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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
nella causa iscritta al n. 10957/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 23.10.2025, promossa
da
con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Parte_1 Spinelli;
contro
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv.
EL La TA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. deve essere accolto
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto
a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988,
l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Sempre in proposito ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992(come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62):
“Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata dal dott. nella precedente fase di giudizio, le Persona_1 patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente consentirebbero di riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di cui all'art.3, comma 3, legge 104/1992 ma solo dalla data della visita peritale (18.12.2024).
Parte opponente nell'introdurre questa fase, a seguito di dichiarazione di dissenso, ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU con riferimento alla data a partire da cui entrambi i requisiti sono insorti. L'opposizione è parzialmente fondata.
Difatti, posto che il perito ha riscontrato la sussistenza dei requisiti sanitari di entrambe le prestazioni sulla base del certificato della visita geriatrica del 12.03.2024 è certamente a partire da questa ultima data che possono ritenersi sussistenti i precitati requisiti (e non dalla successiva visita peritale).
Sotto ulteriore versante, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non appare documentata la sussistenza dei requisiti sanitari in data anteriore alla visita geriatrica.
In virtù di tutto quanto innanzi, in parziale accoglimento dell'opposizione deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e dello status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92 con decorrenza dal 12.03.2024.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell essendo stata resa CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dello status di cui all'art.3, comma 3,
L.104/92 in capo all'opponente a decorrere dal 12.03.2024;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
nella causa iscritta al n. 10957/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 23.10.2025, promossa
da
con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Parte_1 Spinelli;
contro
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv.
EL La TA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. deve essere accolto
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto
a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988,
l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Sempre in proposito ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992(come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62):
“Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata dal dott. nella precedente fase di giudizio, le Persona_1 patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente consentirebbero di riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di cui all'art.3, comma 3, legge 104/1992 ma solo dalla data della visita peritale (18.12.2024).
Parte opponente nell'introdurre questa fase, a seguito di dichiarazione di dissenso, ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU con riferimento alla data a partire da cui entrambi i requisiti sono insorti. L'opposizione è parzialmente fondata.
Difatti, posto che il perito ha riscontrato la sussistenza dei requisiti sanitari di entrambe le prestazioni sulla base del certificato della visita geriatrica del 12.03.2024 è certamente a partire da questa ultima data che possono ritenersi sussistenti i precitati requisiti (e non dalla successiva visita peritale).
Sotto ulteriore versante, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non appare documentata la sussistenza dei requisiti sanitari in data anteriore alla visita geriatrica.
In virtù di tutto quanto innanzi, in parziale accoglimento dell'opposizione deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e dello status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92 con decorrenza dal 12.03.2024.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell essendo stata resa CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dello status di cui all'art.3, comma 3,
L.104/92 in capo all'opponente a decorrere dal 12.03.2024;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)