insussistenza del credito ingiunto. In particolare, eccepiva che la somma richiesta non era dovuta dovendosi applicare per l'importo di € 7.750,01 lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796 lett. o) della legge n.
296/2006 nonché dall'articolo 5, comma 2 del contratto sottoscritto dalle parti. Deduceva, altresì, che il non aveva diritto al pagamento della residua somma di € 7.814,65 non avendo CP_1 provveduto all'emissione della relativa nota di credito in conformità alle previsioni contrattuali.
A sostegno delle proprie eccezioni, l'ASL produceva in giudizio il DCA della Regione Campania
n. 85 del 3.08.2012 avente ad oggetto la “definizione per l'esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale” nonché la nota prot. n. 581 del 5.05.2012 e la propria determinazione dirigenziale n. 5210 del 22.10.2013, corredata dalle indicazioni per la determinazione e per il pagamento dei conguagli relativi all'intero anno 2012, in attuazione della “deliberazione del Direttore generale n. 573 del
14.06.3013 relativa la monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012”
(deliberazione soltanto richiamata in atto di citazione dall'ASL ma non prodotta nel giudizio di primo grado). Dalla predetta documentazione emergeva che, a fronte di un fatturato complessivo della struttura opposta pari a € 186.726,41, risultava, al 31.12.2012, liquidato l'importo di €
178.941,99 calcolato al netto dei ticket, dello sconto e al lordo delle quote ricette, con un importo residuo non corrisposto pari a € 7.784,62.
2 Tale circostanza trovava ulteriore riscontro nella nota prot. n. 581 del 5.05.2014, specificamente riferita alle prestazioni rese dal nel periodo compreso da giugno ad ottobre 2012, dalla CP_1 quale risultava che, a fronte di un fatturato del per il suddetto arco temporale pari a € CP_1
15.546,66, era stato contabilizzato l'importo di € 7.784,62, determinato previa applicazione dello sconto da applicarsi ex art. 1 comma 796, lettera o) della legge 296/2006.
Tale somma, a giudizio dell'opponente, non poteva essere liquidata non avendo il Centro provveduto all'emissione delle relative note di credito, che l'Azienda sanitaria locale aveva costantemente richiesto nell'ambito delle attività di monitoraggio delle prestazioni erogate, come comprovato delle note debitamente versate in atti : n. 739 del 5.09.2012 per le prestazioni erogate nel mese di giugno, n. 976 del 23.10.2012 per quelle erogate nel mese di luglio e n. 977 del
23.10.2012 per quelle erogate nel mese di agosto.
L chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare non dovute le somme ingiunte, relative allo sconto da applicare, come da contratto sottoscritto, per un importo di € 7.750,01, subordinando il pagamento delle residue somme all'esito di tale onere contrattuale, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
vittoria di spese e compensi del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva in data 16.01.2015 il che resisteva all'avversa opposizione eccependo, CP_3 per quel che qui ancora rileva, l'impraticabilità dello sconto tariffario data l'applicabilità temporalmente limitata dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 al triennio 2007-2009 e sostenendo l'infondatezza dell'eccezione relativa ad una presunta contrattualizzazione dello stesso. Eccepiva, altresì, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ASL la quale si era limitata a contestare l'importo non dovuto a titolo di sconto di € 7.750,01, senza chiarire l'iter aritmetico seguito per giungere all'indicata quantificazione.
Dunque, la società opposta così concludeva: “
1. In via del tutto pregiudiziale si chiede munirsi
l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.; 2. In via principale, reietta ogni avversa richiesta ed eccezione, rigettare l'avversa opposizione, in quanto in rito nulla e/o inammissibile e/o irrituale e/o tardiva, ovvero, e nel merito, non provata, infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto opposto, se del caso previa adozione di ogni più opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 1339 c.c.; 3. In via subordinata e previa disapplicazione ex artt. 4-5, L. 2248/1865, All. E, del DCA 85/12 e/o art. 5, comma 2, del contratto tra le parti, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto opposto.
4. In via gradata dichiarare nulla la clausola contrattuale di cui all'art. 5, comma
2, del contratto inter partes, imposta unilateralmente dall'ASL Nord 2 Nord, non essendo stata
3 approvata per iscritto dall'odierna opposta ex artt. 1341 e 1342 c.c. e per l'effetto, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto opposto, 5. In via ulteriormente gradata accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'ASL NA 2
Nord, in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto, condannare, previa adozione, se ritenuta necessaria, dei provvedimenti di cui agli artt. 1341 e
1342 c.c. a carico degli artt. 7, comma 2, e art. 5, comma 3, del contratto inter partes, detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
6. Con condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio della presente fase a cognizione piena, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
Con la sentenza n. 8792/2018 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e compensava interamente tra le parti le spese processuali “tenuto conto che sulla questione dello sconto non vi è uniformità giurisprudenziale”.
In particolare, il Giudice di primo grado affermava che la disciplina normativa sugli sconti tariffari invocata dall'opponente non era applicabile, essendo limitata al triennio 2007 -2009, mentre le fatture oggetto di ingiunzione si riferivano a prestazioni rese nell'anno 2012
Riteneva che lo sconto non potesse operare neppure in base alle pattuizioni contenute negli artt. 4
e 5 del contratto sottoscritto tra le parti dal momento che essi erano riferibili esclusivamente ai tetti di spesa e non agli sconti tariffari. Infatti, l'art. 4, volto a disciplinare “il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, precisava che l'importo pari a € 27.585.000,00 indicato quale limite massimo di spesa per l'anno 2012 era al netto dello sconto tariffario di cui alla legge n. 296/2006, mentre il successivo art. 5, osservava il Giudicante, aveva piuttosto il significato di
“clausola di salvaguardia finalizzata a far salva la possibilità di tenere conto degli interventi normativi in diminuzione o in aumento sulle tariffe, sempre entro i limiti massimi di spesa”, atteso che, disciplinando “i criteri di remunerazione delle prestazioni” esso si riferiva più specificamente
“alle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”. Affermava, infine, che anche il richiamo allo sconto contenuto nel successivo comma 2 dell'art. 5 aveva il solo scopo di precisare che un'eventuale modifica della normativa vigente non avrebbe potuto comportare alcuna variazione dei limiti massimi di spesa come stabiliti in precedenza.
Con atto di citazione notificato alla società l'08.04.2019, l'ASL NA 2 Nord si è appellata a CP_2 questa Corte al fine di ottenere che, in riforma della suddetta sentenza, la domanda della controparte sia integralmente rigettata, sostenendo che il Giudice di prime cure ha errato nel non ritenere:
4 - che la disciplina contenuta nella legge 296/2006, art. 1, comma 796, lett. O) è suscettibile di applicazione anche per il periodo successivo all'anno 2009 onde garantire il contenimento della spesa sanitaria;
- che lo sconto opera comunque in forza della pattuizione contenuta nell'art. 5 del contratto;
-che lo sconto da praticare sulle prestazioni acquistate dalla Pubblica Amministrazione è indispensabile per il rispetto del tetto di spesa, con la conseguenza che la sua mancata applicazione determinerebbe il superamento del predetto limite.
L'appellante ha pertanto concluso per: “accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza qui gravata: revocare il d.i. n. 1596/2014; condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 20.01.2020 si è costituito innanzi a questa Corte il
[...]
quale società incorporante la società in forza Controparte_1 Controparte_2 di atto di fusione per incorporazione rep. n. 550 - racc. n. 403 del 29.12.2017 stipulato per Notaio
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione Persona_1 relativa al superamento del tetto di spesa. Nel merito, ha sostenuto la correttezza del ragionamento del Giudice di primo grado, reiterando l'eccezione della non applicabilità dello sconto tariffario.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. dichiarare l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la Parte_2 sentenza definitiva resa e pubblicata dal Tribunale di Napoli il 15.10.2018, n. 8793/2017 inammissibile in toto, ovvero in parte per violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c., ovvero 2. rigettare se del caso, previa rimessione alla Corte costituzionale, della questione di legittimità in questo atto esplicata e segnalata, l'appello proposto dall , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore avverso la sentenza definitiva resa e pubblicata dal Tribunale di
Napoli 15.10. 2018 con n. 8793 /2017 in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza;
3) in subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'Asl Na 2 Nord in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre, interessi ex art. 5 d.l.gs. 231/2002 ovvero come per legge in favore della comparente;
4) condannare controparte alla refusione delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
All'udienza del 15.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1°
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame, l' censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha escluso l'applicabilità, al periodo oggetto di causa, della riduzione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006.
A giudizio dell'appellante, la predetta disposizione, introdotta al fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, continuerebbe ad operare anche per il periodo successivo all'anno 2009, non essendo intervenuta alcuna abrogazione espressa o tacita della relativa previsione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 94/2009 si sarebbe limitata ad accertarne il carattere transitorio e temporaneo, subordinandone tuttavia la cessazione di efficacia all'entrata in vigore delle nuove tariffe ministeriali di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013.
Tale interpretazione troverebbe ulteriore conferma, secondo l'ASL, nella Circolare della Regione
Campania n. 633536 del 29 settembre 2016, con la quale l'Ente regionale ha fornito un'interpretazione autentica della disciplina, precisando che la riduzione tariffaria ex lege n.
296/2006 resta vigente sino all'applicazione effettiva delle nuove tariffe ministeriali.
Il motivo è infondato.
Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 297/2006 che dispone lo sconto tariffario, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009.
Infatti, come già affermato in precedenti pronunce di questa Corte, nella sentenza n. 94/2009, la
Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la
Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31/12/2009, “come confermato nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006 in cui il legislatore
6 ha inteso conseguire la finalità di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione (art. 1, comma 796, della legge n. 296 del
2006), concordando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra
l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati”.
Coerentemente, in tale norma, alla lettera A) si fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; alla lettera B) si istituisce “per il triennio
2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; alla lettera D) si prevedono le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e
2009; alla lettera P-bis) si stabiliscono i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica della legge, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non possono protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la Corte di cassazione secondo la quale:
“In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del
2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della
Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 10582/2018).
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto troverebbe applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
7 Nessun argomento in senso contrario può trarsi dalla nota n. 633536 del 29.09.2016, richiamata nell'atto di appello dall'ASL, inviata dalla Regione Campania alle ASL con la quale si sostiene l'applicabilità dello sconto previsto dalla legge 296/2006 anche al periodo 2010 – 2013; non si tratta infatti di un atto di “interpretazione autentica”, come sostenuto dall'appellante, bensì di una nota contenente un'interpretazione evidentemente di parte (essendo la Regione interessata alla soluzione delle controversie esistenti al riguardo) e fondata su argomentazioni giuridiche che, per quanto sopra esposto, non sono condivisibili.
Infine, deve aggiungersi che la regione Campania ha adottato un proprio tariffario (DGRG n. 1874 del 31.3.1998), tutt'ora vigente, per la remunerazione delle prestazioni erogate nel proprio territorio.
Ciò ha determinato la sostituzione della tariffa regionale con quella ministeriale e la conseguente inapplicabilità del sistema degli sconti previsto dalla norma nazionale del 2006 la quale lascia agli enti territoriali la possibilità di stabilire tariffe superiori che restano a carico dei bilanci regionali
(in tal senso Cass. n. 25845/2017).
Per quanto esposto, deve quindi concludersi che certamente nel 2012 lo sconto previsto dalla l.
296/2006 non poteva trovare applicazione in forza della sola disciplina normativa.
Deve escludersi, altresì, che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto possa operare in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti, come prospettato dall'appellante.
Come affermato da questa Corte in numerose pronunce, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata sono corrette e condivisibili (sentenze Corte d'Appello Napoli
n. 1902/2025 del 14.4.2025, 3336/2024 del 16.7.2024, 2731/2024 del 19.6.2024).
Ed infatti, correttamente il Tribunale ha letto e interpretato l'articolo 5 del contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2012 il cui comma 2 dispone che “In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di
Patologia clinica (Laboratori), fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che, nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e nell'art. 5, comma 1, che la remunerazione
8 avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2012 (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – “comunque intervenute” e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06” e quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto - sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
In ogni caso, anche a voler ritenere che le parti abbiano voluto regolamentare i loro rapporti, per gli anni successivi al 2009, continuando ad applicare lo sconto tariffario, tali disposizioni devono ritenersi contrarie alla volontà del legislatore, e pertanto, sostituite, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con le tariffe imposte dalla legge, senza più considerare lo sconto.
Per tutto quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass.
8689/1995; Cass. 3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in ordine alla conclusione del contratto al quale l'ASL sarebbe dovuta comunque pervenire.
Superflua, infine, sarebbe ogni considerazione in ordine alla disciplina dell'errore, non avendo l'ASL formulato alcuna domanda in tal senso.
È da ritenersi irrilevante in senso contrario all'interpretazione in questa sede sostenuta il richiamo dell'ordinanza n. 8348/2018 della S.C. da parte dell'ASL, giacché nella stessa si afferma solo che
9 l'interpretazione del contratto nel senso dell'applicabilità dello sconto data nella sentenza impugnata “costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici,
l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta. A ciò può aggiungersi che i contratti sono formulati in maniera differente sicché deve valutarsi caso per caso il contenuto degli stessi.
Infine, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa per effetto della mancata applicazione dello sconto.
In particolare, l' richiama la deliberazione del Direttore Generale Parte_1 dell'ASL Na 2 Nord n. 573 del 14.06.2013 avente ad oggetto il “monitoraggio conclusivo anno
2012 della Macroarea assistenza specialistica esterna” che, nel prendere atto dei lavori del Tavolo
Tecnico, “certifica e definisce la chiusura contabile della spesa”. Dalla medesima deliberazione risulterebbe che il tetto di spesa, al lordo dello sconto, ammontava a € 31.256.563,00, a fronte di un limite di spesa al netto dello sconto pari a € 27.105.434,78, fissato dal DCA n. 123 del
10.10.2012. La stessa deliberazione attesterebbe, inoltre, un fatturato complessivo della branca pari a € 31.824.088,60, con conseguente sforamento del budget disponibile alla data del
31.12.2021.
Ne deriverebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, l'applicazione delle detrazioni relative alla R.T.U., in conformità ai criteri di contenimento della spesa sanitaria.
Tuttavia, tale doglianza, oltre che fondata su documentazione, segnatamente la delibera n. 573 del
14.06.2014, inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto prodotta per la prima volta in appello, risulta priva di fondamento.
L'ASL ha infatti solo genericamente dedotto il superamento del tetto di spesa, senza specificare:
- se tale sforamento sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2012;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione, senza che sia neppure necessario porsi il problema dell'onere della prova (sul quale cfr. Cass.
17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
10 Per tali ragioni, deve ritenersi irrilevante, in senso contrario, il richiamo operato dall'ASL alla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 28053/2018. Il principio ivi affermato va, infatti, integrato con quanto affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. nn. 17437/16 e 19360/17) in tema di onere della prova nonché in tema di termini di decadenza per introdurre eccezioni, ovvero che il giudice ordinario è in ogni caso tenuto a pronunciarsi solo sulle eccezioni introdotte tempestivamente potendo accoglierle solo se fondate e sorrette da prova idonea. Del pari è irrilevante il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3809/2018 in tema di regressione tariffaria che, giova ribadire, oltre ad essere del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio, trattandosi di eccezione proposta per la prima volta in appello, risulta essere sfornita di prova.
Per tutto quanto esposto, l'appello proposto dall'ASL va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio facendo applicazione dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m.
Giustizia n. 55/2014 (come modificato con d.m. n. 147/2022). Tenuto conto dello scaglione applicabile, parametrato al valore della controversia (da collocare nello scaglione compreso tra €
5.200,01 e € 26.000,00), vanno riconosciuti € 2.905,00 per i compensi e € 436,00 per il rimborso forfettario delle spese generali con distrazione in favore del difensore dell'appellata che ne ha fatto richiesta.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8793/2017, pubblicata il 15 ottobre 2018, proposto dall'
[...]
l'8 aprile 2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione: Parte_1
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' a rifondere alla società Parte_2 Controparte_1 già le spese del presente grado di giudizio che liquida nel Controparte_2
complessivo importo di € 3.341,00 oltre agli eventuali ulteriori accessori, che distrae in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
11 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CA di RT CA MO
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